FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Istruzioni del Consiglio federale concernenti le inchieste amministrative e le inchieste disciplinari del 18 agosto 2021
Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni:
1
Oggetto e campo d'applicazione
1.1 Le presenti istruzioni designano i servizi di consulenza in materia di: a.
inchieste amministrative secondo gli articoli 27a27j dell'ordinanza del 25 novembre 19981 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);
b.
inchieste disciplinari secondo gli articoli 98100 dell'ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale.
1.2 Stabiliscono inoltre gli obblighi di consultazione e di documentazione delle autorità competenti a ordinare inchieste amministrative e inchieste disciplinari.
1.3 Sono vincolanti per i dipartimenti e le unità amministrative che sono loro subordinate nonché per la Cancelleria federale.
2
Servizi di consulenza
2.1 I servizi di consulenza in materia di inchieste amministrative sono la Cancelleria federale e l'Ufficio federale di giustizia. Le richieste devono essere indirizzate alla Cancelleria federale.
2.2 La Cancelleria federale e l'Ufficio federale di giustizia si coordinano e si informano reciprocamente sulle loro attività di consulenza.
2.3 Il servizio di consulenza in materia di inchieste disciplinari è l'Ufficio federale del personale.
2.4 I servizi di consulenza forniscono consulenza alle autorità competenti a ordinare inchieste amministrative e inchieste disciplinari, in particolare nella preparazione e nello svolgimento di tali inchieste.
1 2
RS 172.010.1 RS 172.220.111.3
2021-2769
FF 2021 1903
Istruzioni del Consiglio federale concernenti le inchieste amministrative e le inchieste disciplinari
3
FF 2021 1903
Obbligo di consultazione
3.1 Le autorità competenti a ordinare inchieste amministrative e inchieste disciplinari sono tenute a consultare i rispettivi servizi di consulenza prima di aprire inchieste di grande portata.
3.2 Nelle inchieste amministrative sono oggetto di consultazione in particolare il mandato d'inchiesta di cui all'articolo 27e capoverso 1 OLOGA3 e le istruzioni di cui all'articolo 27f capoverso 2 OLOGA.
3.3 La consultazione è classificata CONFIDENZIALE ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 4 luglio 20074 sulla protezione delle informazioni.
4
Obbligo di documentazione
4.1 I dipartimenti e la Cancelleria federale provvedono affinché in seno a ciascun dipartimento e alla Cancelleria federale vi sia sempre un elenco: a.
delle inchieste amministrative in corso e concluse;
b.
delle inchieste disciplinari in corso e concluse riguardanti membri dei quadri.
4.2 Essi provvedono affinché siano rispettate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati.
5
Entrata in vigore
Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2022.
18 agosto 2021
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
3 4 5
2/2
RS 172.010.1 RS 510.411 RS 235.1