FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

9.2.3

Allegato 9.2.3 Parte III: Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2020 Allegato secondo l'articolo 10 capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne. Rapporto secondo l'articolo 13 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane, l'articolo 3 della legge federale del 15 dicembre 2017 sull'importazione di prodotti agricoli trasformati nonché l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali (per approvazione)

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9.2.3

Rapporto concernente le misure tariffali adottate nel 2020 del 20 gennaio 2021

1

In generale

Con il presente rapporto il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sulle misure che ha adottato nel 2020 in virtù della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane (LTD), della legge federale del 15 dicembre 20172 sull'importazione di prodotti agricoli trasformati e della legge del 9 ottobre 19813 sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se le misure adottate nell'anno in rassegna debbano essere mantenute, completate o modificate (art. 13 cpv. 2 LTD).

Gli atti normativi sulla base dei quali sono state poste in vigore le misure presentate qui di seguito sono stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel presente rapporto.

Conformemente all'articolo 15 dell'ordinanza del 26 ottobre 20114 sulle importazioni agricole (OIAgr), l'attribuzione e l'utilizzo dei contingenti doganali sono pubblicati esclusivamente su Internet, all'indirizzo www.import.ufag.admin.ch.

Su tale sito sono pubblicati anche gli adeguamenti dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti con prezzi soglia o valore indicativo d'importazione (alimenti per animali, semi oleosi e altri cereali diversi da quelli per l'alimentazione umana).

Nel 2020 non sono state adottate misure in virtù della legge federale sull'importazione di prodotti agricoli trasformati o della legge sulle preferenze tariffali.

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RS 632.10 RS 632.111.72 RS 632.91 RS 916.01

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Misure fondate sulla legge sulla tariffa doganale

2.1

Ordinanza dell'8 aprile 2020 sulla sospensione temporanea delle aliquote di dazio per materiale medico (RU 2020 1197)

Sospensione temporanea dei dazi doganali sul materiale medico per contribuire alla lotta contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 (COVID-19) Con l'ordinanza dell'8 aprile 20205 sulla sospensione temporanea delle aliquote di dazio per il materiale medico, il Consiglio federale ha temporaneamente sospeso ­ dal 10 aprile al 9 ottobre 2020 ­ i dazi doganali sull'importazione di materiale medico importante per contribuire alla lotta contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 (COVID-19).

In circostanze straordinarie, in particolare in caso di carestia o di rincaro delle merci indispensabili, il Consiglio federale può disporre, secondo l'articolo 6 LTD, che i dazi su determinate merci siano temporaneamente ridotti o sospesi.

Le sospensioni temporanee dei dazi hanno riguardato tutto il materiale medico importante ai fini della lotta contro il COVID-19 per il quale l'aliquota normale non era già pari a zero: mascherine di protezione, guanti, indumenti e occhiali di protezione nonché disinfettante, elencati in 41 voci di tariffa dei capitoli 28, 38, 39, 40, 48, 61, 62, 63, 65 e 90 della tariffa doganale svizzera. Il campo d'applicazione è stato delimitato in base alla classificazione di riferimento delle forniture mediche atte a contrastare il COVID-19 dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

Poiché questa misura è stata abrogata il 9 ottobre 2020 con lo scadere dell'ordinanza sulla sospensione temporanea delle aliquote di dazio per materiale medico, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

2.2

Ordinanza del 1° aprile 2020 concernente le misure per attenuare le conseguenze economiche del coronavirus nel settore agricolo (Ordinanza COVID-19 agricoltura) (RU 2020 1141)

Modifiche temporanee dell'ordinanza sulle importazioni agricole e dell'ordinanza sul bestiame da macello Il 1° aprile 2020 il Consiglio federale ha adottato una serie di misure per stabilizzare i mercati agricoli a seguito della crisi causata dal COVID-19. L'obiettivo era da un lato garantire l'approvvigionamento alimentare della popolazione e dall'altro scongiurare il rischio di un crollo dei prezzi con ricadute sull'intera catena del valore. La chiusura dei ristoranti legata alla crisi causata dal COVID-19 ha comportato un aumento sproporzionato delle vendite al dettaglio di alcuni prodotti, mentre sono crollate

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RS 632.103.1

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quelle di certi prodotti della ristorazione, come la carne di vitello, di manzo e di capretto. Introducendo termini di pagamento più estesi e allentando le disposizioni per determinate attività di controllo, il Consiglio federale è pertanto venuto incontro agli importatori dei settori interessati.

