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Decreto federale Disegno concernente la concessione di aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale 2022­2027 (CISIN 5) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 20212, decreta:

Art. 1 Per gli aiuti finanziari alla realizzazione di impianti sportivi di importanza nazionale sono stanziati, a condizione che i rispettivi progetti soddisfino i criteri CISIN, i seguenti crediti d'impegno per le categorie indicate di seguito: mio. fr.

a. Sport acquatici: in particolare un impianto in acque vive per il canoismo, un Centro di prestazione vela a Losanna, impianti per il surf e il canottaggio

7,5

b. Sport su ghiaccio: in particolare uno stadio del ghiaccio a Ginevra, vari campi per l'hockey su ghiaccio, piste di curling a Losanna e in Ticino nonché l'Olympia Bob Run a St. Moritz

8,25

c. Sport ginnici: impianti a Berna e Morges

2

d. Sport natatori: piscina coperta di Zurigo-Oerlikon nonché un Centro di prestazioni Est

3

e. Sport su prato: in particolare un Centro di prestazione per il rugby a Yverdon

1,6

1 2

RS 101 FF 2021 909

2021-1057

FF 2021 910

Concessione di aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale 2022­2027 (CISIN 5). DF

FF 2021 910

mio. fr.

f. Sport sulla neve: in particolare piste per lo sci alpino a Crans-Montana e Lenzerheide; impianti per il freestyle a Mettmenstetten e in Engadina; impianti per le discipline nordiche a Engelberg, Lenzerheide, Obergoms e Kandersteg

15,83

g. Sport con la palla: in particolare palestre a Sciaffusa, Berna e Frauenfeld

6,15

h. Impianto polisportivo ciclismo su pista/atletica leggera «Velodromo Ticino»

5

i. Centri polisportivi: PSE Cornaredo, Lugano e Centro sportivo Svizzera orientale, Gründenmoos, San Gallo j. Diversi ulteriori impianti sportivi di importanza nazionale Totale

10 7,67 67

Art. 2 Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti di esigua entità tra i crediti d'impegno menzionati all'articolo 1. I crediti d'impegno interessati dai trasferimenti possono essere aumentati al massimo del 10 per cento.

Art. 3 Se singoli progetti di cui all'articolo 1 non possono essere realizzati nel luogo designato, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può sostenere progetti alternativi con lo stesso scopo.

Art. 4 Gli impegni di cui all'articolo 1 possono essere assunti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027.

Art. 5 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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