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Termine di referendum: 8 luglio 2021

Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES) Modifica del 19 marzo 2021 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 20201, decreta: I La legge federale del 16 marzo 20122 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette è modificata come segue: Art. 3 lett. b Concerne soltanto il testo tedesco Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva Il Consiglio federale può vietare l'importazione di esemplari di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b e c se dispone di informazioni affidabili secondo cui essi: 1

In caso di comprovata violazione della CITES e su raccomandazione degli organi della CITES in cui è rappresentata la Svizzera, l'USAV può vietare temporaneamente l'importazione di: 2

Art. 11, rubrica, nonché cpv. 1 e 3 Obblighi delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento Chiunque, a titolo professionale, commerci o allevi esemplari delle specie di cui agli allegati I­III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi.

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FF 2020 6987 RS 453

2021-0855

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Circolazione delle specie di fauna e di flora protette. LF

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Può prevedere un obbligo di registrazione per le persone che, a titolo professionale, commerciano o allevano esemplari di determinate specie di cui agli allegati I­III CITES.

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Art. 11a

Obbligo di informazione in caso di vendita di esemplari di specie protette

Le persone che offrono in vendita al pubblico esemplari di specie protette devono fornire informazioni su sé stesse e sugli esemplari offerti.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni devono essere fornite.

I gestori di piattaforme Internet e gli editori della carta stampata provvedono alla completezza dei dati.

3

Art. 14 cpv. 2 Possono rinunciare a una misura se per un esemplare è stata già disposta una misura in virtù della legislazione sulle epizoozie o sulle derrate alimentari.

2

Art. 15 cpv. 1 lett. d e 2, secondo periodo 1

Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari di specie protette se: d.

all'atto dell'importazione, del transito o dell'esportazione mancano le autorizzazioni o i certificati prescritti e non è stato disposto un respingimento;

... Determina quali informazioni concernenti la custodia degli esemplari vivi sequestrati devono essere trasmesse alle persone responsabili e a terzi.

2

Art. 16 cpv. 1 e 1bis 1

Gli organi di controllo confiscano gli esemplari di specie protette sequestrati se: a.

i documenti o le prove mancanti non sono loro esibiti entro il termine impartito; oppure

b.

gli esemplari dichiarati non sono loro esibiti entro il termine impartito.

1bis

Possono confiscare esemplari di specie protette senza sequestro preliminare se:

a.

per l'importazione, il transito o l'esportazione di tali esemplari non possono essere rilasciati autorizzazioni o certificati;

b.

gli esemplari sono stati importati senza autorizzazione nonostante la persona responsabile fosse palesemente a conoscenza dell'obbligo di autorizzazione; oppure

c.

sono un bene senza padrone.

Art. 24 cpv. 3 e 4 3

Il termine di opposizione è di 30 giorni.

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La procedura di opposizione è gratuita, salvo se si tratta di un'opposizione temeraria.

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Art. 26

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Infrazioni

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente: 1

a.

viola l'articolo 6 capoverso 1 (obbligo di dichiarazione), 7 capoverso 1 (obbligo di autorizzazione) o 11 capoverso 1 (obbligo delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento di tenere un registro di controllo degli effettivi);

b.

viola le prescrizioni emanate dal Consiglio federale, dal DFI o dall'USAV in virtù dell'articolo 7 capoverso 2 (obbligo di autorizzazione), 9 (divieti d'importazione) o 11 capoverso 3 (obbligo di registrazione delle aziende commerciali e delle aziende di allevamento);

c.

possiede, offre in vendita o aliena a terzi a titolo oneroso o gratuito esemplari importati senza l'autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 1.

La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria se l'infrazione: 2

a.

all'articolo 6 capoverso 1, 7 capoversi 1 o 2 o 9 oppure secondo il capoverso 1 lettera c riguarda un gran numero di esemplari di specie di cui agli allegati I e II CITES;

b.

è stata commessa per mestiere;

c.

è stata commessa dall'autore come membro di una banda costituitasi per contravvenire sistematicamente alla presente legge.

3

Se l'autore ha agito per negligenza la pena è della multa sino a 20 000 franchi.

4

Nei casi di lieve entità secondo i capoversi 1 e 3 la pena è della multa.

È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente o per negligenza prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale o del DFI la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della pena prevista dal presente capoverso.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021

Consiglio nazionale, 19 marzo 2021

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 30 marzo 2021 Termine di referendum: 8 luglio 2021

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