FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Termine di referendum: 20 gennaio 2022
Legge sull'asilo (LAsi) Modifica del 1° ottobre 2021 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 20201, decreta: I La legge del 26 giugno 19982 sull'asilo è modificata come segue: Art. 45 cpv. 1 lett. a e b e 3 1
La decisione d'allontanamento indica: a.
fatti salvi accordi internazionali, in particolare gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino3, l'obbligo del richiedente di lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen nonché l'obbligo di recarsi nello Stato di provenienza o in un altro Stato fuori dallo spazio Schengen che ne ammette l'entrata;
b.
fatti salvi accordi internazionali, in particolare gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino, la data entro la quale il richiedente deve lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen; se è stata ordinata l'ammissione provvisoria, il termine di partenza è fissato al momento della revoca di tale misura;
Se il richiedente è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino, l'allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni.
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FF 2020 6219 RS 142.31 Tali Accordi sono elencati nell'allegato 1.
2021-3238
FF 2021 2318
Asilo. L
FF 2021 2318
Art. 102g cpv. 3 La consulenza comprende inoltre l'informazione sul meccanismo di denuncia di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2019/18964.
3
Art. 102k cpv. 1 lett. g Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al fornitore di prestazioni un'indennità per l'adempimento segnatamente dei seguenti compiti: 1
g.
la consulenza e il sostegno nel quadro della presentazione di una denuncia ai sensi dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2019/18965.
Art. 102l cpv. 1, 1bis e 2, primo periodo 1
Concerne soltanto il testo francese
Dopo l'attribuzione a un Cantone, i richiedenti l'asilo possono rivolgersi gratuitamente a un consultorio giuridico, o al rappresentante legale designato, al fine di ottenere la consulenza e il sostegno di cui all'articolo 102k capoverso 1 lettera g, salvo che ne abbiano già beneficiato in un centro della Confederazione.
1bis
Sulla base di un accordo e di soluzioni finanziariamente vantaggiose, la Confederazione versa al consultorio giuridico un'indennità per le attività di cui ai capoversi 1 e 1bis. ...
2
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021
Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021
Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021 Termine di referendum: 20 gennaio 2022
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Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 102g cpv. 3.