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Decisione concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero per una campagna di misurazioni degli aerosol e dei gas traccia presenti nell'atmosfera, condotta tramite un pallone cervo volante (helikite) del Politecnico federale di Losanna, di seguito PFL («Campagna Brigerbad») del 31 agosto 2021

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna

Oggetto:

Lo spazio aereo definito nell'allegato 2 alla presente decisione è riclassificato in una zona regolamentata (TEMPO RA) attivabile temporaneamente con interdizione di fatto al volo. Durante gli orari di attivazione sono vietati all'interno della zona regolamentata i voli con aeromobili che non partecipano alle operazioni di misurazione effettuate dal PFL.

Dal 20 settembre al 15 ottobre 2021 il PFL effettuerà, nel quadro del progetto di ricerca «Campagna Brigerbad», diverse misurazioni degli aerosol e dei gas traccia presenti nell'atmosfera nella regione di Brigerbad (Cantone Vallese) per mezzo di un pallone cervo volante. L'obiettivo della campagna è quello di misurare la dispersione verticale degli aerosol e dei gas traccia nella Valle del Rodano in presenza di differenti condizioni meteorologiche. La distribuzione verticale degli inquinanti ha effetti importanti sul clima e sull'esposizione della popolazione a tali sostante nocive. Le valli alpine come quella del Rodano sono aree di studio interessanti in quanto presentano diverse fonti antropiche di inquinanti e condizioni meteorologiche tali da impedire la miscelazione verticale di tali sostanze nocive e da causare pertanto il loro accumulo vicino al suolo, che può avere importanti implicazioni per la salute pubblica.

Basi giuridiche:

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Conformemente agli articoli 8a e 40 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) in combinato disposto con l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. Conformemente all'articolo 10 FF 2021 2030

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dell'ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11), l'UFAC può definire zone regolamentate e zone pericolose al fine di garantire la sicurezza aerea. In virtù dell'articolo 8a capoverso 2 LNA i ricorsi contro le decisioni dell'UFAC relative alla struttura dello spazio aereo non hanno effetto sospensivo.

Contenuto della decisione:

1. Conformemente all'allegato 2 della presente decisione la zona in esso indicata è riclassificata in una zona regolamentata attivabile temporaneamente.

2. Vengono inoltre fissati i vincoli e le condizioni di utilizzazione seguenti: 2.1 La pubblicazione della TEMPO RA avviene tramite Notice to Airmen (NOTAM) ed è consultabile mediante il Daily Airspace Bulletin Switzerland (DABS).

2.2 Se, per una qualsiasi ragione, il PFL rinuncia a utilizzare la TEMPO RA attivata tramite NOTAM, l'accesso allo spazio aereo viene immediatamente riaperto agli altri utenti tramite NOTAM.

2.3 Se il PFL pianifica più voli al giorno e non necessita dello spazio aereo disponibile tra un volo e l'altro per diverse ore, si deve rinunciare a un'attivazione continua e lasciare aperta una finestra temporale tra le varie attivazioni, in modo che lo spazio aereo non sia inutilmente bloccato per altri utenti dello spazio aereo.

2.4. Il PFL deve inoltrare per via elettronica a LIFS@bazl.admin.ch una domanda NOTAM con un anticipo di almeno un giorno lavorativo, servendosi del formulario NOTAM.

2.5 I voli di ricerca e salvataggio e i voli di aeroambulanza urgenti (HEMS) sono ammessi a condizione che siano rispettate le procedure indicate nel Manuale d'informazione aeronautica (AIP), capitolo ENR 5.1 ­ §1.1. Per permettere in ogni momento lo svolgimento coordinato dei voli SAR e HEMS nella TEMPO RA, il PFL fa sì che i voli di misurazione possano essere interrotti in qualsiasi momento.

2.6 Per assicurare il coordinamento con gli operatori di voli SAR e HEMS, il PFL pubblica nel NOTAM il numero di telefono di una persona di contatto presente sul posto.

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2.7 In casi eccezionali (ad es. se il NOTAM di disattivazione non è ancora stato pubblicato) gli utenti dello spazio aereo possono richiedere informazioni sullo stato di attivazione della TEMPO RA, contattando il numero di telefono succitato.

2.8 Deve essere installata una stazione di terra FLARM. Quest'ultima deve essere programmata in modo tale da fare scattare l'allarme non appena un altro aeromobile penetra nella TEMPO RA.

