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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2

Progetto

(Legge sul CO2) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 23 agosto 20211; e visto il parere del Consiglio federale del ... 20212, decreta: I La legge del 23 dicembre 20113 sul CO2 è modificata come segue: Art. 2 cpv. 4 e 4bis I certificati di riduzione delle emissioni sono attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19974 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

4

Gli attestati internazionali sono attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite all'estero secondo l'Accordo di Parigi sul clima del 12 dicembre 20155.

4bis

Art. 3 cpv. 1bis, 1ter e 2 Fino al 2024 le emissioni di gas serra devono essere ridotte annualmente di un ulteriore 1,5 per cento rispetto al 1990. Il Consiglio federale può stabilire obiettivi intermedi settoriali.

1bis

Almeno il 75 per cento della riduzione delle emissioni di gas serra di cui al capoverso 1bis deve essere conseguito con provvedimenti realizzati in Svizzera.

1ter

1 2 3 4 5

FF 2021 2252 FF 2021 2254 RS 641.71 RS 0.814.011 RS 0.814.012

2021-2936

FF 2021 2253

Legge sul CO2

2

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Abrogato

Minoranza (Jauslin, Bourgeois, Egger Mike, Graber, Imark, Page, Rösti, Rüegger, Vincenz, Wobmann) Art. 3 cpv. 1bis Nel 2024 le emissioni di gas serra devono essere ridotte del 21,5 per cento rispetto al 1990 e del 19,5 per cento sulla media nel periodo 2021­2024.

1bis

Minoranza (Nussbaumer, Egger Kurt, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Schneider Schüttel, Suter) Art. 3 cpv. 1quater Se verosimilmente gli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 3 capoverso 1bis non possono essere raggiunti sulla media nel periodo 2021­2024, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un pacchetto di investimenti per la protezione del clima.

1quater

Minoranza (Bäumle, Chevalley, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Schneider Schüttel, Suter) Art. 3 cpv. 2 2

Stralciare (=diritto vigente)

Art. 26 cpv. 2 2

Dopo aver sentito il settore interessato, il Consiglio federale fissa l'aliquota di compensazione tra il 5 e il 40 per cento in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 o dello sviluppo delle emissioni di CO2 dei trasporti e stabilisce la quota delle misure di compensazione che deve essere realizzata in Svizzera.

Minoranza (Rösti, Egger Mike, Graber, Imark, Page, Rüegger, Wobmann) Art. 26 cpv. 3 L'aumento ammissibile applicato ai carburanti ammonta al massimo a 1,5 centesimi per litro.

3

Art. 28 cpv. 2 In caso di mancata compensazione devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo nella misura corrispondente: 2

a.

per il 2021: certificati di riduzione delle emissioni;

b.

a partire dal 2022: diritti di emissione o attestati internazionali.

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Minoranza (Nussbaumer, Egger Kurt, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Munz, Schneider Schüttel, Suter) Art. 29 cpv. 2, secondo periodo ... Il Consiglio federale la può aumentare al massimo a 145 franchi se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili di cui all'articolo 3 non sono raggiunti.

2

Art. 31 cpv. 1ter, 1quater e 4 L'impegno di riduzione di cui al capoverso 1bis può essere prorogato sino alla fine del 2024, a condizione che i gestori si impegnino a una riduzione supplementare rispetto ai capoversi 1 e 1bis in una determinata misura e a condizione che una richiesta corrispondente sia presentata entro il termine stabilito dal Consiglio federale.

1ter

Anche i gestori di cui al capoverso 1 che non hanno ancora preso un impegno di riduzione possono impegnarsi a una riduzione delle emissioni di gas serra in una determinata misura sino alla fine del 2024.

1quater

Il Consiglio federale stabilisce in che misura i gestori possono adempiere il loro impegno di riduzione: 4

a.

entro il 2021: mediante la consegna di certificati di riduzione delle emissioni;

b.

a partire dal 2022: mediante la consegna di diritti di emissione.

Art. 32 cpv. 2 Per le tonnellate di CO2eq emesse in eccesso i corrispondenti diritti di emissione devono essere consegnati alla Confederazione l'anno successivo.

2

Minoranza (Klopfenstein Broggini, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Girod, Masshardt, Schneider Schüttel)

Capitolo 6a: Tassa sull'aviazione generale Art. 38a 1

Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 1 capoverso 1, la Confederazione riscuote una tassa d'incentivazione sui voli realizzati con aeromobili la cui massa massima autorizzata al decollo supera 5700 kg, alimentati con vettori energetici fossili e il cui decollo avviene sotto il regime del diritto svizzero (tassa sull'aviazione generale).

