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20.088 Messaggio concernente la modifica della legge sui profili del DNA del 4 dicembre 2020

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge sui profili del DNA.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2016

M 15.4150

Nessuna protezione per gli assassini e gli stupratori (N 18.3.16, Vitali; S 14.12.16)

2016

P

Analisi dei termini di conservazione dei profili del DNA (N 3.3.16, Commissione degli affari giuridici CN)

16.3003

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

4 dicembre 2020

In nome del Consiglio federale: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2021-0005

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Compendio Il profilo del DNA, allestito a partire dal DNA di una determinata persona o da una traccia rilevata sul luogo del reato, costituisce da circa 30 anni uno strumento indispensabile del perseguimento penale. Il presente progetto prevede la possibilità di utilizzare l'analisi di tracce di DNA anche per la fenotipizzazione, quindi per evincere caratteristiche fenotipiche del donatore della traccia. Inoltre racchiude il disciplinamento della ricerca di legami di parentela e un nuovo disciplinamento dei termini di cancellazione dei profili del DNA.

Situazione iniziale Quando nel 2003 le Camere federali adottarono la legge sui profili del DNA, la fenotipizzazione quale strumento di indagine era già nota ma difficile da applicare nella prassi. In tale contesto oggi sono disponibili processi affidabili. Con l'adozione della mozione 15.4150 Vitali «Nessuna protezione per gli assassini e gli stupratori», le Camere federali hanno incaricato il Consiglio federale di sottoporre una proposta di disciplinamento della fenotipizzazione. Con la trasmissione del postulato 16.3003 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, quest'ultimo ha inoltre incaricato il Consiglio federale di procedere a un esame dei termini di conservazione dei profili del DNA. Negli ultimi anni è inoltre emersa la necessità di apportare ulteriori adeguamenti alla legge sui profili del DNA, adeguamenti che sono messi in atto con la presente revisione di legge.

Contenuto del progetto L'elemento centrale del progetto è il disciplinamento della fenotipizzazione. Il perseguimento penale sarà quindi dotato di un nuovo strumento in grado di aumentare l'efficacia delle indagini, facendole convergere con maggiore rapidità sulla cerchia di potenziali autori. La fenotipizzazione consentirà anche di ridurre maggiormente la cerchia di persone da convocare per un'indagine a tappeto. Il disciplinamento si sofferma sui seguenti punti salienti: ­

la legge elenca in modo esaustivo le cinque caratteristiche che possono essere evinte mediante fenotipizzazione ed essere quindi attualmente utilizzate nell'ambito delle indagini penali: colore degli occhi, dei capelli e della pelle, nonché discendenza biogeografica ed età;

­

in funzione del progresso tecnico e a condizione che l'affidabilità pratica dei nuovi metodi sia comprovata, il Consiglio federale può determinare ulteriori caratteristiche fenotipiche a livello di ordinanza;

­

la fenotipizzazione è consentita unicamente per far luce su crimini. Deve essere disposta dal pubblico ministero.

Nel campo dell'analisi forense del DNA, la legge disciplinerà esplicitamente la ricerca di legami di parentela.

Il Consiglio federale ha inoltre esaminato il disciplinamento vigente dei termini di conservazione dei profili del DNA, come richiesto dal postulato 16.3003. È emerso

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che l'attuazione del disciplinamento vigente implica un notevole onere amministrativo. Con il presente progetto, il Consiglio federale propone un nuovo disciplinamento per la cancellazione dei profili del DNA di persone basato sul principio secondo cui il termine di conservazione di un profilo di persona è fissato una volta sola e in modo definitivo. Dal punto di vista temporale, il termine quindi non dipenderà più dall'esecuzione della sanzione. La procedura di cancellazione ne risulterà notevolmente semplificata e meno soggetta a errori.

Infine, una regolamentazione dettagliata dell'analisi forense del DNA è integrata nella Procedura penale militare del 23 marzo 1979. Il suo tenore corrisponde pertanto a quello del Codice di procedura penale per quanto concerne l'allestimento di profili del DNA di persone e di tracce, la ricerca di legami di parentela e la fenotipizzazione.

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Indice Compendio

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1

6 6 6

Situazione iniziale 1.1 Necessità di agire e obiettivi 1.1.1 Introduzione 1.1.2 Mozione Vitali del 16 dicembre 2015 «Nessuna protezione per gli assassini e gli stupratori» 1.1.3 Postulato 16.3003 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 marzo 2016 «Analisi dei termini di conservazione dei profili del DNA» 1.1.4 Ricerca di legami di parentela 1.1.5 Delimitazione del contenuto della legge sui profili del DNA e del CPP 1.1.6 Integrazione della PPM 1.2 Rapporto con il programma di legislatura 1.3 Interventi parlamentari

6

11 16 20 21 22 22

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione 2.1 Elaborazione delle basi 2.2 Avamprogetto 2.3 Risultati della procedura di consultazione

22 22 23 24

3

Diritto comparato 3.1 Fenotipizzazione 3.2 Durata di conservazione dei profili del DNA 3.3 Ricerca di legami di parentela

25 26 27 29

4

Punti essenziali del progetto 4.1 La normativa proposta 4.1.1 Fenotipizzazione 4.1.2 Disciplinamento della cancellazione dei profili del DNA di persone 4.1.3 Ricerca di legami di parentela 4.1.4 Ulteriori temi normativi 4.1.5 Ulteriori richieste scaturite dalla procedura di consultazione e loro attuazione nel disegno di legge 4.2 Attuazione

31 31 31

Commento ai singoli articoli 5.1 Legge sui profili del DNA 5.2 Modifica di altri atti normativi 5.2.1 Codice penale nella versione conformemente alla legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale

43 43 62

5

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34 35 37 41 42

62

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5.2.2 5.2.3 6

7

Codice di procedura penale Procedura penale militare

62 67

Ripercussioni 6.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione 6.2 Ripercussioni per i Cantoni 6.3 Altre ripercussioni

68

Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità 7.1.1 Competenza legislativa 7.1.2 Compatibilità con i diritti fondamentali 7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 7.3 Delega di competenze legislative 7.4 Protezione dei dati

70 70 70 70 73 73 73

68 69 70

Glossario

74

Bibliografia

78

Legge federale sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Disegno)

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

1.1.1

Introduzione

Dalla sua entrata in vigore il 1° gennaio 2005, la legge del 20 giugno 20031 sui profili del DNA ha subito soltanto adeguamenti puntuali. Le modifiche adottate riguardavano prevalentemente il catalogo delle fattispecie di cancellazione di cui all'articolo 16 della legge sui profili del DNA. Con il presente progetto, il disciplinamento dell'analisi del DNA ai fini del perseguimento penale subisce dunque il primo adeguamento fondamentale nei suoi circa 15 anni di esistenza.

Con l'introduzione della fenotipizzazione, questo importante sviluppo recente andrà a integrare gli strumenti dell'analisi forense del DNA offerti nel campo della genetica forense. Un nuovo disciplinamento della conservazione e la cancellazione di profili del DNA di persone nel sistema d'informazione intende inoltre agevolare il processo di trattamento di questi dati a tutte le autorità cantonali e federali. Il terzo elemento centrale del progetto è la regolamentazione della ricerca di legami di parentela. Negli ultimi anni è inoltre emersa la necessità di apportare puntuali adeguamenti legislativi in materia di analisi del DNA. Si tratta della nuova possibilità di confrontare il profilo del DNA del cromosoma Y nel sistema d'informazione nei casi in cui una traccia non consenta di allestire un profilo del DNA standard. Nel complesso, le modifiche del presente progetto si prefiggono di accrescere l'efficacia del perseguimento penale.

1.1.2

Mozione Vitali del 16 dicembre 2015 «Nessuna protezione per gli assassini e gli stupratori»

La mozione Il 18 marzo 2016 (Consiglio nazionale) e il 14 dicembre 2016 (Consiglio degli Stati) le Camere federali hanno accolto all'unanimità la mozione 15.4150 Vitali «Nessuna protezione per gli assassini e gli stupratori». Quest'ultima ha incaricato il nostro Collegio di istituire le basi legali «che consentano alle autorità inquirenti di perseguire in maniera più mirata gli autori di reati violenti gravi, quali ad esempio l'omicidio o lo stupro, analizzando le sequenze codificanti del DNA e quindi le caratteristiche personali».

Nella genetica molecolare forense, è denominata fenotipizzazione* 2 la procedura volta a determinare le caratteristiche (morfologiche) visibili esternamente (di seguito «caratteristiche fenotipiche») di una persona specifica3.

1 2 3

RS 363 I termini contrassegnati con un asterisco sono spiegati nel glossario.

Per fenotipo s'intende l'aspetto esteriore di un organismo, mentre il genotipo designa invece l'insieme delle informazioni ereditarie contenute nei geni di un organismo.

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La fenotipizzazione come strumento del perseguimento penale Nel disegno di legge sui profili del DNA, il nostro Consiglio aveva già proposto, secondo l'afferente messaggio dell'8 novembre 2000, di prevedere «in via eccezionale» anche la possibilità di predire caratteristiche personali4. Le Camere federali stralciarono tuttavia questa clausola dal disegno di legge. La proposta di autorizzare anche l'analisi delle sequenze «codificanti» (secondo la terminologia di allora) del DNA, necessarie a tal fine, aveva sollevato preoccupazioni in materia di protezione dei dati.

All'epoca si era inoltre constatato che non esistevano procedure tecniche sufficientemente avanzate per eseguire la fenotipizzazione 5. Oggi tali procedure sono disponibili per le caratteristiche seguenti: colore degli occhi, dei capelli e della pelle, discendenza biogeografica ed età.

La fenotipizzazione permette pur sempre di affermare che l'individuo all'origine della traccia (di seguito «donatore della traccia») appartiene con una certa (possibilmente elevata) probabilità al gruppo di persone che hanno ad esempio capelli marroni od occhi marrone chiaro oppure che rientrano nella fascia di età tra i 35 i 45 anni. Questo tipo di informazione riveste un'importanza specifica per il perseguimento penale, in quanto permette alle autorità di restringere le indagini concentrandole su un determinato gruppo di persone e di renderle così più efficaci. La fenotipizzazione è dunque eseguita come sostegno diretto alle indagini penali. Permette di far convergere le indagini maggiormente sulla cerchia di potenziali autori e di dare la giusta priorità ai singoli indizi di ricerca esistenti. Le dichiarazioni di testimoni oculari, che per esperienza non sempre sono affidabili, possono così essere confermate o relativizzate. La fenotipizzazione funge quindi come una sorta di «accélérateur d'enquête» 6. L'ordine di procedere alla fenotipizzazione sottostà, come ogni altro provvedimento coercitivo retto dal Codice di procedura penale (CPP)7, al principio di proporzionalità (art. 197 cpv. 1 lett. c CPP). Concretamente significa che la fenotipizzazione in linea di massima non viene applicata se le fonti di informazione classiche, quali le dichiarazioni di testimoni oculari, le immagini di videosorveglianza, le tracce rilevate sul luogo del reato ecc.,
sono già sufficientemente concrete per eseguire indagini mirate. In tal senso, la fenotipizzazione è quindi eseguita a titolo sussidiario. Tuttavia può accadere che una testimonianza risulti di dubbia affidabilità e sia pertanto insufficiente per procedere a indagini mirate. In questo contesto, la fenotipizzazione potrebbe consentire di confermare, precisare o infirmare una tale testimonianza. Si può quindi ricorrere a questo strumento anche per completare informazioni esistenti ma non sufficienti. La 4

5 6 7

L'art. 2 cpv. 2 del disegno di legge sui profili del DNA aveva il seguente tenore: «L'analisi del DNA non può essere utilizzata per accertare né lo stato di salute, né altre caratteristiche individuali della persona implicata, ad eccezione del genere. In via eccezionale, è possibile analizzare sequenze codificanti del DNA per fare luce su crimini, se ciò è necessario all'identificazione dell'autore o alla produzione di prove.» (FF 2001 11, in particolare 40 seg.). Il disegno non specificava quali caratteristiche individuali potessero essere evinte. Nel messaggio, il Consiglio federale aveva tuttavia precisato che «possono ad esempio essere utili all'identificazione informazioni sul colore degli occhi, dei capelli o della pelle, le quali possono essere d'aiuto all'identificazione visiva» (FF 2001 11, in particolare 25).

Cfr. in merito al dibattito parlamentare: BU 2002 N 1224 (presa di parola Lauper), 1225 (Aeppli Wartmann), 1227 (Gutzwiller), 1229 (de Dardel).

Dr. ès Sc Vincent Castella, RTS, «La matinale», 21 maggio 2019.

RS 312.0

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fenotipizzazione risulta particolarmente utile quando si tratta di circoscrivere la cerchia di potenziali autori, specialmente nell'ambito delle indagini a tappeto di cui all'articolo 256 CPP e all'articolo 3 capoverso 2 della legge sui profili del DNA, dove occorre restringere maggiormente la cerchia delle persone da convocare per un tale esame8.

L'utilità specifica della fenotipizzazione consta nel mettere a disposizione delle autorità inquirenti i primissimi spunti sul presunto autore laddove, dopo la commissione di un reato, risulti un'assenza completa di simili elementi: nessun testimone, nessun'immagine di videosorveglianza, nessuna traccia lasciata dall'autore che permetterebbe di risalire ad esempio al suo aspetto o alla sua provenienza. L'autore ha lasciato soltanto materiale biologico a partire dal quale è stato possibile allestire un profilo del DNA standard* di traccia. Ciononostante, il confronto di tale profilo con quelli registrati nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA* non ha prodotto alcuna corrispondenza con un profilo di persona o di traccia oppure è emersa una corrispondenza con un profilo di traccia che non permette tuttavia al momento di ottenere informazioni rilevanti per le indagini. In questa situazione, le informazioni sull'aspetto del presunto autore evinte mediante fenotipizzazione potrebbero perlomeno permettere di dare nuova linfa alle indagini giunte a un punto morto. Non esistono tuttavia automatismi in tale ambito. Le autorità possono servirsi delle informazioni fornite dalla fenotipizzazione semplicemente per orientare e gestire internamente le indagini. Ogni ulteriore elemento ottenuto che conferma, integra oppure infirma le informazioni scaturite da una fenotipizzazione, permette di rendere più concreta l'immagine del presunto autore È importante precisare che la fenotipizzazione è sempre preceduta dall'allestimento del profilo del DNA di traccia (cfr. sotto, Effetto combinato del profilo del DNA e della fenotipizzazione). Le informazioni ottenute mediante fenotipizzazione possono fornire un primo spunto per le indagini, ma in seguito difficilmente determineranno la direzione da dare alle medesime. Lo strumento mostra la sua utilità soprattutto in combinazione con altre informazioni scaturite dalle indagini. In presenza di testimonianze affidabili
si può ad esempio prescindere dalla fenotipizzazione. Contrariamente, le informazioni evinte mediante fenotipizzazione possono fornire alle autorità inquirenti una maggiore sicurezza quando una testimonianze è di dubbia affidabilità oppure infirmare ulteriormente simili testimonianze9.

Se nel caso concreto le informazioni ottenute tramite fenotipizzazione si distinguono per un'elevata attendibilità, possono essere utilizzate, in relazione ad altre informazioni di polizia esistenti sul reato quali immagini di videosorveglianza o indicazioni sul modus operandi, anche nell'ambito di una ricerca (art. 210 seg. CPP), nonché es-

8

9

Cfr. in merito a questo particolare scopo d'uso.: Beck Maren, Forensic DNA-Phenotyping ­ Bestimmung äusserer Merkmale aus der DNA, Kriminalpolitische Zeitschrift 3/2017, pagg. 160 segg., 163, disponibile all'indirizzo: http://kripoz.de/wp-content/uploads/2017/ 05/beck-forensic-dna-phenotyping.pdf.

Cfr. in merito alla credibilità di testimonianze e alla loro verifica: Oberholzer Niklaus, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4 a ed., Berna 2020, cap. 15.6, pagg. 305 segg.

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sere registrate nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) in virtù dell'articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200810 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP)11. Quando le indagini sono concluse, le informazioni ottenute mediante fenotipizzazione hanno soddisfatto il loro scopo e sono quindi cancellate da RIPOL.

Dal punto di vista della procedura penale è decisivo che le informazioni scaturite da una fenotipizzazione non vengano sin dall'inizio messe in relazione diretta con una determinata persona e che non possano quindi mai costituire un mezzo di prova ai sensi dell'articolo 139 CPP. Queste informazioni non sono quindi in nessun momento parte dell'attribuzione di un indizio di reato nei confronti di una determinata persona e non rientrano pertanto nella categoria dei dati segnaletici. Proprio per questo motivo non sono idonee a essere trattate all'interno di un sistema d'informazione di polizia al fine di far luce su reati commessi o eventuali reati futuri. Se una persona, sulla base di informazioni ottenute (anche) mediante fenotipizzazione, è oggetto di un sufficiente indizio di reato, verrà sempre allestito il suo profilo del DNA standard che sarà in seguito confrontato con il profilo della traccia. Se i due profili non corrispondono, l'individuo in questione non può essere stato il donatore della traccia ed è pertanto scagionato.

La fenotipizzazione impone elevati requisiti all'analisi genetico-molecolare. Affinché sia possibile effettuare l'analisi, è necessario che sia disponibile una quantità minima di traccia biologica; tale quantità minima varia tuttavia a seconda della caratteristica da analizzare. Nella prassi, succede inoltre spesso che dopo l'allestimento del profilo del DNA della traccia non resta più sufficiente materiale biologico per procedere alla fenotipizzazione. In molti casi la quantità di materiale biologico disponibile è appena sufficiente ad allestire il profilo del DNA standard di una traccia, visto che la stragrande maggioranza delle tracce sono tracce di contatto12. La fenotipizzazione risulta altresì molto difficile quando la traccia biologica proviene da due o più donatori di traccia e si tratta quindi di una cosiddetta traccia mista. In merito alle indagini, per i pubblici ministeri e i servizi di polizia scientifica
dei corpi di polizia, l'introduzione della fenotipizzazione richiederà una formazione apposita incentrata sui presupposti per l'applicazione nonché sulle possibilità e i limiti del nuovo strumento.

Aspetti genetico-molecolari della fenotipizzazione L'aspetto fisico di una persona è in gran parte determinato dai geni*. Nel genoma si trovano i marcatori più disparati che sono correlati a singole caratteristiche fenotipiche. La pigmentazione diversa da persona a persona degli occhi, dei capelli o della pelle sono riconducibili a determinate varianti genetiche o polimorfismi*, cosiddetti 10 11 12

RS 361 L'art. 15 cpv. 2 LSIP sancisce che nel sistema d'informazione possono essere registrati tra l'altro i «dati relativi alle circostanze della ricerca».

La traccia classica è disponibile in una determinata quantità di sangue, sperma, saliva ecc.

La traccia di contatto invece è presente quale traccia su vestiti indossati o su attrezzi, armi o altri oggetti impugnati in qualche modo collegati al reato (Schneider Peter, Nachweisgrenzen der DNA, intervista disponibile all'indirizzo: www.gen-ethisches-netzwerk.de/ nachweisgrenzen-der-dna-analyse); cfr. anche Coquoz Raphaël/Comte Jennifer/ Hall Diana/Hicks Tacha/Taroni Franco, Preuve par l'ADN, 3 a ed., Losanna 2013, pagg. 202 segg.

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polimorfismi a singolo nucleotide («Single Nucleotide Polymorphism», SNP, pronunciato «Snip»). Gli elementi di base del patrimonio genetico possono inoltre subire modificazioni chimiche nel corso della vita, permettendo così di risalire all'età di una persona. Determinate varianti di sequenze nel genoma sono correlate alla discendenza biogeografica di una persona e permettono di evincere se questa persona è originaria dell'Europa, dell'Africa, dell'Asia orientale, dell'Asia meridionale o dell'Asia sudoccidentale o se appartiene ai popoli indigeni dell'Oceania o dell'America. Nel caso di singole caratteristiche fenotipiche come il colore degli occhi, è un numero limitato di geni a esercitare un influsso dominante, mentre numerosi altri geni influiscono sui colori intermedi. Molte caratteristiche fenotipiche dipendono tuttavia da una base genetica molto più complessa e possono essere determinate da svariate centinaia di geni.

Per stabilire quali SNP sono più frequenti negli individui che presentano una determinata caratteristica fenotipica e sono quindi correlati a tale caratteristica, sono stati e sono tuttora svolti studi ad ampio raggio sulla popolazione con un elevato numero di probandi, noti come studi di associazione sull'intero genoma. Quali nuove caratteristiche fenotipiche sono in via di sviluppo i modelli predittivi relativi alla struttura del capello, alle efelidi e alla calvizie negli uomini e, nel lungo termine, all'altezza e alla morfologia del viso.

Delimitazione rispetto alla fenotipizzazione: il profilo del DNA standard La fenotipizzazione e il profilo del DNA* sono entrambi strumenti del perseguimento penale basati sull'analisi di materiale biologico. Si distinguono in modo fondamentale per il loro contenuto informativo. La fenotipizzazione di tracce biologiche pertinenti al reato consente (probabilmente) di risalire all'aspetto fisico del donatore della traccia e quindi a caratteristiche presenti in un numero più o meno elevato di altre persone. Il profilo del DNA si basa invece sull'analisi di caratteristiche specifiche nel DNA il cui contenuto informativo è stato definito dal Tribunale federale di tipo non personale13.

Mediante una procedura genetico-molecolare queste caratteristiche sono determinate nelle loro variazioni di lunghezza. Il risultato di quest'analisi è riprodotto
in un codice alfanumerico specifico a un individuo, il profilo del DNA. Il DNA di ogni singolo individuo è composto da circa tre miliardi di basi (DNA*) ed è unico, salvo nel caso di gemelli monozigoti. Le caratteristiche analizzate per allestire il profilo del DNA formano una frazione infinitesimale circa dello 0,00005 per cento dell'intero DNA.

Non è quindi del tutto escluso che due persone possano presentare lo stesso profilo del DNA, ma la probabilità è molto esigua14. In caso di corrispondenza tra il profilo del DNA di una persona e quello di una traccia, quanto precede permette di affermare che il profilo di traccia e il profilo di persona provengono con certezza quasi assoluta 15 dalla medesima persona. Quanto sia elevata questa probabilità va calcolato di caso in

13 14

15

DTF 128 II 259 consid. 3.3.

La probabilità che due individui abbiano profili identici è inferiore a 1 su 1 000 000 000 (NDAD, Strategy Board Annual Report 2015/2016, pag. 1; disponibile all'indirizzo: www.gov.uk/government/publications/national-dna-database-annual-report-2015-to2016). Valori di probabilità talmente elevati possono essere raggiunti soltanto a condizione che i pertinenti profili del DNA siano completi, ovvero che siano stati tipizzati tutti i 16 loci (attuali).

DTF 128 II 259 consid. 2.2.

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caso mediante analisi biostatistica. Nell'ottica delle indagini penali è importante considerare quanto segue: la corrispondenza tra il profilo del DNA di una persona X e un determinato profilo di traccia permette di trarre conclusioni sull'origine della traccia.

Il laboratorio di analisi calcola il valore probatorio di tale corrispondenza. Con ciò non viene tuttavia fatta alcuna affermazione su come e quando il materiale biologico sia arrivato sul luogo del reato. Che la persona X sia in qualche modo collegata al reato costituisce, all'inizio delle indagini penali, un'ipotesi di lavoro che va in seguito comprovata o confutata nel quadro del procedimento penale facendo ricorso ad altre informazioni scaturite dalle indagini.

Sinergia tra profilo del DNA e fenotipizzazione Se un autore ignoto ha commesso un reato, quale prima cosa (sempre che il materiale biologico disponibile lo consenta) viene sempre allestito un profilo del DNA della traccia che sarà in seguito confrontato con i profili registrati nel sistema d'informazione CODIS*. Se non risulta alcuna corrispondenza con un profilo di persona o se vi è una corrispondenza con una traccia che non permette tuttavia di ottenere nuove informazioni sull'autore, il profilo del DNA non consente per il momento di far avanzare le indagini. È a questo punto, e soltanto a questo punto, che il pubblico ministero può considerare la possibilità di disporre una fenotipizzazione. Se successivamente il risultato così ottenuto, in combinazione con tutte le altre informazioni scaturite dalle indagini, dovesse permettere di restringere la cerchia dei sospettati a singoli individui, il profilo del DNA tornerà in primo piano: il pubblico ministero ordinerà infatti l'allestimento del profilo del DNA di ogni singolo sospettato. Ciò consentirà di verificare se uno dei profili di persona corrisponde al profilo della traccia rilevata sul luogo del reato. In caso di corrispondenza, la fenotipizzazione avrà conseguito il suo scopo. Essa non avrà più alcuna importanza per le ulteriori attività delle autorità inquirenti e del giudice, miranti a trovare una risposta alla domanda decisiva se il donatore della traccia sia veramente l'autore del reato. I risultati della fenotipizzazione non saranno registrati nel sistema d'informazione CODIS.

1.1.3

Postulato 16.3003 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 marzo 2016 «Analisi dei termini di conservazione dei profili del DNA»

Il postulato Il 3 marzo 2016 il Consiglio nazionale ha adottato il postulato 16.3003 «Analisi dei termini di conservazione dei profili del DNA» depositato dalla propria Commissione degli affari giuridici. Il nostro Collegio è stato incaricato di presentare un rapporto «che esamini, nel quadro della legge sui profili del DNA, la non soppressione dei profili del DNA delle persone condannate e la valutazione dei diversi termini di conservazione dei profili in questione».

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Valutazione del vigente disciplinamento della cancellazione conformemente al mandato del postulato In attuazione del primo mandato parziale, abbiamo esaminato la questione se in futuro si debba prescindere dal cancellare i profili del DNA delle persone condannate.

Il diritto vigente statuisce che i profili del DNA di autori di reato condannati vanno cancellati secondo termini progressivi (art. 16 seg. della legge sui profili del DNA). Il nostro Collegio è dell'avviso che tale principio vada mantenuto. Anche in futuro i profili delle persone condannate non saranno quindi registrati nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA a tempo indeterminato, bensì saranno soggetti a termini di cancellazione progressivi. Lo esige il principio di proporzionalità. Su questo punto concordiamo con l'argomentazione sostenuta dalle Commissioni degli affari giuridici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati nelle rispettive Camere nell'ambito dell'esame dell'iniziativa parlamentare 13.408 Geissbühler «Limitare la cancellazione dei profili del DNA di persone». Il trattamento del profilo del DNA nel sistema d'informazione costituisce un'ingerenza nella sfera privata dell'individuo, che è tutelata sia dall'articolo 13 della Costituzione federale (Cost.)16 sia dall'articolo 8 della Convenzione del 4 novembre 195017 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Questa ingerenza è considerata proporzionata se è limitata nel tempo, per un periodo che dipende dalla gravità del reato.

Le persone condannate hanno diritto all'oblio e quindi alla cancellazione del loro profilo nel sistema d'informazione. Questo principio si applica in particolare nei confronti degli autori minorenni. Per consentire di far luce su futuri reati, i profili del DNA devono poter restare registrati nel sistema d'informazione, ma soltanto per un certo periodo chiaramente definito dalla legge e non in modo perenne 18. La conservazione duratura dei profili di autori condannati non violerebbe tuttavia la presunzione di innocenza (art. 10 cpv. 1 CPP), poiché questa protegge soltanto le persone che non sono mai state oggetto di una condanna penale19.

Come richiesto dal secondo mandato parziale, il nostro Collegio ha valutato i vari termini di cancellazione sanciti dalla vigente legge sui profili del DNA.
Per i profili di traccia anonimi, quindi non attribuibili a una determinata persona, il diritto vigente si accontenta già di un disciplinamento essenziale della cancellazione, applicabile allo stesso modo ai crimini e ai delitti: la traccia viene cancellata dal sistema d'informazione non appena una corrispondenza permette di attribuirla a una

16 17 18

19

RS 101 RS 0.101 Rapporti delle Commissioni degli affari giuridici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati disponibili all'indirizzo: www.parlamento.ch > Curia Vista (inserire il numero dell'oggetto 13.408 nel campo di ricerca) > Rapporti delle Commissioni (ultima consultazione di entrambi i documenti: 10 aprile 2018).

Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), sentenza S. e Marper contro Regno Unito del 4 dicembre 2008, § 12. Il Tribunale federale ha desunto da questa sentenza il riconoscimento da parte della Corte EDU del fatto che la conservazione di dati personali non può essere equiparata a un'accusa penale (sentenza 1C_598/2018 del 2 marzo 2018 consid. 4.2).

