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Oggetto 1 Legge federale Disegno sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale per far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20211, decreta: I La legge COVID-19 del 25 settembre 20202 è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1, 1quater, 1quinquies, 1sexies, 2, 6 e 7 1

Se uno o più Cantoni lo richiedono, la Confederazione può sostenere i provvedimenti da questi adottati a favore delle imprese che il 1° ottobre 2020 vi avevano la propria sede, che a causa della natura delle loro attività economiche sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 e che costituiscono un caso di rigore, in particolare le imprese facenti parte della filiera dell'organizzazione di eventi, i baracconisti, gli operatori del settore dei viaggi, della ristorazione e dell'industria alberghiera nonché le aziende turistiche.

1quater

1 2

La Confederazione fornisce ai Cantoni una quota di finanziamento:

a.

pari al 70 per cento dei provvedimenti per i casi di rigore di cui al capoverso 1 a favore di imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi;

b.

pari al 100 per cento dei provvedimenti per i casi di rigore di cui al capoverso 1 a favore di imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi.

FF 2021 285 RS 818.102

2021-0308

FF 2021 286

Legge COVID-19 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali)

FF 2021 286

Per i provvedimenti per i casi di rigore a favore di imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari in merito ai giustificativi da richiedere, al calcolo dei contributi e all'erogazione di mutui, fideiussioni o garanzie.

1quinquies

Il sostegno per i provvedimenti cantonali a favore di imprese con una cifra d'affari annuale fino a 5 milioni di franchi è accordato a condizione che i requisiti minimi posti dalla Confederazione siano soddisfatti. Nel caso di imprese con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, in tutti i Cantoni devono essere soddisfatte senza modifica alcuna le condizioni del diritto federale che danno diritto al sostegno; sono fatti salvi ulteriori provvedimenti per i casi di rigore adottati da un Cantone e finanziati interamente da quest'ultimo.

1sexies

In aggiunta agli aiuti finanziari di cui al capoverso 1quater lettera a, la Confederazione può versare contributi supplementari ai Cantoni particolarmente colpiti, a sostegno dei provvedimenti per i casi di rigore da questi adottati, senza che siano tenuti a partecipare al finanziamento dei relativi costi. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

2

Se un Cantone chiede fondi della Confederazione per i propri provvedimenti per i casi di rigore, a tutte le imprese che vi hanno sede deve essere assicurata la parità di trattamento indipendentemente dal Cantone in cui esercitano la loro attività.

6

Ai fini dell'adempimento dei propri compiti, i Cantoni possono avviare e condurre autonomamente procedimenti civili e penali presso le competenti autorità di perseguimento penale e i tribunali nonché costituirsi accusatori privati in procedimenti penali; essi si assumono tutti i diritti e gli obblighi correlati.

7

Art. 17 cpv. 1 lett. h, nonché 2 e 3 Il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla legge del 25 giugno 19823 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) con riguardo a: 1

h.

la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto secondo l'articolo 35 capoverso 2 LADI.

Tutte le persone aventi diritto all'indennità secondo la LADI ricevono per i periodi di controllo di marzo, aprile e maggio 2021 un massimo di 66 indennità giornaliere supplementari. Queste indennità non sono computate nell'attuale numero massimo di indennità giornaliere di cui all'articolo 27 LADI.

2

Per gli assicurati che hanno diritto alle indennità giornaliere supplementari di cui al capoverso 2, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato della durata corrispondente al periodo di riscossione delle indennità giornaliere supplementari. Il termine quadro per il periodo di contribuzione è prolungato all'occorrenza della stessa durata.

3

3

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RS 837.0

Legge COVID-19 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali)

Art. 17b

FF 2021 286

Preannuncio, durata e concessione retroattiva del lavoro ridotto

In deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI4, per il lavoro ridotto non deve essere rispettato alcun termine di preannuncio. Il preannuncio deve essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi. Dal 1° luglio 2021, il lavoro ridotto di durata superiore a tre mesi può essere autorizzato al massimo fino al 31 dicembre 2021.

1

Per le aziende colpite dal lavoro ridotto a seguito dei provvedimenti ordinati dalle autorità dal 18 dicembre 2020, in deroga all'articolo 36 capoverso 1 LADI l'inizio del lavoro ridotto è autorizzato retroattivamente a partire dall'entrata in vigore del provvedimento in questione. La richiesta deve essere presentata al servizio cantonale entro il 30 aprile 2021.

2

I nuovi diritti all'indennità di cui al capoverso 2 devono essere fatti valere entro il 30 aprile 2021 presso la cassa di disoccupazione competente, in deroga all'articolo 38 capoverso 1 LADI.

3

Art. 17c

Provvedimenti a favore di istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici

La Confederazione versa aiuti finanziari ai Cantoni che hanno corrisposto indennizzi alle istituzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia gestite dagli enti pubblici al fine di compensare i contributi per la custodia non più versati dai genitori a causa dei provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19.

1

Gli aiuti finanziari coprono il 33 per cento degli indennizzi corrisposti dai Cantoni al fine di compensare i contributi per la custodia non più versati dai genitori, ma al massimo per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 17 giugno 2020.

2

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari in un'ordinanza.

Art. 21 cpv. 10 Per quanto riguarda l'indennizzo delle perdite degli operatori culturali, l'articolo 11 capoverso 2 nella versione della modifica del 18 dicembre 20205 entra retroattivamente in vigore il 1° novembre 2020 con effetto sino al 31 dicembre 2021.

10

4 5

RS 837.0 RU 2020 5821, cifra III cpv. 2

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Legge COVID-19 (Casi di rigore, assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia, operatori culturali)

FF 2021 286

II La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.6). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

1

Fatti salvi i capoversi 3, 4 e 5, entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione con effetto sino al 31 dicembre 2021.

2

3

L'articolo 17 capoversi 2 e 3 ha effetto sino al 31 dicembre 2023.

4

L'articolo 17 capoverso 1 lettera h ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

5

L'articolo 17c ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

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RS 101