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Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali

Progetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del 13 aprile 2021 1; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I L'ordinanza dell'Assemblea federale del 1° ottobre 20103 concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali č modificata come segue: Art. 4 cpv. 2 Il procuratore generale e i sostituti procuratori generali lasciano la carica alla fine dell'anno civile in cui compiono 68 anni.

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Art. 8 cpv. 2 e 3 Fino al compimento dei 65 anni, il procuratore generale e i sostituti procuratori generali sono assicurati presso la cassa di previdenza della Confederazione PUBLICA contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invaliditā e morte.

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Se dopo il compimento del 65° anno di etā il rapporto di lavoro prosegue, su richiesta del procuratore generale o dei sostituti procuratori generali la previdenza per la vecchiaia č mantenuta fino alla fine del rapporto di lavoro, ma al massimo fino alla fine dell'anno del compimento dei 68 anni. Il Ministero pubblico finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro.

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FF 2021 997 Sarā pubblicato successivamente nel FF.

RS 173.712.23

2021-1310

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Rapporti di lavoro e retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali. O dell'AF

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

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