FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Accordo multilaterale ADN / M 029 conformemente alla sezione 1.5.1 ADN concernente i certificati di addetto alla sicurezza conformemente all'1.8.3.7 dell'ADN (1) In deroga alle disposizioni di cui all'1.8.3.16.1 ADN, i certificati di addetto alla sicurezza la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° settembre 2021 restano validi fino al 30 settembre 2021. La validità delle prove è prolungata di cinque anni a partire dalla data originaria di scadenza se il titolare del certificato ha superato un esame secondo l'1.8.3.16.2 ADN entro il 1° ottobre 2021.

(2) Il presente Accordo, valido fino al 1° ottobre 2021, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADN che lo hanno sottoscritto.

In caso di denuncia anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non lo hanno denunciato.

L'autorità svizzera competente per l'ADN.

23 febbraio 2021

Ufficio federale dei trasporti, Divisione Sicurezza: Rudolf Sperlich, Vicedirettore

2021-0465

FF 2021 321

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