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determinata persona, ma al più tardi dopo 30 anni (salvo in caso di reati imprescrittibili; cfr. art. 18 della legge sui profili del DNA) 20. Il termine previsto per la cancellazione dei profili di traccia è tuttora adeguato, non vi è quindi alcuna necessità di modificarlo.

La durata di conservazione e i termini di cancellazione applicabili ai profili del DNA di persone sono disciplinati dagli articoli 16 e 17 della legge sui profili del DNA. Si applica il principio secondo cui tali profili devono essere cancellati d'ufficio. Il fulcro del disciplinamento della cancellazione è costituito dal catalogo, fortemente differenziato, dei vari termini di cancellazione di cui all'articolo 16. Dal punto di vista della persona interessata, tali termini di cancellazione, nel loro insieme, possono essere considerati proporzionati. Rispondono anche agli interessi del perseguimento penale. Non si può quindi affermare che i singoli termini di cancellazione siano talmente brevi da impedire alle autorità inquirenti di realizzare numerose corrispondenze che avrebbero invece potuto essere conseguite se il termine fosse stato più esteso. Per contro, il nostro Collegio constata che l'attuazione della vigente normativa sulla cancellazione richiede un notevole onere amministrativo.

L'elevato onere amministrativo è riconducibile al fatto che le autorità esecutive devono attribuire a ogni singolo profilo di persona un termine di cancellazione individuale applicando a tal fine il catalogo dettagliato sancito dalla legge.

Per alcune poche fattispecie di cancellazione di cui all'articolo 16 della legge sui profili del DNA, l'autorità competente può fissare in una sola tappa la data di cancellazione di un determinato profilo di persona in modo definitivo e immutabile. In concreto si tratta delle fattispecie di cancellazione seguenti: decadenza delle accuse, assoluzione (in entrambi i casi cancellazione immediata), abbandono definitivo del procedimento (cancellazione dopo un anno) e morte della persona implicata (cancellazione «dopo» la ricezione della comunicazione del decesso, senza ulteriore precisazione del termine; art. 16 cpv. 1 lett. a­d della legge sui profili del DNA). L'onere amministrativo richiesto per attuare questi quattro termini di cancellazione è sostenibile. L'onere risulta invece sproporzionato per i numerosi
termini previsti dall'articolo 16 capoverso 1 che sono concepiti in modo da dipendere dal decorso dell'esecuzione della sanzione pronunciata nei confronti della persona interessata. Si tratta nello specifico delle fattispecie di cancellazione seguenti:

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21

­

cinque anni dopo il pagamento di una pena pecuniaria, dopo la fine di un lavoro di pubblica utilità o dopo l'esecuzione di una corrispondente pena da commutazione (lett. f);

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cinque anni dopo il pagamento di una multa o dopo la fine di una prestazione personale ai sensi degli articoli 23­24 del diritto penale minorile del 20 giugno 2003 (DPMin21; lett. g);

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cinque anni dopo l'esecuzione di una misura protettiva ai sensi degli articoli 12­14 DPMin (lett. i); Sono imprescrittibili il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra, i reati gravi contro un numero elevato di persone e i reati sessuali gravi. Le singole fattispecie penali sono elencate all'art. 101 del Codice penale (CP; RS 311.0).

RS 311.1

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­

dieci anni dopo l'esecuzione di una privazione della libertà ai sensi dell'articolo 25 DPMin (lett. j);

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dieci anni dopo la fine dell'esecuzione di un collocamento ai sensi dell'articolo 15 DPMin (lett. k);

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dieci anni dopo la fine dell'interdizione di esercitare un'attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67 e 67b CP, 50 e 50b del Codice penale militare del 13 giugno 192722 (CPM) o 16a DPMin, fatta salva una cancellazione successiva secondo l'articolo 16 capoverso 4 (lett. l);

­

20 anni dopo la liberazione dalla pena detentiva o dall'internamento oppure dopo l'esecuzione della misura o dell'espulsione (cpv. 4).

Per queste fattispecie di cancellazione, il momento a partire dal quale è calcolato il termine di cancellazione dipende dal decorso dell'esecuzione della sanzione. Il termine di cancellazione di un singolo profilo di persona può persino cambiare più volte nel corso del suo «ciclo di vita» nel sistema d'informazione.

La questione può essere illustrata con un esempio fittizio: in virtù dell'articolo 255 CPP il pubblico ministero del Cantone A dispone l'allestimento del profilo del DNA del presunto autore X. Il profilo è registrato nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA CODIS. Nel sistema d'informazione IPAS*, gestito separatamente, al profilo del DNA viene automaticamente attribuito il termine di cancellazione standard di 30 anni, a decorrere dal momento del trattamento dei dati segnaletici 23. Il giudice condanna X in prima istanza a una pena detentiva di due anni con condizionale.

Secondo la soluzione proposta nel presente disegno, il termine di cancellazione standard iniziale può essere fissato individualmente: l'autorità comunica all'Ufficio federale di polizia (fedpol) il nuovo termine, ovvero cinque anni a decorrere dalla fine del periodo di prova24. X è recidivo, il giudice revoca la condizionale. All'inizio dell'esecuzione della pena detentiva, l'autorità comunica a fedpol il nuovo termine di cancellazione di 22 anni (2 + 20 anni)25. X si sottopone all'esecuzione della pena detentiva di due anni e dopo due terzi della medesima, vale a dire dopo 16 mesi, è liberato condizionalmente. Questo fatto determina ancora un nuovo termine di cancellazione: 20 anni a decorrere dalla data della scarcerazione. Trascorsi questi 20 anni, l'autorità chiede al giudice competente se il profilo di X può essere cancellato definitivamente26.

Se il giudice acconsente, il profilo è cancellato in via definitiva. Se vi si oppone, ad esempio perché si teme una recidiva27, il profilo viene conservato ancora per un determinato periodo, ad esempio per cinque anni. L'autorità comunica a fedpol questo nuovo termine di conservazione. Trascorsi i cinque anni, fedpol chiede all'autorità competente se il profilo può essere cancellato.

22 23 24 25 26 27

RS 321.0 Art. 16 cpv. 3 della legge sui profili del DNA in combinato disposto con art. 14 dell'ordinanza del 3 dicembre 2004 sui profili del DNA (RS 363.1) Art. 16 cpv. 1 lett. e della legge sui profili del DNA Art. 16 cpv. 4 della legge sui profili del DNA Art. 15 dell'ordinanza sui profili del DNA Art. 17 cpv. 1 della legge sui profili del DNA

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I termini di cancellazione da adeguare in funzione dei successivi sviluppi e che quindi, in un certo senso, sono concepiti in modo «dinamico», si sono rivelati molto onerosi sul piano dell'attuazione pratica. A ciò si aggiunga che il processo di trattamento per la conservazione e la cancellazione dei profili del DNA coinvolge una sequenza di autorità, dalla polizia, al pubblico ministero, ai giudici di tutte le istanze fino alle autorità incaricate dell'esecuzione delle pene e delle misure. Tali autorità devono essere integrate in un sistema di comunicazione senza lacune nel quale inserire gli adeguamenti dei termini di cancellazione in modo che possano essere trattati dalla competente autorità centrale. Ogni Cantone deve disporre di un servizio di coordinamento centrale incaricato di comunicare a fedpol i vari mandati di cancellazione di profili. A tale autorità viene chiesto di esercitare un controllo costante su ogni singolo profilo di persona presente nel sistema d'informazione, i cui dati sottostanno alla responsabilità del «suo» Cantone, che le permetta di sapere quando, durante l'esecuzione della sanzione, è subentrato un evento rilevante per la cancellazione28.

Valutazione complessiva Il disciplinamento della cancellazione dei profili del DNA di tracce può essere mantenuto invariato.

Per i profili del DNA di persone, il rispetto del principio di proporzionalità esige che la durata di conservazione nel sistema d'informazione sia modulata in funzione del tipo e della gravità della sanzione. La normativa vigente attua tale principio in maniera estremamente differenziata. Nel calcolare la durata di conservazione di un profilo di persona è a priori ragionevole rifarsi al momento dell'esecuzione della sanzione, soprattutto nel caso delle pene detentive, visto che l'ulteriore conservazione del profilo di una persona condannata serve proprio a individuare rapidamente i casi di recidiva 29.

La conservazione del profilo può infatti espletare tale effetto preventivo soltanto a partire dal momento in cui la persona condannata si ritrova di nuovo a piede libero.

Per poter valutare in modo conclusivo la praticabilità del vigente disciplinamento, occorre tuttavia considerare anche l'onere per il processo di cancellazione. Tale processo non deve presentare lacune e richiede la collaborazione di una
serie di autorità federali e cantonali con uno statuto indipendente dal punto di vista organizzativo (polizia/pubblici ministeri, tribunali, autorità incaricate dell'esecuzione delle pene). Dalla combinazione di un disciplinamento della cancellazione dettagliato e di una struttura amministrativa complessa risulta, secondo il diritto vigente, un processo di cancellazione complicato, oneroso sul piano amministrativo e pertanto anche soggetto a errori.

28

29

Cfr. art. 12 cpv. 1 secondo periodo dell'ordinanza sui profili del DNA: «[I Cantoni] designano un ufficio centrale responsabile della comunicazione.» Questa norma garantisce a fedpol un unico interlocutore per Cantone. Occorre rilevare che con l'entrata in vigore della legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale (LCaGi) i servizi di coordinamento cantonali centrali saranno meglio informati, poiché avranno accesso al cosiddetto «estratto 2 per autorità». Da questo estratto si evincono i dati sui procedimenti penali pendenti e sui decreti di abbandono (cfr. art. 46 lett. n LCaGi; FF 2016 4315, in particolare 4346 [testo sottoposto a referendum]).

Cfr. messaggio concernente la legge sui profili del DNA, FF 2001 11, in particolare 27.

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1.1.4

Ricerca di legami di parentela

Terminologia e diritto vigente La ricerca di legami di parentela viene già eseguita sulla base della vigente legge sui profili del DNA. Nella sentenza TPF 2015 104 del 6 ottobre 2015, il Tribunale penale federale ha stabilito che, nonostante non lo prevedesse esplicitamente, la legge sui profili del DNA attualmente in vigore consente anche di effettuare simili ricerche particolari.

Il processo biologico ereditario fa sì che il DNA di persone imparentate presenti di norma una maggiore somiglianza rispetto al DNA di persone non appartenenti alla stessa famiglia. Il perseguimento penale si serve di tale circostanza. Mentre la ricerca standard nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA* consiste nel trovare corrispondenze esatte tra profili del DNA (traccia/persona, traccia/traccia), la ricerca di legami di parentela mira a individuare nel sistema d'informazione le persone i cui profili presentano una somiglianza con il profilo di traccia pertinente al reato e che potrebbero pertanto essere imparentate con il donatore della traccia. Questa procedura permette di ottenere uno spunto per le indagini. È quindi questo lo scopo unico specifico di tale ricerca: le autorità inquirenti possono infatti concentrare le loro indagini sull'autore del reato, che saranno poi condotte, per mezzo degli strumenti classici di procedura penale, su persone appartenenti alla cerchia familiare della persona emersa nel sistema d'informazione. L'utilità pratica delle somiglianze di profili riconducibili a una parentela genetica era inoltre prevista sin dall'inizio nella legge sui profili del DNA vigente, nello specifico per identificare persone al di fuori del procedimento penale ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4.

La ricerca di legami di parentela nell'area francofona viene denominata «recherche familiale»30 o «recherche en parentèle», in inglese «familial search» e in tedesco comunemente «Verwandtenrecherche». Nel disciplinamento svizzero occorre, tuttavia, prescindere dall'espressione «ricerca familiare» perché dà spesso adito a malintesi.

Per questo strumento è quindi utilizzata la denominazione più precisa di «ricerca di legami di parentela» che permette di esprimere chiaramente la sua peculiarità: il sistema d'informazione basato sui profili del DNA viene impiegato per effettuare un'operazione sempre
necessaria nell'ambito di indagini penali, ovvero restringere la cerchia di potenziali autori di reato applicando in tal caso il criterio della parentela.

Le indagini penali svolte sulla base delle informazioni così ottenute sono rette dal CPP vigente.

In seguito alla sentenza pronunciata nel 2015 dal Tribunale penale federale, nel sistema d'informazione sono state svolte, su incarico del pubblico ministero competente, una quindicina di ricerche di legami di parentela. Sembrerebbe che tali ricerche finora non abbiano fornito risultati concreti a livello di indagini.

Procedura di ricerca di legami di parentela Per effettuare una ricerca di legami di parentela è necessario che sul luogo del reato sia stata messa al sicuro una traccia biologica a partire dalla quale è stato possibile allestire un profilo del DNA di traccia. Quale prima tappa, questo profilo di traccia 30

Come il Tribunale penale federale nella sentenza TPF 2015 104 del 6 ottobre 2015.

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viene utilizzato per eseguire una ricerca (standard) nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA. Lo scopo è di scoprire se esiste una corrispondenza esatta tra questo profilo e un profilo di persona o di traccia già registrato nel sistema d'informazione. Se dal confronto non risulta alcuna corrispondenza esatta con un profilo di persona oppure se risulta una corrispondenza con un profilo di traccia che, tuttavia, non permette di ottenere nuove informazioni utili alle indagini, si pone la questione se lanciare una nuova ricerca nel sistema d'informazione, utilizzando questa volta un modulo specifico volto a individuare legami di parentela31. Il modulo cerca tutti i profili di persona che presentano una somiglianza tale con il profilo della traccia rilevata sul luogo del reato da indicare una parentela di primo grado con il donatore della traccia (genitore/figlia o figlio nonché fratello o sorella). Il risultato della ricerca di legami di parentela consiste in un elenco dei profili di persone che presentano questa somiglianza (in termini tecnici denominati «candidati»). Come per tutti i profili del DNA registrati nel sistema d'informazione, anche i profili dei «candidati» sono resi anonimi mediante il relativo numero di controllo*.

Quale gestore operativo del sistema d'informazione ai sensi dell'articolo 9a dell'ordinanza del 3 dicembre 200432 sui profili del DNA, l'Ufficio di coordinamento33 trasmette l'elenco dei «candidati» al laboratorio di analisi del DNA. Questo svolge analisi supplementari al fine di eliminare dall'elenco dei «candidati» i profili la cui somiglianza con il profilo del donatore della traccia è pura coincidenza e che non rivestono pertanto alcuna utilità per le autorità inquirenti (cosiddetti falsi positivi).

All'autorità di perseguimento penale committente vanno trasmessi unicamente i profili delle persone per le quali si presume una parentela con il donatore della traccia.

Per restringere maggiormente l'elenco occorre un'analisi supplementare: se la traccia rilevata sul luogo del reato proviene da un uomo34, viene allestito il profilo del DNA del cromosoma Y* (di seguito «profilo del cromosoma Y») del donatore della traccia e del «candidato». Se la traccia è stata lasciata da una donna, il laboratorio analizza il DNA mitocondriale della donatrice della traccia
e della «candidata». In tal modo è possibile determinare se due persone sono imparentate attraverso la linea paterna (profilo del cromosoma Y) o la linea materna (DNA mitocondriale). Queste due tipologie di analisi supplementare non sono attualmente disponibili vista la breve durata di conservazione del materiale biologico; il presente progetto intende pertanto estendere la durata di conservazione (cfr. sotto, n. 4.1.4). L'elenco in tal modo ridotto idealmente a pochi «candidati», è trasmesso per il tramite di fedpol all'autorità committente che aveva conferito l'incarico di eseguire la ricerca di legami di parentela. Considerate le analisi genetico-molecolari effettuate, le persone ancora sull'elenco dovrebbero essere

31

32 33 34

Il software CODIS utilizzato dal sistema d'informazione svizzero sui profili del DNA dispone di un modulo speciale («Pedigree Searcher») sviluppato appositamente per confrontare, in virtù dell'art. 6 cpv. 4 della legge sui profili del DNA, i profili del DNA resi disponibili dai familiari su base volontaria con i profili del DNA di persone scomparse e poter così identificare queste ultime.

RS 363.1 Attualmente si tratta dell'Ufficio di coordinamento presso l'Istituto di medicina legale dell'Università di Zurigo.

Il profilo del DNA standard comprende sempre anche l'indicazione del sesso della persona implicata (messaggio concernente la legge sui profili del DNA, FF 2001 11, in particolare 25).

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quindi imparentate con il donatore della traccia. Non sono tuttavia in alcun modo indiziate, altrimenti il profilo di traccia pertinente al reato avrebbe già fornito una corrispondenza esatta con il profilo di persona durante il primo confronto standard effettuato nel sistema d'informazione. Il processo di ricerca di legami di parentela in senso proprio è quindi concluso.

Successivamente, le informazioni scaturite da tale ricerca sono utilizzate sul piano operativo delle indagini penali nel modo seguente: in una prima tappa, l'autorità inquirente competente collega i profili del DNA dei «candidati», finora ancora anonimi, con i pertinenti dati personali servendosi a tal fine del numero di controllo*. Ciò permette di risalire al nome delle persone che entrano in considerazione come «candidati». In seguito, la tappa decisiva sul piano operativo prevede che le autorità inquirenti ricostruiscano i rapporti di parentela di ciascun «candidato», allestendo il suo albero genealogico. A tal fine le autorità si basano sui registri pubblici (registro degli abitanti ecc.) e, nel limite del possibile, su altre fonti pubbliche per scoprire se la persona X imparentata con il donatore della traccia abbia genitori, figli, fratelli o sorelle ecc. Se, per allestire l'albero genealogico di X, le autorità devono poter interrogare le persone, nell'ambito della procedura penale esse sono generalmente considerate persone informate sui fatti (art. 178 segg. CPP), laddove sono interrogate dalla polizia (art. 142 cpv. 2 CPP), oppure, se l'interrogatorio è condotto dal pubblico ministero, testimoni con facoltà di non deporre (art. 168 CPP). Le persone che si ritrovano al centro delle attenzioni delle autorità inquirenti semplicemente perché, in seguito alle ricerche, sono inserite nell'albero genealogico di X, a questo stadio non sono ancora nemmeno oggetto di un sospetto iniziale.

Quale tappa successiva occorre restringere la cerchia delle persone che figurano nell'albero genealogico mediante metodi investigativi classici, esaminando quindi se in base alla loro età, al luogo in cui si trovavano nel (presunto) momento del reato, al loro stato di salute e ad altre eventuali caratteristiche pertinenti al reato potrebbero veramente entrare in considerazione come donatore della traccia. Alcune persone potranno essere escluse
come autore di reato ad esempio a causa della loro età (esclusione di neonati, persone in età molto avanzata ecc.), altre perché a causa del loro luogo di residenza entrano difficilmente in considerazione come autore (distanza tra il luogo di residenza o di lavoro e il luogo del reato, quindi ad es. esclusione di un parente che dimostra di essersi trovato oltreoceano al momento del reato) ecc. Vengono considerati tutti gli altri indizi eventualmente disponibili sull'autore, ad esempio in merito al modus operandi35.

Da queste ricerche di polizia classiche può scaturire un sospetto iniziale nei confronti di una determinata persona dell'albero genealogico di X. Se, in seguito a ulteriori accertamenti, tale sospetto dovesse concretizzarsi in sufficienti indizi di reato (art. 197 cpv. 1 lett. b CPP), quale ultima tappa, il pubblico ministero dispone l'allestimento di un profilo del DNA della persona interessata in virtù dell'articolo 255 capoverso 1 lettera a CPP. Il profilo del DNA è in seguito confrontato con il profilo della traccia rilevata sul luogo del reato. In caso di corrispondenza, è molto probabile che questa

35

Vuille et al., Recherches familiales, pag. 150; www.fbi.gov/services/laboratory/ biometric-analysis/codis > Familial Searching (ultima consultazione: 29 maggio 2020).

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persona sia il donatore della traccia. Se invece la corrispondenza tra i profili non è esatta, la persona deve essere esclusa come donatore della traccia.

Un esempio concreto Nel 2002 la 24enne Élodie Kulik è stata stuprata e uccisa nel nord della Francia. Il crimine era stato compiuto di notte in una zona isolata di campagna, nessuno aveva visto nulla. Sulla base del profilo del DNA ricavato da una traccia di sperma, la polizia aveva effettuato anzitutto un'indagine a tappeto nei dintorni del luogo del reato. Il confronto dei profili del DNA così ottenuti non aveva prodotto alcuna corrispondenza come neppure la verifica di svariate migliaia di altri profili del DNA nel pertinente sistema d'informazione francese o il confronto dei profili a livello europeo. A questo punto la Gendarmerie nationale ha deciso di effettuare, per la prima volta in assoluto, una ricerca di legami di parentela all'interno del sistema d'informazione nazionale sul DNA. Basandosi in particolare sull'esperienza pratica maturata negli Stati Uniti, dove poco prima il «familial searching» aveva permesso di catturare un assassino seriale, nel sistema d'informazione nazionale è stata quindi lanciata una ricerca speciale. Questa ricerca ha consentito alle autorità inquirenti di individuare una persona X di sesso maschile la cui famiglia viveva nei pressi del luogo del reato. Avvalendosi dei metodi investigativi convenzionali, tra cui le informazioni tratte dai registri pubblici, le autorità hanno quindi allestito un albero genealogico di X dal quale è risultato che X aveva un padre ancora in vita e due figli. Il primo è stato escluso dalla cerchia dei possibili autori a causa dell'età avanzata, mentre uno dei figli a causa della giovane età al momento del reato. Il figlio maggiore era deceduto poco dopo la commissione del reato (motivo per cui l'indagine a tappeto non aveva dato risultati). La sua salma è stata esumata per allestire il profilo del DNA che alla fine è risultato combaciare con il profilo di traccia. L'autore del reato veniva così identificato, nove anni dopo il reato36.

Bilancio attuale della ricerca di legami di parentela in Svizzera; miglioramento della situazione iniziale grazie a nuove disposizioni Per quanto è dato constatare, in Svizzera la ricerca di legami di parentela finora non ha ancora permesso di
conseguire risultati concreti a livello di indagine. Un possibile motivo è il fatto che da queste ricerche con parametro di ricerca ampliato finora è risultato generalmente un elenco di «candidati» che comprendeva tra le 100 e le 300 persone. Il profilo del cromosoma Y o il DNA mitocondriale permetterebbe di restringere la cerchia dei «candidati» (cfr. sopra, Procedura di ricerca di legami di parentela). In Svizzera, tuttavia, queste informazioni aggiuntive non sono quasi mai disponibili: secondo il diritto vigente, una volta effettuata la prima analisi, occorre infatti distruggere immediatamente il materiale biologico che invece servirebbe anche per

36

Per dettagli sul caso cfr. Pham-Hoai Emmanuel/Crispino Frank/Hampikian Greg, The First Successful Use of a Low Stringency Familial Match in a French Criminal Investigation, in: Journal of Forensic Sciences, maggio 2014, vol. 59, n. 3, pagg. 816 segg., disponibile all'indirizzo: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1556-4029.12372.

Anche il chiarimento dell'assassinio di Yara Gambirasio in Italia è significativo, cfr.

Le Matin dell'8 dicembre 2014, L'incroyable enquête pour trouver celui qui a tué Yara, disponibile all'indirizzo: www.lematin.ch/faits-divers/incroyable-enquete-trouver-tueyara/story/25901358.

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poter eseguire queste due tipologie di analisi supplementari. In assenza di tale materiale non è quindi possibile procedere alle analisi in questione37. Con l'estensione della durata di conservazione dei campioni presso i laboratori di analisi del DNA s'intende colmare questa lacuna (cfr. sotto, n. 4.1.4). Grazie a queste analisi supplementari anche in Svizzera sarà quindi possibile mettere a disposizione delle autorità inquirenti elenchi circoscritti di «candidati», andando così a incrementare notevolmente l'efficacia pratica della ricerca di legami di parentela.

Disciplinamento giuridico; interpellanza 17.4230 Mazzone I successi conseguiti in altri Paesi dimostrano la sostanziale utilità della ricerca di legami di parentela. Questo strumento dovrà quindi restare a disposizione delle autorità di perseguimento penale in Svizzera. In determinati casi, quando tutti gli altri metodi di indagine sono esauriti senza aver prodotto alcun risultato, può rappresentare l'ultima possibilità, oltre alla fenotipizzazione, per far luce su un reato mediante il confronto dei profili del DNA.

Nell'interesse della certezza del diritto, nel presente disegno proponiamo di disciplinare la ricerca di legami di parentela esplicitamente nella legge sui profili del DNA, nel CPP e nella Procedura penale militare del 23 marzo 197938 (PPM). Il nostro Consiglio ha annunciato un simile disciplinamento legale nel proprio parere in risposta all'interpellanza 17.4230 Mazzone «Il Consiglio federale intende rinunciare alle ricerche familiari di DNA nel quadro di inchieste penali?».

1.1.5

Delimitazione del contenuto della legge sui profili del DNA e del CPP

Il CPP del 2007 disciplina al suo titolo quinto i provvedimenti coercitivi di diritto processuale penale. L'analisi del DNA è uno di questi provvedimenti. Il primo disciplinamento formale dell'analisi forense del DNA risale tuttavia alla legge sui profili del DNA del 2003. Nel 2000, quando il Consiglio federale ha presentato il messaggio concernente tale legge, non si sapeva ancora se al momento opportuno la materia sarebbe stata integrata nel futuro CPP o se la legge sui profili del DNA sarebbe ancora esistita come legge speciale distinta anche dopo l'entrata in vigore del CPP39. Successivamente, nell'ambito dell'elaborazione del CPP, il legislatore ha scelto quest'ultima opzione 40.

Nello specifico, il CPP vigente disciplina le varie competenze tra polizia, pubblico ministero e giudice quando si tratta di ordinare l'allestimento di un profilo del DNA

37 38 39 40

Questa carenza è anche evidenziata in Vuille et al., Recherches familiales, pag. 163 nota 63.

RS 322.1 Cfr. messaggio concernente la legge sui profili del DNA, FF 2001 11, in particolare 23.

Le due leggi contengono entrambe una norma speciale per la reciproca delimitazione del campo d'applicazione materiale. Si tratta dell'art. 259 CPP, che delimita il campo d'applicazione del CPP nei confronti della legge sui profili del DNA, e viceversa dell'art. 1a della legge sui profili del DNA, che delimita il campo d'applicazione di quest'ultima legge nei confronti del CPP.

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(art. 255), nonché, in qualità di casi speciali, le indagini a tappeto (art. 256) e la conservazione del profilo del DNA di persone condannate (art. 257). La legge sui profili del DNA disciplina invece l'utilizzo delle analisi del DNA nelle procedure penali non disciplinate dal CPP41, ovvero, in primo luogo, nell'ambito della PPM. Questi procedimenti penali che esulano dal CPP sono pertanto retti dalle disposizioni della legge sui profili del DNA sulle autorità competenti (art. 7) e sulle indagini a tappeto (art. 3 cpv. 2 e art. 7 cpv. 3 lett. a). Tale legge disciplina anche l'analisi del DNA al di fuori del procedimento penale (art. 6), l'iter amministrativo per allestire e analizzare un profilo del DNA (art. 8 seg., 13 e 14), il sistema d'informazione basato sui profili del DNA (art. 10­12), la cancellazione dei profili da tale sistema (art. 15 segg.) e la protezione dei dati42.

La vigente legge sui profili del DNA contiene dunque al tempo stesso disposizioni di diritto amministrativo e di procedura penale. Queste sovrapposizioni materiali tra legge sui profili del DNA e CPP vanno eliminate. Si procede quindi alla medesima separazione degli aspetti di diritto amministrativo (legge sui profili del DNA) e gli aspetti di procedura penale (CPP) già applicata nell'ambito dell'adozione della legge federale del 18 marzo 201643 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) per la delimitazione tra LSCPT e CPP44. In futuro il contenuto della legge sui profili del DNA sarà limitato alla definizione del profilo del DNA, al disciplinamento dei processi di trattamento dell'analisi del DNA e del sistema d'informazione basato sui profili del DNA, compresi i termini di cancellazione, nonché alla protezione dei dati. Secondo il presente disegno, gli aspetti dell'analisi del DNA direttamente attinenti alla procedura penale saranno invece disciplinati solo ed esclusivamente nel CPP. Laddove l'analisi del DNA debba essere disponibile in procedimenti penali che esulano dal CPP, l'utilizzo di questo strumento dovrà essere disciplinato nella pertinente legge speciale di procedura penale. Con la presente nuova regolamentazione, sarà il caso unicamente per la PPM (cfr. sotto, n. 1.1.6).

1.1.6

Integrazione della PPM

Il campo d'applicazione del CPP non comprende, tra gli altri, la PPM (cfr. art. 1 cpv. 2 CPP). Diversamente dal CPP, la PPM vigente non contiene alcuna norma esplicita sull'analisi del DNA. Finora, nei pochi casi in cui è stato necessario allestire un profilo del DNA o effettuare un'indagine a tappeto, la giustizia militare ha applicato la legge sui profili del DNA. Con la separazione summenzionata tra legge sui profili del DNA 41 42

43 44

Messaggio CPP, FF 2006 989, in particolare 1144.

