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Oggetto 2 Decreto federale concernente il finanziamento dei provvedimenti per i casi di rigore secondo la legge COVID-19

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20212, decreta:

Art. 1 Per la partecipazione della Confederazione al finanziamento dei provvedimenti adottati dai Cantoni per i casi di rigore concernenti le imprese che a causa della natura delle loro attività economiche sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19, è stanziato un credito d'impegno di 8,2 miliardi di franchi.

Art. 2 Il credito d'impegno è ripartito come segue:

1 2 3

a.

contributo a provvedimenti di cui all'articolo 12 capoverso 1quater lettera a della legge COVID-19 del 25 settembre 20203;

4 200 000 000

b.

contributo a provvedimenti di cui all'articolo 12 capoverso 1quater lettera b della legge COVID-19;

3 000 000 000

c.

«riserva del Consiglio federale» di cui all'articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19.

1 000 000 000

RS 101 FF 2021 285 RS 818.102

2021-0309

FF 2021 287

Finanziamento dei provvedimenti per i casi di rigore secondo la legge COVID-19. DF

FF 2021 287

Art. 3 Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti tra gli importi di cui all'articolo 2 lettere a e b nell'ordine di 1 miliardo di franchi al massimo.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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