FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)» del 18 giugno 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)», depositata il 7 novembre 20172; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 novembre 20183, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare del 7 novembre 2017 «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

1

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 117c4

Cure infermieristiche

La Confederazione e i Cantoni riconoscono e promuovono le cure infermieristiche come componente importante dell'assistenza sanitaria e provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure infermieristiche sufficienti e di qualità.

1

1 2 3 4

RS 101 FF 2017 6626 FF 2018 6465 La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare; la Cancelleria federale coordinerà la numerazione con le disposizioni vigenti al momento dell'accettazione del presente articolo da parte del Popolo e dei Cantoni e procederà agli adeguamenti necessari in tutto il testo dell'iniziativa.

2021-2083

FF 2021 1488

Iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)». DF

FF 2021 1488

Assicurano che sia disponibile un numero di infermieri diplomati sufficiente per coprire il crescente fabbisogno e che gli operatori del settore delle cure infermieristiche siano impiegati conformemente alla loro formazione e alle loro competenze.

2

Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art. 117c (Cure infermieristiche) Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione emana disposizioni di esecuzione concernenti: 1

a.

la definizione delle cure infermieristiche dispensate da infermieri a carico delle assicurazioni sociali: 1. sotto la propria responsabilità, 2. su prescrizione medica;

b.

l'adeguata remunerazione delle cure infermieristiche;

c.

condizioni di lavoro adeguate alle esigenze che devono soddisfare gli operatori del settore delle cure infermieristiche;

d.

le possibilità di sviluppo professionale degli operatori del settore delle cure infermieristiche.

L'Assemblea federale adotta le disposizioni legislative di esecuzione entro quattro anni dall'accettazione dell'articolo 117c da parte del Popolo e dei Cantoni. Entro diciotto mesi dall'accettazione dell'articolo 117c da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale prende provvedimenti efficaci per ovviare alla mancanza di infermieri diplomati; tali provvedimenti hanno effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative di esecuzione.

2

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2021

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2021

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

5

2/2

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.