Gli esami genetici al di fuori del perseguimento penale, effettuati quindi nei settori della medicina, del lavoro, delle assicurazioni e della responsabilità civile, e l'allestimento di profili del DNA ai fini dell'accertamento della linea di discendenza o dell'identificazione in una procedura civile o amministrativa, sono disciplinati dalla legge federale dell'8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12). L'art. 1 cpv. 2 secondo periodo LEGU delimita la LEGU dalla legge sui profili del DNA.

RS 780.1 Cfr. messaggio del Consiglio federale del 27 febbraio 2013 concernente la legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), FF 2013 2283, in particolare 2344 seg.

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e diritto processuale penale, questo in futuro non sarà più possibile. Quale novità, la PPM è quindi integrata con un disciplinamento autonomo dell'analisi del DNA comprendente l'intera serie di misure prevista anche dal CPP. Il catalogo dei provvedimenti coercitivi della PPM viene quindi completato da una nuova sezione «Analisi del DNA» che racchiude sia le misure di procedura penale dell'analisi del DNA già contemplate dal vigente CPP, sia il nuovo disciplinamento in materia di fenotipizzazione, ricerca di legami di parentela e confronto del profilo del cromosoma Y il cui tenore è identico agli adeguamenti del CPP previsti dal presente progetto.

1.2

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 202045 sul programma di legislatura 2019­2023.

1.3

Interventi parlamentari

Il nostro Collegio chiede di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: La mozione 15.4150 Vitali «Nessuna protezione per gli assassini e gli stupratori» ci chiede «di perseguire in maniera più mirata gli autori di reati violenti gravi, quali ad esempio l'omicidio o lo stupro, analizzando le sequenze codificanti del DNA e quindi le caratteristiche personali». Con la modifica della legge sui profili del DNA prevista dal presente progetto e gli adeguamenti al CPP e alla PPM che ne derivano, il nostro Consiglio attua tale mandato. La mozione può pertanto essere tolta di ruolo.

Può essere tolto di ruolo anche il postulato 16.3003 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale «Analisi dei termini di conservazione dei profili del DNA». Il nostro Collegio ha valutato i termini di cancellazione dei profili del DNA come richiesto e illustrato i risultati sopra al numero 1.1.3. La Commissione aveva limitato l'incarico in modo esplicito a tale verifica «dal momento che in sé la legge federale sui profili del DNA non è oggetto di una revisione». Nel corso del medesimo anno, ovvero il 2016, è stata accolta la mozione 15.4150 summenzionata dando così il via libera alla presente modifica di legge. Nel quadro del presente progetto sulla valutazione dei vigenti termini di conservazione dei profili del DNA, abbiamo pertanto deciso di formulare e sottoporre anche una proposta di nuovo disciplinamento.

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

2.1

Elaborazione delle basi

I lavori preparatori per l'attuazione della mozione 15.4150 e del postulato 16.3003, e più precisamente della fenotipizzazione, del disciplinamento della cancellazione e 45

FF 2020 1565, in particolare 1645 e 1683.

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della ricerca di legami di parentela, sono stati condotti, sotto la direzione di fedpol, da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle autorità di polizia (polizia scientifica compresa), dei pubblici ministeri e di medicina legale (genetica forense), dalla presidente della Commissione federale per gli esami genetici sull'essere umano CFEGU46 nonché da collaboratori dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e dell'Ufficio federale di giustizia.

2.2

Avamprogetto

Il 28 agosto 2019 il nostro Collegio ha aperto la procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di modifica della legge sui profili del DNA conclusasi il 30 novembre 201947. L'avamprogetto posto in consultazione verteva su tre ambiti tematici centrali con i contenuti principali seguenti.

La fenotipizzazione di materiale biologico permetterà di evincere cinque caratteristiche personali del donatore della traccia: colore degli occhi, dei capelli e della pelle, discendenza biogeografica ed età. Vi si potrà ricorrere per far luce su crimini. Spetterà ai pubblici ministeri disporre la fenotipizzazione.

Sulla base della valutazione eseguita in attuazione del postulato 16.3003 (cfr. sopra, n. 1.1.3), il nostro Collegio è giunto alla conclusione che occorre adeguare e quindi semplificare il vigente disciplinamento sulla cancellazione dei profili del DNA di persone. Una semplificazione importante rispetto all'attuale disciplinamento consiste nel fissare il termine di conservazione una volta sola e in modo definitivo a decorrere da un momento ben preciso. La durata di conservazione non dovrà più dipendere dai tempi di esecuzione della sanzione inflitta alla persona interessata e non sarà quindi più soggetta ad adeguamenti successivi.

La ricerca di legami di parentela sarà disciplinata espressamente nella legge. Vi si potrà far ricorso esclusivamente nell'ambito delle indagini su crimini e spetterà ai pubblici ministeri disporre tale misure. Gli ulteriori ambiti tematici normativi sono la durata di conservazione, presso i laboratori di analisi del DNA, del materiale estratto dai campioni prelevati sulle persone che sarà estesa a 15 anni in modo che il materiale

46

47

Albertini Nicola, capo della Sezione forense, Polizia cantonale di Vaud, rappresentante dell'Associazione dei capi di polizia giudiziaria dei Cantoni svizzeri (ACPGS); Cossu Christian, Istituto di medicina legale di San Gallo, presidente della sezione Genetica forense della Società Svizzera di Medicina Legale (SSML); Gallati Sabina, presidente della CFEGU; Kratzer Adelgunde, capo della divisione Genetica forense dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Zurigo; Meier Marcel, procuratore pubblico del Cantone di Berna, rappresentante della Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS); Sollberger Thomas, capo della Polizia giudiziaria, Polizia cantonale di Berna, rappresentante della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS); Voegeli Pamela, sost. capo della divisione Genetica forense, Istituto di medicina legale dell'Università di Zurigo, capo dell'Ufficio di coordinamento SIDNA; Vogt Nicole, collaboratrice scientifica, Polizia cantonale di Berna, rappresentante della CCPCS.

I documenti relativi alla procedura di consultazione e i pareri presentati sono disponibili all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFGP.

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sia disponibile durante tale periodo per ulteriori scopi ben definiti, e infine, la possibilità di registrare, su ordine specifico, nel sistema d'informazione anche il profilo del cromosoma Y di una persona o di una traccia.

2.3

Risultati della procedura di consultazione

Nel quadro della procedura di consultazione 48 sono pervenuti complessivamente 51 pareri. Tra i partecipanti ufficialmente invitati si sono espressi 23 Cantoni, sette partiti, l'Unione delle città svizzere e 20 organizzazioni. Hanno espressamente rinunciato a esprimersi il Tribunale federale, il Tribunale penale federale e l'Associazione svizzera dei magistrati.

Nel complesso, la maggioranza dei partecipanti accoglie positivamente il progetto.

Riguardo al tema centrale della fenotipizzazione sono state espresse tre posizioni diverse: 17 Cantoni49, le organizzazioni di perseguimento penale e polizia50, le organizzazioni di medicina legale51 e la CFEGU ritengono che l'avamprogetto non sia sufficientemente incisivo. Auspicano una normativa più flessibile e formulata in modo meno restrittivo. Il fatto di stabilire esaustivamente a livello di legge le caratteristiche da evincere mediante fenotipizzazione non permetterebbe di tenere conto della ricerca in continua evoluzione in tale campo. Le caratteristiche la cui analisi è consentita, non dovrebbero pertanto essere elencate nella legge in modo esaustivo bensì, semmai, solo a titolo esemplificativo. Alcuni dei partecipanti52 sono favorevoli ad andare oltre la serie di caratteristiche fenotipiche, estendendo l'analisi a tutte le caratteristiche che possano servire a far luce sul reato. Un altro gruppo di partecipanti alla consultazione approva completamente o in linea di principio la normativa proposta nell'avamprogetto: un Cantone53, due partiti54 e due organizzazioni55 sono completamente favorevoli, mentre quattro Cantoni56, quattro partiti57 e quattro organizzazioni58 lo sono in linea di principio. Ritengono giusto che possano essere analizzate unicamente le caratteristiche fenotipiche inserite in un elenco ben preciso e che ogni ampliamento di tale elenco con ulteriori caratteristiche necessiti di una modifica di legge. La normativa andrebbe inoltre formulata in modo più restrittivo creando un catalogo di reati, 48

49 50

51 52 53 54 55 56 57 58

Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione è disponibile all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFGP.

AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NE, OW, SH, TG, TI, VS, ZG, ZH.

Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS), Conferenza dei procuratori della Svizzera (CPS), Società dei capi di polizia delle città svizzere (SCPCS), Associazione dei capi di polizia giudiziaria dei Cantoni svizzeri (ACPGS).

Società svizzera di medicina legale (SSML), Istituto di medicina legale dell'Università di Berna, Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).

BE, BL, JU, LU, OW, ZG; CCPCS, ACPGS; nonché sostanzialmente: CPS, SCPCS.

SZ PBD, UDC.

Centre patronal, Unione delle città svizzere.

AG, GR, SG, SO.

PPD, PLR, PVL, PS.

biorespect, Ordre des avocats de Genève (ODAGE), privatim, Università di Friburgo.

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limitando il ricorso alla fenotipizzazione a gravi reati contro la vita e l'integrità della persona, affidando la competenza dispositiva al giudice dei provvedimenti coercitivi oppure definendo in modo esplicito che la misura debba essere adottata soltanto come ultima ratio. Un partito59 è contrario alla caratteristica della discendenza biogeografica. In un terzo gruppo di partecipanti un Cantone nutre notevoli riserve nei confronti della fenotipizzazione 60. Un'organizzazione61 intende autorizzarla unicamente allo scopo specifico di restringere la cerchia di persone da sottoporre a un prelievo di campione nell'ambito di un'indagine a tappeto di cui all'articolo 256 CPP. Un partito62 e tre organizzazioni63 sono completamente contrari all'introduzione della fenotipizzazione. Questo gruppo s'interroga in generale sull'affidabilità della fenotipizzazione e sul valore predittivo delle singole caratteristiche, reputa sproporzionata l'ingerenza nei diritti fondamentali ed evidenzia il rischio di una profilazione razziale.

La semplificazione della normativa sulla cancellazione è in genere accolta favorevolmente64, come pure il fatto che la ricerca di legami di parentela sia espressamente disciplinata nella legge65. In merito a questa ricerca alcuni partecipanti sottolineano che, come nel caso della fenotipizzazione, l'ingerenza nei diritti della personalità sia talmente grave che la misura debba poter essere adottata soltanto quale ultima ratio e unicamente per far luce su crimini o addirittura su crimini gravi contro la vita e l'integrità della persona, l'integrità sessuale o la libertà o che occorra definire un catalogo dei reati66. Ritengono inoltre opportuno affidare la competenza di disporre questa ricerca al giudice dei provvedimenti coercitivi67.

Nel complesso, il risultato della procedura di consultazione può essere valutato come segue: la ricerca di legami di parentela è una misura sostanzialmente incontestata. La proposta di nuovo disciplinamento dei termini di cancellazione gode di ampio consenso. La fenotipizzazione è invece oggetto di opinioni divergenti. Occorre pertanto presentare una normativa equilibrata che tenga conto della flessibilità richiesta in merito all'ampliamento a nuove caratteristiche e che assoggetti il nuovo strumento a disposizioni di legge chiare e vincolanti. Al numero 4.1 sono illustrati i dettagli sull'attuazione delle richieste presentate in sede di consultazione.

3

Diritto comparato

La fenotipizzazione, il disciplinamento sulla cancellazione dei profili del DNA di persone e la ricerca di legami di parentela sono i tre aspetti principali del presente progetto e saranno qui di seguito confrontati con le normative vigenti in singoli Paesi limitrofi e in altri Paesi specificamente selezionati.

59 60 61 62 63 64 65 66 67

PS GE («se déclare réservé quant à l'introduction de cette méthode»).

Federazione svizzera degli avvocati (FSA).

PES Association des juristes progressistes (AJP), Giuristi e giuriste democratici svizzeri (GDS), dirittifondamentali.ch.

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 7.

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 7.

AG, BS, GE; PES; AJP, biorespect, ODAGE, privatim, FSA, Università di Friburgo.

AG, BS; ODAGE, privatim, Università di Friburgo.

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3.1

Fenotipizzazione

I Paesi Bassi sono il primo Paese al mondo ad aver creato, già nel 2003, una base giuridica esplicita per la fenotipizzazione nel proprio codice di procedura penale68. La normativa prevede la possibilità di analizzare il sesso e la discendenza biogeografica nonché altre caratteristiche fenotipiche, stabilite tramite decreto ministeriale. Eventuali nuove caratteristiche supplementari devono soddisfare i criteri di rilevanza per le indagini penali e di affidabilità e superare una procedura speciale di approvazione.

I pertinenti complementi alla legge devono essere approvati dalla seconda camera del Parlamento (che in Svizzera equivarrebbe al Consiglio nazionale) su richiesta del Ministero di giustizia. Seguendo questo iter, la seconda camera ha approvato nel 2012 la caratteristica del colore degli occhi e nel 2017 quella del colore dei capelli. Per la caratteristica del colore della pelle, la procedura di approvazione è stata avviata nel 2019; le caratteristiche di età e altezza sono inoltre da diverso tempo in fase di esame. La fenotipizzazione finora è stata applicata in più di 30 casi69.

Da maggio 2018 in Slovacchia è in vigore una normativa sulla fenotipizzazione: mediante analisi del DNA è consentito determinare le caratteristiche fenotipiche al fine di far luce su reati particolarmente gravi contro la vita e l'integrità della persona, la libertà e la dignità umana nonché di identificare un cadavere o parti del corpo recise.

La legge non elenca le singole caratteristiche che possono essere evinte. La definizione legale della fenotipizzazione indica tuttavia come esempio di tali caratteristiche «informazioni sul colore dei capelli, sul colore degli occhi o sulla pigmentazione della pelle»70.

La Germania ha introdotto di recente la fenotipizzazione nel proprio codice di procedura penale (di seguito «CPP-G»): il 10 dicembre 2019 il Parlamento tedesco ha adottato, nel quadro di un ampio progetto di modernizzazione della procedura penale, una modifica del § 81e CCP-G (esame genetico-molecolare). La disposizione sull'allestimento di un profilo del DNA è stata integrata da un periodo che consente, laddove l'identità della persona all'origine della traccia biologica sia ignota, di procedere a ulteriori analisi per determinare il colore degli occhi, dei capelli e della pelle nonché 68

69 70

Gesetz vom 8. Mai 2003 zur Feststellung äusserlich wahrnehmbarer Personenmerkmale aus Zellmaterial (legge sulla determinazione di caratteristiche personali visibili esternamente mediante materiale cellullare; traduzione tedesca informale; ISDC, Legal Opinion, pag. 74). All'epoca erano le uniche caratteristiche per le quali erano disponibili procedure sofisticate di analisi tecnico-scientifiche ai fini del perseguimento penale. Si trattava nello specifico dell'analisi della discendenza biogeografica del donatore della traccia che nel 1999 aveva fornito una prima informazione importante alle indagini sullo stupro e l'assassinio di Marianne Vaatstra. Questo caso aveva fortemente coinvolto l'opinione pubblica.

La legge del 2003 è stata una delle conseguenze del grave reato (Kayser, Y-chromosome, pag. 622).

Cfr ISDC, Legal Opinion, pagg. 74 segg.

Gesetz vom 21. Juni 2002 über die Verwendung der Analyse der Desoxyribonukleinsäure zur Identifizierung von Personen (legge sull'utilizzo dell'analisi dell'acido desossiribonucleico per l'identificazione di persone), § 2 lett. f (definizione) e 4 cpv. 2 (condizioni per una fenotipizzazione; traduzione tedesca informale dell'Istituto di medicina legale di Zurigo). Cfr. anche: ISDC, Legal Opinion, pag. 89, nonché: Samuel Gabrielle/Prainsack Barbara, The regulatory landscape of forensic DNA phenotyping in Europe, VISAGE, novembre 2018, pag. 3, disponibile all'indirizzo: www.visage-h2020.eu/ > Reports.

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l'età della persona71. Le spiegazioni relative al progetto illustrano che tale misura costituisce un'ingerenza proporzionata nel diritto generale della personalità. La fenotipizzazione non lederebbe quindi l'essenza, assolutamente protetta, della personalità.

La determinazione di caratteristiche fenotipiche corrisponderebbe al medesimo livello di ingerenza dell'utilizzo di una fotografia o di una videoregistrazione per far luce su reati72.

In Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti la fenotipizzazione fa parte della prassi investigativa; questi Paesi non dispongono di una base giuridica esplicita. In Francia, la legislazione non circoscrive espressamente l'analisi standard del DNA alle sequenze del DNA che non possono essere associate a caratteristiche personali. Finora sussisteva pertanto un margine interpretativo per consentire la fenotipizzazione sulla base di una sentenza giudiziaria73. Nel frattempo è stato chiesto di disciplinare espressamente la fenotipizzazione nella legge 74. Le normative della Gran Bretagna sull'analisi forense del DNA non contemplano un divieto esplicito della fenotipizzazione 75. Secondo la letteratura specializzata, nella prassi tale strumento è stato adottato in singoli casi quale sostegno alle indagini penali; a livello operativo possono essere determinate la discendenza biogeografica e il rutilismo76. La fenotipizzazione ha trovato applicazione pratica anche negli Stati Uniti. A livello federale non esiste alcuna normativa in merito. Nella maggioranza degli Stati federati manca un disciplinamento giuridico esplicito della fenotipizzazione. Si suppone che in alcuni casi il margine interpretativo fornito dalla mancanza di normative venga sfruttato per evincere caratteristiche personali da una traccia biologica. In alcuni Stati federati, per contro, la fenotipizzazione è espressamente vietata77.

3.2

Durata di conservazione dei profili del DNA

In Germania il sistema d'informazione centrale di polizia (INPOL) è gestito dall'ufficio federale anticrimine («Bundeskriminalamt» BKA) in virtù della legge BKA 78. Il 71 72

73

74

75 76 77 78

§ 81e cpv. 2 secondo periodo CPP-G, in: Bundesgesetzblatt 2019 I n. 46, pubblicato a Bonn il 12 dicembre 2019, pagg. 2121 segg., in particolare pag. 2122 n. 7.

Progetto di legge del Governo federale del 23 ottobre 2019 sulla modernizzazione del codice di procedura penale, pagg. 29 seg. Cfr. in proposito: ISDC, Legal Opinion, pagg. 55 segg.

Sentenza della «Cour de cassation (Chambre criminelle)» del 25 giugno 2014, disponibile all'indirizzo: www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029152345&fastReqId=1622039649&fastPos=1. Cfr. inoltre ISDC, Legal Opinion, pagg. 47 segg.

Vgl. Riccardi Claudia/Richefeu Ludivine, Les nouvelles utilisations de la génétique dans le cadre de la procédure pénale, in: RSC Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, aprile-giugno 2018, pagg. 331 segg., 335.

ISDC, Legal Opinion, pag. 117.

Koops Bert-Jaap/Schellekens Maurice, Forensic DNA Phenotyping: Regulatory Issues.

Columbia Science and Technology Law Review, vol. IX/2008, pagg. 158 segg., 172 seg.

ISDC, Legal Opinion, pagg. 135 seg.

Gesetz vom 1. Juni 2017 über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten (legge sull'ufficio federale anticrimine e la collaborazione tra Federazione e Länder per questioni di polizia giudiziaria, legge BKA). Testo disponibile all'indirizzo: www.bka.de > Das BKA > Der gesetzliche Auftrag (ultima consultazione: 28 aprile 2020).

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registro di analisi del DNA («DNA-Analyse-Datei» DAD) fa parte di tale sistema d'informazione79. Il disciplinamento sulla cancellazione relativo a INPOL si applica a tutte le categorie di dati personali che il BKA è autorizzato a trattare nell'adempimento dei propri compiti. I profili del DNA non sono quindi soggetti a termini di cancellazione particolari. I dati registrati nel sistema d'informazione, quindi anche i profili del DNA, devono essere cancellati in caso di assoluzione e di abbandono definitivo del procedimento (§ 18 cpv. 5 della legge BKA). A parte ciò, diversamente dal disciplinamento sulla cancellazione svizzero, quello tedesco non si fonda su un catalogo di singoli termini di cancellazione o termini massimi di conservazione che facciano riferimento a determinate fattispecie di cancellazione. L'approccio è completamente diverso: a determinati intervalli fissati per legge, i cosiddetti termini di verifica in vista dell'eliminazione («Aussonderungsprüffristen»), si esamina se i dati personali registrati devono essere cancellati. I termini massimi di verifica sono di dieci anni per adulti, di cinque anni per adolescenti e di due anni per bambini, distinguendo tuttavia in base allo scopo della registrazione nonché al tipo e alla gravità dei fatti (§ 77 cpv. 1 secondo periodo della legge BKA). I termini iniziano a decorrere il giorno in cui si è verificato l'ultimo evento che ha portato alla registrazione dei dati (loc. cit., cpv. 3).

Conformemente alla decisione del Tribunale amministrativo federale tedesco, una volta trascorsi questi termini, di norma non è più indispensabile conservare ulteriormente i dati80.

In Francia i profili del DNA sono trattati nel registro nazionale informatizzato delle impronte genetiche («Fichier national automatisé des empreintes génétiques» FNAEG). Il registro è gestito dal servizio centrale di polizia scientifica presso il Ministero dell'Interno. Può contenere profili del DNA di persone condannate per un reato contemplato dal catalogo dei reati o sospettate di aver commesso un tale reato (art. 706-54 del codice di procedura penale francese81 [di seguito «CPP-F»]). Il catalogo di reati di cui all'articolo 706-55 CPP-F è vasto e comprende reati sessuali, reati violenti contro la vita e l'integrità della persona, reati patrimoniali, reati contro gli interessi
fondamentali dello Stato, atti di terrorismo, contraffazione di denaro, crimini di guerra e reati contro la difesa nazionale e la sicurezza interna. L'articolo 706-54-1 capoverso 3 primo periodo CPP-F sancisce che la cancellazione delle impronte genetiche è pronunciata quando la loro conservazione non è più necessaria secondo lo scopo del registro.

In Gran Bretagna la banca dati nazionale sul DNA («National DNA Database» NDNAD) è gestita dall'«Home Office» su incarico della polizia. Il disciplinamento sulla cancellazione distingue tra «qualifying offence» e «minor offence». Sono classificati come «qualifying offence» più di 400 reati, tra cui i reati di assassinio, omicidio, violenza carnale, lesioni gravi, rapina, furto con scasso nonché reati contro il diritto penale in materia sessuale e contro la legislazione sulle armi. I reati classificati come «minor offence» sono meno gravi, costituiscono tuttavia pur sempre «recordable offence», ovvero reati che devono essere registrati dalla polizia. Il disciplinamento 79 80 81

Cfr. www.bka.de > Unsere Aufgaben > Ermittlungsunterstützung > Erkennungsdienst (ultima consultazione: 28 aprile 2020).

ISDC, Legal Opinion, pag. 62.

Testo disponibile all'indirizzo: www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte= LEGITEXT000006071154&dateTexte=20200428 (ultima consultazione: 28 aprile 2020)

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applicabile alla conservazione è il seguente: il profilo delle persone (adulte o adolescenti) condannate per un «qualifying offence» può essere conservato a vita («indefinite»). Anche i profili di persone adulte condannate per un «minor offence» restano nel sistema d'informazione a vita. Il profilo di una persona di età inferiore ai 18 anni condannata per un «minor offence» viene conservato per la durata della pena detentiva più cinque anni in caso di prima condanna oppure a vita qualora la pena detentiva superi i cinque anni; in caso di seconda condanna il profilo della persona è conservato nella NDNAD a vita. Ai profili delle persone di qualsiasi età che sono state oggetto di un'accusa per un «qualifying offence» senza in seguito essere state condannate («unconvicted individual»), si applica in linea di principio un periodo di conservazione di tre anni. Infine, i profili del DNA di persone di qualsiasi età che sono state soltanto arrestate per un «qualifying offence» senza tuttavia in seguito essere state accusate di un tale reato, possono essere conservati per tre anni su ordine specifico del «Biometrics Commissioner»82.

In Austria la conservazione dei profili del DNA è retta dalle disposizioni della legge sull'organizzazione dell'amministrazione della sicurezza e l'adempimento delle funzioni di polizia di sicurezza («Bundesgesetzes über die Organisation der Sicherheitsverwaltung und die Ausübung der Sicherheitspolizei»83). Secondo il § 67 capoverso 1 della legge è consentito allestire un profilo del DNA di una persona se è sospettata di aver commesso un reato contro l'integrità e l'autodeterminazione sessuali o un reato intenzionale passibile di una pena detentiva di almeno un anno e se, considerati il tipo di reato, le modalità di commissione del reato o la personalità della persona, vi sia da temere che possa commettere aggressioni pericolose, lasciando tracce che permetterebbero di identificarla sulla base delle informazioni genetiche rilevate. Conformemente al § 73 capoverso 1 della suddetta legge i dati segnaletici, e quindi anche i profili del DNA, sono cancellati quando la persona interessata compie 80 anni e dall'ultimo trattamento segnaletico sono passati cinque anni (n. 1) nonché cinque anni dopo il decesso della persona interessata (n. 3).

3.3

Ricerca di legami di parentela

Il Paese che vanta maggiore esperienza nelle ricerche di legami di parentela è la Gran Bretagna dove tale procedura nel 2003 è stata applicata per la prima volta in assoluto.

L'esecuzione di una tale ricerca («familial search») deve essere autorizzata dal

82

83

Cfr. National DNA Database Strategy Board, Annual Report 2015/16, pagg. 3­5 (aspetti generali) e 29 seg. (termini di conservazione). Rapporto disponibile all'indirizzo: www.gov.uk/government/publications/national-dna-database-annual-report-2015-to2016.

Testo disponibile all'indirizzo: www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage= Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005792.

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«NDAD Strategy Board»84. Tra il 2003 e il 2011 in Gran Bretagna sono state effettuate circa 200 ricerche di legami di parentela che nel complesso hanno contribuito a far luce su circa 40 reati gravi 85.

In Francia la prima ricerca di questo tipo è stata effettuata nel 2011, in seguito a una decisione della «Direction des affaires criminelles et des grâces» del Ministero della giustizia francese nell'ambito di un procedimento penale per stupro e assassinio di una giovane donna (cfr. sopra, n. 1.1.4)86. Nel frattempo il ricorso a tale ricerca è stato espressamente disciplinato nell'articolo 706-56-1-1 capoverso 1 CPP-F: Laddove un'indagine o un'informazione relativa a uno dei crimini previsti dall'articolo 706-55 [catalogo dei reati che prevedono la registrazione del profilo nel sistema d'informazione sui profili del DNA] lo esiga, il procuratore della Repubblica o, previo parere di tale magistrato, il giudice istruttore può chiedere al servizio che gestisce il sistema di procedere a un confronto tra l'impronta genetica registrata nel sistema estrapolata da una traccia biologica lasciata da una persona ignota e le impronte genetiche delle persone di cui al primo e secondo capoverso dell'articolo 706-54 [condannati o indiziati secondo il catalogo dei reati] ai fini della ricerca di persone potenzialmente imparentate in linea retta con questa persona ignota.

Nei Paesi Bassi la ricerca di legami di parentela è disciplinata sin dal 2012. Sul piano concettuale si distingue tra ricerca passiva e ricerca attiva. È considerata una ricerca passiva quando da confronto standard dei profili nel sistema d'informazione risulta casualmente una quasi corrispondenza, ovvero una corrispondenza parziale che lascia quindi supporre una potenziale parentela. Questo genere di ricerca è soggetto a minori presupposti giuridici rispetto alla ricerca attiva durante la quale si cercano sin dall'inizio e in modo mirato profili del DNA simili registrati nel sistema d'informazione. La ricerca attiva può essere lanciata unicamente per far luce su reati gravi 87.

In Germania è consentita esclusivamente la ricerca passiva secondo la definizione neerlandese summenzionata (valutazione di quasi corrispondenze) nel quadro di un'indagine a tappeto con allestimento dei profili del DNA. In tale contesto è permesso accertare se la traccia biologica proviene dalle persone esaminate nel quadro 84

85

86

87

National DNA Database Strategy Board, Annual Report 2015/16, pag. 3 (per la fonte del rapporto cfr. nota 81). I membri principali del Strategy Board sono un rappresentante ciascuno del «National Police Chief's Council», del Ministero dell'Interno («Home Office») e dell'«Association of Police and Crime Commissioners». Sono inoltre rappresentati nel comitato ad es. il «DNA Ethics Group», il «Forensic Science Regulator» o il «Biometrics Commissioner».

