FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Decreto federale Disegno concernente la concessione di aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale 20222027 (CISIN 5) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 20212, decreta:
Art. 1 Per gli aiuti finanziari alla realizzazione di impianti sportivi di importanza nazionale sono stanziati, a condizione che i rispettivi progetti soddisfino i criteri CISIN, i seguenti crediti d'impegno per le categorie indicate di seguito: mio. fr.
a. Sport acquatici: in particolare un impianto in acque vive per il canoismo, un Centro di prestazione vela a Losanna, impianti per il surf e il canottaggio
7,5
b. Sport su ghiaccio: in particolare uno stadio del ghiaccio a Ginevra, vari campi per l'hockey su ghiaccio, piste di curling a Losanna e in Ticino nonché l'Olympia Bob Run a St. Moritz
8,25
c. Sport ginnici: impianti a Berna e Morges
2
d. Sport natatori: piscina coperta di Zurigo-Oerlikon nonché un Centro di prestazioni Est
3
e. Sport su prato: in particolare un Centro di prestazione per il rugby a Yverdon
1,6
1 2
RS 101 FF 2021 909
2021-1057
FF 2021 910
Concessione di aiuti finanziari a impianti sportivi di importanza nazionale 20222027 (CISIN 5). DF
FF 2021 910
mio. fr.
f. Sport sulla neve: in particolare piste per lo sci alpino a Crans-Montana e Lenzerheide; impianti per il freestyle a Mettmenstetten e in Engadina; impianti per le discipline nordiche a Engelberg, Lenzerheide, Obergoms e Kandersteg
15,83
g. Sport con la palla: in particolare palestre a Sciaffusa, Berna e Frauenfeld
6,15
h. Impianto polisportivo ciclismo su pista/atletica leggera «Velodromo Ticino»
5
i. Centri polisportivi: PSE Cornaredo, Lugano e Centro sportivo Svizzera orientale, Gründenmoos, San Gallo j. Diversi ulteriori impianti sportivi di importanza nazionale Totale
10 7,67 67
Art. 2 Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti di esigua entità tra i crediti d'impegno menzionati all'articolo 1. I crediti d'impegno interessati dai trasferimenti possono essere aumentati al massimo del 10 per cento.
Art. 3 Se singoli progetti di cui all'articolo 1 non possono essere realizzati nel luogo designato, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può sostenere progetti alternativi con lo stesso scopo.
Art. 4 Gli impegni di cui all'articolo 1 possono essere assunti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027.
Art. 5 Il presente decreto non sottostà a referendum.
2/2