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Decisione concernente il disciplinamento della circolazione stradale militare in deroga alle norme civili del 12 marzo 2021
L'Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito, visto l'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 febbraio 20041 sulla circolazione stradale militare, decide: I Sulle strade menzionate qui di seguito, per gli utenti militari sono ordinate e segnalate, mediante segnali giallo-neri, le seguenti eccezioni alle norme per la circolazione civile: 1
Liestal BL, piazza di tiro Seltisberg 3.19.01 Accesso alla posizione 19, coord 621 253 / 256 574: divieto per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, eccettuati utenti militari autorizzati, purché la larghezza del veicolo non superi 2 m conformemente al dossier fotografico 3.19.01 alle basi cartografiche Swisstraffic depositati presso: UCNEs, Rodmattstrasse 110, 3003 Berna
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Pollegio TI, impianto DDPS Strada comunale «in Vèi» accesso all'impianto DDPS, coord 715 570 / 136 121: divieto per autocarri, eccettuati utenti militari autorizzati conformemente al dossier fotografico 5.08 e alle basi cartografiche Swisstraffic depositati presso: UCNEs, Rodtmattstrasse 110, 3003 Berna
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RS 510.710
2021-1279
FF 2021 894
FF 2021 894
II 1.
Ciascuno di questi provvedimenti può essere impugnato mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale (art. 31 segg. della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa, PA).
2.
I provvedimenti menzionati ai numeri 1 e 2 figurano nei rispettivi piani segnaletici che possono essere consultati, durante il termine di ricorso, presso l'Ufficio federale della circolazione e della navigazione dell'esercito, Rodtmattstrasse 110, 3003 Berna.
3.
La presente decisione entra in vigore appena saranno collocati i segnali corrispondenti.
27 aprile 2021
Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito: Organizzazione della circolazione, Jürg Aeberhard
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RS 172.021