Informazioni disponibili all'indirizzo: www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis > Familial Searching (ultima consultazione: 29 maggio 2020). Cfr. inoltre ISDC, Legal Opinion, pagg. 121 seg.

Cfr. Le Monde del 21 febbraio 2012, Comment l'enquête sur le meurtre d'Elodie Kulik a été relancée par l'ADN d'un parent, disponibile all'indirizzo: www.lemonde.fr/societe/ article/2012/02/21/comment-l-enquete-sur-le-meurtre-d-elodie-kulik-a-ete-relancee-par-ladn_1642851_3224.html, e: Pham-Hoai Emmanuel/Crispino Frank/Hampikian Greg, The First Successful Use of a Low Stringency Familial Match in a French Criminal Investigation, in: Journal of Forensic Sciences, maggio 2014, vol. 59, n. 3, pagg. 816 segg., disponibile all'indirizzo: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/15564029.12372. Cfr. inoltre ISDC, Legal Opinion, pagg. 49 seg.

ISDC, Legal Opinion, pagg. 80 segg.

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dell'indagine a tappeto o dai loro parenti in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado (§ 81h cpv. 1 CPP-D)88.

Gli Stati Uniti dispongono a livello nazionale del «National DNA Index System» (NDIS), nel quale sono registrati i profili del DNA inseriti dai laboratori a livello federale, federato e locale. Il «Federal Bureau of Investigation» (FBI) stesso non effettua ricerche di legami di parentela nell'NDIS. Spetta ai singoli Stati federati prendere una decisione di principio sull'ammissibilità di simili ricerche. Al momento l'esecuzione della ricerca di legami di parentela è consentita in 14 Stati federati89. La California dispone di un'ampia normativa in materia e nel 2008 è stata il primo Stato federato ad aver introdotto tale strumento. Queste ricerche sono effettuate dal «Department of Justice» dello Stato della California. La procura competente per il caso in questione deve prima sottoscrivere, insieme al suddetto Dipartimento di giustizia, un accordo standard («Memorandum of Understanding») che fissa i presupposti giuridici per l'esecuzione di una tale ricerca. Due Stati federati vietano espressamente la ricerca di legami di parentela90.

4

Punti essenziali del progetto

4.1

La normativa proposta

Di seguito sono illustrati i contenuti essenziali del progetto con riferimento agli adeguamenti scaturiti dai risultati della procedura di consultazione. Per i dettagli si rimanda al commento relativo ai singoli articoli (cfr. sotto, n. 5).

4.1.1

Fenotipizzazione

La fenotipizzazione ha per scopo di sostenere le autorità di perseguimento penale nell'individuazione degli autori di reato, fornendo prime informazioni sui presunti autori, quando esse mancano del tutto, o elementi supplementari volti a precisare o confermare informazioni già disponibili sui presunti autori. Deve inoltre poter essere utilizzata nell'ambito di un'indagine a tappeto di cui all'articolo 256 CPP al fine di circoscrivere il più possibile la cerchia delle persone da sottoporre a un prelievo di campione. L'importanza di questa possibilità di utilizzo è stata evidenziata particolarmente in sede di consultazione91.

Un disciplinamento della fenotipizzazione deve rispondere alle seguenti tre questioni centrali: quali caratteristiche possono essere evinte da una traccia biologica? Per far luce su quali reati o categorie di reati è consentito ricorrere a questo strumento? A 88 89 90

91

Cfr. in proposito: ISDC, Legal Opinion, pagg. 58 segg. Cfr. anche il commento all'art. 256 cpv. 2 D-CPP, nota 158.

ISDC, Legal Opinion, pagg. 137 segg.

Indicazioni disponibili all'indirizzo: www.fbi.gov/services/laboratory/biometricanalysis/codis/codis-and-ndis-fact-sheet. Il testo del «Memorandum of Understanding» secondo il diritto californiano è disponibile all'indirizzo: https://oag.ca.gov/sites/all/ files/agweb/pdfs/bfs/fsc-mou-06142011.pdf (ultima consultazione: 25 aprile 2018).

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 17 (FSA).

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quale autorità spetta disporre questa misura? Sulla scorta dei risultati della procedura di consultazione, il nostro Collegio propone un disciplinamento che si dedichi ai seguenti tre punti principali.

Caratteristiche La lista delle caratteristiche che possono essere analizzate è stata, nel complesso, il tema centrale dei pareri espressi nel quadro della procedura di consultazione. Il nostro avamprogetto del 28 agosto 2019 prevedeva un elenco esaustivo delle caratteristiche nella legge (art. 2 cpv. 2 secondo periodo AP-legge sui profili del DNA). Una maggioranza dei Cantoni, la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) respinge tuttavia tale proposta considerandola troppo rigida. Chiedono di stabilire le singole caratteristiche a livello di ordinanza e non di legge o, perlomeno, di non elencarle in modo esaustivo nella legge. I pareri della Commissione federale per gli esami genetici sull'essere umano (CFEGU), della Società svizzera di medicina legale (SSML) e degli Istituti di medicina legale di Berna e Losanna vanno sostanzialmente nella stessa direzione. Auspicano un disciplinamento strutturato in modo tale da poter essere adeguato rapidamente al progresso tecnico-scientifico nel campo della fenotipizzazione. I partiti politici, invece, chiedono una regolamentazione che fissi chiari limiti alla fenotipizzazione a livello di legge vista l'ingerenza di tale strumento nei diritti fondamentali92. La soluzione seguente tiene conto delle esigenze di entrambe le parti in quanto prevede sia maggiore flessibilità sia una delimitazione giuridica: ­

conformemente all'avamprogetto possono essere analizzate unicamente caratteristiche fenotipiche, quindi visibili esternamente; l'analisi di caratteristiche di natura psichica oppure correlate al carattere o allo stato di salute di una persona è espressamente vietata;

­

cinque di queste caratteristiche sono elencate singolarmente nella legge in un catalogo esaustivo; si tratta del colore degli occhi, dei capelli e della pelle, della discendenza biogeografica e dell'età;

­

una norma di delega attribuisce al nostro Collegio la competenza di autorizzare la fenotipizzazione di ulteriori caratteristiche in funzione del progresso tecnico-scientifico. L'elenco di tali caratteristiche fenotipiche stabilite singolarmente nell'ordinanza è esaustivo fino a un'eventuale integrazione successiva. Si tratta della principale novità rispetto all'avamprogetto.

La discussione sulla fenotipizzazione in Svizzera e all'estero93 si sofferma regolarmente su questioni critiche quali la discriminazione di minoranze (etniche) e la profilazione razziale. Una critica mossa nei confronti della caratteristica della discendenza biogeografica è il fatto che in Svizzera un risultato circa la «provenienza europea» 92 93

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pagg. 7 (panoramica dei pareri sulla fenotipizzazione) e 8 seg.

Cfr. Samuel Gabrielle/Prainsack Barbara, Societal, ethical, and regulatory dimensions of forensic DNA phenotyping, Projekt VISAGE/Visible Attributes Through Genomics, settembre 2019, disponibile all'indirizzo: www.visage-h2020.eu/PDF/Delliverable_5.2_ for_online_publication_vo1.pdf.

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non permette di delimitare significativamente le indagini, contrariamente a un risultato che indica l'appartenenza a una popolazione minoritaria. La profilazione razziale rientra nel divieto generale di discriminazione sancito dall'articolo 8 capoverso 2 Cost. e può adempiere anche la fattispecie della discriminazione di cui all'articolo 261bis CP94. Sarebbe tuttavia una conclusione logica errata reputare «discriminatorio» il risultato di un'analisi di fenotipizzazione indicante una minoranza etnica e di considerarlo un'espressione di razzismo. La profilazione etnica o razziale si prefigura soltanto laddove le autorità di polizia, di sicurezza, migratorie o doganali, pur disponendo di un margine di apprezzamento, fondano le loro azioni nei confronti di una determinata persona su sospetti legati a criteri generali quali razza, appartenenza etnica, religione oppure nazionalità piuttosto che sul comportamento della persona e su elementi di prova oggettivi quali le analisi dei rischi95. Occorre inoltre tener conto che le informazioni scaturite dalla fenotipizzazione possono anche costituire un elemento a discarico96.

Né le caratteristiche etniche o il colore della pelle indicati nei profili di persone sospette utilizzati dalle autorità di perseguimento penale né l'attività dell'analista criminale (in inglese «profiler») volta a individuare l'autore di reato rientrano nel campo della profilazione razziale. L'analisi della discendenza biogeografica del donatore di una traccia è il risultato di una procedura scientifica e ha pertanto un valore neutrale.

L'analisi viene eseguita senza preconcetti: nel momento in cui le autorità di perseguimento penale mettono al sicuro una traccia biologica per lasciare tipizzare le caratteristiche fenotipiche non sanno a quale popolazione appartenga il donatore della traccia. Non vi è quindi alcuna preselezione da parte delle autorità inquirenti a pregiudizio di una determinata popolazione.

Sebbene l'analisi della discendenza biogeografica e del colore della pelle non costituisca profilazione razziale, occorre considerare che il ricorso a tali caratteristiche durante il lavoro di indagine può comportare ripercussioni sproporzionate sulle minoranze. Questa circostanza potrebbe ad esempio verificarsi laddove, a causa del risultato di un'analisi, determinate minoranze
venissero maggiormente sottoposte a indagini a tappeto, dato che sarebbe la strategia più agevole da adottare visto il numero ridotto di persone.

Categorie di reato L'avamprogetto prevedeva di mettere a disposizione la fenotipizzazione per far luce su tutti i «crimini» ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 CP, quindi per tutte le fattispecie penali passibili di una pena detentiva di oltre tre anni. Tale proposta è stata 94 95

96

Parere del Consiglio federale relativo all'interpellanza Arslan 17.3601 «Racial profiling.

Valutazione da parte del Consiglio federale», n. 7.

Cfr. la definizione nel rapporto 2018 del Servizio per la lotta al razzismo «Discriminazione razziale in Svizzera», pag. 95 nota 229. Ulteriori informazioni sull'argomento sono disponibili al n. 6.2.8 di tale rapporto, relativo al settore della polizia.

Nel caso di omicidio Vaatstra nei Paesi Bassi (cfr. nota 67) la popolazione aveva riversato i primi sospetti sul vicino centro per richiedenti l'asilo. L'analisi della discendenza biogeografica aveva permesso di evidenziare che il presunto autore proveniva probabilmente dall'Europa nord-occidentale. A posteriori, il risultato dell'analisi si è rivelato corretto: dopo 13 anni di indagini, un uomo di provenienza neerlandese-europea, che viveva nei dintorni del luogo del reato, ha confessato la sua colpevolezza (cfr.: Kayser, Y-chromosome, pagg. 622­625).

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accolta con ampio favore. Mentre una minoranza dei partecipanti alla consultazione chiedeva una soluzione più restrittiva (limitazione a crimini contro la vita e l'integrità della persona nonché contro l'integrità sessuale; catalogo dei reati restrittivo), un'altra minoranza era invece favorevole a un'estensione a singole gravi fattispecie delittuali97. Il nostro Collegio ritiene che limitare il ricorso alla fenotipizzazione per far luce su «crimini» sia una soluzione rispettosa del principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.).

Competenza dispositiva L'avamprogetto prevede che sia il pubblico ministero a disporre la fenotipizzazione.

Singoli partecipanti alla consultazione hanno chiesto di attribuire tale competenza al giudice dei provvedimenti coercitivi conformemente all'articolo 18 CPP98. Secondo la logica del CPP vigente, al giudice dei provvedimenti coercitivi è trasferita la competenza di disporre provvedimenti di procedura penale che costituiscono una notevole ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata o che concernono misure segrete99. Un tale livello di ingerenza non si configura nel caso dell'analisi di singole caratteristiche specifiche nel materiale biologico anonimo ottenuto da una traccia non ricollegabile a una persona determinata (cfr. sotto, n. 7.1.2). Conviene pertanto mantenere la soluzione già proposta nell'avamprogetto: le fenotipizzazioni vanno ordinate dal pubblico ministero in qualità di autorità che, secondo il CPP vigente, è generalmente competente per la disposizione di provvedimenti coercitivi fino alla promozione dell'accusa (cfr. art. 198 cpv. 1 lett. a CPP).

4.1.2

Disciplinamento della cancellazione dei profili del DNA di persone

La proposta dell'avamprogetto in merito all'adeguamento del disciplinamento sulla cancellazione dei profili del DNA di persone ha riscosso ampio consenso in sede di consultazione. Nel presente progetto viene pertanto ripresa sostanzialmente invariata con i tre punti chiave seguenti.

­

97 98 99

La durata di conservazione è fissata una volta sola e in modo definitivo dall'autorità competente. Gli unici termini di cancellazione che restano soggetti ad adeguamento successivo in funzione del decorso dell'esecuzione della sanzione, concernono i due casi particolari dell'internamento e delle misure terapeutiche.

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pagg. 18 segg.

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pagg. 18 segg.

Oltre a ordinare l'esecuzione di indagini a tappeto in materia di DNA (art. 256), secondo il CPP vigente il giudice dei provvedimenti coercitivi dispone delle competenze seguenti: ordinare la carcerazione preventiva (art. 226), la carcerazione di sicurezza (art. 229) e eventuali misure sostitutive (art. 237); decidere in merito al dissigillamento di documenti nell'ambito della procedura preliminare (art. 248 cpv. 3 lett. a); disporre la sorveglianza delle relazioni bancarie (art. 284); approvare la sorveglianza della corrispondenza postale o del traffico delle telecomunicazioni (art. 272­274), la sorveglianza con l'ausilio di apparecchi tecnici (art. 281 cpv. 4 in combinato disposto con art. 272­274) e l'inchiesta mascherata (art. 289).

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In seguito ai risultati della consultazione viene adeguato il momento a partire dal quale decorre la durata (fissa) di conservazione. Si tratterà della data della sentenza sempre che quest'ultima, ed è questa la novità, sia passata in giudicato.

­

Il profilo del DNA di una persona deceduta sarà conservato nel sistema d'informazione per 10 anni dopo la sua morte. Questo potrebbe permettere durante un periodo limitato di far luce su reati irrisolti.

L'oggetto del postulato 16.3003 è il disciplinamento sulla cancellazione dei profili del DNA. Va tenuto conto che dal 1° settembre 2014 le impronte digitali e palmari trattate nel sistema d'informazione AFIS sottostanno ai medesimi termini di cancellazione applicati ai profili del DNA di persone100. Inoltre, con l'entrata in vigore della legge del 17 giugno 2016101 sul casellario giudiziale (LCaGi), prevista nel 2023, detto disciplinamento sarà applicabile anche ai documenti segnaletici cantonali102. A partire da quel momento i termini di cancellazione previsti per tutti i documenti segnaletici saranno armonizzati.

4.1.3

Ricerca di legami di parentela

La proposta inviata in consultazione sulla ricerca di legami di parentela ha riscosso ampio consenso e viene pertanto ripresa in modo invariato nel presente progetto.

­

È consentito far ricorso alla ricerca (unicamente) per far luce su «crimini» ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 CP. La prassi attuale dei Cantoni di fatto corrisponde già a tale condizione: la ricerca è stata finora utilizzata soltanto per risolvere reati gravi.

­

La competenza dispositiva spetta al pubblico ministero, ovvero all'autorità che secondo il CPP è generalmente competente per la disposizione di provvedimenti coercitivi fino alla promozione dell'accusa (cfr. art. 198 cpv. 1 lett. a CPP).

Visti i pareri espressi in sede di consultazione, contrariamente all'avamprogetto, nel presente disegno non è più previsto il presupposto secondo cui, per eseguire questa ricerca, la cerchia di persone da esaminare «debba» essere ridotta al minimo mediante analisi del DNA del cromosoma Y o del DNA mitocondriale (art. 4 AP-legge sui profili del DNA). Infatti, se determinate persone venissero immediatamente eliminate dalla rosa dei «candidati» perché il loro profilo del cromosoma Y o il risultato dell'analisi del loro DNA mitocondriale non lasciano presumere una parentela con il 100

Il 1° settembre 2014 è entrata in vigore l'ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica, interamente riveduta (RS 361.3). Essa disciplina i dettagli del trattamento dei dati nella banca dati delle impronte digitali AFIS («Automated Fingerprint Identification System») retta dall'art. 354 CP. Gli art. 17 e 19 relativi al disciplinamento sulla cancellazione corrispondono agli art. 16 seg. della vigente legge sui profili del DNA.

101 FF 2016 4315 (testo sottoposto a referendum) 102 Cfr. LCaGi, allegato 1: Modifica di altri atti normativi, n. 3 (modifica dell'art. 354 CP [Dati nel sistema d'informazione AFIS]) e n. 5 (modifica dell'art. 261 CPP), FF 2016 4315, in particolare 4358 e 4360 (testo sottoposto a referendum).

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donatore della traccia, in certi casi una tale eliminazione basata unicamente sulla genetica potrebbe interrompere piste investigative promettenti. L'analisi di tali dati genetici non deve quindi costituire l'unico criterio determinante che, in caso di mancato adempimento, porti automaticamente all'esclusione di una persona dalla cerchia di «candidati». Se in un caso concreto le autorità inquirenti dispongono di indizi secondo i quali una persona sia correlata a un reato nonostante l'assenza di corrispondenza genetica, devono poter seguire tali indizi103. A livello di legge occorre pertanto prescindere da condizioni vincolanti relative alle misure volte a restringere la cerchia di «candidati». Come ogni provvedimento coercitivo, la disposizione e l'esecuzione della ricerca di legami di parentela sottostanno tuttavia al principio di proporzionalità (art. 197 cpv. 1 lett. c CPP). Chi dirige il procedimento deve pertanto assicurarsi caso per caso che il numero di «candidati» sia quanto più ridotto e che, al contempo, la ricerca possa essere svolta in modo mirato. Escludere persone sulla base del loro profilo del cromosoma Y o del loro DNA mitocondriale può essere uno strumento a tal fine, tuttavia, come appena esposto, non deve esser l'unico criterio determinante. Per restringere la cerchia sono altrettanto importanti le altre informazioni scaturite dalle indagini quali l'età ipotizzata o il luogo in cui si trova il presunto autore.

In sede di consultazione è stato inoltre chiesto di definire parametri di ricerca restrittivi104. Si potrebbero ad esempio fissare restrizioni relative al tipo di linea di parentela (linea retta o collaterale) o al grado di parentela (primo, secondo, terzo grado ecc.) che possono essere analizzati. Simili norme rigide impedirebbero tuttavia inutilmente di tener in debita considerazione le esigenze inerenti al caso concreto quando viene fatto ricorso a tale strumento. Non vi sono dubbi che occorrerà fissare parametri tecnicoscientifici vincolanti, ma non a livello di legge visto che s'intende tener conto dei progressi in campo forense anche nella ricerca di legami di parentela. Il Consiglio federale sancirà simili norme nel diritto di esecuzione, ovvero a livello di ordinanza (cfr. sotto, n. 4.2).

Per il resto, la ricerca di legami di parentela è soggetta a restrizioni di natura pratica che limitano fortemente sia le possibilità di procedere alla sua esecuzione sia il suo

103

JU, NE, OW, TG, TI, VS; CCPCS; SSML, IML Berna. In concreto si tratta di circostanze simili all'esempio seguente: vengono allestiti il profilo del DNA standard e il profilo del cromosoma Y* del donatore della traccia sconosciuto X. Nel sistema d'informazione è lanciata la ricerca di legami di parentela. Uno dei «candidati» è A del quale è allestito anche il profilo del cromosoma Y. Risulta che il profilo del cromosoma Y di A non corrisponde con quello del donatore della traccia X. Secondo l'art. 4 AP-legge sui profili del DNA andrebbe pertanto eliminato dalla lista dei «candidati». L'albero genealogico di A mostra ad es. che A ha più figli. In teoria, anche i suoi figli potrebbero quindi essere esclusi a priori come donatore della traccia poiché dovrebbero tutti disporre dello stesso profilo del cromosoma Y del padre. Non va tuttavia dimenticato un fattore decisivo: in realtà è possibile che uno dei figli (B) abbia come madre la moglie di A, ma che A non sia il suo padre biologico. A potrebbe nello specifico essere a conoscenza di questo fatto (ad es. in caso di adozione o donazione di sperma da parte di terzi) o ignorarlo del tutto (concepimento di B al di fuori del matrimonio). B ha pertanto un profilo del cromosoma Y diverso da quello del padre A, ma un profilo del DNA che può essere simile a quello dei suoi due fratelli e in particolare del donatore della traccia. B, che nel caso dell'eliminazione del «candidato» A non sarebbe nemmeno stato individuato, non può pertanto essere escluso a priori come donatore della traccia.

104 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 18 (FSA).

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risultato. Infatti, la ricerca può essere effettuata soltanto se la traccia permette di allestire un profilo del DNA standard semplice e completo che comprenda quindi i 16 loci* autosomici105. Il software attualmente utilizzato nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA* permette soltanto confronti all'interno del primo grado di parentela in linea retta (genitore/figlio) e del primo grado in linea collaterale (fratelli).

In teoria sarebbe possibile svolgere accertamenti sulla parentela anche al di fuori di questi due parametri. Un'analisi dei soli 16 loci del DNA utilizzati attualmente in ambito forense in Svizzera fornirebbe tuttavia valori di probabilità talmente bassi da essere di scarsa utilità per il perseguimento penale.

4.1.4

Ulteriori temi normativi

Proroga della durata di conservazione del materiale estratto da campioni prelevati su persone Per allestire un profilo del DNA di una persona, viene prelevata una piccola quantità di materiale biologico ad esempio mediante un cosiddetto striscio della mucosa orale.

Il bastoncino di ovatta con il campione prelevato viene contrassegnato in modo univoco con un numero di controllo*. Il materiale estratto dal campione che non è stato utilizzato per allestire il profilo, è inviato al laboratorio di analisi del DNA che lo custodisce in sicurezza. L'autorità competente (di norma il pubblico ministero) dispone di tre mesi per decidere se nel caso concreto occorra allestire un profilo del DNA a partire dal campione. Il laboratorio distrugge il campione in ogni caso tre mesi dopo averlo ricevuto (art. 9 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 della legge sui profili del DNA).

L'esperienza insegna tuttavia che questa soluzione comporta considerevoli svantaggi.

Nuova tipizzazione per rafforzare il valore informativo Si procede a una nuova tipizzazione di un profilo del DNA al fine di rafforzare il suo valore informativo soprattutto nei seguenti due casi di applicazione: talvolta è possibile che anche per un profilo del DNA di per sé esatto sussistano dubbi sull'interpretazione. Tali incertezze possono perlopiù essere fugate facendo tipizzare loci* supplementari. Il secondo caso di applicazione è di natura generale: l'elenco dei loci* che i laboratori di analisi forense del DNA sono tenuti ad analizzare per allestire un profilo del DNA di persona o di traccia ai sensi dell'articolo 1 capoverso 5 dell'ordinanza del DFGP dell'8 ottobre 2014106 sui laboratori di analisi del DNA poggia su norme internazionali. Queste norme e di conseguenza l'elenco contemplato dall'ordinanza sono ampliati regolarmente, per esperienza all'incirca a cadenza decennale. Inizialmente in Svizzera si lavorava con un set di 10 loci 107, attualmente l'elenco ne prevede 16. In seguito a tale sviluppo, il sistema d'informazione svizzero sui profili del DNA contiene oggi contemporaneamente profili allestiti sulla base di 10 loci e altri allestiti 105

Si tratta di una condizione restrittiva. A titolo di confronto: un'indagine a tappeto di cui all'articolo 256 CPP può essere eseguita anche se la traccia pertinente al reato permette di allestire soltanto un profilo misto di DNA (traccia mista), un profilo incompleto del DNA o un profilo del cromosoma Y.

106 RS 363.11 107 Cfr. art. 1 cpv. 5 dell'ordinanza del DFGP del 29 giugno 2005 sui laboratori di analisi del DNA abrogata il 31 dicembre 2014 (RU 2005 3341).

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sulla base di 16 loci. Per diversi motivi, la disomogeneità dei dati si ripercuote anche sulle ricerche eseguite nel sistema d'informazione. Da un punto di vista tecnico sarebbe senz'altro possibile completare retroattivamente i «vecchi» profili, comprendenti 10 loci, con i sei nuovi loci aggiuntivi, procedendo quindi a una nuova tipizzazione. Questo presuppone tuttavia che il materiale biologico necessario per analizzare i loci aggiuntivi sia tuttora disponibile, ma il termine di conservazione di tre mesi sancito dal diritto vigente (art. 9 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 della legge sui profili del DNA) rende ciò impossibile. Con una durata di conservazione di 15 anni si creano i presupposti affinché in futuro si possa veramente procedere a una nuova tipizzazione.

Nuova tipizzazione per allestire il profilo del cromosoma Y e analizzare il DNA mitocondriale Il profilo del cromosoma Y allestito a partire da una traccia e l'analisi del DNA mitocondriale di una donatrice di traccia (DNA mitocondriale*; aplotipo*) permettono di risalire alle linee di parentela rispettivamente paterna o materna tra diversi donatori di traccia. Nel quadro di una ricerca di legami di parentela, queste informazioni consentono nello specifico di restringere maggiormente la cerchia di persone per le quali si presume una relazione di parentela con il donatore della traccia (cfr. sopra, n. 1.1.4 e 4.1.3). Questa ricerca è uno strumento oneroso al quale si fa ricorso soltanto quando le altre piste e gli altri metodi di indagine sono stati infruttuosi. Secondo la prassi attuale, ed è questo il punto determinante, la ricerca di legami di parentela in genere è stata ordinata soltanto in un secondo momento quando il campione era già stato distrutto conformemente al termine di conservazione di tre mesi sancito dall'articolo 9 capoverso 1 lettera b e capoverso 2 della legge sui profili del DNA. Quando questo termine fu stabilito nell'ambito dell'adozione della legge sui profili del DNA nel 2003, la ricerca di legami di parentela non era ancora un tema di discussione. Nel frattempo, questo termine rende impossibile nella prassi procedere alle analisi supplementari in materia di linea di ascendenza necessarie a ridurre maggiormente l'elenco dei «candidati». Il medesimo problema può sorgere nell'ambito delle indagini a tappeto di cui all'articolo
256 CPP. Se dal confronto del profilo del DNA standard del donatore della traccia con i profili del DNA delle persone sottoposte a indagine a tappeto risulta che il donatore della traccia non è tra queste ultime, per le autorità inquirenti può essere importante verificare se una di queste persone potrebbe essere imparentata con il donatore della traccia. Il presente progetto crea una norma esplicita che autorizza tale verifica (cfr. sotto, art. 256 cpv. 2 D-CPP). Ciò significa che anche in tal caso le autorità inquirenti devono poter procedere a una nuova tipizzazione dei profili del DNA delle persone sottoposte a un'indagine a tappeto per allestire i profili del cromosoma Y o analizzare il DNA mitocondriale.

Fabbisogno normativo Alcuni partecipanti alla consultazione hanno criticato la proroga del termine di conservazione del materiale estratto dai campioni prelevati su persone108. Il trattamento dei campioni va indubbiamente disciplinato in modo rigoroso. Occorre infatti considerare che «a parte il loro carattere personale siffatto materiale contiene una grande

108

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 12.

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quantità di informazioni riguardanti un individuo»109. La proroga del termine di conservazione a 15 anni è tuttavia direttamente correlata all'efficacia dell'analisi del DNA nella procedura penale come descritto sopra. Risponde pertanto a un interesse pubblico preponderante (art. 36 cpv. 2 Cost.) ed è inoltre tuttora proporzionata allo scopo (art. 36 cpv. 3 Cost.): nel quadro dell'esecuzione di una ricerca di legami di parentela, la proroga permette di procedere alla summenzionata nuova tipizzazione al fine di restringere la cerchia di persone e favorisce così lo svolgimento di queste ricerche in modo meno lesivo dei diritti fondamentali. Senza proroga della durata di conservazione, occorrerebbe invece ordinare il prelievo di un nuovo campione per ogni singolo «candidato». Oltre a essere una procedura complessa, in alcuni casi potrebbe essere oggettivamente impossibile, ad esempio laddove una persona non sia disponibile per il prelievo del campione (soggiorno all'estero, decesso ecc.). Inoltre, dopo che il profilo del DNA di persona ha raggiunto il termine di conservazione ed è quindi stato cancellato, non è più possibile attribuire il campione conservato presso il laboratorio a una persona: una volta scaduto il termine di conservazione di un profilo del DNA di persona, vengono cancellati nel sistema d'informazione IPAS* i pertinenti dati relativi alla persona e al caso e nel sistema d'informazione CODIS* il profilo del DNA. Il corrispondente numero di controllo* è anch'esso cancellato. Ed è questo l'elemento decisivo visto che il campione conservato presso il laboratorio è contrassegnato unicamente con il numero di controllo. Se il numero è cancellato, il campione non può più in nessun modo essere attribuito a una persona. I campioni sono peraltro conservati dai laboratori di analisi del DNA nel rispetto di elevati requisiti di sicurezza controllati a cadenza periodica110.