Nell'OIAgr sono state adottate o modificate le seguenti misure: 1)

proroga dei termini di pagamento da 90 a 150 giorni per quote di contingente acquistate all'asta;

2)

delega della competenza di aumentare i contingenti doganali parziali n. 07.2 (latte in polvere) e 07.4 (burro e altre materie grasse del latte) dal Consiglio federale all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG);

3)

aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 09.1 per le uova di consumo da 17 428 a 18 428 tonnellate (cfr. elenco relativo agli aumenti temporanei dei contingenti doganali, n. 2.4).

Anche nell'ordinanza del 26 novembre 20036 sul bestiame da macello i vari termini di pagamento per le quote di contingente acquistate all'asta di tutte le categorie di carne e di prodotti carnei sono stati prorogati di 60 giorni ciascuno. Ne sono risultati termini di pagamento di 90, 150, 180 o 210 giorni.

Dalla sua entrata in vigore, la durata di validità dell'ordinanza COVID-19 agricoltura era limitata a sei mesi, ossia dal 2 aprile al 1° ottobre 2020. Poiché queste misure non sono più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

2.3

Ordinanza del 26 agosto 2020 concernente la modifica della tariffa doganale negli allegati 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane e concernente l'adeguamento di atti normativi connessi a tale modifica (RU 2020 3749)

La Svizzera ha rinegoziato gli impegni con l'Organizzazione mondiale del commercio per quanto riguarda i tributi d'importazione per la carne condita nell'ambito di una procedura di deconsolidamento basata sull'articolo XXVIII dell'Accordo generale del 30 ottobre 19477 sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), convenendo compensazioni con i Paesi interessati. Il Consiglio federale sottopone al Parlamento per approvazione l'esito di questa rinegoziazione nel messaggio concernente l'approvazione della modifica della Lista LIX-Svizzera-Liechtenstein riguardante la carne condita, nell'allegato 9.2.3 del rapporto sulla politica economica esterna.

Il 26 agosto 2020 il Consiglio federale ha deciso di applicare a titolo provvisorio a partire dal 1° gennaio 2021 gli impegni riveduti. A tal fine ha provveduto a modificare di conseguenza la tariffa generale negli allegati 1 e 2 della LTD, l'OIAgr e l'ordinanza sul bestiame da macello.

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RS 916.341 RS 0.632.21

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La tariffa generale negli allegati 1 e 2 LTD è stata modificata come segue: La voce di tariffa 1602.4990 per preparazioni di carni suine a un'aliquota di dazio di 850 franchi per 100 chili lordi è stata sostituita dalle voci di tariffa 1602.4991 «carne cruda, soltanto condita» a un'aliquota di 2304 franchi per 100 chili lordi e 1602.4999 «altre» all'aliquota precedente.

La voce di tariffa 1602.5099 per preparazioni di carni di manzo a un'aliquota di dazio di 638 franchi per 100 chili lordi è stata sostituita dalla voce di tariffa 1602.5093 «carne cruda, soltanto condita, eccetto quella della voce di tariffa 1602.5098» a un'aliquota di dazio di 2212 franchi per 100 chili lordi e dalla voce di tariffa 1602.5098 «altre, incl. muscoli di manzo preparati, crudi, disossati, salati e conditi per la fabbricazione di carne secca» all'aliquota precedente. L'agevolazione doganale precedente per muscoli di manzo salati e conditi del capitolo 2 rimane invariata, anche se la merce è riclassificata nel capitolo 16.

Il contingente doganale n. 5 «carne rossa» è stato aumentato da 22 500 a 23 700 tonnellate. Il contingente doganale parziale supplementare di 600 tonnellate di muscoli di manzo preparati, salati, conditi e disossati della voce di tariffa 1602.5091 è stato inserito nella nota finale.

