FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Esecuzione della legge federale sulla formazione professionale Conformemente all'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e agli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101), l'Organo responsabile per l'esame professionale di accompagnatrice/accompagnatore di montagna (OREPAM), che è composto dei seguenti membri: l'«Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne (ASAM)», l'Associazione Operatori Turistici di Montagna (Guide OTM), l'«Association Suisse des Guides Montagne (ASGM)» e il «Verband Bündner Wanderleiter (BWL)», ha presentato un disegno di modifica del regolamento concernente l'esame di professione di accompagnatore di montagna con attestato professionale federale / accompagnatrice di montagna con attestato professionale federale.

Conformemente all'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10) e degli articoli 25 e 26 della relativa ordinanza d'esecuzione del 19 novembre 2003 (RS 412.101) la Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali (FIAS) ha presentato un disegno di modifica del regolamento concernente l'esame di professione di specialista in materia di assicurazione sociale con attestato professionale federale.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, tiene tali disegni a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

2 febbraio 2021

2021­0247

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

FF 2021 144

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