FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine per la raccolta delle firme: 21 marzo 2023

Iniziativa popolare federale «Vivere dignitosamente ­ Per un reddito di base incondizionato finanziariamente sostenibile» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Vivere dignitosamente ­ Per un reddito di base incondizionato finanziariamente sostenibile», presentata il 27 luglio 2021; dopo che il 9 luglio 2021 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Vivere dignitosamente ­ Per un reddito di base incondizionato finanziariamente sostenibile», presentata il 27 luglio 2021, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Anguelova Kalina, Rue des Fossés 6, 1110 Morges 2. Brusa Josef, Erlen 13, 9473 Gams 3. Giorla Lorenza, Via Stefano Franscini 5, 6512 Giubiasco 4. Piffaretti Ursula, Bundesstrasse 1, 6300 Zug 5. Prätorius Ina, Kirchenrain 10, 9630 Wattwil 6. Produit Thomas, Rue de la Prairie 17, 1202 Genève 7. Sigg Oswald, Wasserwerkgasse 33, 3011 Bern 8. Stolkin Philip, Freiestrasse 76, 8032 Zürich 9. Panian Rebecca, Lerchenstrasse 11, 5430 Wettingen 10. Von Planta Elli, Gemeindeholzweg 4, 4103 Bottmingen

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Vivere dignitosamente ­ Per un reddito di base incondizionato finanziariamente sostenibile» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Initiative Grundeinkommen Schweiz, Thurgauerstrasse 39, 8050 Zurigo e pubblicata nel Foglio federale del 21 settembre 2021.

7 settembre 2021

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Vivere dignitosamente ­ Per un reddito di base incondizionato finanziariamente sostenibile» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 110a

Reddito di base incondizionato

La Confederazione garantisce alle persone domiciliate in Svizzera un reddito di base incondizionato. Esso deve consentire di condurre un'esistenza dignitosa in seno alla famiglia e alla società, di partecipare alla vita pubblica e di impegnarsi per il bene comune.

1

Il reddito di base è concepito in modo da contribuire a preservare e sviluppare le assicurazioni sociali.

2

3

La legge disciplina l'importo e il versamento del reddito di base.

Disciplina inoltre il finanziamento del reddito di base. Tutti i settori economici contribuiscono solidalmente a tale finanziamento sulla base dei propri proventi. In particolare sono tassati adeguatamente il settore finanziario e le imprese del settore tecnologico ed è sgravata l'attività lucrativa.

4

Art. 197 n. 135 13. Disposizione transitoria dell'art. 110a (Reddito di base incondizionato) 1 L'Assemblea

federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 110a entro cinque anni dall'accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

2 La

legge disciplina il coordinamento del reddito di base incondizionato con le prestazioni delle assicurazioni sociali esistenti nonché gli eventuali adeguamenti di tali prestazioni.

3 Stabilisce in che misura il reddito di base incondizionato può essere versato

non domiciliate in Svizzera.

a persone

4 Per

assicurare il finanziamento attraverso i proventi di tutti i settori economici, la Confederazione tassa adeguatamente in particolare:

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a.

le transazioni del settore finanziario;

b.

le cifre d'affari delle imprese del settore tecnologico; e

c.

i redditi da capitale.

RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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A tal fine la Confederazione rende nota la somma totale dei redditi delle persone fisiche e la somma totale degli utili delle persone giuridiche.

5

La Banca nazionale svizzera pubblica dati sulla totalità del traffico scritturale dei pagamenti, inclusi i giroconti, i pagamenti interbancari e quelli intrabancari e i pagamenti effettuati mediante nuove tecnologie.

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