L'ordinanza sul bestiame da macello è stata modificata come segue: Il precedente contingente doganale parziale «conserve di carne di manzo» è stato rinominato in «preparazioni di carne di manzo» e ripartito nelle categorie di carne e prodotti carnei (CC) n. 5.21 «muscoli di manzo preparati, salati e conditi» e 5.22 «conserve di carne di manzo». Mentre per quest'ultima il periodo d'importazione corrisponde ancora all'anno civile, per la nuova categoria CC n. 5.21 il periodo d'importazione è stato limitato a quattro settimane.

L'OIAgr è stata modificata come segue: Le suddette modifiche delle voci di tariffa e delle categorie di carne e di prodotti carnei sono state integrate nell'elenco delle voci di tariffa dell'allegato 1. Nell'elenco dei contingenti doganali interi e parziali dell'allegato 3 sono state inserite la nuova quantità totale del contingente doganale n. 5 e la nuova ripartizione delle preparazioni di carni di manzo, compresi i quantitativi corrispondenti.

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2.4

Ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr, RS 916.01) Modifica del 13 gennaio 2020 (RU 2020 175)

Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le patate destinate alla valorizzazione Le temperature estreme (il freddo in primavera e il caldo nell'estate 2019) hanno ritardato o parzialmente impedito la raccolta di patate destinate alla valorizzazione.

Inoltre, molte partite non hanno potuto essere lavorate perché le patate avevano un basso contenuto di amido e/o erano marcite. Per coprire ugualmente il fabbisogno dell'industria di trasformazione, su richiesta dell'organizzazione di categoria competente l'UFAG ha aumentato temporaneamente di 9250 tonnellate il contingente doganale parziale per le patate destinate alla valorizzazione dal 1° febbraio al 30 giugno 2020, portandolo da 18 000 a 27 250 tonnellate. Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 3 febbraio 2020 (RU 2020 483) Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le patate da semina Nel 2019 una massiccia infezione da virus sulle patate da semina ha comportato un raccolto precoce e quindi più modesto e ha causato ulteriori perdite intaccando anche quelle già raccolte. L'organizzazione di categoria competente ha pertanto chiesto all'UFAG di aumentare temporaneamente di 4000 tonnellate il contingente doganale parziale per le patate da semina, portandolo da 2500 a 6500 tonnellate. La modifica dell'OIAgr del 3 febbraio 2020 è stata limitata al periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2020. Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 23 marzo 2020 (RU 2020 1119) Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le patate da tavola Alla fine dell'inverno 2020 le scorte di patate risultavano relativamente limitate a causa delle cattive condizioni del raccolto dovute dalle forti piogge dell'autunno precedente. Inoltre, le misure più severe adottate dal Consiglio federale per lottare contro il COVID-19 hanno spinto al rialzo la domanda di alimenti di base; tra le cause di questo aumento vi sono i maggiori consumi domestici e il divieto del turismo degli acquisti. Nell'anno in rassegna le vendite di patate da tavola sono risultate del 40-50 per cento superiori rispetto all'anno precedente. Su richiesta dell'organizzazione di categoria competente, l'UFAG ha aumentato di 6500 tonnellate il contingente doganale parziale per le patate da tavola dal 1° aprile 2020 al 15 giugno 2020, portandolo 7 / 14

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da 8000 a 14 500 tonnellate. Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 1° aprile 2020 (RU 2020 1141) Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le uova di consumo Come per altri alimenti di base, il consumo di uova è aumentato notevolmente in primavera durante la crisi causata dal COVID-19, in parte a causa del calo dei consumi fuori casa e del divieto del turismo degli acquisti. In questo contesto, il 3 marzo 2020 la commissione paritetica dei produttori di uova (PAKO) ha chiesto di aumentare il contingente doganale parziale per le uova di consumo a scapito di quello per le uova di trasformazione. Dato che la riduzione di un contingente corrente non è consentita, il Consiglio federale, nel quadro dell'ordinanza COVID-19 agricoltura, ha aumentato di 1000 tonnellate il contingente doganale parziale per le uova di consumo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, portandolo da 17 428 tonnellate a 18 428 tonnellate; non ha tuttavia ridotto il contingente parziale per le uova di trasformazione. Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 14 aprile 2020 (RU 2020 1319) Secondo aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le patate da tavola Visti il livello delle scorte a fine marzo 2020 e l'aumento della domanda di patate da tavola a seguito della pandemia, il settore interessato ha constatato che la domanda non poteva essere coperta fino al momento del raccolto in Svizzera, effettuato d'estate, nonostante l'aumento temporaneo del contingente doganale parziale del 3 febbraio 2020. Ciò è stato confermato dall'associazione dei produttori interessati e dall'associazione dell'industria di trasformazione, per cui con decisione del 14 aprile 2020 l'UFAG ha aumentato di 9500 tonnellate il contingente doganale parziale per le patate da tavola, portandolo da 14 500 a 24 000 tonnellate. Questo secondo aumento ha riguardato il periodo dal 1° maggio al 15 luglio 2020. Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

