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Termine di referendum: 7 ottobre 2021

Legge federale sulle procedure elettroniche in ambito fiscale del 18 giugno 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 20201, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 27 giugno 19732 sulle tasse di bollo Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituita con «AFC».

Art. 31 L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione della tassa di bollo che non sono espressamente riservate ad altra autorità.

1 2

FF 2020 4215 RS 641.10

2021-2111

FF 2021 1499

Procedure elettroniche in ambito fiscale. LF

FF 2021 1499

Titolo prima dell'art. 41a

IVa. Procedure elettroniche Art. 41a Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.

1

In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

2

In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un'altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente.

3

2. Legge del 12 giugno 20093 sull'IVA Art. 61 cpv. 2 lett. b 2

Il termine di 60 giorni senza interessi decorre soltanto quando: b.

Concerne soltanto il testo francese

Art. 65, rubrica Principi Art. 65a

Procedure elettroniche

Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.

1

In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

2

In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un'altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente o del richiedente.

3

Art. 81 cpv. 1 1

Concerne soltanto il testo francese

Art. 85 Concerne soltanto il testo francese 3

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RS 641.20

Procedure elettroniche in ambito fiscale. LF

FF 2021 1499

3. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull'imposta federale diretta Titolo prima dell'art. 104

Capitolo 2: Autorità cantonali Sezione 1: Organizzazione, procedure elettroniche e vigilanza Art. 104a

Procedure elettroniche

I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garantiscono conformemente al diritto cantonale l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

1

In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per il contribuente di confermare i dati per via elettronica.

2

I Cantoni prevedono che l'autorità fiscale notifichi al contribuente, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

3

Art. 104b Ex art. 104a Art. 124 cpv. 1­3 L'autorità fiscale competente invita i contribuenti, mediante notificazione pubblica, comunicazione personale o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta.

Anche i contribuenti che non hanno ricevuto né una comunicazione personale né un modulo devono presentare la dichiarazione d'imposta.

1

Il contribuente deve compilare la dichiarazione d'imposta in modo completo e veritiero, firmarla personalmente e inviarla, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito.

2

Il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta una dichiarazione d'imposta incompleta è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.

3

4

RS 642.11

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Procedure elettroniche in ambito fiscale. LF

FF 2021 1499

4. Legge federale del 14 dicembre 19905 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Inserire dopo il titolo del capitolo 1 del titolo quinto Art. 38b

Procedure elettroniche

I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garantiscono conformemente al diritto cantonale l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

1

In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per il contribuente di confermare i dati per via elettronica.

2

I Cantoni prevedono che l'autorità fiscale notifichi al contribuente, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

3

Art. 71 cpv. 3 Le dichiarazioni d'imposta e i loro allegati sono compilati in un formato di dati uniforme per tutta la Svizzera. Il Consiglio federale determina in collaborazione con i Cantoni il formato dei dati da utilizzare.

3

Art. 72 cpv. 1 e 2 I Cantoni adeguano la loro legislazione alle disposizioni della presente legge per la data della loro entrata in vigore. Nel determinare la data dell'entrata in vigore, la Confederazione tiene conto dei Cantoni; accorda loro di norma un termine di almeno due anni per l'adeguamento della loro legislazione.

1

Dalla loro entrata in vigore, le disposizioni della presente legge si applicano direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti loro contrario.

2

Art. 72a­72s, 72u­72w, 72y, 72z e 72zter 6 Abrogati

5. Legge federale del 13 ottobre 19657 sull'imposta preventiva Art. 34a 1a. Procedure elettroniche

5 6 7

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Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.

1

RS 642.14 RU 2020 5121 RS 642.21

Procedure elettroniche in ambito fiscale. LF

FF 2021 1499

In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

2

In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un'altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte del contribuente o dell'istante.

3

Art. 35a 2a. Procedure elettroniche a livello cantonale

I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garantiscono conformemente al diritto cantonale l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

1

In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per l'istante di confermare i dati per via elettronica.

2

I Cantoni prevedono che l'autorità fiscale notifichi all'istante, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

3

Art. 36a cpv. 2, terzo periodo ... A tal fine, l'AFC e le autorità di cui all'articolo 36 capoverso 1 possono utilizzare sistematicamente il numero AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19468 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

2

Art. 38 cpv. 4 e 5 Per le notifiche di cui all'articolo 19 concernenti le prestazioni d'assicurazione versate alle persone fisiche domiciliate in Svizzera deve essere indicato il loro numero AVS.

4

Le persone fisiche domiciliate in Svizzera che hanno diritto alle prestazioni d'assicurazione di cui all'articolo 7 devono comunicare il loro numero AVS all'assoggettato all'obbligo di notifica secondo l'articolo 19. In mancanza di tale comunicazione, per l'assoggettato all'obbligo di notifica gli effetti legali o contrattuali della mora restano in sospeso fino all'ottenimento del numero AVS. È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 3.

5

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RS 831.10

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Procedure elettroniche in ambito fiscale. LF

FF 2021 1499

6. Legge del 28 settembre 20129 sull'assistenza amministrativa fiscale Art. 4a

Procedure elettroniche

Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.

1

In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

2

In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un'altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.

3

7. Legge federale del 18 dicembre 201510 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali Art. 19 cpv. 2, secondo periodo ... Se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile a causa dell'assenza di garanzie dello Stato di diritto, sono applicabili i diritti di cui all'articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA).

2

Art. 28a

Procedure elettroniche

Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.

1

In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

2

In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un'altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.

3

Art. 29

Diritto procedurale applicabile

Ove la presente legge non disponga altrimenti, si applica la PA12.

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RS 651.1 RS 653.1 RS 172.021 RS 172.021

Procedure elettroniche in ambito fiscale. LF

FF 2021 1499

8. Legge federale del 16 giugno 201713 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali Inserire prima del titolo della sezione 7 Art. 22a

Procedure elettroniche

Il Consiglio federale può prescrivere lo svolgimento per via elettronica delle procedure previste dalla presente legge. Ne disciplina le modalità.

1

In caso di svolgimento di procedure per via elettronica, l'AFC garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

2

In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, l'AFC può riconoscere, invece della firma elettronica qualificata, un'altra modalità di conferma dei dati per via elettronica da parte della persona che li trasmette.

3

9. Legge federale del 12 giugno 195914 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare Art. 30a

Procedure elettroniche

I Cantoni prevedono la possibilità di svolgere procedure per via elettronica. Garantiscono conformemente al diritto cantonale l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

1

In caso di presentazione per via elettronica di atti scritti per i quali la legge prescrive la firma, i Cantoni prevedono, invece della firma, la possibilità per l'assoggettato di confermare i dati per via elettronica.

2

I Cantoni prevedono che l'autorità competente per la tassa notifichi all'assoggettato, previo suo assenso, documenti in formato elettronico.

3

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RS 654.1 RS 661

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Procedure elettroniche in ambito fiscale. LF

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II Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge federale del 13 ottobre 196515 sull'imposta preventiva (LIP) (cifra I, n. 5) o la modifica del 18 dicembre 202016 della legge federale del 20 dicembre 194617 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso della LIP ha il tenore seguente: Art. 36a, cpv. 2, terzo periodo 2

... Privo di oggetto o abrogato

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2021

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2021

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 29 giugno 2021 Termine di referendum: 7 ottobre 2021

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RS 642.21 FF 2020 8731 RS 831.10