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Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Disegno

(LStrI) (Test COVID-19 in caso di rinvio coatto) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 20211, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue: Art. 72

Test COVID-19 in caso di rinvio coatto

Al fine di garantire l'esecuzione dell'allontanamento (art. 64), dell'espulsione (art. 68) o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP3 oppure dell'articolo 49a o 49abis CPM4, gli stranieri sono tenuti a sottoporsi a un test COVID-19 se questo è richiesto dalle condizioni d'entrata dello Stato d'origine o di provenienza o dello Stato Dublino competente oppure dalle prescrizioni della compagnia aerea che effettua il trasporto.

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Le autorità competenti informano previamente la persona interessata in merito a questo obbligo e alla possibilità di imporne l'esecuzione secondo il capoverso 3.

2

Se la persona interessata non si sottopone spontaneamente a un test COVID-19, le autorità competenti in materia di esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione possono sottoporla a un test contro la sua volontà, se non è possibile garantire l'esecuzione del rinvio coatto con altri mezzi meno coercitivi. Durante l'esecuzione del test non può essere esercitata alcuna coercizione che potrebbe comportare un pericolo per la salute della persona interessata. È esclusa l'esecuzione coattiva del test COVID19 per i fanciulli e gli adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.

3

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FF 2021 1901 RS 142.20 RS 311.0 RS 321.0

2021-2711

FF 2021 1902

Stranieri e loro integrazione. LF

FF 2021 1902

I test COVID-19 sono eseguiti da personale medico appositamente formato. Esso utilizza il tipo di test più favorevole per la persona interessata. Se ritiene che l'esecuzione del test potrebbe mettere in pericolo la salute della persona interessata, il personale medico non esegue il test.

4

II La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]5). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

1

Entra in vigore il ... [il giorno seguente alla sua adozione] con effetto sino al 31 dicembre 2022.

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RS 101