2

La Confederazione non riscuote la tassa: a.

sui voli di linea e charter;

b.

sui voli di formazione;

c.

sui voli merci;

d.

sui voli di collaudo e sui voli per lavoro aereo;

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e.

3

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sui voli che utilizzano un carburante per l'aviazione assoggettato all'imposta sugli oli minerali.

Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni alla tassa sull'aviazione generale.

4

La tassa sull'aviazione generale ammonta per ogni volo in partenza ad almeno 500 e al massimo a 5000 franchi.

5

Il Consiglio federale fissa l'importo della tassa entro i limiti di cui al capoverso 4.

Può tenere conto di fattori quali la massa massima autorizzata al decollo.

6

Il credito relativo alla tassa sorge ed è esigibile con il decollo.

7

La metà dei proventi della tassa è utilizzata per lo sviluppo di treni ad alta velocità e di treni notturni e l'altra metà è distribuita alla popolazione.

Minoranza (Clivaz Christophe, Chevalley, Egger Kurt, Girod, Klopfenstein Broggini, Masshardt, Schneider Schüttel) Inserire prima dell'articolo 40a Art. 40bis

Verifica dei rischi finanziari legati al clima

1

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) verifica regolarmente i rischi finanziari microprudenziali del cambiamento climatico.

2

La Banca nazionale svizzera (BNS) verifica periodicamente i rischi finanziari macroprudenziali del cambiamento climatico.

3

La FINMA e la BNS riferiscono regolarmente sui risultati.

Titolo prima dell'articolo 39

Capitolo 7: Esecuzione, procedura e promozione Art. 40c

Sistemi d'informazione e di documentazione

1

L'UFAM tiene i sistemi d'informazione e di documentazione per lo svolgimento elettronico delle procedure secondo la presente legge. Il Consiglio federale designa le procedure che devono essere eseguite elettronicamente.

2

Nello svolgimento elettronico delle procedure, l'UFAM garantisce l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi.

3

In caso di presentazione per via elettronica di informazioni la cui firma è richiesta dalla legge, le autorità federali competenti possono, in luogo della firma elettronica qualificata, riconoscere un'altra conferma elettronica delle informazioni da parte della persona interessata nella rispettiva procedura.

4

L'UFAM può concedere agli organi e alle persone seguenti accesso ai sistemi d'informazione e di documentazione: a.

Ufficio federale dell'energia;

b.

Ufficio federale delle assicurazioni sociali;

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c.

Ufficio federale dell'aviazione civile;

d.

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC);

e.

organizzazioni private di cui all'articolo 39 capoverso 2;

f.

richiedenti, persone assoggettate e gestori conformemente alla presente legge;

g.

organi di validazione e di verifica autorizzati;

h.

organi di controllo incaricati dall'UFAM;

i.

gli altri organi o le altre persone designati dal Consiglio federale, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento dei compiti e degli obblighi previsti dalla presente legge.

5

Gli organi e le persone di cui al capoverso 4 possono richiamare dati personali dai sistemi d'informazione e di documentazione, compresi i dati personali degni di particolare protezione relativi a procedimenti amministrativi e penali o sanzioni e trattarli nella misura necessaria all'adempimento dei loro compiti e obblighi previsti dalla presente legge.

Art. 45 cpv. 2 e 3 2 L'UDSC è l'autorità di perseguimento e l'autorità giudicante.

3 Se il fatto costituisce al contempo un'infrazione secondo gli articoli 42 o 43 e un'infrazione alla legislazione doganale o ad altri atti normativi federali in materia di tasse il cui perseguimento spetta all'UDSC, è inflitta la pena prevista per l'infrazione più grave, aumentata in misura adeguata.

Art. 48b

Trasferimento dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati non utilizzati

I diritti di emissione non utilizzati nel 2021 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2022­2024.

1

I certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel 2021 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2022­2024.

3 Gli attestati non utilizzati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera nel periodo 2013­2021 possono essere riportati illimitatamente al periodo 2022­2024.

2

Minoranza (Egger Kurt, Clivaz Christophe, Girod, Klopfenstein Broggini) Art. 49b Disposizione transitoria Entro il 31 dicembre 2022 il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale proposte di misure per conseguire gli obiettivi sanciti nell'Accordo di Parigi sul clima del 12 dicembre 20156. Laddove possibile, adotta nel frattempo misure nell'ambito della propria competenza. A tal fine, consulta preventivamente le cerchie interessate.

6

RS 0.814.012

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2022.

2

Qualora risulti soltanto più tardi che il termine di referendum è decorso infruttuosamente, il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio federale può disporne l'entrata in vigore retroattiva.

3

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