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Decreto federale sulla politica climatica (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per un clima sano [Iniziativa per i ghiacciai]»)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)», depositata il 27 novembre 20192; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 20213, decreta: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 74a

Politica climatica

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano in Svizzera e nelle relazioni internazionali per la limitazione dei rischi e delle ripercussioni del cambiamento climatico.

1

Il consumo di combustibili e carburanti fossili deve essere ridotto nella misura massima tecnicamente possibile, economicamente sostenibile e compatibile con la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione.

2

L'impatto sul clima delle emissioni di gas serra di origine antropica generate in Svizzera deve essere durevolmente compensato al più tardi dal 2050 mediante pozzi di assorbimento di gas serra sicuri situati in Svizzera e all'estero.

3

La politica climatica è volta a un rafforzamento dell'economia e alla sostenibilità sociale, tiene conto della situazione delle regioni di montagna e periferiche e utilizza segnatamente anche strumenti per promuovere la ricerca, l'innovazione e la tecnologia.

4

1 2 3

RS 101 FF 2019 7142 FF 2021 1972

2021-2709

FF 2021 1974

Decreto federale sulla politica climatica (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per un clima sano [Iniziativa per i ghiacciai]»)

FF 2021 1974

Art. 197 n. 134 13. Disposizioni transitorie dell'art. 74a (Politica climatica) La Confederazione emana la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 74a entro cinque anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

1

2 La

legge stabilisce il percorso di riduzione delle emissioni di gas serra sino al 2050.

Fissa obiettivi intermedi che portano almeno a una riduzione lineare e disciplina inoltre gli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi intermedi.

II Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Se l'iniziativa popolare «Per un clima sano (Iniziativa per i ghiacciai)» depositata il 27 novembre 2019 non è ritirata, è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente all'iniziativa, secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.

4

2/2

Il numero definitivo delle presenti disposizioni transitorie sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.