Conclusione Il materiale biologico necessario a eseguire nuove tipizzazioni sia per mantenere la qualità del profilo sia per far luce sulle linee di ascendenza, deve essere disponibile al momento opportuno. In gran parte dei casi, una proroga della durata di conservazione a 15 anni consente di garantire questa disponibilità. La medesima durata di conservazione attualmente si applica già al materiale biologico estratto da un
campione di traccia111.

Registrazione del profilo del cromosoma Y nel sistema d'informazione Utilità specifica del profilo del cromosoma Y per il perseguimento penale Il profilo del cromosoma Y* allestito, lo dice il nome, sulla base del cromosoma Y (maschile) non è unico per ogni individuo (di sesso maschile). La sua utilità specifica 109

Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) S. e Marper contro Regno Unito del 4 dicembre 2008, § 70 seg. Per la Corte EDU la conservazione di campioni di cellule costituisce un'ingerenza nel diritto della persona interessata al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8 n. 1 CEDU (loc. cit., § 70­77 nonché 120).

110 Per poter trattare profili del DNA forensi, il laboratorio di analisi deve essere riconosciuto formalmente dal DFGP (art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza sui profili del DNA). Uno dei requisiti per ottenere tale riconoscimento è l'accreditamento del laboratorio da parte del Servizio di accreditamento svizzero (SAS; ibid., cpv. 2 lett. a). L'accreditamento deve essere conforme alla norma ISO/IEC 17025 (art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA). Secondo il n. 5.6.3.4 di tale norma ISO i laboratori sono tenuti a conservare in sicurezza tutti i materiali rilevanti. Rientrano in tale categoria anche i campioni.

111 Art. 6 cpv. 2 secondo periodo dell'ordinanza sui profili del DNA

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risiede nel fatto che permette di risalire geneticamente alle linee di ascendenza paterna. In Svizzera, l'allestimento del profilo del cromosoma Y ha fatto parte sin dagli inizi delle analisi di routine (cfr. art. 7 lett. b dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA). Soprattutto per i reati sessuali, ma anche per i reati di violenza e omicidio con vittime di sesso femminile, non è raro che nelle tracce rilevate sulla vittima (tramite tamponi o strisci oppure sui suoi abiti), il DNA di quest'ultima si sovrapponga al DNA del (presunto) autore di sesso maschile. In questi casi è quasi impossibile allestire un profilo del DNA standard a partire dalla componente minoritaria maschile della traccia. L'analisi del cromosoma Y permette invece di rilevare e, elemento decisivo, tipizzare la parte di DNA dell'uomo presente nella traccia indipendentemente dal DNA della donna. Simili tipizzazioni del profilo del cromosoma Y sono effettuate regolarmente nei casi summenzionati. Spesso è solo grazie ad esse che è possibile rilevare la presenza di una traccia maschile. Il profilo del cromosoma Y consente di procedere in modo mirato, quindi nei confronti di determinati indiziati, a un confronto locale dei profili.

Al momento l'utilizzo dei profili del cromosoma Y si ferma a questo punto. I laboratori di analisi del DNA archiviano i profili negli atti relativi ai casi. Secondo il presente disegno, in futuro, su ordine speciale di chi dirige il procedimento, tali profili saranno inseriti nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della legge sui profili del DNA e quindi resi disponibili a livello svizzero. I profili del cromosoma Y diventeranno quindi reperibili nel sistema rivestendo così una considerevole utilità aggiuntiva per le indagini penali.

Il confronto delle tracce nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA permetterà in generale di individuare, sulla base di un caso a livello locale, nessi con reati a livello regionale o addirittura sovraregionale (autori seriali) 112. Oggigiorno simili nessi possono essere individuati soltanto se sul luogo del reato viene rilevata una traccia che consente di allestire un profilo del DNA standard di traccia, ma ciò non sempre è possibile per i motivi tecnici summenzionati. Ciò deve cambiare: se la traccia permette perlomeno di allestire
un profilo del cromosoma Y, questo dovrà essere registrato nel sistema d'informazione e confrontato con altri profili del medesimo tipo.

L'elemento decisivo è che le autorità di perseguimento penale avranno così la possibilità, anche nei casi in cui dispongono unicamente di un profilo del cromosoma Y, di individuare i nessi tra diversi luoghi del reato.

Supponiamo che nel Cantone A è stato commesso uno stupro e che successivamente sia stato perpetrato un altro stupro nel Cantone B e che in entrambi i casi i motivi tecnici summenzionati hanno permesso di allestire soltanto un profilo del cromosoma Y. Se dal confronto del profilo B nel sistema d'informazione risulta una corrispondenza con il profilo A già registrato, questo fornisce l'informazione importante che tra i due luoghi del reato può esservi un collegamento traccia-traccia. Le autorità di perseguimento penale sono tuttavia consapevoli che questo tipo di collegamento è un indizio che richiede ulteriori ricerche approfondite: una corrispondenza tra due profili del cromosoma Y può infatti significare che si tratta di un autore seriale, ma visto che il profilo del cromosoma Y fornisce unicamente informazioni sulla comune linea di ascendenza paterna, è parimenti possibile che si tratti di due donatori di traccia diversi 112

Cfr. messaggio concernente la legge sui profili del DNA, FF 2001 11, in particolare 24.

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imparentati mediante linea paterna. La corrispondenza può anche essere puramente casuale.

In sede di consultazione è stata posta la domanda perché nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della legge sui profili del DNA non possa essere registrato anche il risultato delle analisi del DNA mitocondriale113. Ciò sarebbe sicuramente possibile sul piano tecnico. Tuttavia, contrariamente al profilo del cromosoma Y, il cui allestimento fa parte delle mansioni standard dei laboratori di analisi 114, l'analisi del DNA mitocondriale nella prassi viene eseguita solo raramente. Non vi sarebbe quindi un numero sufficiente di dati per poter procedere a confronti regolari. Si rinuncia pertanto a registrare i risultati di tali analisi nel sistema d'informazione.

Fabbisogno normativo Confrontando un profilo del DNA standard di traccia nel sistema d'informazione s'intende scoprire se un determinato donatore della traccia abbia già commesso reati in passato. La corrispondenza di un profilo di traccia con un profilo del DNA di persona già registrato può significare che tale persona è il donatore della traccia. La situazione cambia nel confronto del profilo del cromosoma Y (di persona o di traccia). Questo profilo non è specifico a un unico individuo, bensì a tutti gli uomini di una determinata linea paterna. Una corrispondenza conseguita tramite confronto nel sistema d'informazione permette pertanto unicamente, ma pur sempre, di stabilire che il donatore della traccia potrebbe essere imparentato con una o più persone già registrate nel sistema. L'informazione relativa a un (possibile) rapporto di parentela può fornire un importante spunto per le indagini che va tuttavia messo in relazione con altre informazioni scaturite dalle indagini115. Ciò significa che la disposizione del confronto del profilo del cromosoma Y (di persona e di traccia) nel sistema d'informazione va sottoposta a esigenze giuridiche più severe rispetto a quelle applicabili al confronto del profilo del DNA standard di traccia che può invece essere ordinato dalla polizia in virtù dell'articolo 255 capoverso 2 lettera b CPP. Il confronto del profilo del cromosoma Y: ­

deve essere disposto dal pubblico ministero; e

­

è ammesso unicamente per far luce su crimini ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 CP.

4.1.5

Ulteriori richieste scaturite dalla procedura di consultazione e loro attuazione nel disegno di legge

Disciplinamento della competenza di disporre l'allestimento di un profilo del DNA di persona Diversi Cantoni e organizzazioni del perseguimento penale hanno chiesto in sede di consultazione di attribuire alla polizia la competenza di disporre l'allestimento di un profilo del DNA di persona, come avveniva prima dell'entrata in vigore del CPP. Non 113 114 115

Cfr. rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 13 (TG).

Cfr. art. 7 lett. b dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA Cfr. Kayser, Y-chromosome, pagg. 625 segg.

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vi sarebbe motivo di disciplinare le impronte digitali diversamente dai profili del DNA116. La questione era già stata presentata da sette Cantoni e due organizzazioni117 ed esaminata dal nostro Collegio nel quadro del progetto 19.048 concernente la modifica del Codice di procedura penale (Attuazione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, Adeguamento del Codice di procedura penale). Riteniamo che non sia indicato modificare il disciplinamento della competenza; quest'ultima si è rivelata efficace e tiene conto in particolar modo del fatto che il rilevamento e il trattamento di campioni di DNA non sono paragonabili a quelli delle impronte digitali.

Allestimento del profilo del DNA di una persona suicida Alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto che sia possibile sul piano giuridico allestire il profilo del DNA in caso di suicidio. A loro avviso, se una persona commette un reato, durante il quale lascia una traccia biologica sulla vittima, sul luogo del reato ecc., e in seguito si toglie la vita altrove, oggigiorno non è possibile stabilire un nesso tra i fatti mediante allestimento del profilo del DNA della persona suicida e confronto del profilo nel sistema d'informazione. Il nostro Consiglio ha valutato la richiesta ed è giunto alla conclusione che il diritto vigente autorizza senz'altro di allestire il profilo del DNA di una persona suicida. L'articolo 255 capoverso 1 lettera c CPP consente di prelevare un campione da una persona deceduta e di allestire un profilo del DNA. Questa disposizione si applica spesso nel caso di decessi dovuti a cause sospette o ignote (art. 253 CPP). Se necessario, il cadavere di una persona può essere esumato in virtù dell'articolo 254 CPP118. Considerato che i defunti oggigiorno vengono spesso cremati, escludendo così un'esumazione successiva, il pubblico ministero è chiamato, in caso di decesso dovuto a cause sospette o ignote, a individuare al momento dell'ispezione da parte di un medico specializzato gli elementi relativi all'implicazione della persona deceduta in un reato.

4.2

Attuazione

Per la fenotipizzazione occorrerà fissare a livello di ordinanza la struttura del processo che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) seguirà per esaminare, all'attenzione del Consiglio federale, eventuali caratteristiche supplementari in virtù dell'articolo 2b capoverso 4 D-legge sui profili del DNA. Sarà inoltre necessario stabilire i requisiti tecnici relativi alla procedura di analisi delle caratteristiche (colore degli occhi, dei capelli e della pelle, discendenza biogeografica ed età nonché eventuali ulteriori caratteristiche ai sensi dell'art. 2b cpv. 2 e 4 D-legge sui profili del DNA). Concretamente, si tratta di requisiti relativi alla qualità delle analisi, norme di valutazione uniformi per l'interpretazione dei risultati, requisiti relativi al contenuto

116 117

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 21.

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione sul rapporto e l'avamprogetto di modifica del Codice di procedura penale, Berna, agosto 2019, pag. 30 (disponibile all'indirizzo: www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/gesetzgebung/aenderungstpo.html).

118 Cfr. in proposito: BSK StPO-Fricker/Maeder, art. 255 CPP n. 15-16; nonché: Commentaire romand Code de procédure pénale-Rohmer/Vuille, art. 255 n. 21.

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delle perizie dei laboratori, prescrizioni per il controllo periodico della qualità del lavoro dei laboratori (partecipazione a prove interlaboratorio scientifiche ecc.).

Per l'attuazione pratica della ricerca di legami di parentela sarà ad esempio necessario disciplinare l'applicazione di parametri di ricerca e il ricorso ad analisi supplementari (profilo del cromosoma Y e DNA mitocondriale). Occorrerà inoltre definire parametri speciali per il profilo del cromosoma Y (di persona e di traccia), sia in merito ai criteri per un suo inserimento nel sistema d'informazione, sia per l'interpretazione dei risultati dei confronti e il loro utilizzo nelle indagini. Per quanto concerne il nuovo disciplinamento dei termini di cancellazione potrà rivelarsi necessario legiferare a livello di ordinanza al fine di adeguare il processo di comunicazione sul piano tecnico.

Nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 17 D-legge sui profili del DNA sarà necessario disciplinare la procedura secondo la quale fedpol comunica agli organi cantonali centrali di registrazione ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 secondo periodo dell'ordinanza sui profili del DNA la prossima scadenza del termine di conservazione di singoli profili affinché questi organi possano avvalersi tempestivamente della loro possibilità di presentare una richiesta di proroga.

I nuovi strumenti introdotti nel quadro del presente progetto, in particolare la fenotipizzazione e la ricerca di legami di parentela, saranno sottoposti a valutazione ai sensi dell'articolo 20a D-legge sui profili del DNA da parte di fedpol dopo cinque anni di applicazione pratica.

5

Commento ai singoli articoli

5.1

Legge sui profili del DNA

Art. 1

Oggetto e scopo

Alla lettera a la ricerca di legami di parentela (n. 2) e la fenotipizzazione (n. 3) sono integrate nella legge in qualità di nuovi strumenti. Il tenore della lettera b è identico al vigente capoverso 1 lettera c. Secondo la lettera c si può far ricorso alla fenotipizzazione, al di fuori del procedimento penale, specialmente per identificare persone decedute. Questa disposizione soddisfa una richiesta sollevata dai Cantoni e dai rappresentanti della medicina legale119. La lettera d corrisponde all'attuale capoverso 1 lettera b.

Il capoverso 2 vigente elenca le possibilità di utilizzo del confronto di profili del DNA nel perseguimento penale. Era stato creato nella legge sui profili del DNA prima che venisse introdotto il CPP. Ora quest'ultimo è in vigore e lo scopo fondamentale delle analisi del DNA (art. 255 segg. CPP) risulta quindi dal loro inserimento nel titolo quinto del CPP (Provvedimenti coercitivi). Il contenuto normativo di procedura penale del capoverso 2 vigente deriva quindi dagli articoli 255 e seguenti CPP adottati nel frattempo. Dal punto di vista materiale, il capoverso 2 vigente è ripreso integralmente nel nuovo articolo 1.

119

Cfr. rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pagg. 10, 11, 20 e 21.

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La fenotipizzazione si distingue fondamentalmente dal profilo del DNA. Si pone quindi la domanda se occorra adeguare il titolo della legge. Il titolo attuale, in particolare la sua forma abbreviata «Legge sui profili del DNA», è di facile comprensione, ben noto e consolidato sia nella legislazione sia nella dottrina e nella giurisprudenza svizzera. Si potrebbe generalizzare il titolo optando ad esempio per «analisi forense del DNA» in modo da includere anche la fenotipizzazione. Così andrebbe tuttavia persa la chiara delimitazione materiale attuale rispetto a una legge in qualche sorta imparentata che si applica al settore medico e ad altri settori non forensi: la legge federale dell'8 ottobre 2004120 sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU). Nella prassi, il profilo del DNA «classico» continuerà inoltre anche in futuro a essere lo strumento centrale e di uso quotidiano del perseguimento penale. La fenotipizzazione può essere uno strumento decisivo quando le indagini non riescono ad avanzare con i soli confronti 1:1 o 1:n dei profili del DNA di traccia. Da un punto di vista meramente quantitativo, in confronto la fenotipizzazione verrà utilizzata piuttosto raramente. Alla luce di quanto precede, si può prescindere dall'adeguare il titolo della legge.

Art. 1a

Abrogato

L'articolo 1a è stato inserito nella legge sui profili del DNA successivamente, in seguito all'entrata in vigore del CPP avvenuta il 1° gennaio 2011, al fine di delimitare i contenuti. La disposizione può quindi essere abrogata vista la nuova delimitazione materiale rispetto al CPP prevista dal presente progetto (cfr. sopra, n. 1.1.5). Infatti, la legge sui profili del DNA non dovrà più contenere alcuna disposizione di procedura penale, dunque nemmeno in materia di procedura penale al di fuori del CPP.

Art. 2 cpv. 1 e 3 Con la revisione totale della LEGU del 15 giugno 2018121, la definizione giuridica nel vigente articolo 2 capoverso 1 della legge sui profili del DNA è stata modificata, eliminando la distinzione tra sequenze «codificanti» e «non codificanti» del DNA. Secondo le più recenti conoscenze scientifiche, questa differenziazione applicata precedentemente non è più ammissibile. Sono definite «codificanti» le regioni del DNA che contengono informazioni necessarie alla produzione di proteine. Definire le sequenze del DNA prive di tali informazioni in modo generalizzato come «non codificanti», non rende giustizia alla loro importanza, visto che possono anch'esse svolgere molteplici funzioni122. La modifica prevista del capoverso 1 conformemente alla revisione totale della LEGU comprende anche altri adeguamenti della definizione legale del profilo del DNA. La presente modifica della legge sui profili del DNA revoca 120

RS 810.12. Nel frattempo la LEGU è stata sottoposta a revisione totale, l'entrata in vigore è prevista a fine 2021.

121 FF 2018 2965 (testo sottoposto a referendum); riguardo al momento dell'entrata in vigore: cfr. nota 120.

122 Cfr. LEGU nella versione del 15 giugno 2018, allegato, cifra II n.1, modifica della legge sui profili del DNA, FF 2018 2965, in particolare 2988 (testo sottoposto a referendum).

Per il pertinente adeguamento in parallelo della definizione legale nella LEGU stessa cfr.

art. 3 lett. j della medesima legge (FF 2018 2965, in particolare 2967). I motivi per cui nella definizione legale del profilo del DNA si è rinunciato alla distinzione tra codificante e non codificante sono illustrati nel messaggio LEGU, FF 2017 4807, in particolare 4822 seg. e 4859 seg.

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tuttavia tali adeguamenti. Come nel diritto vigente, il profilo del DNA in ambito forense anche in futuro sarà definito nella legge come «un codice alfanumerico specifico di un individuo». Il vantaggio di questa definizione è che delimita in modo chiaro il profilo del DNA dal nuovo strumento della fenotipizzazione.

La presente revisione di legge elimina all'articolo 1 la determinazione degli scopi di utilizzo del profilo del DNA (cfr. sopra, commento all'art. 1). Occorre pertanto apportare modifiche redazionali all'articolo 2 capoverso 3 («possono essere utilizzati soltanto per gli scopi previsti dal diritto di procedura penale»).

Art. 2a

Ricerca di legami di parentela

La ricerca di legami di parentela, espressione introdotta all'articolo 1 lettera a numero 2, riceve una definizione giuridica al nuovo articolo 2a. Quale elemento centrale è stabilito uno scopo specifico che distingue questa ricerca dalla ricerca standard, quindi un aspetto inerente al diritto di protezione dei dati. Diversamente dalla ricerca standard, la ricerca di legami di parentela non è volta a verificare se un profilo del DNA di traccia possa essere attribuito a una determinata persona registrata nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA* o se corrisponda a un profilo di traccia già registrato, bensì a individuare nel sistema d'informazione le persone che potrebbero essere imparentate con il donatore della traccia. D'altro canto, viene stabilito che la ricerca di legami di parentela, la cui esecuzione è disposta dal pubblico ministero (art. 198 cpv. 1 lett. a CPP), è disponibile soltanto al fine di perseguire crimini. Per il resto si rimanda alla presentazione della ricerca di legami di parentela nella prassi al numero 1.1.4 nonché all'illustrazione a grandi linee del disciplinamento giuridico al numero 4.1.3.

Art. 2b

Fenotipizzazione

Cpv. 1 La fenotipizzazione, espressione introdotta all'articolo 1 lettera a numero 3, riceve una definizione giuridica al nuovo articolo 2b. Quest'ultima è incentrata sulla limitazione della fenotipizzazione a una determinata categoria di caratteristiche personali, e più precisamente a quelle fisiche visibili. Per la spiegazione dei singoli elementi della definizione giuridica si rimanda al numero 1.1.2. Con la nozione aperta «marcatori del DNA»* s'intende esprimere che le basi genetico-molecolari per la fenotipizzazione all'interno del DNA possono trovarsi sia nei geni sia nelle parti prive di geni. I risultati ottenuti da una fenotipizzazione sono sempre corredati di indicazioni sulla probabilità secondo cui il donatore della traccia potrebbe presentare le caratteristiche in questione123. Si tratta pertanto di «evincere informazioni» e non di «determinarle».

Cpv. 2 Osservazione preliminare: nella letteratura scientifica come pure nelle fonti pubbliche e nei media sono indicati i valori di probabilità per le rispettive caratteristiche. Occorre 123

Questo aspetto è stato menzionato anche in sede di consultazione; cfr. rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 10 (ad art. 2 cpv. 2 AP-legge sui profili del DNA).

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differenziare tra il valore concernente la precisione del test e quello concernente il risultato del test. La precisione del test descrive la precisione media con cui è possibile predire la presenza di una determinata caratteristica. Si basa sulla valutazione degli studi condotti con un elevato numero di probandi. Il risultato del test, invece, rappresenta la probabilità individuale che il donatore della traccia presenti realmente la caratteristica evinta mediante fenotipizzazione in laboratorio. Il valore di probabilità individuale quale risultato di un'analisi di fenotipizzazione basata sul DNA fornisce un'indicazione sia sul tasso di correttezza sia su quello di errore. Un risultato che indica una probabilità del 95 per cento che la persona abbia occhi azzurri significa che in 95 casi su cento la persona testata aveva occhi azzurri. Il tasso d'errore di questo risultato è quindi del 5 per cento. Per il lavoro di indagine conta unicamente il risultato del test individuale nel caso concreto. Quanto debba essere elevato il valore di probabilità di un risultato del test individuale affinché la caratteristica fenotipica predetta possa essere utilizzata nelle indagini non è una questione scientifica, bensì una decisione tattica che l'autorità inquirente deve prendere tenendo conto di tutti gli ulteriori aspetti pertinenti nel caso concreto.

Per il momento saranno disponibili le seguenti cinque caratteristiche: il colore degli occhi, dei capelli e della pelle, la discendenza biogeografica e l'età (cfr. sopra, n. 4.1.1). Qui di seguito queste caratteristiche sono descritte dettagliatamente.

Lett. a Le tre caratteristiche di cui alla lettera a hanno in comune il fatto che il loro tratto distintivo è legato alla pigmentazione di una parte del corpo o di un organo.

Colore degli occhi: per evincere il colore degli occhi esiste attualmente una procedura (IrisPlex) che consente di tipizzare contemporaneamente sei SNP*. Questi sei SNP permettono di predire con una precisione relativamente elevata il colore degli occhi azzurro e marrone scuro. I colori intermedi quali le tonalità di verde o di grigio sono più difficili da predire con le tecniche attuali.

Colore dei capelli: la tipizzazione di un totale di 24 SNP specifici mediante una procedura evoluta (HIrisPlex) consente di analizzare contemporaneamente
il colore degli occhi e dei capelli partendo da una traccia biologica. Occorre considerare che durante l'adolescenza una parte della popolazione con capelli biondi subisce un cambiamento del colore diventando biondo scura o castana.

Colore della pelle: le variabili estreme, ovvero la pelle bianca o nera, possono essere predette con grande attendibilità. Ormai è possibile anche classificare i vari colori intermedi tra pelle scura e chiara. La procedura HIrisPlex-S permette, mediante la tipizzazione di 41 SNP, di analizzare contemporaneamente il colore degli occhi, dei capelli e della pelle. Tra le caratteristiche del colore della pelle e della discendenza biogeografica (cfr. sotto, lett. b) sussiste uno stretto nesso fattuale. Nella prassi le autorità inquirenti saranno spesso chiamate a evincere anche la discendenza biogeografica al fine di restringere maggiormente la cerchia di persone che condividono la caratteristica del colore della pelle.

I modelli di previsione per le caratteristiche legate alla pigmentazione si basano su caratteristiche genetiche indipendenti dalla popolazione. Possono pertanto essere applicati anche a persone di discendenza biogeografica mista.

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Per i colori degli occhi, dei capelli e della pelle, nella letteratura scientifica si trovano valori di probabilità (precisione di test) per singole caratteristiche, ad esempio un valore di predizione circa del 90­95 per cento per il colore degli occhi blu/marrone124.

In questa sede si rinuncia tuttavia a indicare simili percentuali, visto che i valori di test sono verosimilmente soggetti a continui adeguamenti in funzione dei progressi tecnico-scientifici.

Lett. b (discendenza biogeografica) Il DNA (profilo del DNA*) presenta differenze nelle diverse popolazioni. Determinati alleli* sono più frequenti in una popolazione che in altre. Per una predizione affidabile della discendenza biogeografica occorrono tuttavia analisi supplementari, ad esempio sul cromosoma Y* e sul DNA mitocondriale*. Considerando che le persone provenienti da diversi continenti si distinguono fisicamente, la caratteristica della discendenza biogeografica permette già di evincere informazioni sul possibile aspetto fisico del donatore della traccia.

La procedura di test attualmente utilizzata in ambito forense permette di predire la discendenza biogeografica del donatore della traccia soprattutto in relazione alle vaste regioni continentali, ovvero se il donatore proviene (probabilmente) dall'Europa, dall'Africa, dall'Asia orientale, dall'Asia meridionale o dall'Asia sudoccidentale o se appartiene ai popoli indigeni dell'Oceania o dell'America. Per questo motivo si parla anche di analisi di discendenza biogeografica continentale. Al di fuori dell'ambito forense, nella genealogia genetica gli offerenti privati (23andme, GEDmatch, MyHeritage, Ancestry ecc.) sono in grado di predire in modo più dettagliato la discendenza biogeografica basandosi sull'analisi di centinaia di migliaia di marcatori del DNA. In campo forense, la situazione di partenza sarà sempre diversa poiché di norma la quantità di DNA ricavata da una traccia è minore e di minore qualità125.

Se i genitori del donatore della traccia provengono da diversi continenti, l'analisi del DNA permette di risalire al rispettivo continente di origine del padre e della madre.

124

In merito ai risultati individuali cfr.: Kayser Manfred: Forensic DNA Phenotyping: Predicting human appearance from crime scene material for investigative purposes, in: Forensic Science International: Genetics 18 (2015), pagg. 33 segg. Cfr. anche: Schneider Peter M./Prainsack Barbara/Kayser Manfred: Erweiterte forensische DNA-Analyse zur Vorhersage von Aussehen und biogeografischer Herkunft, in: Deutsches Ärzteblatt, anno 116/2019, n. 51­52, pagg. 873 segg. (disponibile all'indirizzo: www.aerzteblatt.de/ archiv/211418/Erweiterte-forensische-DNA-Analyse-zur-Vorhersage-von-Aussehenund-biogeografischer-Herkunft); Bundeskriminalamt: Genetisches Phantombild (DNA-Phenotyping), rapporto del 12 gennaio 2017, pagg. 6 seg. (disponibile all'indirizzo: www.innenministerkonferenz.de/IMK/DE/termine/to-beschluesse/201706-14_12/anlage-zu-top-27.pdf?__blob=publicationFile&v=2); EUROFORGEN: Making Sense of Forensic Genetics, Londra, 2017, pag. 31 (disponibile all'indirizzo: https://senseaboutscience.org/wp-content/uploads/2017/01/making-sense-of-forensicgenetics.pdf).

125 I prodotti attualmente utilizzati in ambito forense per analizzare la discendenza biogeografica si basano su circa 150 marcatori autosomici. Gli offerenti privati nel settore della genealogia genetica, per contro, utilizzano fino a un milione di marcatori. Le analisi genetiche volte a determinare la discendenza saranno in futuro disciplinate dall'art. 31 cpv. 1 lett. c LEGU nella versione del 15 giugno 2018 (revisione totale; FF 2018 2965).

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Lett. c (età) Nel corso della vita di una persona possono verificarsi modificazioni chimiche in determinate regioni del DNA (metilazione del DNA). Il grado di metilazione permette di stimare l'età biologica di una persona126. L'analisi della metilazione è al momento il metodo più promettente a tal fine. Nella fascia d'età compresa all'incirca tra i 20 e i 60 anni, consente di determinare l'età del donatore della traccia con uno scarto compreso tra i quattro e i cinque anni. Per le persone più giovani o più anziane possono invece verificarsi devianze più importanti, ad esempio a causa del processo di crescita o di malattie.

