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Istruzioni del Consiglio federale concernenti le inchieste amministrative e le inchieste disciplinari del 18 agosto 2021

Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni:

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Oggetto e campo d'applicazione

1.1 Le presenti istruzioni designano i servizi di consulenza in materia di: a.

inchieste amministrative secondo gli articoli 27a­27j dell'ordinanza del 25 novembre 19981 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);

b.

inchieste disciplinari secondo gli articoli 98­100 dell'ordinanza del 3 luglio 20012 sul personale federale.

1.2 Stabiliscono inoltre gli obblighi di consultazione e di documentazione delle autorità competenti a ordinare inchieste amministrative e inchieste disciplinari.

1.3 Sono vincolanti per i dipartimenti e le unità amministrative che sono loro subordinate nonché per la Cancelleria federale.

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Servizi di consulenza

2.1 I servizi di consulenza in materia di inchieste amministrative sono la Cancelleria federale e l'Ufficio federale di giustizia. Le richieste devono essere indirizzate alla Cancelleria federale.

2.2 La Cancelleria federale e l'Ufficio federale di giustizia si coordinano e si informano reciprocamente sulle loro attività di consulenza.

2.3 Il servizio di consulenza in materia di inchieste disciplinari è l'Ufficio federale del personale.

2.4 I servizi di consulenza forniscono consulenza alle autorità competenti a ordinare inchieste amministrative e inchieste disciplinari, in particolare nella preparazione e nello svolgimento di tali inchieste.

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RS 172.010.1 RS 172.220.111.3

2021-2769

FF 2021 1903

Istruzioni del Consiglio federale concernenti le inchieste amministrative e le inchieste disciplinari

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FF 2021 1903

Obbligo di consultazione

3.1 Le autorità competenti a ordinare inchieste amministrative e inchieste disciplinari sono tenute a consultare i rispettivi servizi di consulenza prima di aprire inchieste di grande portata.

3.2 Nelle inchieste amministrative sono oggetto di consultazione in particolare il mandato d'inchiesta di cui all'articolo 27e capoverso 1 OLOGA3 e le istruzioni di cui all'articolo 27f capoverso 2 OLOGA.

3.3 La consultazione è classificata CONFIDENZIALE ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del 4 luglio 20074 sulla protezione delle informazioni.

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Obbligo di documentazione

4.1 I dipartimenti e la Cancelleria federale provvedono affinché in seno a ciascun dipartimento e alla Cancelleria federale vi sia sempre un elenco: a.

delle inchieste amministrative in corso e concluse;

b.

delle inchieste disciplinari in corso e concluse riguardanti membri dei quadri.

4.2 Essi provvedono affinché siano rispettate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati.

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Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2022.

18 agosto 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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RS 172.010.1 RS 510.411 RS 235.1