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Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Legge sul Tribunale federale (LTF) Modifica del 1° ottobre 2021 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 4 febbraio 20211; visto il parere del Consiglio federale del 14 aprile 20212, decreta: I La legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale federale è modificata come segue: Art. 122 lett. a La revisione di una sentenza del Tribunale federale per violazione della Convenzione del 4 novembre 19504 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere domandata se: a.

la Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

1 2 3 4

FF 2021 300 FF 2021 889 RS 173.110 RS 0.101

2021-3223

FF 2021 2319

Tribunale federale. L

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III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021 Termine di referendum: 20 gennaio 2022

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Tribunale federale. L

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa Art. 66 cpv. 2 lett. d Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se: 2

d.

la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 19506 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.

2. Codice di procedura civile7 Art. 328 cpv. 2 lett. a La revisione può essere chiesta per violazione della Convenzione del 4 novembre 19508 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) se: 2

a.

la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);

Art. 396 cpv. 2 lett. a 2

La revisione può essere chiesta per violazione della CEDU9 se: a.

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la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);

RS 172.021 RS 0.101 RS 272 RS 0.101 RS 0.101

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Tribunale federale. L

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3. Codice di procedura penale10 Art. 410 cpv. 2 lett. a La revisione per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 195011 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere chiesta se: 2

a.

la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi Protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);

4. Procedura penale militare del 23 marzo 197912 Art. 200 cpv. 1 lett. f La revisione di un decreto d'accusa o di una sentenza esecutori può essere chiesta se: 1

f.

10 11 12 13

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la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi; in tal caso, la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni da quello in cui la sentenza o la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva.

RS 312.0 RS 0.101 RS 322.1 RS 0.101