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Decisione concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero per testare diversi sistemi di illuminazione di aerogeneratori eseguiti dalla Parco Eolico San Gottardo (PESG) e dall'autorità per l'aviazione militare (MAA) dell'8 giugno 2021

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna

Oggetto:

Nel quadro di un progetto pilota congiunto tra la Parco Eolico San Gottardo SA (PESG) e l'autorità per l'aviazione militare svizzera (MAA), è prevista l'installazione di un'illuminazione a infrarossi supplementare sulle pale di cinque aerogeneratori facenti parte del parco eolico del Passo del San Gottardo, al fine di assicurare la loro migliore visibilità da parte degli aeromobili. Diversi sistemi di illuminazione sono oggetto di test, anche in relazione ai cosiddetti «night vision goggles» (NVG), che vengono impiegati tra l'altro dai piloti militari durante i voli notturni.

Per poter meglio valutare il nuovo sistema di illuminazione a infrarossi, con relativi vantaggi e svantaggi, le Forze aeree svizzere effettueranno voli di prova con aeromobili del tipo F/A-18 e Super PUMA. Di conseguenza, secondo l'allegato 2 alla presente decisione, lo spazio aereo viene riclassificato temporaneamente in una zona regolamentata (TEMPO RA) con, di fatto, interdizione al volo. Di massima, durante gli orari fissati, i voli con aeromobili che non partecipano ai voli di prova sono vietati all'interno della zona regolamentata. Fanno eccezione gli interventi HEMS Prio della Guardia aerea svizzera di soccorso REGA Ai fini dell'esecuzione dei test, già con decisione del 13 ottobre 2020 era stata istituita una TEMPO RA, in seguito prorogata (decisione del 13 gennaio 2021). Ora, viste in particolare le condizioni meteorologiche sfavorevoli, le diverse serie di test hanno potuto svolgersi solo parzialmente, ragione per cui la MAA ha presentato una nuova domanda con l'obiettivo di istituire nuovamente la TEMPO RA e di portare a termine le serie di test.

2021-1953

FF 2021 1304

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Basi giuridiche:

Secondo gli articoli 8a e 40 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0), in combinato disposto con l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSIA, RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. In virtù dell'articolo 10 lettera a dell'ordinanza del DATEC del 20 maggio 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA, RS 748.121.11), l'UFAC può designare delle zone regolamentate e delle zone pericolose per garantire la sicurezza aerea. Una zona regolamentata è uno spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro i cui limiti il volo degli aeromobili è subordinato a determinate condizioni.

In virtù dell'articolo 8a capoverso 2 LNA, i ricorsi contro le decisioni dell'UFAC in merito alla struttura dello spazio aereo non hanno effetto sospensivo.

Contenuto della decisione:

1. Conformemente all'allegato 2 della presente decisione, lo spazio aereo in esso indicato è riclassificato in una zona regolamentata attivabile temporaneamente.

2. In linea di principio all'interno della zona regolamentata sono vietati i voli con aeromobili che non partecipano ai voli di prova. Le dimensioni laterali e verticali sono definite nell'allegato 2 alla presente decisione. Gli esatti orari di attivazione sono resi noti mediante Notice to Airmen (NOTAM) e Daily Airspace Bulletin Switzerland (DABS).

3. Prima dell'inizio dei voli di prova, la Guardia aerea svizzera di soccorso REGA verrà contattata sul canale R (impiego PUMA) o telefonicamente (impiego F/A-18), allo scopo di coordinare eventuali interventi HEMS Prio.

4. Se, per un qualsiasi motivo, la TEMPO RA attivata tramite NOTAM non è utilizzata dalle Forze aeree svizzere, lo spazio aereo viene immediatamente riaperto agli altri utenti tramite un NOTAM. In questo caso, si considera che non vi sono stati né test, né attivazioni della zona.

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5. I voli delle Forze aeree destinati a completare le serie di test dei sistemi di illuminazione si svolgeranno tra il 22 settembre 2021 e il 18 marzo 2022, nelle ore serali, per una durata massima di quattro ore a partire dal crepuscolo civile (v. la pubblicazione di informazione aeronautica [AIP] GEN 2.7). In totale la zona verrà attivata 6 volte.

I voli di prova possono essere effettuati soltanto in condizioni meteorologiche di volo a vista (VMC).

6. La modifica temporanea della struttura dello spazio aereo della Svizzera di cui al numero 1 della presente decisione entra in vigore il 22 settembre 2021.

7. Per la presente decisione non sono riscossi emolumenti.

8. La presente decisione è notificata alle Forze aeree, a Skyguide e alla Rega mediante lettera raccomandata con avviso di ricevuta; una copia della decisione è trasmessa per lettera raccomandata a tutte le parti consultate che hanno presentato un parere.

Destinatari:

La presente modifica temporanea dello spazio aereo della Svizzera interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo.

Deposito pubblico:

La presente decisione viene notificata agli utenti dello spazio aereo tramite pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Inoltre può consultata sul sito Internet dell'UFAC o richiesta per telefono all'UFAC, Divisione Sicurezza delle Infrastrutture, al numero di telefono 058 467 40 53.

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Rimedi giuridici:

15 giugno 2021

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Per la sospensione dei termini si rimanda all'articolo 22a capoverso 1 lettera b della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia. Deve inoltre contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura generale di un eventuale rappresentante.

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il vicedirettore, Martin Bernegger

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Allegato 2 alla decisione dell'8 giugno 2021 concernente una modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero per testare diversi sistemi di illuminazione di aerogeneratori eseguiti dalla Parco Eolico San Gottardo SA (PESG) e dall'autorità per l'aviazione militare (MAA) «LS-R"» A circle, Radius 3500m around E8°34' / N46°34', 2686484 / 1157886 Lower Limit: GND Upper Limit: 10000ft AMSL

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