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Modifica del 15 maggio 2020 (RU 2020 1779) Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il burro Il 22 aprile 2020 l'organizzazione settoriale interessata ha chiesto all'UFAG ­ cui incombeva la rispettiva competenza ai sensi dell'ordinanza COVID-19 agricoltura ­ di aumentare il contingente doganale parziale n. 07.4 per il burro e altre materie grasse del latte. A differenza degli altri anni, nella prima metà dell'anno non sono state allestite scorte di burro sufficienti a coprire il consumo nazionale, perché la produzione interna di grassi del latte è risultata troppo bassa per la trasformazione in burro. Dai calcoli effettuati da un gruppo di lavoro paritetico, composto da rappresentanti di tutti i livelli della catena del valore, (di seguito «gruppo di lavoro») è emerso che, a seconda dell'andamento della crisi causata dal COVID-19, entro la fine del 2020 sarebbero mancate sul mercato svizzero dalle 2000 alle 4000 tonnellate di burro. Con decisione del 15 maggio 2020 l'UFAG ha pertanto aumentato di 1000 tonnellate il contingente doganale parziale n. 07.4 per il burro e le altre materie grasse del latte dal 1° giugno al 31 dicembre 2020. Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 6 agosto 2020 (RU 2020 3573) Secondo aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il burro In base a una seconda richiesta presentata dal gruppo di lavoro, l'UFAG ha aumentato di altre 1800 tonnellate il contingente doganale parziale n. 07.4 per il burro e le altre materie grasse del latte dal 1° settembre al 31 dicembre 2020. Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifiche dell'11 novembre 2020 (RU 2020 4705) Terzo aumento temporaneo del contingente doganale parziale per il burro Il 15 ottobre 2020 il gruppo di lavoro ha presentato una terza richiesta di aumento del contingente doganale parziale n. 07.4 per il burro e le altre materie grasse del latte. A fronte di una produzione che continuava a scarseggiare, l'obiettivo era garantire che nel periodo prenatalizio il fabbisogno di burro fosse coperto. A causa del nuovo peggioramento della situazione epidemiologica ­ che ha comportato un aumento dei pasti consumati a domicilio e un calo del turismo degli acquisti ­ le stime di vendita hanno dovuto essere corrette al rialzo. L'11 novembre 2020 il Consiglio federale ha pertanto deciso di aumentare nuovamente, questa volta di 2000 tonnellate, il contingente doganale parziale n. 07.4 dal 23 novembre al 31 dicembre 2020. Poiché questa misura non è più in vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

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Secondo aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le uova di consumo Nella sua richiesta del 15 ottobre 2020, la PAKO ha fatto presente che l'importazione di uova di consumo era fortemente aumentata rispetto all'anno precedente e che, nonostante l'ulteriore incremento della produzione interna, la domanda di uova per il resto del 2020 non sarebbe stata coperta. La PAKO ha pertanto chiesto un secondo aumento del contingente doganale parziale n. 9.1 per le uova di consumo. Con decisione dell'11 novembre 2020 il Consiglio federale ha dato seguito a questa richiesta, aumentando di 2000 tonnellate il contingente doganale parziale per le uova di consumo dal 23 novembre al 31 dicembre 2020, portandolo da 18 428 a 20 428 tonnellate.