Cpv. 3 Nell'avamprogetto di modifica della legge sui profili del DNA le caratteristiche che possono essere evinte mediante fenotipizzazione erano state elencate in modo esaustivo (art. 2 cpv. 2 AP-legge sui profili del DNA). In tale contesto, diversi partecipanti alla consultazione hanno chiesto di autorizzare tutte le caratteristiche «che possono servire a far luce sul reato». Alcuni di essi si sono espressi favorevolmente, nell'ambito della fenotipizzazione, alla valutazione sistematica o perlomeno eccezionale delle caratteristiche che forniscono informazioni sullo stato di salute o su un'eventuale malattia del donatore della traccia, visto che in alcuni casi potrebbero permettere di circoscrivere in modo decisivo la cerchia dei possibili autori di reato127. Il nostro Collegio è tuttavia chiaramente contrario a tale proposta. Non devono poter essere analizzate caratteristiche legate alla salute o personali, quali il carattere, il comportamento e l'intelligenza. L'ingerenza nei diritti fondamentali risulterebbe infatti sproporzionata (cfr. sotto, n. 7.1.2). L'esclusione di questa categoria di caratteristiche è chiaramente fissata per legge, nel presente capoverso 3.

Cpv. 4 Il nuovo capoverso 4 aggiunto nel disegno costituisce una, se non la novità fondamentale rispetto all'avamprogetto. Per quanto concerne la motivazione del contenuto della norma si rimanda alle spiegazioni sopra al numero 4.1.1. La disposizione proposta a livello formale corrisponde ai criteri generali sviluppati dal Tribunale federale per una delega legislativa128: la norma di delega è contenuta in una legge; la delega è limitata a un ambito specifico ben determinato; i principi generali della materia delegata
sono contenuti nella legge stessa. La categoria delle caratteristiche consentite è sancita formalmente nella legge, che stabilisce che la fenotipizzazione deve limitarsi alle caratteristiche fenotipiche e non può analizzare caratteristiche psichiche, legate al carattere o allo stato di salute. È questa categoria di caratteristiche a determinare la portata qualitativa delle restrizioni «gravi» dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 secondo periodo Cost. Le singole caratteristiche stesse, invece, quali il colore degli occhi, dei capelli non hanno una propria qualità che le distingue-

126

L'età biologica di una persona va distinta dalla sua età cronologica che viene determinata sulla base della data di nascita riportata sul certificato di nascita.

127 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 9.

128 Häfelin Ulrich/Haller Walter/Keller Helen/Thurnherr Daniela, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9a ed., Zurigo 2016, n. marg. 1872 e 1874.

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rebbe l'una dall'altra a livello giuridico. In altre parole: la singola caratteristica fenotipica non è in sé soggetta al requisito costituzionale di dover essere disciplinata sul piano legale formale. Ogni nuova caratteristica aggiunta a livello di ordinanza deve imperativamente muoversi all'interno della categoria di caratteristiche fenotipiche fissate sul piano legale formale nei capoversi 1 e 3.

Titolo prima dell'art. 3

Abrogato

Il contenuto del vigente articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge sui profili del DNA è retto interamente dagli articoli 255 e 256 CPP, motivo per cui questa disposizione può essere abrogata. La norma dell'attuale articolo 3 capoverso 3 può essere stralciata: visto che dall'entrata in vigore del CPP il 1° gennaio 2011 l'allestimento del profilo del DNA (art. 255 cpv. 1 in combinato disposto con art. 198 cpv. 1 lett. a CPP) viene disposto dal pubblico ministero, la verifica dei requisiti per la registrazione del profilo nel sistema d'informazione è già garantita.

Il contenuto dei vigenti articoli 4, 5 e 7 della legge sui profili del DNA oggi figura in parallelo anche negli articoli 255 e 257 CPP. Nell'ambito della nuova delimitazione dei contenuti rispetto al CPP (cfr. sopra, n. 1.1.5), questi tre articoli possono dunque essere abrogati nella legge sui profili del DNA. L'articolo 3 sarà dotato di un nuovo contenuto (Informazioni eccedenti). In seguito a tali adeguamenti il titolo vigente è abrogato (Sezione 2: Prelievo di campioni e analisi del DNA). Per l'articolo 6, quale unica disposizione rimasta di tale sezione, con il presente disegno viene creato un nuovo titolo a sé stante (cfr. sotto, Sezione 2: Identificazione al di fuori del procedimento penale).

Art. 3

Informazioni eccedenti

Non vi è nulla da aggiungere al commento alla nozione di informazione eccedente fornito nel messaggio del 5 luglio 2017 concernente la revisione totale della LEGU: «le persone che partecipano allo svolgimento dell'esame devono cercare di evitare il più possibile di generare informazioni in eccesso. Ciò riguarda svariate fasi operative, segnatamente il sequenziamento, la valutazione tecnica e l'interpretazione dei dati. Il fatto di evitare che siano rilevati dati genetici non necessari scaturisce già dal principio di proporzionalità della legislazione in materia di protezione dei dati»129.

La legge sui profili del DNA vigente non prescrive esplicitamente che si debba evitare la produzione di informazioni eccedenti. Tuttavia, anche nell'analisi forense del DNA è stato applicato sin dall'inizio il principio secondo cui le informazioni in eccesso non debbano essere inserite nel rapporto d'analisi né trasmesse a terzi 130. Con l'introduzione della fenotipizzazione che, contrariamente all'allestimento del profilo del DNA, va oltre l'analisi delle caratteristiche di tipo non personale (cfr. sopra, n. 1.1.2), si rende necessario un disciplinamento esplicito delle informazioni eccedenti.

129

FF 2017 4807, in particolare 4830; cfr. anche il commento all'art. 3 lett. n D-LEGU (informazione eccedente), ibid., 4861.

130 Cfr. l'indicazione che vieta le informazioni eccedenti nel messaggio concernente la legge sui profili del DNA, FF 2001 11, in particolare 25.

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Il capoverso 1 statuisce il principio secondo cui la produzione di informazioni eccedenti vada evitata per quanto possibile. Il suo tenore si ispira all'articolo 9 LEGU nella versione del 15 giugno 2018131. La disposizione si applica all'analisi del DNA ai fini sia del perseguimento penale sia al di fuori del procedimento penale.

Il capoverso 2 definisce come procedere quando sono comunque generate informazioni eccedenti. Il tenore è stato adeguato in due punti rispetto a quello dell'avamprogetto. Quest'ultimo prevedeva che tali informazioni dovessero essere «immediatamente distrutte». In sede di consultazione, i rappresentanti della medicina legale hanno specificato che le informazioni definite eccedenti ai sensi della presente legge difficilmente si lasciano eliminare una ad una dal risultato fornito dal dispositivo di analisi. Questa prescrizione giuridica non sarebbe quindi attuabile sul piano tecnico.

Una distruzione immediata comporterebbe inoltre un grave svantaggio, in quanto impedirebbe di ricostruire, in un secondo momento, lo svolgimento dell'analisi o di verificare la qualità del risultato dell'analisi132. Conformemente alla norma ISO 17025, Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, i laboratori di analisi sono tenuti a documentare integralmente il processo di analisi («chain of custody», la cosiddetta catena di custodia del risultato dell'analisi). Considerato quanto precede, nel presente disegno si prescinde dall'obbligare i laboratori a distruggere le informazioni eccedenti. In compenso viene precisato, rispetto all'avamprogetto, il divieto esplicito di trasmettere tali informazioni sia all'autorità che ha disposto l'analisi del DNA sia a terzi.

Art. 4­5

Abrogati

A tale riguardo si veda sopra il commento all'abrogazione del titolo prima dell'art. 3.

Titolo prima dell'art. 6 (Sezione 2: Identificazione al di fuori del procedimento penale) A tale riguardo si veda sopra il commento all'abrogazione del titolo prima dell'art. 3.

Art. 6, rubrica (abrogata), nonché cpv. 1, frase introduttiva, e 2bis L'articolo 6 è l'unica norma della nuova sezione 2. La rubrica dell'articolo 6 vigente diventa il titolo di questa nuova sezione (cfr. commento sopra).

Cpv. 1: secondo il presente disegno, le competenze per disporre il prelievo di un campione su una persona e l'allestimento di un profilo del DNA nell'ambito del procedimento penale sono disciplinate esclusivamente dal CPP (art. 255 segg.). La legge sui profili del DNA resta invece la normativa che definisce tali competenze ai fini dell'identificazione al di fuori del procedimento penale, ovvero quando non sussiste alcun sospetto di reato (cfr. art. 1 lett. b D-legge sui profili del DNA). L'unica modifica dell'articolo 6 capoverso 1 rispetto alla versione vigente concerne la frase intro-

131

Per il tenore dell'art. 9 LEGU, cfr. FF 2018 2965, in particolare 2969 (testo sottoposto a referendum).

132 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 10.

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duttiva che nella nuova versione designa l'autorità responsabile di disporre l'allestimento di un profilo del DNA al di fuori del procedimento penale («autorità responsabile del Cantone o della Confederazione»).

Cpv. 2bis: come indicato all'articolo 1 lettera c nell'elenco degli oggetti della legge, la fenotipizzazione potrà essere utilizzata anche al di fuori di un procedimento penale come strumento per identificare persone decedute. Viene così dato seguito a una richiesta formulata in sede di consultazione133.

Quando viene rinvenuto un cadavere il cui stato non permette di trarre conclusioni sull'aspetto fisico della persona deceduta ad esempio perché restano soltanto le ossa o perché il corpo è carbonizzato, la fenotipizzazione può rappresentare l'unica possibilità per riuscire a identificare la persona. Nonostante i diritti della personalità si estinguano con la morte della persona, occorre tuttavia valutare la proporzionalità della messa a disposizione generale della fenotipizzazione per questo genere di identificazione. Durante la fenotipizzazione viene analizzato il patrimonio genetico della persona. Oltre a quest'ultima, il risultato dell'analisi, eventuali informazioni eccedenti comprese, può riguardare anche suoi consanguinei ed è questo il fattore determinante, ad esempio quando sono evinte informazioni su malattie ereditarie. Nel complesso, l'interesse a identificare un cadavere ignoto prevale sulla protezione della personalità di eventuali terzi coinvolti. Come sancito dall'articolo 3 D-legge sui profili del DNA, le informazioni eccedenti non sono trasmesse all'autorità competente. Il vigente articolo 9 capoverso 1 lettera d della legge sui profili del DNA stabilisce inoltre che l'autorità competente dispone la distruzione del campione non appena la persona è stata identificata nei casi definiti dall'articolo 6. Infine, il capoverso 2bis disciplina espressamente che la fenotipizzazione può essere ordinata soltanto a titolo sussidiario, dunque quando tutti gli altri metodi per identificare il cadavere, quali in particolare il confronto del profilo della persona deceduta con i profili dei (presunti) parenti ai sensi dell'articolo 6 capoverso 4 della legge sui profili del DNA, non abbiano fornito nuove informazioni.

Art. 7

Abrogato

A tale riguardo si veda sopra il commento all'abrogazione del Titolo prima dell'art. 3.

Art. 8 cpv. 4 I «[dati] concernenti l'appartenenza razziale della persona implicata» previsti dalla versione vigente della norma sono stralciati. Oltre a trattarsi di una nozione superata134, la disposizione non corrisponde materialmente al processo di trattamento tra laboratorio e autorità competente (di norma il pubblico ministero). Al momento della consegna del campione al laboratorio, la questione sulla valutazione del valore probatorio di una corrispondenza tra un determinato profilo di persona e un profilo di traccia non si pone ancora. Se dal confronto del profilo del DNA nel sistema d'informazione risulta una corrispondenza, il laboratorio riceve le informazioni necessarie per valu-

133 134

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pagg. 10, 11, 20 e 21.

Cfr. rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 11 (IML Berna).

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tare il valore probatorio (luogo del reato, luogo di ritrovamento di tracce ecc.)., insieme al mandato di elaborare una perizia sull'analisi del DNA. Il risultato della valutazione del valore probatorio è un elemento centrale della perizia la quale contiene in genere le osservazioni e le constatazioni di un perito, in questo caso del laboratorio di analisi del DNA, ai sensi degli articoli 182 e seguenti CPP. Se occorre analizzare una traccia, il mandato di elaborare una perizia può esser assegnato anche dalla polizia in virtù dell'articolo 255 capoverso 2 lettera b CPP. Considerando che l'analisi del DNA solleva una problematica complessa a livello genetico-molecolare, il compito del perito di stabilire quali conclusioni possono essere tratte dalla perizia, e quali invece no, è particolarmente importante135.

Art. 9

Distruzione dei campioni

Il contenuto normativo del vigente e del nuovo articolo 9 verte sulla «distruzione dei campioni», motivo per cui la rubrica resta invariata. La disposizione è tuttavia snellita e, a tal fine, riformulata.

Cpv. 1: la prima parte del periodo della lettera a è ripresa dalla norma vigente senza subire modifiche. Se invece, al fine di allestire un profilo del DNA e confrontarlo in CODIS, viene prelevato un nuovo campione su una persona il cui profilo del DNA era stato registrato nel sistema d'informazione della Confederazione CODIS prima dell'entrata in vigore della presente modifica e il cui campione è già stato distrutto in conformità al termine di tre mesi di cui all'articolo 9 capoverso 2, allora il nuovo campione deve poter essere conservato, in deroga al principio che i campioni debbano essere distrutti se è già stato allestito un profilo. Questo complemento si ricollega materialmente al nuovo disciplinamento del capoverso 2 relativo alla durata di conservazione presso i laboratori dei campioni prelevati su persone. In merito alla lettera b: secondo la disposizione vigente (art. 9 cpv. lett. b della legge sui profili del DNA), l'autorità competente dispone la distruzione del campione prelevato su una persona tre mesi dopo il prelievo, se entro tal data non ha ordinato alcuna analisi. Diversi partecipanti alla consultazione hanno criticato che tale termine sia troppo breve; alcuni Cantoni hanno chiesto di prorogarlo a un anno136. A titolo di compromesso, nel presente disegno si prevede che l'autorità competente avrà sei mesi di tempo per decidere se procedere all'allestimento del profilo del DNA di una determinata persona o se, invece, disporre la distruzione del campione, se entro tale scadenza non ha ancora ordinato l'allestimento del profilo.

Le lettere c e d sono riprese dal vigente articolo 9 capoverso 1 senza subire modifiche.

Cpv. 2: secondo il vigente articolo 9 capoverso 2 della legge sui profili del DNA il campione prelevato su una persona deve essere distrutto tre mesi dopo la ricezione da parte del laboratorio. Con questa norma severa sulla durata di conservazione, il legislatore all'epoca intendeva ridurre il più possibile il rischio di un eventuale uso abusivo del materiale biologico e quindi di analisi illecite di caratteristiche personali degli

135

Riedo Christof/Fiolka Gerhard/Niggli Marcel Alexander, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea, 2011, n. marg. 1483.

136 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 13.

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individui interessati137. Questa preoccupazione del legislatore è incontestata ed è tuttora pertinente. Nei 15 anni di applicazione di tale norma si sono tuttavia manifestati gli svantaggi di una durata di conservazione di tre mesi. Per i motivi summenzionati (cfr. sopra, n. 4.1.4) s'intende prorogare a 15 anni la durata di conservazione dei campioni prelevati su persone e custoditi presso i laboratori nel rispetto di elevati requisiti di sicurezza ben definiti. Nel diritto vigente, il medesimo periodo di conservazione si applica già ai campioni di tracce (art. 6 cpv. 2 secondo periodo dell'ordinanza sui profili del DNA).

Art. 9a

Nuova tipizzazione

Nell'avamprogetto la nuova tipizzazione era disciplinata dall'articolo 9, Conservazione dei campioni e utilizzo durante la conservazione. Per maggiore chiarezza, sarà oggetto di un nuovo articolo 9a a se stante. Per la definizione della nozione di nuova tipizzazione e delle due applicazioni principali, ovvero mantenere la qualità del profilo e consentire analisi supplementari, si rimanda al numero 4.1.4. In merito alla nuova tipizzazione al fine di mantenere la qualità del profilo ai sensi della lettera a va aggiunto quanto segue: se ad esempio un profilo del DNA esistente, per motivi di requisiti di qualità aggiornati, viene esteso da 10 a 16 loci, il suo valore informativo genetico-molecolare è potenziato e adeguato ai requisiti attuali. Ciò non cambia nulla riguardo alla legittimità del profilo (allestimento e conservazione nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA). Contrariamente alla richiesta di alcuni partecipanti alla consultazione138, non è pertanto necessario assoggettare queste nuove tipizzazioni alle condizioni dispositive di cui all'articolo 255 CPP.

Art. 10 cpv. 1 (concerne soltanto il testo tedesco) La versione tedesca del vigente articolo 10 capoverso 1 subisce una modifica che prevede, a beneficio dell'uniformità terminologica, di sostituire «Vergleich» (di profili del DNA di persona o di traccia) con «Abgleich». Sin dalla creazione della legge sui profili del DNA, nel diritto federale in materia di analisi forense del DNA si è consolidata la terminologia seguente: per «Abgleich» s'intende il confronto di un profilo del DNA in un sistema d'informazione con un numero illimitato di altri profili del DNA (confronto 1:n). Per «Vergleich», invece, s'intende il confronto locale, al di fuori di un sistema d'informazione, di due profili del DNA (confronto 1:1). Tale distinzione viene già praticata dall'ordinanza sui profili del DNA, dall'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA e, nell'ambito delle impronte digitali, anche dall'ordinanza del 6 dicembre 2013139 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.

Questa modifica concerne soltanto il testo tedesco, mentre i testi in francese e in italiano utilizzano in modo uniforme un unico termine, rispettivamente «comparaison» e «confronto».

137

Tale correlazione risulta da: BU 2002 N 1225 (presa di parola Aeppli Wartmann) e BU 2002 N 1229 (presa di parola Cina).

138 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 12.

139 RS 361.3

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Art. 11 cpv. 3bis e 4 lett. c Come illustrato sopra al numero 4.1.4, nel caso di reati sessuali, violenti o di omicidio con una vittima di sesso femminile, spesso non è possibile allestire un profilo del DNA standard del presunto autore, bensì soltanto un profilo del cromosoma Y*. Il motivo è che il DNA maggioritario della donna si sovrappone al DNA minoritario dell'uomo.

Con la registrazione dei profili del cromosoma Y nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della legge sui profili del DNA, si creano i presupposti affinché, anche in questi casi speciali, sia possibile individuare i nessi tra le tracce rilevate in diversi luoghi di reato. Le condizioni per disporre questo nuovo utilizzo sono rette dall'articolo 255 capoverso 3 D-CPP.

Art. 12 cpv. 1 La disposizione è adeguata soltanto per motivi redazionali per evitare incoerenze dovute alla sostituzione di espressione («Ufficio federale» con «fedpol»).

Art. 13 cpv. 1 Quale aggiornamento della legge sui profili del DNA, oltre alla collaborazione con Interpol nel presente disegno viene menzionata anche quella con l'agenzia europea Europol. Sul piano meramente redazionale, i rimandi al CP della disposizione vigente sono sostituiti con i pertinenti numeri di articolo attuali. Viene per altro introdotto il titolo esteso del Codice penale che, vista l'abrogazione del vigente articolo 5 della legge sui profili del DNA, nella nuova versione è menzionato per la prima volta nella presente disposizione.

Art. 16

Cancellazione dei profili del DNA di persone

Cpv. 1 Le fattispecie di cancellazione disciplinate nel presente capoverso corrispondono a quelle del vigente articolo 16 capoverso 1 lettere a­d. Anche i termini di cancellazione restano sostanzialmente invariati.

L'unica novità si trova alla lettera b riguardo al termine di cancellazione del profilo di una persona deceduta: secondo il disciplinamento vigente, il profilo di una persona deve essere cancellato «dopo» la sua morte (art. 16 cpv. 1 lett. b). Non è quindi specificato un termine di cancellazione preciso, ma viene comunque chiesta una cancellazione tempestiva. Sussiste tuttavia un interesse pubblico preponderante (interesse al perseguimento penale) affinché il profilo del DNA di una persona deceduta resti, per un certo periodo, nel sistema d'informazione anche dopo la sua morte così da mantenere il suo potenziale di fare luce su reati irrisolti e soprattutto di scagionare persone sospettate ingiustamente. La questione di adeguare il termine di cancellazione previsto all'articolo 16 capoverso 1 lettera b della legge sui profili del DNA è stata discussa

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dalle Camere federali in occasione dei dibattiti parlamentari (esame preliminare) relativi alla già menzionata iniziativa parlamentare 13.408 Geissbühler140. L'articolo 31 capoverso 1 del Codice civile141 statuisce che la personalità, e quindi anche la protezione dell'individuo, finisce con la morte di una persona142. Il nostro Collegio considera pertanto ammissibile lasciare nel sistema d'informazione per un periodo di dieci anni dopo la morte, il profilo di una persona deceduta durante la durata di conservazione legittima del suo profilo in detto sistema d'informazione.

In merito alla lettera d va precisato che il tenore di questa norma corrisponde alla versione della LCaGi del 17 giugno 2016143 adottata dal legislatore. I tre adeguamenti dell'articolo 16 della legge sui profili del DNA previsti nel quadro della LCaGi si basano sulla numerazione degli articoli della vigente legge sui profili del DNA. Tale numerazione viene tuttavia modificata dal presente progetto. Per questo motivo, nel presente disegno gli adeguamenti previsti dalla LCaGi sono ripresi in modo invariato sul piano materiale, mentre su quello formale sono abrogati mediante la disposizione di coordinamento di cui alla cifra II D-legge sui profili del DNA.

Cpv. 2 Il capoverso 2 verte sull'elemento centrale del nuovo disciplinamento sulla cancellazione, quindi sul principio secondo cui il termine di conservazione di un profilo di persona debba essere fissato una volta sola e in modo definitivo (cfr. sopra, n. 4.1.2).

I casi di applicazione per le singole fattispecie di cancellazione (pena detentiva, pena pecuniaria, misure ai sensi della Parte generale del CP, sanzioni secondo il diritto penale minorile) disciplinati dal presente capoverso sono i medesimi già previsti dal vigente articolo 16 capoverso 1 lettere e­l. Occorre tuttavia adeguare singoli termini di cancellazione. Con l'entrata in vigore della presente modifica di legge, la durata di conservazione non decorre più dalla data di esecuzione della sanzione. Conformemente al capoverso 3, tale inizio verrà anticipato alla data della sentenza (entrata in giudicato). Il periodo tra la pronuncia della sentenza e l'esecuzione della sanzione sarà quindi già parte della durata di conservazione del profilo del DNA nel sistema d'informazione. Se i termini di cancellazione previsti
dal diritto vigente restassero immutati, nel caso estremo sarebbe possibile che la durata di conservazione giunga al termine, e il profilo del DNA debba essere cancellato, prima che la sanzione inflitta sia stata eseguita. Il sistema d'informazione non sarebbe dunque in grado di adempiere il suo scopo principale di far luce il più rapidamente possibile su casi di recidiva. I termini di cancellazione vengono quindi estesi nella misura necessaria, e non oltre, a 140

Cfr. sopra, n. 1.1.3. Nel suo rapporto del 23 gennaio 2014 sull'iniziativa parlamentare 13.408 Geissbühler, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, la cui maggioranza dei membri ha respinto l'iniziativa, afferma quanto segue: «La possibilità di conservare per alcuni anni i profili del DNA delle persone decedute è, in linea di massima, ritenuta ragionevole». Rapporto disponibile all'indirizzo: www.parlamento.ch > Curia Vista (inserire il numero dell'oggetto 13.408 nel campo di ricerca) > Rapporti delle Commissioni 141 RS 210 142 Rhinow René/Schefer Markus, Schweizerisches Verfassungsrecht, 3 a ed., Basilea 2016, n.1110.

143 FF 2016 4315 (testo sottoposto a referendum); cfr. LCaGi, allegato 1: Modifica di altri atti normativi, n. 8: Legge sui profili del DNA.

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garantire che, sebbene i nuovi termini inizino a decorrere da una data anteriore, i profili di persona restino nel sistema d'informazione per un periodo praticamente identico a quello previsto dal diritto vigente.

Rispetto a quello vigente, il nuovo disciplinamento proposto in alcuni casi comporta una proroga, in altri invece una riduzione della durata di conservazione dei profili nel sistema d'informazione. In caso di pena pecuniaria (senza condizionale), il diritto vigente sancisce ad esempio la cancellazione del profilo cinque anni dopo il pagamento (art. 16 cpv. 1 lett. f della legge sui profili del DNA). Se la persona interessata ritarda o rifiuta il pagamento, la durata di conservazione del profilo nel sistema d'informazione è prorogata di conseguenza. Nella nuova disposizione prevista dalla lettera b la data del pagamento della pena pecuniaria è irrilevante secondo il principio di «non dipendenza dall'esecuzione». Per contro, al fine di tener conto dell'inizio anticipato della durata di conservazione, è stabilita una nuova durata di conservazione fissa di 20 anni. In caso di condanna a una pena detentiva fino a tre anni senza condizionale (lett. b), per menzionare un altro esempio, la nuova disposizione comporta una riduzione della durata di conservazione: se la condanna avviene nel 2020, il profilo è cancellato nel 2040, mentre la cancellazione secondo il disciplinamento vigente avverrebbe nel 2043, in caso di inizio immediato dell'esecuzione della pena, oppure nel 2042, in caso di eventuale liberazione condizionale dopo l'espiazione di due terzi della pena (art. 86 CP). In caso di multa e privazione della libertà ai sensi del diritto penale minorile (lett. e ed f), risulta una riduzione della durata di conservazione rispetto al disciplinamento vigente: il termine di cancellazione resta invariato rispettivamente di cinque e dieci anni, nonostante tale termine inizierà a decorrere dalla pronuncia della sentenza e non soltanto dalla data del pagamento della multa o dell'esecuzione della privazione della libertà.

Le seguenti novità in seno al capoverso 2 meritano di essere evidenziate: ­

lettera b: vista la sua durata massima di 180 giorni (art. 36 in combinato disposto con art. 34 CP), la pena detentiva sostitutiva144 è inserita nella presente lettera;

­

lettera g: si applica quando come unica sanzione è stata inflitta un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi degli articoli 67 o 67b CP, 50 o 50b CPM oppure 16a DPMin.

Cpv. 3 Oltre all'abrogazione della dipendenza dall'esecuzione (cfr. sopra, cpv. 2), il secondo elemento centrale del nuovo disciplinamento sulla cancellazione è quello previsto dal capoverso 3: questa disposizione definisce la data della sentenza come momento essenziale per la determinazione unica e definitiva dei termini di cancellazione dei profili del DNA di persone. Contrariamente all'avamprogetto, la sentenza diventa determinante per il decorrere del termine di cancellazione soltanto quando è passata in giudicato (formalmente) ai sensi dell'articolo 437 CPP. In questo modo si tiene conto 144

Secondo la terminologia della LCaGi del 17 giugno 2016, allegato 1: Modifica di altri atti normativi, n. 8: Legge sui profili del DNA (FF 2016 4315, in particolare 4362); «pena da commutazione» nel vigente art. 16 cpv. 1 lett. f della legge sui profili del DNA.

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di una richiesta reiterata in sede di consultazione. La nozione di «sentenza» comprende anche il decreto d'accusa visto che, in assenza di opposizione, diventa sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP). Si potrebbe ottenere una semplificazione massimale del disciplinamento sulla cancellazione se al profilo del DNA venisse attribuito un termine di conservazione fisso, ad esempio di 30 anni, nel momento in cui la persona in questione viene sottoposta al rilevamento dei dati segnaletici, quindi all'inizio del processo di trattamento. Alcuni partecipanti alla consultazione avevano chiesto una soluzione simile145. Questo significherebbe tuttavia che il principio del vigente disciplinamento sulla cancellazione, secondo cui la durata di conservazione di un profilo del DNA di persona debba distinguersi in base alla sanzione e dunque alla gravità del reato, verrebbe soddisfatto in modo soltanto molto limitato, poiché le supposizioni sull'autore e il reato commesso esistenti al momento del rilevamento dei dati segnaletici possono ancora cambiare nel corso del procedimento penale finché vengono sottoposte a giudizio.

Cpv. 4 Il tenore del presente capoverso è invariato rispetto alla versione dell'articolo 16 capoverso 2 modificato dalla LCaGi146.

Cpv. 5 La disposizione del capoverso 5 fa ancora parte dell'articolo 16 capoverso 2 nella versione della legge sui profili del DNA modificata dalla LCaGi 147. Il contenuto della norma ha tuttavia un'importanza particolare, motivo per cui nella presente modifica di legge diventa un capoverso autonomo.

