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Decreto federale concernente il finanziamento dei provvedimenti per i casi di rigore secondo la legge COVID-19 del 10 marzo 2021
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20212, decreta:
Art. 1 Per la partecipazione della Confederazione al finanziamento dei provvedimenti adottati dai Cantoni per i casi di rigore concernenti le imprese che a causa della natura delle loro attività economiche sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19, è stanziato un credito d'impegno di 8,2 miliardi di franchi.
Art. 2 Il credito d'impegno è ripartito come segue: a.
contributo a provvedimenti di cui all'articolo 12 capoverso 1quater lettera a della legge COVID-19 del 25 settembre 20203;
4 200 000 000
b.
contributo a provvedimenti di cui all'articolo 12 capoverso 1quater lettera b della legge COVID-19;
3 000 000 000
c.
«riserva del Consiglio federale» di cui all'articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19.
1 000 000 000
Art. 3 Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti tra gli importi di cui all'articolo 2 lettere a e b nell'ordine di 1 miliardo di franchi al massimo.
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RS 101 FF 2021 285 RS 818.102
2021-0892
FF 2021 569
Finanziamento dei provvedimenti per i casi di rigore secondo la legge COVID-19. DF
FF 2021 569
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 8 marzo 2021
Consiglio degli Stati, 10 marzo 2021
Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol
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