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Legge federale sull'organizzazione della Posta Svizzera

Disegno

(Legge sull'organizzazione della Posta, LOP) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 giugno 20211, decreta: I La legge federale del 17 dicembre 20102 sull'organizzazione della Posta Svizzera è modificata come segue: Art. 3 cpv. 1 lett. b n. 4bis, 1bis nonché 2, frase introduttiva e 3 1

La Posta fornisce, in Svizzera e all'estero: b.

le seguenti prestazioni finanziarie: 4bis. concessione di crediti e ipoteche,

La somma complessiva dei crediti e delle ipoteche di cui al capoverso 1 lettera b numero 4bis non può eccedere la somma complessiva dei depositi della clientela sui conti per il traffico dei pagamenti nel servizio universale con prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti.

1bis

2

Concerne soltanto il testo tedesco

Ha la facoltà di mantenere in essere i crediti concessi secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 25 marzo 20203 sulle fideiussioni solidali COVID-19 al massimo fino al loro ammortamento integrale secondo l'articolo 3 della legge del 18 dicembre 20204 sulle fideiussioni solidali COVID-19.

3

1 2 3 4

FF 2021 1668 RS 783.1 RU 2020 1077, 1207, 1233, 3799 RS 951.26

2021-2285

FF 2021 1669

Legge sull'organizzazione della Posta

Art. 5a

FF 2021 1669

Garanzia di capitalizzazione: principi

La Confederazione garantisce la capitalizzazione della Posta per la ricapitalizzazione di PostFinance entro i limiti dei mezzi stanziati dall'Assemblea federale (garanzia di capitalizzazione).

1

Se PostFinance non è in grado di procurarsi autonomamente i mezzi propri necessari, la Posta indennizza la Confederazione conformemente al mercato per la parte della garanzia di capitalizzazione utilizzata e ne fattura i costi a PostFinance.

2

Il Consiglio federale può creare una riserva di diritto speciale presso la Posta per garantire la ricapitalizzazione di PostFinance.

3

Art. 5b

Garanzia di capitalizzazione: richiamo

La Confederazione concede alla Posta un prestito nel quadro della garanzia di capitalizzazione, a condizione che siano soddisfatti i requisiti seguenti: 1

2

a.

in applicazione dell'articolo 25 della legge dell'8 novembre 19345 sulle banche (LBCR), l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ha ordinato una procedura di risanamento secondo gli articoli 28­32 LBCR a causa del rischio d'insolvenza di PostFinance e ha deciso la ricapitalizzazione di PostFinance mediante fondi supplementari in grado di assorbire le perdite;

b.

i mezzi finanziari della Posta sono insufficienti per la ricapitalizzazione di PostFinance secondo il piano d'emergenza.

Il prestito è concesso alle seguenti condizioni: a.

l'importo del prestito non può eccedere la garanzia di capitalizzazione;

b.

la Posta mette immediatamente a disposizione di PostFinance i mezzi concessi con il prestito, senza alcuna detrazione;

c.

PostFinance utilizza i mezzi concessi con il prestito per la ricapitalizzazione.

Il prestito può essere concesso come prestito senza interessi rimborsabile condizionatamente; può essere convertito in capitale proprio della Posta fatte salve le necessarie decisioni in materia di diritto della società anonima.

3

Art. 5c

Garanzia di capitalizzazione: attuazione

Per concedere il prestito, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) conclude una convenzione di diritto pubblico con la Posta; tale convenzione disciplina in particolare il rimborso del prestito.

1

In casi urgenti, la Confederazione concede alla Posta mutui di tesoreria nell'ambito dei fondi autorizzati fino all'estinzione del prestito. D'intesa con il DATEC, l'AFF conclude una convenzione di diritto pubblico con la Posta.

2

D'intesa con le autorità interessate, il DATEC predispone le misure e i documenti necessari per la preparazione e l'esecuzione.

3

5

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RS 952.0

Legge sull'organizzazione della Posta

FF 2021 1669

Art. 7 cpv. 1bis Finché la maggioranza del capitale o dei voti della Posta non è ceduta a terzi, nella sua strategia del proprietario il Consiglio federale può prevedere che una quota dei crediti e delle ipoteche di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 4bis sia destinata a progetti volti a ridurre le emissioni di gas serra. Il Consiglio federale determina la quota e definisce le esigenze nella strategia del proprietario.

1bis

Art. 14 cpv. 2 La cessione della maggioranza del capitale o dei voti della Posta a terzi sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.

2

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Gli articoli 5a­5c sono abrogati al momento della cessione della maggioranza del capitale o dei voti della Posta a PostFinance, ma al più tardi dieci anni dopo la loro entrata in vigore. La restituzione dei prestiti concessi in quel momento è disciplinata dalle convenzioni di diritto pubblico stipulate prima dell'abrogazione in virtù degli articoli 5a­5c.

3

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