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Legge federale sulla circolazione stradale

Progetto

(LCStr) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 18 gennaio 20211; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: Minoranza (Wasserfallen Christian, Fluri, Giezendanner, Hurter Thomas, Quadri, Rutz Gregor, Sollberger, Umbricht Pieren, Wobmann) Non entrare in materia I La legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 43

IV. Norme per particolari condizioni stradali e per determinate tratte Art. 45a

Requisiti per gli autoveicoli pesanti sulle strade di transito nella regione alpina

Gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose o persone possono circolare sulle strade di transito nella regione alpina di cui all'articolo 2 della legge federale del 17 giugno 1994 4 concernente il transito stradale nella regione alpina soltanto 1

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FF 2021 135 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

RS 741.01 RS 725.14

2021-0249

FF 2021 136

Circolazione stradale. LF

FF 2021 136

se sono equipaggiati con i sistemi di assistenza obbligatori per il rilascio dell'approvazione del tipo del veicolo oppure, in caso di veicoli senza approvazione del tipo, per il primo esame del veicolo.

Dal momento in cui un determinato sistema di assistenza diventa obbligatorio per il rilascio dell'approvazione del tipo, i veicoli di cui al capoverso 1 per i quali tale sistema di assistenza non era obbligatorio al momento dell'approvazione del tipo o del primo esame possono continuare a circolare per cinque anni senza tale sistema di assistenza sulle strade di transito di cui al capoverso 1.

2

Per i trasporti transalpini non transfrontalieri particolarmente importanti per l'economia della Svizzera meridionale o del Cantone del Vallese, nonché per le relative corse con veicoli vuoti, il Consiglio federale può prevedere un termine più lungo.

3

Minoranza (Schaffner, Borloz, Christ, Fluri, Wasserfallen Christian) 3

Stralciare

Per motivi di sicurezza e dopo aver sentito i Cantoni interessati, il Consiglio federale può estendere ad altre tratte l'obbligo di equipaggiamento secondo i capoversi 1 e 2.

4

Per determinati veicoli di cui al capoverso 1 il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di equipaggiamento secondo i capoversi 1 e 2.

5

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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