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Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 20212, decreta:

Art. 1 L'Accordo del 12 dicembre 20123 tra la Svizzera e gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi è approvato.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

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Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

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RS 101 FF 2021 738 FF 2021 740

2021-0733

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo PCSC. DF

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Allegato (art. 2)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale4 Art. 358 5sexies Coopera- 1 La Confederazione e i Cantoni, tramite il confronto di sistemi d'inforzione nell'ambito dell'Accordo mazione contenenti dati dattiloscopici nonché tramite lo scambio di inPCSC formazioni secondo gli articoli 4 e 5 dell'Accordo PCSC5, sostengono a. Confronto di dati gli Stati Uniti nella prevenzione e nell'investigazione di reati gravi di dattiloscopici

cui all'articolo 359.

Conformemente all'articolo 9 dell'Accordo PCSC, il punto di contatto nazionale di uno dei due Stati contraenti può confrontare, caso per caso, i dati dattiloscopici con i dati indicizzati dell'altro Stato contraente ai fini della prevenzione e dell'investigazione di reati gravi.

2

Nel confronto dei dati dattiloscopici va prestata particolare attenzione alle disposizioni in materia di protezione dei dati secondo gli articoli 13­23 dell'Accordo PCSC.

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Art. 359 b. Reati gravi

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Per reati gravi ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 6 dell'Accordo PCSC6 s'intendono: 1

a)

gli atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; e

b)

i reati menzionati negli articoli seguenti: 1. CP: articoli 111­114, 116, 122, 124, 136, 139, 140, 143, 143bis, 144, 144bis, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 150, 155, 156, 160, 179bis, 179novies, 181, 181a, 182 capoversi 1, 2 e 4, 183­185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 195 lettera a, 196, 197 capoversi 1, 3, 4 e 5, 221, 223, 224,

RS 311.0 Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Svizzera e gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Svizzera e gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo PCSC. DF

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226, 226bis, 226ter, 227, 228, 233, 234, 240­244, 245, 246, 247, 248, 250, 251­253, 255, 258­260bis, 260ter, 260quater, 260quinquies, 260sexies7, 264, 264a, 264b­264j, 271, 305bis, 307, 317 numero 1 e 322ter­322septies, legge federale del 25 settembre 20158 sulle attività informative: articolo 74; legge federale del 12 dicembre 20149 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate: articolo 2, legge federale del 16 dicembre 200510 sugli stranieri e la loro integrazione: articolo 116 capoversi 1 lettere a, abis e c e 3, legge del 3 ottobre 195111 sugli stupefacenti: articoli 19 capoversi 1 e 2, 19bis, 20 e 21, legge del 20 giugno 199712 sulle armi: articolo 33 capoversi 1 e 3, legge del 19 dicembre 198613 contro la concorrenza sleale: articolo 23, legge federale del 21 marzo 200314 sull'energia nucleare: articoli 88­91, legge del 19 dicembre 200315 sulle cellule staminali: articolo 24 capoversi 1­3, legge del 18 dicembre 199816 sulla medicina della procreazione: articoli 32 e 34, legge dell'8 ottobre 200417 sui trapianti: articolo 69 capoversi 1 e 2, legge del 20 giugno 200318 sul trasferimento dei beni culturali: articoli 24­29, legge del 28 agosto 199219 sulla protezione dei marchi: articoli 61 capoverso 3, 62 capoverso 2, 63 capoverso 4 e 64 capoverso 2,

Nella versione del 6 ottobre 2020, FF 2020 6945 RS 121 RS 122 RS 142.20 RS 812.121 RS 514.54 RS 241 RS 732.1 RS 810.31 RS 810.11 RS 810.21 RS 444.1 RS 232.11

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14. legge del 5 ottobre 200120 sul design: articolo 41 capoverso 2, 15. legge del 9 ottobre 199221 sul diritto d'autore: articoli 67 capoverso 2 e 69 capoverso 2, 16. legge del 25 giugno 195422 sui brevetti: articolo 81 capoverso 3, 17. legge del 7 ottobre 198323 sulla protezione dell'ambiente: articolo 60 capoverso 1, 18. legge federale del 24 gennaio 199124 sulla protezione delle acque: articolo 70 capoverso 1, 19. legge federale del 22 marzo 199125 sulla radioprotezione: articoli 43 e 43a capoverso 1, 20. legge del 21 marzo 200326 sull'ingegneria genetica: articolo 35 capoverso 1.

Art. 360 c. Punto di contatto nazionale

Fedpol è il punto di contatto nazionale di cui agli articoli 9 e 12 dell'Accordo PCSC27.

1

In qualità di punto di contatto, fedpol assolve segnatamente i seguenti compiti: 2

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a.

esegue il confronto con i dati dattiloscopici (art. 3­5 dell'Accordo PCSC) contenuti nel sistema d'informazione per dati dattiloscopici degli Stati Uniti;

b.

verifica le corrispondenze ottenute in seguito a un confronto nel sistema d'informazione sui dati dattiloscopici degli Stati Uniti;

c.

trasmette agli Stati Uniti i dati personali e, su richiesta e per quanto il diritto svizzero lo preveda, ulteriori informazioni disponibili;

d.

trasmette agli Stati Uniti, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali e non personali ai fini della prevenzione di reati gravi e di attività correlate al terrorismo di cui all'articolo 12 dell'Accordo PCSC.

RS 232.12 RS 231.1 RS 232.14 RS 814.01 RS 814.20 RS 814.50 RS 814.91 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 358 cpv. 1

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Art. 361 d. Autorità autorizzate a richiedere un confronto

Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei loro compiti legali, un confronto secondo l'articolo 360 capoverso 2 lettera a: a.

fedpol;

b.

il Ministero pubblico della Confederazione;

c.

le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.

2. Legge del 20 giugno 200328 sui profili del DNA Art. 1 cpv. 1 lett. e 1

La presente legge disciplina: e.

lo scambio transfrontaliero di dati nell'ambito dell'Accordo PCSC29.

Art. 13b

Accesso al sistema d'informazione nell'ambito dell'Accordo PCSC

La Confederazione e i Cantoni, tramite il confronto di profili del DNA contenuti nei sistemi d'informazione nonché tramite lo scambio di informazioni secondo gli articoli 6­7 dell'Accordo PCSC30, sostengono gli Stati Uniti nella prevenzione e nell'investigazione di reati gravi di cui all'articolo 359 CP.

1

Conformemente all'articolo 9 dell'Accordo PCSC, il punto di contatto nazionale degli Stati Uniti può confrontare, caso per caso, i profili del DNA con i dati indicizzati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 ai fini della prevenzione e dell'investigazione di reati gravi.

2

Per prevenire e investigare su un reato grave, il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 360 capoverso 1 CP confronta su richiesta un profilo del DNA con i dati indicizzati nel sistema d'informazione degli Stati Uniti.

3

Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei loro compiti legali, un confronto secondo il capoverso 3: 4

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a.

fedpol;

b.

il Ministero pubblico della Confederazione;

c.

le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.

RS 363 Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Svizzera e gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Svizzera e gli Stati Uniti sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

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Nel confronto di un profilo del DNA va prestata particolare attenzione alle disposizioni in materia di protezione dei dati secondo gli articoli 13­23 dell'Accordo PCSC.

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