Poiché la misura non è più vigore, l'Assemblea federale non deve pronunciarsi al riguardo (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifiche dell'11 novembre 2020 (RU 2020 5521) Nell'ambito del pacchetto di ordinanze agricole 2020 il Consiglio federale ha disposto le seguenti modifiche dell'OIAgr: Nel settore delle importazioni e nella gestione dei contingenti le domande, le notifiche e le offerte andranno trasmesse unicamente tramite l'applicazione Internet messa a disposizione.

Già nel 2019 era stata eliminata la possibilità di trasmettere le domande, le notifiche e le offerte via telefax, dato che tali apparecchi non sono più in uso. Grazie a nuove soluzioni informatiche nell'ambito della gestione dei contingenti, dal 1° gennaio 2021 sono ammesse soltanto domande, notifiche e offerte inoltrate via Internet. A tal fine possono essere usati i moduli online sul nuovo sito dell'UFAG oppure un'apposita applicazione Internet. Così l'UFAG può svolgere i processi di gestione dei contingenti in modo per quanto possibile automatizzato, senza discontinuità dei mezzi di comunicazione. L'obiettivo è quello di sviluppare gradualmente l'applicazione informatica «eKontingente», alla quale i clienti possono accedere tramite Internet e che permette all'UFAG di gestire elettronicamente i contingenti in collaborazione con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Su «eKontingente» i clienti possono, ad esempio, gestire i loro dati, registrare le offerte relative ai contingenti messi all'asta, accordarsi con altri titolari di contingenti e inoltrare domande.

Ripartizione del contingente doganale parziale per i prodotti del latte Il contingente doganale parziale n. 07.2 per il latte in polvere è finora stato messo all'asta in due parti: la prima, di 100 tonnellate, da importare durante l'intero periodo di contingentamento e la seconda, di 200 tonnellate, da importare durante il secondo semestre del periodo di contingentamento. A partire dal periodo di contingentamento 2022 il contingente per il latte in polvere sarà messo all'asta una volta sola per l'intero anno. L'eliminazione della seconda asta comporta uno sgravio amministrativo per tutti gli interessati. Il quantitativo di 300 tonnellate di latte in polvere è molto piccolo rispetto alla produzione domestica, motivo per cui gli oneri per l'attribuzione del contingente doganale parziale in due parti non sono più giustificabili.

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Con effetto dal 1° gennaio 2021 il Consiglio federale ha delegato all'UFAG la competenza di aumentare provvisoriamente il contingente doganale parziale n. 07.4 per il burro e altre materie grasse del latte in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno e dopo aver sentito le cerchie interessate. L'UFAG aveva questa competenza già prima del 2018 nonché durante l'attuale crisi causata dal COVID-19, dal 2 aprile al 1° ottobre 2020.

Revisione delle disposizioni sull'importazione di patate e prodotti a base di patate Le disposizioni specifiche di disciplinamento del mercato sull'importazione di patate e prodotti a base di patate sono state sottoposte a una revisione formale per migliorarne la comprensibilità e uniformarne la struttura.

Il contingente doganale parziale n. 14.4 per i prodotti a base di patate, attualmente suddiviso in tre categorie di merce, ne comprenderà solo due a partire dal 2022 (prodotti semilavorati e prodotti finiti). A partire dal 1° gennaio 2022 la categoria dei semilavorati non sarà più messa all'asta, ma ripartita in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali. Per contro, le quote di contingente della categoria dei prodotti finiti saranno messe all'asta anche in futuro.

Abolizione del contingente doganale autonomo n. 31 per i prodotti a base di frutta a granella Il contingente doganale autonomo n. 31 è stato assegnato a seguito di una prestazione all'interno del Paese fornita nell'ambito dell'esportazione. Dato che negli ultimi anni non sono state presentate nuove domande, il contingente e la rispettiva regolamentazione sono stati aboliti. I prodotti a base di frutta a granella possono tuttora essere importati nell'ambito del contingente doganale OMC n. 21. Questa modifica ha interessato anche l'ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)8, in cui era definito il metodo di attribuzione della prestazione all'interno del Paese fornita nell'ambito dell'esportazione (cfr.

n 2.5).

