FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata č quella determinante
Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali
Progetto
Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del 13 aprile 2021 1; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I L'ordinanza dell'Assemblea federale del 1° ottobre 20103 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali č modificata come segue: Art. 4 cpv. 2 Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali lasciano la carica alla fine dell'anno civile in cui compiono 68 anni.
2
Art. 8 cpv. 2 e 3 Fino al compimento dei 65 anni, il procuratore generale e i sostituti procuratori generali sono assicurati presso la cassa di previdenza della Confederazione PUBLICA contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invaliditā e morte.
2
Se dopo il compimento del 65° anno di etā il rapporto di lavoro prosegue, su richiesta del procuratore generale o dei sostituti procuratori generali la previdenza per la vecchiaia č mantenuta fino alla fine del rapporto di lavoro, ma al massimo fino alla fine dell'anno del compimento dei 68 anni. Il Ministero pubblico finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro.
3
1 2 3
FF 2021 997 Sarā pubblicato successivamente nel FF.
RS 173.712.23
2021-1310
FF 2021 998
Rapporti di lavoro e retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali. O dell'AF
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2/2
FF 2021 998