Cpv. 6 L'articolo 16 capoverso 4 vigente fissa i termini di cancellazione in caso di internamento e di misure terapeutiche, di espulsione ai sensi degli articoli 66a o 66abis CP oppure 49a o 49abis CPM nonché in caso di esecuzione di una pena detentiva. Il nuovo disciplinamento sulla cancellazione esige di separare le quattro fattispecie che differiscono notevolmente fra loro quanto ai termini di cancellazione. Al capoverso 2 (cfr.

sopra), sono regolamentati autonomamente, e in modo indipendente dall'esecuzione, nelle lettere b­d i termini di cancellazione in caso di condanna a una pena detentiva e nella lettera h il termine in caso di espulsione. Al capoverso 6 restano quindi da disciplinare i termini di cancellazione in caso di internamento o di misure
terapeutiche. La liberazione dall'internamento e l'esecuzione definitiva di una misura terapeutica sono le uniche fattispecie di cancellazione che continueranno anche in futuro a dipendere dall'esecuzione. Nel caso di un internamento o di una misura terapeutica la durata dipende talmente dal singolo individuo che non è possibile stabilire un termine di cancellazione fisso generalizzato per la conservazione dei profili del DNA di persone.

Quale novità, il tenore della norma precisa che è la liberazione «definitiva» dall'internamento ai sensi dell'articolo 64a capoverso 5 CP o l'esecuzione «definitiva» della 145 146

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 15.

LCaGi, allegato 1: Modifica di altri atti normativi, n. 8: Legge sui profili del DNA (FF 2016 4315, in particolare 4362).

147 LCaGi, allegato 1: Modifica di altri atti normativi, n. 8: Legge sui profili del DNA (FF 2016 4315, in particolare 4362).

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misura terapeutica (stazionaria) di cui all'articolo 62b CP a essere determinante. Singoli partecipanti alla consultazione hanno chiesto di estendere la durata di conservazione in caso di internamento148. La presente revisione lascerà sostanzialmente immutati i termini di conservazione assoluti del diritto vigente, motivo per cui il termine di 20 anni non subisce adeguamenti.

In entrambi i casi tuttora dipendenti dall'esecuzione deve esservi maggiore chiarezza in merito alla responsabilità di comunicazione nel quadro del processo di cancellazione. L'autorità competente dell'esecuzione della misura dovrà comunicare all'organo cantonale centrale di registrazione, in qualità di detentore dei dati del pertinente profilo di persona (art. 12 cpv. 1 secondo periodo dell'ordinanza sui profili del DNA), l'avvenuta esecuzione della misura. Il nostro Collegio intende disciplinare così questo punto a livello di ordinanza, dando seguito a una richiesta formulata in sede di consultazione149.

Cpv. 7 Quale norma sussidiaria generale, la presente disposizione dovrà garantire che possano essere cancellati anche i profili del DNA di persone che non rientrano nei casi considerati dal disciplinamento sulla cancellazione di cui ai capoversi 1­6. Visto che l'elenco dei termini di cancellazione summenzionato è già molto dettagliato, il presente capoverso si applicherà solo a pochi profili del DNA. Si pensi ad esempio alle sentenze di condanna che prescindono da una pena quale unica conseguenza giuridica, ad esempio in applicazione degli articoli 52­54 CP o 21 DPMin o sulla base di disposizioni speciali della Parte speciale del CP o del diritto penale accessorio.

L'articolo 16 capoverso 3 della legge sui profili del DNA vigente statuisce che fedpol debba cancellare dopo 30 anni tutti i profili che fino ad allora non sono ancora stati cancellati sulla base delle altre disposizioni del medesimo articolo. Si tratta di una sorta di «rete di sicurezza» per tutti i profili di persona che per qualche motivo sono passati attraverso le maglie del disciplinamento sulla cancellazione. Poiché questa disposizione ­ importante ­ non concerne le autorità che allestiscono i profili bensì i servizi interni all'Amministrazione federale, essa verrà trasferita dalla legge nell'ordinanza sui profili del DNA.

Art. 17, rubrica e cpv. 1
Proroga della durata di conservazione da parte dell'autorità giudicante Durante la procedura di consultazione molti Cantoni si sono espressi a favore del mantenimento dell'articolo 17 rifiutando quindi l'abrogazione di questo articolo proposta dall'avamprogetto. I Cantoni accordano una grande importanza alla possibilità di estendere, nel singolo caso, la durata di conservazione di un profilo di persona quando sussiste un sospetto concreto di un crimine o di un delitto non caduto in prescrizione o si teme una recidiva. Hanno confermato tale importanza in sede di consultazione150. La norma viene quindi mantenuta per tutte le fattispecie di cancellazione per le quali questa possibilità di proroga è prevista anche dal diritto vigente (il rinvio 148 149 150

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 16.

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 16 (BL).

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 16.

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all'art. 16 cpv. 1 lett. e­k e 4 nel diritto vigente corrisponde sostanzialmente a quello all'art. 16 cpv. 2 lett. a­f e h e 6 D-legge sui profili del DNA). Al fine di snellire il processo di cancellazione, al capoverso 1 si rinuncia a stabilire che fedpol debba chiedere alla competente autorità giudicante per ciascun profilo se quest'ultimo possa essere cancellato. In futuro sarà compito del Cantone responsabile del profilo agire proattivamente e comunicare a fedpol, nel caso concreto, la proroga della durata di conservazione di un determinato profilo di persona. La rubrica è adeguata di conseguenza. Alcune sanzioni rilevanti per la cancellazione possono del resto essere pronunciate dal pubblico ministero nel quadro di una procedura del decreto d'accusa ai sensi degli articoli 352 e seguenti CPP. Pertanto, all'articolo 17 l'«autorità giudiziaria» è sostituita dall'«autorità giudicante» che comprende anche il pubblico ministero.

Art. 17a

Cancellazione del profilo del DNA del cromosoma Y

La disposizione garantisce che un eventuale profilo del cromosoma Y registrato nel sistema d'informazione venga sempre cancellato insieme al pertinente profilo del DNA standard di persona o di traccia.

Art. 18, frase introduttiva Con l'abrogazione del vigente articolo 4 della legge sui profili del DNA (cfr. sopra, Titolo prima dell'art. 3) occorre rimandare alla norma determinante nel CPP e nella PPM.

Art. 20a

Valutazione

La presente modifica della legge sui profili del DNA introduce diverse novità importanti tra cui quella principale, la fenotipizzazione. Anche nell'ambito della ricerca di legami di parentela occorre acquisire ulteriore esperienza pratica. Per quanto concerne il nuovo disciplinamento sulla cancellazione sarà necessario valutare se la semplificazione del processo di comunicazione darà i suoi frutti e saprà dimostrarsi valida nella prassi. Quanto precede giustifica che l'Ufficio federale (fedpol) sia tenuto in base al capoverso 1 a verificare, cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente revisione di legge, l'adeguatezza e l'efficacia della legge conformemente all'articolo 170 Cost. D'intesa con i Cantoni e importanti organizzazioni del perseguimento penale e della medicina legale occorrerà determinare se e in che misura le nuove norme sulla fenotipizzazione, sulla ricerca di legami di parentela e sulla cancellazione dei profili del DNA di persone siano efficaci nella prassi. Ciò consentirà di ottimizzare i nuovi strumenti laddove necessario.

Fedpol in seguito elaborerà un rapporto sui risultati della valutazione all'attenzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (cpv. 2). In questo modo il Consiglio federale adempie i propri obblighi nei confronti del potere legislativo di verificare l'efficacia delle leggi.

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Art. 22 lett. g e h La ricerca di legami di parentela (lett. g), strumento attualmente già disponibile, e a maggior ragione la fenotipizzazione (lett. h), strumento completamente nuovo nel diritto svizzero, richiederanno norme di esecuzione aggiuntive ai sensi dell'articolo 182 Cost.; si tratta ad esempio di norme esecutive nell'ambito dei requisiti tecnici relativi alla procedura di analisi, criteri di qualità, contenuto delle perizie dei laboratori destinate al pubblico ministero, meccanismi di controllo e sicurezza delle informazioni (cfr. sopra, n. 4.2).

Art. 23a

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Il disciplinamento della cancellazione previsto dalla presente revisione parziale della legge sui profili del DNA richiede la creazione di un diritto transitorio.

A fine 2019 il sistema d'informazione basato sui profili del DNA conteneva 193 494 profili di persona e ogni giorno se ne aggiungono di nuovi. Il nuovo diritto, di norma, dovrebbe esplicare il proprio effetto a partire dal momento della sua entrata in vigore, mentre i fatti precedenti all'entrata in vigore vanno valutati in base al diritto previgente. I profili del DNA costituiscono tuttavia situazioni fattuali durevoli, create secondo il diritto previgente ma che perdurano al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Occorre pertanto chiarire come procedere, sul piano del diritto transitorio, con i profili del DNA di persone allestiti secondo il diritto anteriore 151.

Una possibilità sarebbe di continuare ad applicare ai profili del DNA allestiti in virtù del diritto previgente le disposizioni di cancellazione anteriori all'entrata in vigore del nuovo disciplinamento. I Cantoni sarebbero pertanto tenuti per anni, e addirittura per decenni, ad applicare parallelamente il nuovo processo di cancellazione semplificato e l'attuale struttura organizzativa molto onerosa di cancellazione dei profili che implica le autorità e i servizi più disparati di esecuzione delle sanzioni. Si tratta quindi di una variante difficilmente praticabile.

Per questo motivo l'articolo 23a capoverso 1 D-legge sui profili del DNA prevede che il nuovo disciplinamento sulla cancellazione di cui agli articoli 16 e 17 si applichi anche ai profili del DNA di persone allestiti prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge e per i quali non sussiste (ancora) il consenso dell'autorità giudiziaria necessario per la cancellazione. Sarà opportuno, a contrario, prescindere dall'adeguare ai nuovi termini di cancellazione i profili allestiti in virtù del diritto previgente per i quali la data definitiva della cancellazione è già fissata in funzione dell'esecuzione della sanzione al momento dell'entrata in vigore del nuovo disciplinamento.

Il fatto che il nuovo disciplinamento sulla cancellazione si applichi ai profili allestiti in virtù del diritto previgente per i quali non è ancora fissata una data di cancellazione, significa che per questa categoria
di profili sarà necessario registrare a posteriori la data di cancellazione. Questa registrazione successiva costituisce senz'altro un certo onere amministrativo, ma va considerato che il termine di cancellazione di questi profili non è ancora fissato al momento dell'entrata in vigore del nuovo disciplinamento perché dipende dall'esecuzione (cfr. n. 1.1.3). Le autorità avrebbero in ogni caso do151

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 14 (BE).

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vuto tenere d'occhio questi profili del DNA in merito all'ulteriore decorso dell'esecuzione e alle relative comunicazioni di cancellazione. L'obbligo di registrazione a posteriori qui sancito incrementa quindi solo lievemente il tempo di trattamento comunque necessario. I Cantoni dovranno tuttavia affrontare un onere supplementare perché occorrerà intervenire nei processi di trattamento interni in corso e sostituirli in base alle nuove disposizioni.

In base al capoverso 2 i Cantoni dispongono di cinque anni per effettuare questa registrazione a posteriori; in casi eccezionali debitamente motivati può essere accordata una proroga. È generalmente consentito prevedere nella legge a titolo transitorio una retroattività impropria del nuovo diritto. Non vi si oppone alcun diritto acquisito della persona interessata152.

Nel quadro della creazione della legge sui profili del DNA nel 2003, il legislatore aveva già applicato a situazioni fattuali rette dal diritto anteriore una nuova normativa sui termini ai sensi di una retroattività impropria: i termini di cancellazione dei profili del DNA già esistenti in quel momento, riconducibili alla fase di prova in materia di allestimento dei profili del DNA (1° luglio 2000­31 dicembre 2004), hanno anch'essi dovuto essere registrati a posteriori entro un termine di cinque anni (art. 23 cpv. 1 delle legge sui profili del DNA in combinato disposto con art. 22 cpv. 1 dell'ordinanza sui profili del DNA). La medesima soluzione era stata peraltro applicata dal legislatore nella LCaGi che all'articolo 70 capoverso 1 esige di iscrivere a posteriori le registrazioni già esistenti al momento della sua entrata in vigore 153. La registrazione a posteriori significa per i Cantoni impiegare notevoli risorse una sola volta. Il nostro Collegio ritiene che il vantaggio principale di questa soluzione consista nel fatto che, una volta effettuata la registrazione a posteriori, sarà possibile lavorare in maniera globale e uniforme secondo il nuovo processo di cancellazione.

II Coordinamento con la legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale La LCaGi prevede, oltre a una modifica del CP (cfr. sotto, n. 5.2.1), una modifica dell'articolo 16 della legge sui profili del DNA154. Il medesimo articolo 16 è oggetto anche del presente disegno. Sul piano materiale, le modifiche all'articolo
16 previste dalla LCaGi sono riprese nel presente disegno di legge senza subire modifiche (cfr.

sopra, commento all'art. 16 cpv. 1 lett. d nonché cpv. 4 e 5). Una differenza tra la presente versione delle disposizioni e quella della LCaGi è dovuta a meri motivi formali: al fine di tener conto della presente modifica dell'articolo 16, le norme di cui alla LCaGi vanno organizzate in capoversi e lettere diversi. Secondo la pianificazione attuale, la LCaGi dovrebbe entrare in vigore a inizio 2023. Se dovesse quindi precedere l'entrata in vigore della presente modifica della legge sui profili del DNA, non vi sarebbero conflitti: il presente disciplinamento andrebbe a sostituire quello definito dalla LCaGi. Una regolamentazione di coordinamento ai sensi della cifra II va invece prevista qualora la LCaGi dovesse entrare in vigore dopo la legge sui profili del DNA.

152

Häfelin Ulrich/Müller Georg/Uhlmann Felix, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed., Zurigo/San Gallo 2016, n. 283.

153 LCaGi, FF 2016 4315, in particolare 4356 (testo sottoposto a referendum).

154 LCaGi, allegato 1: Modifica di altri atti normativi, n. 8: Legge sui profili del DNA (FF 2016 4315, in particolare 4361 seg.).

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5.2

Modifica di altri atti normativi

5.2.1

Codice penale nella versione conformemente alla legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale

Art. 354 cpv. 4 lett. b Con l'adozione di una nuova versione dell'articolo 354 capoverso 4 CP, la LCaGi sancisce che i dati trattati nel sistema d'informazione AFIS in futuro debbano essere soggetti ai medesimi termini di conservazione applicabili ai profili del DNA155. Secondo un principio centrale del presente messaggio, il nuovo disciplinamento sulla cancellazione dei profili del DNA non deve dipendere dall'esecuzione della sanzione (cfr. sopra, n. 4.1.2). Con il nuovo articolo 354 capoverso 4 CP tale indipendenza dall'esecuzione si applicherà anche ai dati trattati in AFIS. I profili del DNA possono essere utilizzati esclusivamente per far luce su crimini e delitti, mentre i dati in AFIS possono servire anche a far luce su contravvenzioni. Conseguentemente, oltre ai termini di cancellazione ai sensi della legge sui profili del DNA (art. a), l'articolo 354 capoverso 4 CP nel tenore della LCaGi prevede anche una disposizione particolare per la cancellazione dei dati in AFIS in caso di contravvenzioni (lett. b). Con il presente nuovo tenore dell'articolo 354 capoverso 4 lettera b D-CP viene creata una norma di cancellazione indipendente dall'esecuzione anche per i dati trattati in AFIS al fine di perseguire contravvenzioni.

5.2.2

Codice di procedura penale

Titolo dopo il capitolo 5 (Analisi del DNA) La differenza sostanziale tra profilo del DNA e fenotipizzazione consta nelle basi genetico-molecolari e nell'utilizzo di questi due strumenti nel procedimento penale (cfr.

sopra, n. 1.1.2). Per tener conto di tale circostanza, nella legge vengono create due sezioni separate, una per ciascuno degli ambiti normativi.

Art. 255 cpv. 3 Il confronto del profilo del cromosoma Y può rivestire un'utilità molto specifica nell'ambito delle indagini penali: può permettere di attribuire una traccia di DNA a una determinata linea di ascendenza paterna. Al numero 4.1.4 è stato evidenziato che una tale ricerca può interessare terzi non coinvolti: il profilo del cromosoma Y deve pertanto in ogni caso essere disposto dal pubblico ministero, anche quando è allestito a partire da una traccia. È consentito far ricorso a queste ricerche unicamente per far luce su crimini (cfr. sopra, n. 4.1.4).

Quale osservazione preliminare va considerato che la facoltà di disporre l'allestimento del profilo del cromosoma Y quale analisi di routine è compresa nella competenza della polizia di disporre l'allestimento del profilo di traccia standard (art. 255 cpv. 2 155

Per il nuovo tenore dell'art. 354 cpv. 4 lett. b CP cfr. FF 2016 4315, in particolare 4359.

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lett. b CPP) e nella competenza del pubblico ministero o dell'autorità giudicante di disporre l'allestimento di un profilo di persona standard (art. 255 cpv. 1 in combinato disposto con art. 198 cpv. 1 lett. a e b CPP). La nuova regolamentazione è integrata nel vigente articolo 255 CPP quale nuovo capoverso 3 per il seguente motivo: secondo il tenore esplicito dell'articolo 255 CPP, questa norma disciplina le competenze in materia di prelievo di un campione e di allestimento di un profilo del DNA. Ciò comprende anche la competenza di analizzare il profilo sia a livello locale in un confronto 1:1 o mediante ricerca nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA156. Quanto precede si applica ai profili del DNA standard. Per il profilo del cromosoma Y vale invece un disciplinamento speciale secondo cui l'analisi, ovvero la ricerca nel sistema d'informazione, deve essere ordinata in modo speciale e in ogni caso dal pubblico ministero, anche quando si tratta di un profilo di traccia. Queste ricerche speciali non sono peraltro integrate nelle ricerche standard lanciate nel sistema a cadenza periodica, bensì vengono svolte soltanto su richiesta speciale.

Art. 256

Indagini a tappeto

Cpv. 1: il tenore del primo periodo è identico a quello del capoverso vigente: la cerchia di persone da sottoporre a un'indagine a tappeto, il cui profilo del DNA sarà confrontato caso per caso con il profilo del DNA di traccia pertinente al reato, è stabilita in base a «determinate caratteristiche accertate in relazione alla commissione del reato». Una prima limitazione della cerchia avviene in base al sesso del presunto autore che può essere evinto dal profilo di traccia. La cerchia viene ulteriormente ristretta in base alle caratteristiche personali del presunto autore, se e nella misura in cui tali caratteristiche quali il colore dei capelli, della pelle e degli occhi o l'età sono disponibili grazie a dichiarazioni di vittime o testimoni o a immagini157. Un'importante utilità pratica della fenotipizzazione consiste generalmente nel fatto di poter circoscrivere la cerchia di persone da convocare per l'indagine a tappeto (cfr. sopra, n. 1.1.2). Il secondo periodo aggiunto ex novo prevede esplicitamente questo utilizzo speciale della fenotipizzazione. Infatti, dovrà consentire di restringere maggiormente la cerchia di persone sulla base di (probabili) caratteristiche personali visibili esternamente anche in assenza di dichiarazioni di vittime o testimoni oppure di immagini.

Ogni ulteriore limitazione permette di eseguire l'indagine a tappeto in modo mirato e quindi meno lesivo dei diritti fondamentali. Per questo motivo alcuni partecipanti alla consultazione158 hanno espressamente chiesto questo utilizzo speciale della fenotipizzazione. Come nell'avamprogetto, questa limitazione è formulata in maniera potestativa. Occorre differenziare come segue: in applicazione del principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.) occorre, in caso di indagine a tappeto, fenotipizzare il materiale biologico pertinente al reato nella misura in cui sia tecnicamente possibile nel caso specifico. La forma potestativa non si riferisce quindi alla questione se pro-

156 157

Zürcher Kommentar StPO-Hansjakob/Graf, art. 255 n. 22.

Zürcher Kommentar StPO-Hansjakob/Graf, art. 256 n 7. Secondo Schmid/Jositsch possono essere inserite in un'indagine a tappeto anche persone che, in base a un identikit, sembrano somigliare all'autore (Schmid Niklaus/Jositsch Daniel, Praxiskommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3 a ed., Zurigo/San Gallo 2018, art. 256 n. 1).

158 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 17 (FSA).

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cedere alla fenotipizzazione, bensì se utilizzarne il risultato: se quest'ultimo è caratterizzato da incertezze eccessive, non dovrà essere considerato o dovrà esserlo in misura ridotta per definire la cerchia di persone da convocare per un'indagine a tappeto. Se un individuo presenta alcune caratteristiche «in relazione alla commissione del reato» (art. 256 CPP), non deve essere escluso dalla cerchia delle persone da convocare per un'indagine a tappeto soltanto perché non presenta una determinata caratteristica risultata dalla fenotipizzazione.

Cpv. 2 Nel quadro di un'indagine a tappeto è possibile che nessuno dei profili del DNA standard allestiti a partire dai campioni prelevati sulle persone convocate corrisponda esattamente al profilo della traccia rilevata sul luogo del reato, ma che via sia comunque un profilo che presenti un'analogia159. Sul piano genetico-molecolare si tratta della medesima somiglianza riscontrata tra un profilo del «candidato» e il profilo del donatore della traccia nell'ambito di una ricerca di legami di parentela. In altre parole: non si può escludere un rapporto di parentela tra il partecipante X all'indagine a tappeto e il donatore della traccia. Simili analogie tra profili del DNA potranno essere verificate mediante la stessa procedura applicata alla ricerca di legami di parentela (cfr. sopra, n. 1.1.4). Dando seguito a una richiesta formulata in sede di consultazione, nel presente disegno viene definito espressamente che una ricerca di legami di parentela effettuata in questo contesto deve anch'essa essere disposta dal giudice dei provvedimenti coercitivi conformemente al capoverso 2, alla stregua dell'indagine a tappeto.

Come per la ricerca di legami di parentela ai sensi dell'articolo 258a D-CPP, chi dirige il procedimento deve provvedere affinché, in applicazione del principio di proporzionalità, la cerchia delle persone che sulla base del risultato del confronto dei profili potrebbero essere imparentate con il donatore della traccia, venga anche in tal caso ristretta maggiormente mediante l'allestimento del profilo del cromosoma Y o la tipizzazione del DNA mitocondriale, per quanto ciò sia possibile sul piano geneticomolecolare e di tattica investigativa.

Art. 258a

Ricerca di legami di parentela

L'articolo 2a D-legge sui profili del DNA disciplina la ricerca di legami di parentela quale nuovo scopo d'utilizzo aggiuntivo del sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della legge sui profili del DNA. L'articolo 258a D-CPP stabilisce le condizioni di procedura penale per disporre una tale ricerca, ovvero la categoria di reato consentita e la competenza in materia di applicazione. Per i motivi summenzionati (cfr. n. 4.1.3) si può far ricorso alla ricerca di legami di parentela unicamente per far luce su un crimine. Secondo l'articolo 198 capoverso 1 lettera a CPP compete al pubblico ministero ordinare provvedimenti coercitivi. Questa norma generale si applica

159

Questa circostanza è alla base della sentenza del Tribunale penale federale tedesco del 20 dicembre 2012 (BGH 3 StR 117/12; utilizzo dell'informazione di un probabile rapporto di parentela dell'autore con un partecipante all'indagine a tappeto; una cosiddetta quasi corrispondenza, «Beinahetreffer»).

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anche a questa ricerca. Il fatto che il pubblico ministero sia l'autorità ordinante adeguata sotto il profilo dello Stato di diritto trova conferma nella sentenza del Tribunale penale federale del 6 ottobre 2015160.

In sede di consultazione diversi partecipanti hanno chiesto di classificare la ricerca di legami di parentela in una gerarchia giuridica di strumenti di indagine e di consentirne l'utilizzo solo come ultima ratio161. Il nostro Collegio rifiuta tuttavia regolamentazioni così severe. Quando è disponibile un profilo di traccia, le indagini penali iniziano comunque sempre con una ricerca standard nel sistema d'informazione. Questo primo livello gerarchico nell'utilizzo forense dell'analisi del DNA è quindi fisso. In seguito, le autorità inquirenti devono tuttavia poter decidere in funzione della situazione, se nel caso specifico vada prima effettuata un'indagine a tappeto oppure una ricerca di legami di parentela. Se la cerchia di persone da convocare per un'indagine a tappeto può essere ridotta a pochi individui (ad es. gli abitanti di un determinato condominio), andrebbe applicata prima tale misura. Se la cerchia di persone è invece composta da centinaia di individui, la ricerca di legami di parentela sarebbe lo strumento più idoneo a garantire la proporzionalità. Nella legge si rinuncia pertanto a stabilire una procedura rigida relativa all'applicazione delle due misure.

Per il resto occorre considerare che nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA sono registrate persone «sospettate di essere gli autori di crimini o delitti oppure di avervi partecipato» o persone condannate (art. 11 cpv. 1 lett. a o b della legge sui profili del DNA). Nel caso di una ricerca di legami di parentela, il profilo di queste persone viene esaminato anche per rilevare un'eventuale somiglianza con il profilo di traccia relativo a un'altra procedura d'indagine che ha dato origine a detta ricerca. Le persone registrate nel sistema d'informazione non sono sospettate di aver commesso il reato oggetto di tale procedura d'indagine, infatti il loro profilo di persona non ha prodotto alcuna corrispondenza con il profilo di traccia in questione già nella prima ricerca standard che precede sempre quella di legami di parentela (cfr. sopra, n. 1.1.4).

Le persone individuate dalla ricerca come possibili
parenti del donatore della traccia sono quindi esposte a un'ulteriore ingerenza nella loro sfera privata. Tale ingerenza è però ridotta rispetto a quella principale, avvenuta con la registrazione legittima del loro profilo di persona nel sistema d'informazione per sospetta commissione di reato o per condanna (art. 11 cpv. 1 lett. a o b della legge sui profili del DNA).

La ricerca di legami di parentela costituisce un metodo investigativo particolare basato sui rapporti di parentela di una determinata persona evinti mediante tecniche di polizia giudiziaria nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA. Le indagini successive concernenti la cerchia di persone definita tramite i legami di parentela non sono più particolari, bensì sono svolte come tutte le indagini penali sulla base e in conformità al CPP vigente. Se, nel corso delle indagini contro autori prima ignoti, le informazioni scaturite da una tale ricerca e messe in relazione ad altre informazioni acquisite durante le indagini consentono di consolidare un sufficiente indizio di reato, la persona in questione a partire da quel momento non si distingue più in alcun modo da qualsiasi altra persona oggetto di un procedimento penale condotto sulla base del

160 161

TPF 2015 104 consid. 2.4 seg.

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pagg. 7 e 17 seg.

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CPP162. Contrariamente ad alcuni pareri espressi in sede di consultazione 163, non occorre introdurre una norma speciale sulla facoltà di non deporre. In particolare, queste persone non sono «parenti» ai sensi dell'articolo 168 CPP, ma semplicemente «imputati» ai sensi dell'articolo 111 CPP con tutti i diritti alla difesa e i doveri previsti dal CPP.

Di recente, sono stati pubblicati diversi casi all'estero in cui le autorità di perseguimento penale non si sono servite del pertinente sistema d'informazione forense sui profili del DNA per risalire ai legami di parentela del donatore della traccia, bensì delle banche dati di offerenti privati di ricerca genealogica 164. Nel contesto del presente progetto va precisato che lo strumento, definito per legge, della «ricerca di legami di parentela» di cui agli articoli 2a D-legge sui profili del DNA, 258a D-CPP e 73w D-PPM si applica esclusivamente ai profili del DNA allestiti in conformità della legge sui profili del DNA e che tali ricerche devono essere svolte nel sistema d'informazione basato sui profili del DNA di cui all'articolo 10 della legge sui profili del DNA. In un'ottica puramente tecnica, non è possibile confrontare un profilo forense del DNA in una banca dati genealogica privata.

Titolo dopo l'art. 258a (Sezione 2: Fenotipizzazione) A tale riguardo si veda sopra il commento al titolo dopo il capitolo 5.

Art. 258b

Fenotipizzazione

La presente disposizione disciplina la determinazione di caratteristiche fenotipiche del donatore della traccia mediante analisi della traccia di DNA, denominata fenotipizzazione, come strumento di procedura penale. Si può ricorrere alla fenotipizzazione unicamente per far luce su crimini. Secondo la norma generale definita dall'articolo 198

162

Come constatato dal Tribunale penale federale nella sua sentenza TPF 2015 104 del 6 ottobre 2015, in cui dichiara la ricerca di legami di parentela conforme alla vigente legge sui profili del DNA in quanto permette di isolare determinati individui che presentano una vicinanza genetica con il presunto profilo. L'ulteriore svolgimento dell'indagine relativa a tali individui ­ che in base alla traccia sono subito esclusi come presunti autori ­ seguirà le regole consuete di procedura penale nell'ambito della quale dispongono dei diritti inerenti alla loro qualità (consid. 2.4).

163 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione, pag. 18 (FSA).

