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Decreto federale sul finanziamento della formazione professionale negli anni 2021­2024 del 14 dicembre 2020

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 59 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 20203, decreta:

Art. 1

Limite di spesa

Per gli anni 2021­2024 è approvato un limite di spesa di 3468,9 milioni di franchi per: 1

a.

contributi forfettari ai Cantoni secondo l'articolo 52 capoverso 2 LFPr;

b.

contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera c LFPr per l'organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori;

c.

contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera d LFPr alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione o agli esami professionali federali superiori.

Lo 0,5 per cento al massimo del credito a preventivo può essere utilizzato per contributi all'esecuzione secondo l'articolo 56a LFPr.

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RS 101 RS 412.10 FF 2020 3295

2021-0040

FF 2021 70

Finanziamento della formazione professionale negli anni 2021­2024. DF

Art. 2

FF 2021 70

Credito d'impegno

Per gli anni 2021­2024 è stanziato un credito d'impegno di 254,6 milioni di franchi per: 1

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a.

contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera a LFPr per progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità;

b.

contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera b LFPr per prestazioni speciali di interesse pubblico.

I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2024.

Art. 3

Limite di spesa per l'Istituto universitario federale per la formazione professionale

Per gli anni 2021­2024 è approvato un limite di spesa di 154,4 milioni di franchi per la copertura del fabbisogno finanziario dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale secondo l'articolo 48 LFPr.

Art. 4

Previsioni sul rincaro

I limiti di spesa e il credito d'impegno si fondano sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di dicembre 2019 (101,7 punti; dicembre 2015 = 100 punti) e sulle seguenti previsioni sul rincaro: a.

2021: +0,4 per cento;

b.

2022: +0,6 per cento;

c.

2023: +0,8 per cento;

d.

2024: +1,0 per cento.

Art. 5

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 10 dicembre 2020

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2020

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

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