2.9 Il pallone cervo volante deve essere provvisto di una segnalazione luminosa rossa/a infrarossi, intermittente e di tipo BI*, come descritta nell'annesso B2 della direttiva UFAC AD I-006 D «Ostacoli alla navigazione aerea». Tale segnalazione luminosa deve essere attivata durante l'esercizio.

Inoltre, la stazione di terra deve essere munita di una segnalazione luminosa completa affinché le lampade risultino ben visibili, ad es. installando una segnalazione luminosa in ognuno dei suoi quattro angoli.

2.10 La posizione della stazione di terra del pallone cervo volante deve essere segnalata tramite quattro manicotti di colore arancione, conformemente all'illustrazione 1 dell'annesso A1 della direttiva UFAC AD I-006 D «Ostacoli alla navigazione aerea».

2.11 Le corde di fissaggio del pallone cervo volante devono essere segnalate con sette nastri, da apporre tra 150 m AGL e 750 m AGL a intervalli di 100 m.

2.12 Il pallone deve essere di colore bianco. La parte «cervo volante» deve essere segnalata mediante un colore ben visibile (ad. es. arancione o rosso fosforescente).

2.13 Il sistema del pallone cervo volante deve rispettare le specifiche enunciate al numero 2 lettera m del dispositivo della decisione.

2.14 Il pallone cervo volante deve essere saldamente ancorato al suolo. Per poter rispondere alle eventuali pretese di terzi al suolo, l'esercente deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per una somma di almeno un milione di franchi svizzeri. Al momento dell'utilizzo del pallone cervo volante occorre recare con sé l'attestato 3/6

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dell'assicurazione di responsabilità civile, di cui una copia sarà trasmessa all'UFAC prima della prima attivazione della TEMPO RA, conformemente agli articoli 11 e 20 dell'ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS; RS 748.941).

2.15 Le persone incaricate di far salire il pallone cervo volante devono informarsi quotidianamente sulla prevista evoluzione delle condizioni meteorologiche presso la più vicina stazione meteo. In caso di pericolo di tempeste o temporali il pallone cervo volante deve essere richiamato al suolo ed è altresì vietato attivare una TEMPO RA e far salire il pallone.

2.16 Occorre evitare ogni contatto tra il pallone cervo volante, o le sue corde di fissaggio, ed eventuali ostacoli (linee aeree, piloni di antenne, edifici ecc.). Al momento di scegliere il luogo da cui far salire il pallone cervo volante occorre accertarsi dell'assenza di ostacoli.

2.17 Il pallone cervo volante può essere fatto volare sia di giorno che di notte. Se possibile, occorre tuttavia tenere presente che dopo mezzogiorno le correnti termiche sono più favorevoli per alcuni utenti dell'aviazione leggera e, di conseguenza, durante il pomeriggio cresce l'esigenza di questa categoria di utilizzare lo spazio aereo.

2.18 Il pallone cervo volante può salire fino a un'altezza massima di 800 metri dal suolo.

3. Sempre che siano ricevibili e che non siano prive di oggetto, tutte le richieste contrarie alle disposizioni contenute ai numeri 1 e 2 del dispositivo della decisione sono respinte.

4. La modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero secondo il numero 1 del dispositivo della decisione entra in vigore il 20 settembre 2021.

La sua validità temporale è limitata al 15 ottobre 2021.

5. Per la presente decisione non sono riscossi emolumenti.

6. La presente decisione è notificata al PFL mediante raccomandata con avviso di ricevuta. Una copia è inviata a tutte le parti interpellate che hanno presentato un parere. La decisione è inoltre pubblicata nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano.

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Destinatari:

La presente modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano lo spazio aereo in questione o svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo.

Deposito pubblico:

La presente decisione viene notificata agli utenti dello spazio aereo tramite pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Può inoltre essere richiesta all'UFAC (Divisione Sicurezza delle infrastrutture) telefonando al numero di telefono 058 467 40 53.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica.

L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura generale di un eventuale rappresentante.

7 settembre 2021

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il vicedirettore, Martin Bernegger

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Allegato 2 alla decisione del 31 agosto 2021 concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero per una campagna di misurazioni degli aerosol e dei gas traccia presenti nell'atmosfera, condotta dal Politecnico federale di Losanna, PFL («Campagna Brigerbad») 1. Brigerbad Circle of 500m radius, centered at Brigerbad (WGS84: 46.30002° N / 7.92153° E­ ELEV 691m AMSL), no restrictions south of «river Rotten» and north of the «Railway».

Lower Limit: GND Upper Limit: 5000ft AMSL

2. Attivazioni Tra il 20 settembre 2021 e il 15 ottobre 2021.

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