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Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria concernente l'autorizzazione per l'immissione sul mercato di Lilium davidii L. come nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale ai sensi dell'articolo 16 lettera b dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso N. 300808 del 29 gennaio 2021

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visti gli articoli 16 lettera b e 17 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso1 (ODerr); considerando che

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il tubero di Lilium davidii L. proveniente dalla Cina è un nuovo tipo di derrata alimentare ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera k ODerr;

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i nuovi tipi di derrate alimentari possono essere immessi sul mercato solo se il DFI li ha definiti in un'ordinanza come derrate alimentari autorizzate a essere immesse sul mercato o se l'USAV li ha autorizzati secondo l'articolo 17;

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secondo l'articolo 4 dell'ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari 2 l'autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari viene rilasciata soltanto se: 1. la documentazione attesta, sulla base dell'esperienza di uso alimentare, che la derrata alimentare si è rivelata sicura negli ultimi 25 anni quale parte integrante dell'alimentazione normale di un numero significativo di persone in un Paese diverso dalla Svizzera e al di fuori dell'Unione europea (UE), 2. la derrata alimentare è sicura e non vi è una violazione del divieto di inganno, e 3. il nuovo tipo di derrata alimentare, qualora sostituisca un prodotto esistente, non diverge da quest'ultimo in misura tale che il consumo normale causi nei consumatori conseguenze negative dal punto di vista nutrizionale;

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i documenti presentati per l'autorizzazione del tubero di Lilium davidii L. proveniente dalla Cina come nuovo tipo di derrata alimentare sono completi e sufficienti per la valutazione della sua commerciabilità; RS 817.02 RS 817.022.2

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il Lilium davidii L. è una pianta tradizionale che ha origine nella Cina sudoccidentale e centrale e che ai giorni nostri è ancora coltivata in modo tradizionale;

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gli elementi delle sostanze nutritive del tubero di Lilium davidii L. sono tipicamente composti come segue: 74 % da acqua, 19,5% da carboidrati, 4 % da proteine, 2 % da ceneri e 0,5 % da grassi;

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la percentuale di saponine totali in rapporto al peso a secco del tubero di Lilium davidii L., pari a circa il 6 %, è paragonabile a quella di altre derrate alimentari di origine vegetale e quindi si può escludere un pericolo per la salute;

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solo il tubero della pianta viene utilizzato per il consumo umano e che in Cina il tubero di Lilium davidii L. viene consumato come tubero fresco, tagliato a scaglie, a spicchi o a fette sottili in modo simile al tartufo, oppure come polvere ricavata dal tubero essiccato;

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il tubero viene consumato in piccole quantità come una prelibatezza e che nella preparazione di piatti tradizionali viene utilizzato al massimo un tubero per pietanza;

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per proteggere la salute, i consumatori devono essere informati che il tubero deve essere consumato solo in piccole quantità e che per la preparazione di una pietanza può essere utilizzato al massimo un tubero;

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il tubero di Lilium davidii L. è considerato una fonte ricca di carboidrati e amminoacidi;

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il tubero di Lilium davidii L. ha una comprovata storia di utilizzo come derrata alimentare sicura in Cina negli ultimi 25 anni;

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il tubero di Lilium davidii L. è valutato come sicuro per il consumo;

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non vi è una violazione del divieto di inganno;

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il tubero di Lilium davidii L. non è destinato a sostituire una derrata alimentare esistente,

decide: L'immissione sul mercato di Lilium davidii L. in qualità di nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale è autorizzata: a.

la denominazione specifica da utilizzare è: Lilium davidii L.

b.

Per il consumo può essere utilizzato solo il tubero della pianta di Lilium davidii L.

c.

Il tubero di Lilium davidii L. proviene dalla Cina.

d.

Requisiti specifici per la caratterizzazione: deve essere menzionato che il tubero deve essere consumato solo in piccole quantità e che per la preparazione di una pietanza può essere utilizzato al massimo un tubero.

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Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i mezzi di prova, se in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA3).

8 febbraio 2021

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Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)

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