Aumento del contingente doganale parziale per il prosciutto crudo essiccato all'aria Negli ultimi anni il contingente doganale OMC n. 6 (animali per la macellazione, carne prodotta prevalentemente sulla base di foraggio concentrato, ovvero carne di pollame e di maiale) è stato poco utilizzato,
mentre invece alcuni contingenti parziali si sono esauriti rapidamente. Per questa ragione determinati prodotti, in particolare il prosciutto crudo, hanno dovuto essere importati all'aliquota di dazio fuori contingente (ADFC). Nell'ambito dell'OMC la Svizzera si è impegnata a provvedere affinché i contingenti OMC possano essere esauriti. Per meglio adempiere a questo impegno, il Consiglio federale ha aumentato di 1500 tonnellate il contingente doganale parziale n. 06.1 per il prosciutto crudo essiccato all'aria, portandolo da 1100 a 2600 tonnellate.

Stando alle previsioni, questa misura comporterà un aumento del tasso di esaurimento globale del contingente doganale dell'OMC di quasi il 3 per cento. L'adeguamento non dovrebbe ripercuotersi sui prezzi del prosciutto crudo in Svizzera. L'aliquota di dazio zero, applicata in passato soltanto alle 1100 tonnellate lorde nell'ambito del 8

RS 916.121.10

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contingente preferenziale n. 101 dell'UE, si applica ora a tutte le importazioni del contingente, senza restrizioni né di quantità né di origine; in particolare si applica all'intero contingente doganale parziale n. 06.1 per il prosciutto crudo essiccato all'aria, portato a 2600 tonnellate.

Aumento del contingente doganale parziale per carne halal di animali della specie bovina A seguito dell'iniziativa parlamentare 15.499 Importazione di carne halal proveniente da macellazione senza stordimento depositata dal Consigliere nazionale Buttet, nel novembre 2018 la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale aveva chiesto al DEFR di modificare le specificazioni riguardanti l'importazione di carne da macellazione rituale. In collaborazione con l'AFD, il DEFR ha attuato le nuove specificazioni con effetto dal 1° aprile 2019. Da allora, nell'ambito del contingente doganale parziale n. 05.3 per le carni kosher e n. 05.5 per le carni halal. Se provengono dal quarto anteriore le carni bovine da macellazione rituale possono essere importate solo disossate. Nell'ambito del contingente doganale parziale n. 05.5, i tagli pregiati del quarto posteriore possono essere importati soltanto interi, vale a dire non disossati.

L'ulteriore quota di ossa del 25 per cento all'importazione di interi quarti posteriori è stata compensata con l'aumento di 60 tonnellate del contingente doganale parziale n.

05.5, che è quindi passato da 350 a 410 tonnellate. L'obiettivo era mettere a disposizione della popolazione musulmana in Svizzera altrettanta carne halal importata all'aliquota di dazio del contingente (ADC) come prima della modifica delle specificazioni, entrata in vigore il 1° aprile 2019.

Modifica delle date d'inizio dei periodi di liberazione del contingente doganale per i cereali panificabili Nel 2021 le date d'inizio dei periodi di liberazione del contingente doganale n. 27 per i cereali panificabili del 2020 sarebbero cadute perlopiù di sabato, per cui sono state cambiate. Le nuove date sono state scelte in modo da non cadere per molti anni su un fine settimana, su un lunedì, su un giorno festivo nazionale o su un giorno immediatamente successivo.

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2.5

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) (RS 916.121.10) Modifiche dell'11 novembre 2020 (RU 2020 5529)

Inclusione delle bevande spiritose e dell'aceto commestibile nell'elenco dei prodotti per i quali le parti del contingente doganale possono essere liberate direttamente dall'UFAG In base al diritto anteriore, l'UFAG poteva liberare per l'importazione di «parti del contingente doganale, se l'offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell'industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009 e 2202 e dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa doganale» (art. 5 cpv. 3 lett. a OIEVFF). Rientrano in queste voci di tariffa e in questi capitoli prodotti come la frutta surgelata, i piatti pronti al consumo, i prodotti di panetteria e le marmellate. Finora non era però possibile liberare parti del contingente doganale per la produzione specifica di bevande spiritose come le acqueviti, i liquori e gli aceti commestibili. Le notevoli perdite di raccolto del 2017, dovute al gelo, hanno però mostrato che in presenza di un'offerta indigena insufficiente è necessaria una maggiore flessibilità nel liberare tali parti del contingente doganale.