164 A livello internazionale finora ha suscitato scalpore soprattutto l'arresto di Joseph James DeAngelo, sopranominato «Golden State Killer». Accusato di aver commesso omicidi, stupri e numerosi furti con scasso tra il 1974 e il 1986, nell'aprile 2018 l'uomo è stato arrestato in California (cfr. Dery III George M., Can a Distant Relative Allow the Government Access to Your DNA? The Forth Amendment Implications of Law Enforcement's Genealogical Search for the Golden State Killer and Other Genetic Genealogy Investigations, in: Hastings Science and Technology Law Journal, vol. 10, n. 2, estate 2019, disponibile all'indirizzo: https://repository.uchastings.edu/hastings_science_technology_law_journal/vol10/iss2/2). Nel frattempo anche in Svezia l'utilizzo di una banca dati commerciale di genealogia ha permesso di far luce su un duplice omicidio in Linköping (cfr. The Local del 9 giugno 2020, How Swedish police tracked down double murder suspect after 16 years, disponibile all'indirizzo: www.thelocal.se/20200609/how-swedishpolice-tracked-down-double-murder-suspect-after-16-years-linkoping, nonché NZZ del 13 luglio 2020, Ahnenforscher löst ungeklärten Kriminalfall).

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capoverso 1 lettera a CPP compete al pubblico ministero ordinare l'adozione di provvedimenti coercitivi. Questa norma generale si applica anche alla fenotipizzazione.

Per ulteriori dettagli su questo strumento si rimanda al numero 4.1.1.

Art. 353 cpv. 1 lett. f bis La nuova lettera f bis va a completare l'elenco delle indicazioni che devono figurare nel decreto d'accusa aggiungendovi il termine di cancellazione di un eventuale profilo del DNA di persona.

5.2.3

Procedura penale militare

Art. 15 cpv. 3 lett. dbis Il catalogo delle misure di cui all'articolo 15 capoverso 3 PPM che possono essere disposte dall'ufficiale designato dal presidente del tribunale militare di cassazione come suo sostituto, è completato con la nuova lettera dbis «sulle analisi del DNA».

Titolo dopo l'art. 73r (Sezione 10d: Analisi del DNA) Come illustrato al numero 1.1.5, l'utilizzo dell'analisi del DNA in un procedimento penale al di fuori del CPP non è più disciplinato dalla legge sui profili del DNA. Questa norma deve invece essere inserita nella pertinente legge speciale. Nel presente contesto, occorre quindi completare la PPM con una Sezione 10d: Analisi del DNA.

Art. 73s

Profilo del DNA. Condizioni in generale

Il tenore del capoverso 1 è identico a quello dell'articolo 255 capoverso 1 CPP. Mutatis mutandis, si rimanda pertanto al commento a tale norma nel messaggio CPP165.

Il tenore del capoverso 2 è identico a quello dell'articolo 255 capoverso 3 D-CPP. Si rimanda pertanto al commento a tale disposizione precedentemente illustrato.

Art. 73t

Indagini a tappeto

Il tenore dell'articolo 73t corrisponde sostanzialmente a quello dell'articolo 256 D-CPP. Si rimanda pertanto al commento a tale disposizione precedentemente illustrato. Nel capoverso 1 è adeguata soltanto la competenza dispositiva: al giudice dei provvedimenti coercitivi nell'ambito civile corrisponde, nella procedura penale militare, la competenza dispositiva del presidente del tribunale militare di cassazione, mentre l'autorizzazione a fare istanza è attribuita al giudice istruttore (militare) quale omologo del pubblico ministero civile.

165

FF 2006 989, in particolare 1144 seg. (art. 254)

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Art. 73u

Profilo del DNA di condannati

Il tenore dell'articolo 73u è identico a quello del vigente articolo 257 CPP. Si rimanda pertanto al commento a tale norma nel messaggio CPP166. Soltanto la rubrica è oggetto di un adeguamento di natura redazionale.

Art. 73v

Esecuzione dei prelievi di campioni

Il tenore dell'articolo 73v è identico a quello del vigente articolo 258 CPP. Si rimanda pertanto al commento a tale norma nel messaggio CPP167.

Art. 73w

Ricerca di legami di parentela

Il tenore dell'articolo 73w è identico a quello dell'articolo 258a D-CPP. Si rimanda pertanto al commento a tale disposizione precedentemente illustrato. In virtù della norma generale sancita dall'articolo 62 PPM, la competenza per ordinare la misura è delegata al giudice istruttore (art. 4a PPM).

Art. 73x

Fenotipizzazione

Il tenore dell'articolo 73x è identico a quello dell'articolo 258b D-CPP. Si rimanda pertanto al commento a tale disposizione precedentemente illustrato. In virtù della norma generale sancita dall'articolo 62 PPM, la competenza per ordinare la misura è delegata al giudice istruttore (art. 4a PPM).

Art. 73y

Applicabilità della legge sui profili del DNA

Il tenore dell'articolo 73y è identico a quello del vigente articolo 259 CPP. Si rimanda pertanto al commento a tale norma nel messaggio CPP 168.

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione

Le caratteristiche evinte mediante fenotipizzazione sono trattate al di fuori del sistema d'informazione di cui all'articolo 10 della legge sui profili del DNA (CODIS)* e del sistema d'informazione IPAS* contenente dati sulle persone e sui casi. L'applicazione di questo nuovo strumento di procedura penale non genera quindi alcun onere amministrativo per la Confederazione. Per l'esecuzione delle ricerche di legami di parentela, fedpol può avvalersi dell'infrastruttura tecnica già esistente (sistema d'informazione basato sui profili del DNA). fedpol deve attendersi un lieve aumento degli oneri

166 167 168

FF 2006 989, in particolare 1145 (art. 256) FF 2006 989, in particolare 1146 (art. 257) FF 2006 989, in particolare 1146 (art. 258)

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in termini di personale nell'ambito del coordinamento delle procedure e della cooperazione internazionale di polizia. Tale aumento può essere gestito con le risorse esistenti.

Il nuovo disciplinamento dei termini di cancellazione comporterà una semplificazione della procedura di cancellazione e quindi una riduzione dell'onere amministrativo per le attività correnti, visto che l'onere per i controlli di competenza di fedpol dovrebbe tendere a diminuire. Le novità relative al processo di cancellazione richiederanno tuttavia una serie di adeguamenti cui sottoporre la piattaforma web di comunicazione (jMessage Handler) e il sistema d'informazione IPAS. Attualmente (2020) i costi una tantum per tali adeguamenti sono quantificati in circa 50 000 franchi. L'attuazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 23a D-legge sui profili del DNA genererà inoltre un onere supplementare per la Confederazione. Attribuire ai singoli profili allestiti in virtù del diritto previgente i termini di cancellazione previsti dal nuovo diritto sarà in primo luogo compito dei Cantoni (cfr. sotto, n. 6.2), tuttavia incomberà alla Confederazione accompagnare e monitorare tali adeguamenti affinché siano conformi alle prescrizioni legali, in particolare per quanto concerne i termini. Tale onere può essere gestito con le risorse esistenti.

6.2

Ripercussioni per i Cantoni

I laboratori di analisi del DNA fatturano alle autorità committenti circa 200 franchi per l'allestimento di un profilo del DNA di persona e tra i 400 e i 500 franchi per un profilo del DNA di traccia. Il profilo del DNA si basa sulla valutazione di 16 marcatori* analizzati simultaneamente secondo una procedura standard. Una fenotipizzazione, invece, richiede l'analisi di circa 200 marcatori. Per evincere le caratteristiche del colore degli occhi, dei capelli e della pelle, nonché della discendenza biogeografica del donatore della traccia si dovrà ricorrere a nuovi metodi di sequenziamento ad alto rendimento («Next Generation Sequencing» NGS). Questi ultimi permettono di ottenere le informazioni genetiche necessarie mediante un'unica analisi. Questa tipologia di analisi richiede l'impiego di apparecchiature, reagenti e programmi informatici speciali. Secondo una stima approssimativa, i costi per la fenotipizzazione di una traccia saranno compresi tra i 1000 e i 5000 franchi, a dipendenza dell'onere richiesto per l'analisi e l'interpretazione. Indicazioni più precise saranno possibili soltanto quando i requisiti tecnici e genetico-molecolari posti alla procedura di analisi saranno stati definiti dettagliatamente. Questi costi andranno messi in relazione con i risparmi realizzati nel caso concreto a livello di impiego delle risorse di polizia grazie a un lavoro di indagine più mirato.

Tutte le ricerche di legami di parentela effettuate sinora sono state disposte dalle autorità cantonali di perseguimento penale e riguardavano soprattutto reati gravi contro la vita e l'integrità della persona. Questo strumento genera costi perlopiù nella fase investigativa che, condotta al di fuori del sistema d'informazione della Confederazione e delle attività dei laboratori, rientra esclusivamente nella sfera di competenza delle autorità ­ cantonali ­ di perseguimento penale. Anche in tale contesto, i Cantoni devono poter gestire, fino a un certo punto, l'entità dell'onere in modo autonomo, in

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funzione della frequenza con cui ricorrono a questi strumenti. Occorre inoltre considerare che in futuro le nuove analisi supplementari dovrebbero consentire, nel caso concreto, di ridurre in misura considerevole l'onere investigativo che oggi risulta talvolta enorme.

Si suppone che il nuovo disciplinamento dei termini di cancellazione dei profili del DNA e la conseguente semplificazione del processo di cancellazione comporteranno una riduzione dell'onere amministrativo per i Cantoni. Tale calo non concernerà unicamente l'ambito dei profili del DNA trattati in CODIS, bensì anche i dati trattati nel sistema d'informazione AFIS («Automated Fingerprint Identification System»), quindi soprattutto le impronte digitali e palmari, visto che nel frattempo i disciplinamenti sulla cancellazione dei dati nei due sistemi d'informazione sono stati armonizzati (cfr. sopra, n. 4.1.2, alla fine). A breve e medio termine, l'attuazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 23a D-legge sui profili del DNA comporterà tuttavia un considerevole onere lavorativo per i Cantoni.

6.3

Altre ripercussioni

È evidente che negli altri ambiti quali l'economia, la società o l'ambiente non sono previste ripercussioni; pertanto l'argomento non è approfondito.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

7.1.1

Competenza legislativa

L'articolo 123 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto penale e di diritto processuale penale.

7.1.2

Compatibilità con i diritti fondamentali

Fenotipizzazione (art. 2b D-legge sui profili del DNA, art. 258b D-CPP e art. 73x D-PPM) La fenotipizzazione lede il diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) e all'autodeterminazione informativa (art. 13 cpv. 2 Cost.). Il Tribunale federale qualifica l'allestimento e il trattamento di profili del DNA ai fini dell'identificazione dell'autore di un reato come lieve ingerenza nel diritto all'autodeterminazione informativa. Pone il profilo del DNA sul medesimo piano dell'impronta digitale classica, visto che si basa su caratteristiche genetiche di tipo non personale dell'individuo in questione169.

Sul piano dell'ingerenza nei diritti fondamentali, la fenotipizzazione si distingue dal profilo del DNA standard di persona sotto due aspetti: sono analizzate caratteristiche

169

DTF 128 II 259 consid. 3.3

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personali che sono tuttavia rilevate da una traccia, quindi da materiale biologico pertinente a un reato, che in tale momento non può essere ricollegata a una determinata persona.

La presente integrazione della legge sui profili del DNA, del CPP e della PPM consente di disciplinare la fenotipizzazione a livello di legge formale adempiendo quindi la condizione generale posta alle gravi restrizioni dei diritti fondamentali dall'articolo 36 capoverso 1 secondo periodo Cost. Le restrizioni dei diritti fondamentali non necessitano soltanto di una base legale, ma devono anche essere giustificate da un interesse pubblico ed essere proporzionate allo scopo (art. 36 cpv. 2 e 3 Cost.). Il mandato generale del diritto processuale penale consiste nel mettere a disposizione gli strumenti procedurali necessari all'esercizio della pretesa punitiva dello Stato derivante dal diritto penale materiale e delle successive conseguenze giuridiche170. L'interesse pubblico a limitare la libertà personale e l'autodeterminazione informativa del donatore della traccia è costituito dal fatto che le informazioni sulle caratteristiche fenotipiche evinte mediante fenotipizzazione possono contribuire a far luce su un crimine. La prevenzione di futuri reati e la risoluzione di reati già commessi sono sempre giustificate da un interesse pubblico171. Nel commento all'articolo 2 capoverso 2 D-legge sui profili del DNA precedentemente riportato è stato illustrato che le analisi forensi attualmente a disposizione consentono, a partire da una traccia di DNA pertinente al reato, di evincere informazioni sull'aspetto fisico di un donatore della traccia idonee ai fini del perseguimento penale. Si tratta pertanto di una misura adeguata a realizzare l'obiettivo di pubblico interesse. Come inoltre spiegato al numero 1.1.2, in alcuni casi il perseguimento penale può aver bisogno della fenotipizzazione per far luce su crimini, in particolare quando gli strumenti di indagine classici non hanno fornito alcuna informazione sull'autore del reato. Le restrizioni della libertà imposte ai privati devono essere ragionevolmente proporzionate all'obiettivo da realizzare. Si ricorre alla fenotipizzazione unicamente per combattere crimini e soltanto a condizione che, nel caso concreto, tutti gli altri strumenti di indagine siano esauriti e solo la
fenotipizzazione possa permettere alle indagini di avanzare in modo decisivo. Considerato inoltre che la fenotipizzazione permette di evincere soltanto caratteristiche fenotipiche, escludendo quindi caratteristiche legate alla salute o personali, quali il carattere, il comportamento e l'intelligenza, l'ingerenza nella libertà personale e nell'autodeterminazione informativa della persona interessata è ammissibile. L'ingerenza nei diritti fondamentali comportata dalla fenotipizzazione è quindi proporzionata ai sensi dell'articolo 36 capoverso 3 Cost.

In caso di ingerenza in un diritto fondamentale occorre verificare se l'essenza intangibile dei diritti fondamentali della persona interessata è preservata (art. 36 cpv. 4 Cost.). La fenotipizzazione si estende generalmente sull'intero genoma. Dal punto di vista genetico-molecolare, questa nuova forma di analisi del DNA va ben oltre il livello di analisi raggiunto per allestire un profilo del DNA standard. Questa estensione qualitativa è tuttavia soggetta a due restrizioni essenziali: (a) la fenotipizzazione ana-

170

Schmid Niklaus/Jositsch Daniel, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ed., Zurigo/San Gallo 2017, n. marg. 6.

171 DTF 120 Ia 147 consid. 2.d. Cfr. Schweizer, St. Galler Kommentar relativo all'art. 10 Cost., n. marg. 57; BSK StPO-Weber, art. 197 n. 3.

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lizza sempre solo tracce biologiche di origine ignota, quindi tracce che in quel momento non possono essere ricollegate a una determinata persona. Le informazioni evinte mediante fenotipizzazione non sono mai specifiche a una persona, bensì a un gruppo di persone. (b) La fenotipizzazione è soggetta alla restrizione sancita dalla legge secondo cui possono essere evinte soltanto caratteristiche fisiche visibili (art. 2b D-legge sui profili del DNA). Non si risale pertanto a informazioni relative a una persona ancora sconosciuta che quest'ultima non abbia già rivelato al grande pubblico, quindi informazioni come quelle da sempre utilizzate dalle autorità di perseguimento penale nelle ricerche ai sensi degli articoli 210 e seguenti CPP. La presente regolamentazione giuridica permette dunque di garantire che la fenotipizzazione non leda l'essenza intangibile della personalità.

Nuovo disciplinamento della cancellazione dei profili del DNA di persone (art. 16­17a D-legge sui profili del DNA) Come menzionato in precedenza, il Tribunale federale qualifica, sulla base del diritto vigente, l'allestimento e il trattamento di profili del DNA ai fini dell'identificazione dell'autore di un reato come lieve ingerenza nel diritto all'autodeterminazione informativa (art. 13 cpv. 2 Cost.).

La giurisprudenza del Tribunale federale permette di concludere che il vigente disciplinamento sulla cancellazione è considerato proporzionato. Il presente adeguamento dell'articolo 16 della legge sui profili del DNA non cambia nulla al fatto che questa norma resta molto differenziata. Per quanto l'articolo 16 capoverso 2 D-legge sui profili del DNA preveda termini di cancellazione nuovi e più estesi, lo scopo di questi ultimi non consiste in una proroga assoluta rispetto al diritto vigente, ma soltanto in una proroga relativa: intendono infatti compensare il fatto che l'inizio del termine di conservazione sia stato anticipato, in quanto non decorre più dall'esecuzione della sentenza bensì dalla sua pronuncia.

Per il resto va evidenziato che il sistema d'informazione basato sui profili del DNA serve a sostenere eventuali future indagini penali. Come tutti i sistemi d'informazione per il trattamento di dati segnaletici, rappresenta quindi un puro strumento di indagine.

L'interesse della persona implicata di non essere identificata
in caso di recidiva o se venisse scoperto un suo reato anteriore, è considerato meno degno di protezione rispetto all'interesse pubblico a far luce rapidamente su reati e a impedire recidive.

Quale strumento utilizzato nelle indagini penali, il sistema d'informazione basato sui profili del DNA è unicamente a disposizione delle autorità di perseguimento penale.

In questo si distingue in particolare dal casellario giudiziale che assolve una funzione informativa e documentativa a beneficio di un'ampia cerchia (determinata) di autorità e privati che va oltre il perseguimento penale.

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7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Numerosi strumenti elaborati nell'ambito del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite riguardano questioni di procedura penale. Citiamo anzitutto il Patto internazionale dell'ONU del 16 dicembre 1966172 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II) e, a livello europeo, la CEDU.

La normativa proposta è compatibile con il diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU, art. 17 Patto ONU II).

Il Patto ONU II e la CEDU contengono una serie di garanzie, in gran parte congruenti, che devono essere rispettate nella procedura penale. Finora è stata la CEDU a esercitare l'influenza maggiore sulla legislazione e la prassi di procedura penale a livello federale e cantonale. Le novità e gli adeguamenti del diritto vigente proposti nel presente disegno sono compatibili con gli impegni internazionali menzionati.

7.3

Delega di competenze legislative

L'articolo 2b capoverso 4 D-legge sui profili del DNA autorizza il Consiglio federale a emanare disposti ordinativi surrogatori della legge.

7.4

Protezione dei dati

Nella misura in cui sulla base delle disposizioni modificate della legge sui profili del DNA vengono trattati dati personali, le basi giuridiche necessarie a tal fine figurano nel disegno (cfr. in particolare art. 3, 9, 9a, 11, e 16­17a).

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RS 0.103.2

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Glossario Allele Gli alleli sono varianti che si trovano in una determinata posizione sul DNA. Visto che metà del DNA proviene dalla madre e metà dal padre, ogni singolo locus presenta due varianti ovvero alleli.

Aplotipo Un aplotipo (parola composta sulla base di «genotipo aploide») è una combinazione di varianti alleliche di diversi loci situati sul medesimo singolo filamento di DNA (aploide), ad esempio sul cromosoma Y o sul DNA mitocondriale, e trasmesse congiuntamente. Gli aplotipi sono trasmessi in modo invariato ai discendenti per via ereditaria, ad esempio il DNA del cromosoma Y è trasmesso da padre in figlio maschio e il DNA mitocondriale da madre in figli di entrambi i sessi.

CODIS («Combined DNA Index System») Sistema d'informazione basato sui profili del DNA Cromosoma I cromosomi sono componenti delle cellule e racchiudono le informazioni genetiche.

I cromosomi sono suddivisi in autosomi (cromosomi che non appartengono ai cromosomi sessuali) e gonosomi (cromosomi sessuali). Ogni individuo dispone di 46 cromosomi suddivisi in 23 coppie. Gli autosomi sono costituiti da 22 coppie di cromosomi, i gonosomi da una coppia. Negli uomini i gonosomi si compongono di un cromosoma X ereditato dalla madre e di un cromosoma Y ereditato dal padre, mentre le donne ereditano un cromosoma X dalla madre e uno dal padre.

DNA Il patrimonio genetico DNA (dall'inglese «deoxyribonucleic acid», in italiano acido desossiribonucleico) si trova nel nucleo di tutte le cellule del corpo umano (ad eccezione dei globuli rossi). È composto da nucleotidi (molecole) che sono formati da uno dei quattro componenti fondamentali (basi): citosina, guanina, adenina e timina.

L'adenina si appaia sempre alla timina e la citosina sempre alla guanina formando così coppie di basi. Questa sorta di scala a pioli, dove i pioli sono le basi appaiate, si avvita su se stessa in una doppia elica che va infine a formare i cromosomi. L'intera informazione ereditaria è contenuta in 23 coppie di cromosomi. La successione delle coppie di basi è definita come sequenza di DNA. Il DNA contiene i geni.

DNA mitocondriale Il DNA mitocondriale si trova al di fuori del nucleo della cellula, precisamente nei mitocondri, i quali hanno il compito di fornire alla cellula l'energia di cui necessita. Il risultato dell'analisi del DNA mitocondriale è
la determinazione del cosiddetto aplotipo. Durante l'analisi di tracce pertinenti al reato, l'analisi del DNA mitocondriale è effettuata soltanto in casi eccezionali. Ciononostante, riveste un'importanza

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molto specifica. Ogni cellula contiene infatti una grande quantità di DNA mitocondriale. Di conseguenza, spesso può essere tipizzato anche quando il DNA nucleare è disponibile soltanto in quantità insufficiente o è molto degradato. Se ad esempio un capello rinvenuto sulla vittima è privo di bulbo, è comunque possibile analizzare il DNA contenuto al di fuori del nucleo cellulare, nei mitocondri. Il DNA mitocondriale consente inoltre di evidenziare legami di parentela, visto che viene trasmesso come molecola intera per linea materna, ovvero da madre in figli (figli e figlie; trasmissione matrilineare). Per quanto concerne la determinazione delle discendenze, il DNA mitocondriale è il «corrispettivo» materno del cromosoma Y.

Fenotipizzazione La fenotipizzazione è l'analisi di una traccia di DNA al fine di predire l'aspetto fisico di una persona. Sono analizzate sequenze di DNA che vengono associate a caratteristiche individuali della persona.

Gene Un gene è un determinato segmento del DNA che contiene le informazioni di base per la costruzione delle proteine e costituisce quindi la base per gestire i processi biochimici del metabolismo e dunque dello sviluppo delle caratteristiche. Il genoma umano racchiude circa 22 500 geni.

IPAS Il sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia fedpol (IPAS) è retto dall'articolo 19 della legge federale del 13 giugno 2008173 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP). In IPAS sono trattati i dati sulle persone e sui casi corrispondenti ai singoli profili del DNA registrati in CODIS. Il numero di controllo permette di ricollegare questi dati al corrispondente profilo del DNA.

Locus (pl.: loci; anche: marcatori) Il locus designa una posizione fissa sul DNA. Si distingue tra marcatori autosomici (situati su uno degli autosomi [cromosoma]), marcatori sessuali (situati sul cromosoma X o Y) e marcatori mitocondriali (situati sul DNA mitocondriale).

Numero di controllo Il numero di controllo («Process Control Number», PCN) è un codice, attualmente a nove cifre, attribuito a ciascun profilo del DNA di persona e di traccia nonché al materiale biologico (campione) afferente. Il codice è individuale, indissociabile e invariabile durante tutto il ciclo di vita del profilo. Il
PCN consente a fedpol di ricollegare un determinato profilo del DNA di persona o di traccia registrato nel sistema d'informazione CODIS con i corrispondenti dati sulle persone e i casi registrati a loro volta nel sistema d'informazione indipendente e fisicamente separato IPAS.

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RS 361

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Polimorfismo Il polimorfismo è una variante nell'informazione genetica tra determinate persone.

Polimorfismo a singolo nucleotide (SNP); Profilo del DNA; Fenotipizzazione.

Polimorfismo a singolo nucleotide Il polimorfismo a singolo nucleotide («Single Nucleotide Polymorphism», SNP) è un tipo particolare di polimorfismo che consiste nella variazione di un'unica coppia di basi (DNA): una delle quattro basi del DNA A, C, G o T è scambiata all'interno di una sequenza (ad es. A invece di G).

Profilo del DNA Secondo la definizione legale di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge sui profili del DNA, il profilo del DNA è un «codice alfanumerico». Tale codice è ottenuto come segue: sul filamento del DNA esistono regioni geniche (loci, in inglese «marker») che presentano un numero variabile di ripetizioni di determinate coppie di basi (DNA). Queste ripetizioni sono denominate microsatelliti oppure «Short Tandem Repeats» (STRs). È possibile misurare il numero di ripetizioni in una determinata regione o la loro lunghezza. Queste specifiche variazioni di lunghezza si distinguono da una persona all'altra (cosiddetto polimorfismo di lunghezza; ad eccezione dei gemelli monozigoti). Questa circostanza permette di utilizzare gli STRs ai fini dell'identificazione. Il numero di ripetizioni per regione rilevato durante l'analisi viene tramutato in semplici valori numerici (ad es. vWA 16-18). L'articolo 1 capoverso 5 in combinato disposto con l'allegato dell'ordinanza del DFGP sui laboratori di analisi del DNA sancisce che in Svizzera, per allestire un profilo del DNA, vanno analizzati 16 loci. È inoltre analizzato anche il marcatore amelogenina per determinare il sesso dell'individuo. Il profilo del DNA si compone quindi di 32 cifre (16 loci ciascuno con 2 alleli), completate dall'indicazione del sesso della persona: XX per una donna, XY per un uomo. Una corrispondenza è esatta quando due profili del DNA standard completi (di persona o di traccia) coincidono in tutti e 32 gli alleli.

Profilo del DNA del cromosoma Y Il profilo del DNA del cromosoma Y è un profilo del DNA i cui loci sono situati sul cromosoma Y. Solo le persone di sesso maschile dispongo di un cromosoma Y (cromosoma). Il cromosoma Y è trasmesso di padre in figlio in modo invariato, tranne in caso di mutazioni. Ciò significa che i maschi appartenenti
alla stessa linea paterna (padre, figli, fratelli ecc.) avranno lo stesso profilo del DNA del cromosoma Y attraverso tutte le generazioni, a prescindere dal grado di parentela. Diversamente dal profilo del DNA standard, il profilo del cromosoma Y non è specifico a un individuo.

Come i cromosomi autosomici, anche il cromosoma Y contiene microsatelliti (profilo del DNA) la cui lunghezza può essere misurata e riprodotta in un codice numerico come nel caso del profilo del DNA standard. Questo permette di utilizzare il profilo del DNA del cromosoma Y sia per il confronto locale di due profili (1:1) sia per il confronto con i profili registrati in un sistema d'informazione (1:n).

Short Tandem Repeat (STR) Profilo del DNA 76 / 78

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Sistema d'informazione basato sui profili del DNA Il sistema d'informazione svizzero basato sui profili del DNA è retto dall'articolo 10 della legge sui profili del DNA. I profili del DNA (di persona o di traccia) ivi trattati sono contrassegnati unicamente mediante un numero di controllo. I corrispondenti dati sulle persone e sui casi sono registrati nel sistema d'informazione indipendente e fisicamente separato IPAS. Il sistema d'informazione opera con il software CODIS («Combined DNA Index System»).

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Bibliografia Letteratura scientifica Donatsch Andreas/Lieber Viktor/Summers Sarah/Wohlers Wolfgang (a cura di), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo, 2020 (cit. Zürcher Kommentar StPO-autore, n. dell'art.).

Kayser Manfred, Forensic use of Y-chromosome DNA: a general overview.

Human Genetics, vol. 136/2017, pagg. 621 segg. (cit. Kayser, Y-chromosome).

Niggli Marcel Alexander/Heer Marianne/Wiprächtiger Hans (a cura di), Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung ­ Jugendstrafprozessordnung, Basilea, 2014 (cit. BSK StPO-responsabile, n. dell'art.).

Vuille Joëlle, Hicks Tacha, Kuhn André, Les recherches familiales basées sur les profils d'ADN (ou recherches en parentèle) en droit suisse, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, vol. 131/2013, pagg. 141 segg. (cit. Vuille et al., Recherches familiales).

Materiali Messaggio del Consiglio federale dell'8 novembre 2000 concernente le legge federale sull'utilizzo di profili di DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse, FF 2001 11.

Messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989.

Messaggio del Consiglio federale del 5 luglio 2017 concernente la legge federale sugli esami genetici sull'essere umano (LEGU), FF 2017 4807.

Istituto svizzero di diritto comparato, Legal Opinion on the Regulation of the Use of DNA in Law Enforcement, Avis 20-016, Losanna, 28 agosto 2020, disponibile all'indirizzo: www.isdc.ch/media/1953/e-2020-02-20-016-use-of-dna.pdf (cit. ISDC, Legal Opinion).

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