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Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali
Richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione La Zürcher Kunstgesellschaft, Kunsthaus Zürich (Zurigo) ha presentato, conformemente agli articoli 10 e 11 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1) e all'articolo 7 della relativa ordinanza del 13 aprile 2005 (RS 444.11), la seguente richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione: A.
Nome e indirizzo dell'istituzione prestatrice: MAK Museum für angewandte Kunst, Stubenring 5, 1010 Vienna, Austria;
B.
Descrizione del bene culturale: vedi appendice1;
C.
Provenienza del bene culturale, nel modo più esatto possibile: vedi appendice1;
D.
Data prevista dell'importazione temporanea del bene culturale in Svizzera: 21 aprile 2021;
E.
Data prevista dell'esportazione del bene culturale dalla Svizzera: 29 settembre 2021;
F.
Durata dell'esposizione: dal 21 maggio 2021 al 29 agosto 2021;
G.
Durata della garanzia di restituzione richiesta: dal 21 aprile 2021 al 29 settembre 2021.
Ufficio federale della cultura, Servizio specializzato Trasferimento internazionale dei beni culturali, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.
Le opposizioni al rilascio di una garanzia di restituzione devono essere presentate al servizio sottoscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione.
9 marzo 2021
Ufficio federale della cultura: Servizio specializzato Trasferimento internazionale dei beni culturali
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La richiesta (appendice inclusa) è pubblicata sul sito dell'Ufficio federale della cultura (www.bak.admin.ch/kgt, rubrica «Garanzia di restituzione per i musei») e può essere ottenuta presso l'Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.
2021-0673
FF 2021 463
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