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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale EIT.swiss del 30 marzo 2021

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 1 sulla formazione professionale (LFPr), decreta:

Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'associazione delle aziende del settore elettrico EIT.swiss conformemente al regolamento del 21 novembre 2019 allegato1.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2021.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

3

30 marzo 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente, Ignazio Cassis Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 1

RS 412.10 Il testo di questo regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2021-1071

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Allegato (art. 1)

Regolamento del Fondo per la formazione professionale EIT.swiss

Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1

Denominazione e organo responsabile

Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di «Fondo per la formazione professionale EIT.swiss» un fondo per la formazione professionale (Fondo) dell'associazione delle aziende del settore elettrico EIT.swiss2 ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il Fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua del settore elettrico.

1

Le aziende assoggettate al Fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del Fondo secondo la sezione 4.

2

Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il Fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che: a.

2 3

2/8

offrono le tipiche prestazioni del settore elettrico e offrono o erogano nel settore elettrico prodotti e prestazioni negli ambiti di progettazione, installazione, manutenzione, controllo, commercio e fabbricazione; e

Ex USIE (Unione svizzera degli installatori elettricisti) RS 412.10

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b.

sono membri dell'associazione EIT.swiss o sottostanno al Fondo tramite il conferimento del carattere obbligatorio generale.

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui vi sono persone che svolgono attività tipiche del settore sulla base dei seguenti titoli della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore o della formazione professionale continua: 1

a.

titolo riconosciuto della formazione professionale di base di: 1. elettricista di montaggio AFC, 2. installatore/trice elettricista AFC, 3. telematica/o AFC, 4. informatica degli edifici/ Informatico degli edifici AFC, 5. pianificatrice/tore elettricista AFC, 6. impiegata/o del commercio al dettaglio AFC (articoli elettrici), 7. assistente del commercio al dettaglio CFP (articoli elettrici);

b.

titolo riconosciuto di una formazione professionale superiore di: 1. consulente in sicurezza elettrica, 2. elettricista capo progetto, 3. telematica/o capo progetto, 4. elettricista capo progetto in installazione e sicurezza, 5. elettricista capo progetto in pianificazione, 6. capo progetto in automazione degli edifici, 7. installatrice/tore elettricista diplomata/o, 8. telematica/o diplomata/o, 9. esperta/o in installazioni e sicurezza elettriche diplomata/o, 10. esperta/o in pianificazione elettrica diplomata/o, 11. persone che hanno superato l'esame pratico secondo l'articolo 8 dell'ordinanza del 7 novembre 20014 sugli impianti a bassa tensione;

c.

elettricista capo squadra.

Il Fondo è valido per le aziende o parti di aziende anche in relazione alle persone sprovviste di un titolo di cui al capoverso 1 e alle persone con una formazione empirica che svolgono attività tipiche del settore conformemente a quanto previsto da tali titoli.

2

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il Fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel suo campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale.

4

RS 734.27

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Sezione 3: Prestazioni Art. 7 Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il Fondo contribuisce al finanziamento dei seguenti provvedimenti: a.

sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base, formazione professionale superiore e formazione professionale continua; detto sistema comprende in particolare analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere e controlling;

b.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle ordinanze sulla formazione professionale di base e dei regolamenti d'esame per le offerte formative della formazione professionale superiore;

c.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua;

d.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle procedure di qualificazione delle offerte formative sostenute dall'associazione EIT.swiss, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità;

e.

reclutamento e promozione delle nuove leve nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua;

f.

sviluppo e partecipazione a campionati delle professioni nazionali e internazionali;

g.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento di procedure di valutazione;

h.

copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute dall'associazione EIT.swiss in relazione ai compiti svolti nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua;

i.

sovvenzione di infrastrutture relative alla formazione professionale nel settore elettrico.

Sezione 4: Finanziamento Art. 8

Base di calcolo

La base per il calcolo dei contributi al Fondo è costituita dalla pertinente azienda di cui all'articolo 4 e dal numero totale delle persone che svolgono attività tipiche del settore di cui all'articolo 5.

