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Decreto federale concernente l'acquisto di materiale dell'esercito 2021
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20212 sull'esercito 2021, decreta:
Art. 1
Principio
Gli acquisti di materiale dell'esercito 2021 sono approvati.
Art. 2
Stanziamento di crediti d'impegno
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.
a.
Progettazione, collaudo e preparazione dell'acquisto 2021
150
b.
Equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento 2021
450
c.
Munizioni d'istruzione e gestione delle munizioni 2021
172
Art. 3
Trasferimenti tra i crediti d'impegno
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) č autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno.
1
Mediante trasferimenti di crediti, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.
2
Art. 4
Delega della facoltā di specificazione
La facoltā di specificazione per i crediti d'impegno č delegata al DDPS.
1 2
RS 101 FF 2021 372
2021-0492
FF 2021 374
Acquisto di materiale dell'esercito 2021. DF
Art. 5
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostā a referendum.
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