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Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) Modifica del 1° ottobre 2021 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale del 18 gennaio 20211; visto il parere del Consiglio federale del 24 febbraio 20212, decreta: I La legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 43 IV. Norme per particolari condizioni stradali e per determinate tratte Inserire prima del titolo che precede l'art. 46 Art. 45a Requisiti per gli 1 Gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose o persone posautoveicoli pesanti sulle strade sono circolare sulle strade di transito nella regione alpina di cui di transito nella all'articolo 2 della legge federale del 17 giugno 19944 concernente regione alpina

il transito stradale nella regione alpina soltanto se sono equipaggiati con i sistemi di assistenza obbligatori per il rilascio dell'approvazione del tipo del veicolo oppure, in caso di veicoli senza approvazione del tipo, per il primo esame del veicolo.

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FF 2021 135 FF 2021 530 RS 741.01 RS 725.14

2021-3224

FF 2021 2322

Circolazione stradale. LF

FF 2021 2322

Dal momento in cui un sistema di assistenza diventa obbligatorio la prima volta per il rilascio dell'approvazione del tipo, i veicoli di cui al capoverso 1 per i quali tale sistema di assistenza non era obbligatorio al momento dell'approvazione del tipo o del primo esame possono continuare a circolare per cinque anni senza un sistema di assistenza sulle strade di transito di cui al capoverso 1.

2

Per i trasporti transalpini non transfrontalieri particolarmente importanti per l'economia della Svizzera meridionale o del Cantone del Vallese, nonché per le relative corse con veicoli vuoti, il Consiglio federale può prevedere un termine più lungo.

3

Per motivi di sicurezza e dopo aver sentito i Cantoni interessati, il Consiglio federale può estendere ad altre tratte l'obbligo di equipaggiamento secondo i capoversi 1 e 2.

4

Per determinati veicoli di cui al capoverso 1 il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di equipaggiamento secondo i capoversi 1 e 2.

5

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021 Termine di referendum: 20 gennaio 2022

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