1

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Il contributo viene calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda. Qualora l'azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione o se quest'ultima è palesemente errata, il contributo è determinato in base a una stima.

2

Art. 9 1

Contributi

I contributi sono costituiti dalla somma dei seguenti importi: a.

contributo per azienda secondo l'articolo 4:

fr. 175.­

b.

contributi pro capite secondo l'articolo 5:

fr. 50.­

2

Le aziende individuali sono tenute al versamento di contributi.

3

Per le persone in formazione non vengono riscossi contributi.

Per i membri dell'associazione EIT.swiss i contributi sono compresi nella quota associativa.

4

Per le persone occupate a tempo parziale devono essere versati contributi qualora siano assoggettate all'obbligo assicurativo secondo la legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

5

6

I contributi devono essere versati ogni anno.

I contributi di cui al capoverso 1 lettere a e b sono considerati indicizzati in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° gennaio 2019.

7

8 Il

comitato dell'associazione EIT.swiss verifica annualmente i contributi e li adegua in funzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 10

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

Le aziende che desiderano essere esentate totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione devono inoltrare al segretariato dell'associazione EIT.swiss una richiesta motivata.

1

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20036 sulla formazione professionale.

2

Art. 11

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

1

Le riserve non devono superare il 50 per cento dei contributi totali versati, calcolati su una media di sei anni.

2

5 6

RS 831.40 RS 412.101

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Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 12

Comitato

Il comitato dell'associazione EIT.swiss è l'organo di vigilanza del Fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

1

2

Il comitato assolve in particolare i seguenti compiti: a.

costituzione di una segreteria;

b.

emanazione di un regolamento esecutivo;

c.

ridefinizione periodica dell'elenco delle prestazioni e dell'importo destinato alla costituzione di riserve;

d.

decisione relativa ai ricorsi contro le decisioni della segreteria;

e.

approvazione del preventivo e vigilanza della segreteria.

Art. 13

Segreteria

La segreteria è l'organo direttivo del Fondo ed è responsabile della sua gestione operativa.

1

2

Delibera in materia di: a.

assoggettamento di un'azienda al Fondo;

b.

determinazione dei contributi di un'azienda in caso di inosservanza degli obblighi;

c.

esenzione dall'obbligo di contribuzione qualora l'azienda versi già contributi a un altro Fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto Fondo.

La segreteria dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

3

È responsabile della riscossione dei contributi, dell'assegnazione di contributi per i provvedimenti di cui all'articolo 7, dell'amministrazione e della contabilità.

4

Art. 14

Presentazione dei conti, revisione e contabilità

La segreteria gestisce il Fondo come conto separato con una contabilità autonoma, un conto economico e un bilancio indipendenti.

1

I conti del Fondo vengono controllati, nell'ambito della revisione annuale dei conti dell'associazione EIT.swiss, da un ufficio di revisione indipendente secondo gli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni7.

2

3

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

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RS 220

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Art. 15

Vigilanza

Il Fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr8.

1

I conti del Fondo e il rapporto di revisione sono inoltrati alla SEFRI per informazione.

2

Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 16

Approvazione

Il presente regolamento del Fondo è stato approvato il 21 novembre 2019 dall'assemblea dei delegati in virtù dell'articolo 17 dello statuto del 22 giugno 2019 dell'associazione EIT.swiss.

Art. 17

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale si fonda sulla decisione del Consiglio federale.

Art. 18

Scioglimento

1

Il comitato può sciogliere il Fondo con il consenso della SEFRI.

2

Un eventuale capitale residuo del Fondo viene destinato a uno scopo affine.

Art. 19

Sostituzione di un altro regolamento 9

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 21 aprile 2005 relativo al Fondo per la formazione professionale USIE (Unione svizzera degli installatori elettricisti).

Friburgo, 21 novembre 2019

EIT.swiss: Michael Tschirky, Presidente Simon Hämmerli, Direttore

8 9

RS 412.10 FF 2005 6683

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