Con l'aggiunta delle voci di tariffa 2208 (alcool etilico non denaturato ad un titolo alcolometrico volumico di meno dell'80 %; acquavite, liquori e altre bevande spiritose) e 2209 (aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico) all'elenco dei prodotti di cui all'articolo 5 capoverso 3 lettera a OIEVFF, l'attribuzione di tali parti del contingente doganale alle rispettive aziende addette alla trasformazione è ora possibile.

Il contingente doganale per la frutta da sidro e i prodotti a base di frutta a granella (succo di mele) non è più messo all'asta, bensì ripartito in base alla procedura progressiva alla frontiera A partire dal 1° gennaio 2021 il contingente doganale n. 20 per la frutta da sidro non è più messo all'asta, bensì attribuito in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali (procedura progressiva alla frontiera). Per questo contingente la domanda è solitamente molto bassa, perché la frutta da sidro svizzera basta di regola a coprire il rispettivo fabbisogno. La rinuncia alla messa all'asta comporta uno sgravio amministrativo sia per gli importatori sia per l'Amministrazione.

Il contingente doganale n. 21
comprende diversi prodotti a base di frutta a granella (p.

es. succo di mele, concentrato di succo di pera). I quantitativi netti dei vari prodotti sono convertiti in equivalenti di frutta a granella in base a fattori fissi per ciascuna voce di tariffa. Un chilo di succo di mele corrisponde ad esempio a 1,28 chili di equivalenti di frutta a granella (quantità di frutta fresca necessaria per produrre il succo).

Il contingente veniva finora messo all'asta ogni anno, con elevati oneri amministrativi sia per gli importatori interessati sia per l'Amministrazione. A partire dal periodo di

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FF 2021 352

contingentamento 2022 il contingente sarà quindi attribuito in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

Abolizione del contingente doganale autonomo per i prodotti a base di frutta a granella Il contingente doganale autonomo n. 31 per i prodotti a base di frutta a granella è stato cancellato dall'OIAgr con effetto dal 1° gennaio 2021. Le norme sulla ripartizione del contingente in base alla prestazione all'interno del Paese fornita nell'ambito dell'esportazione sono quindi state abolite perché obsolete.

Modifica delle date d'inizio dei periodi di liberazione del contingente doganale preferenziale per i piantimi di alberi da frutta Nel 2021 le date d'inizio dei periodi di liberazione del contingente doganale preferenziale per i piantimi di alberi da frutta del 2020 sarebbero cadute perlopiù di sabato, motivo per cui sono state cambiate. Le nuove date sono state scelte in modo da non cadere per molti anni su un fine settimana, su un lunedì, su un giorno festivo nazionale o su un giorno immediatamente successivo.

3

Misure basate sull'ordinanza sulle preferenze tariffali

3.1

Ordinanza del 16 marzo 2007 sulle preferenze tariffali (RS 632.911) Modifica del 18 settembre 2020 (RU 2020 4313)

Modifiche dell'elenco dei Paesi e territori in sviluppo in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio con l'Ecuador I Paesi in sviluppo che beneficiano di preferenze tariffali unilaterali nell'ambito del Sistema generalizzato di preferenze sono elencati nell'ordinanza sulle preferenze tariffali. Se la Svizzera conclude un accordo di libero scambio (ALS) con un Paese in sviluppo, quest'ultimo viene cancellato dall'ordinanza sulle preferenze tariffali dato che le preferenze tariffali autonome sono sostituite dalle concessioni doganali concordate nell'accordo.

Al termine del processo di ratifica dell'ALS con l'Ecuador, approvato dal Parlamento, (decreto federale del 21 giugno 20199), le concessioni doganali fissate in tale Accordo sono state recepite nel diritto nazionale e poste in vigore il 1° novembre 2020.

Con l'entrata in vigore di tale Accordo, l'Ecuador è stato cancellato dall'elenco dei Paesi in sviluppo riportato nell'allegato 1 dell'ordinanza sulle preferenze tariffali.

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RU 2020 4395

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