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Decisione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA in materia di riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera conformemente all'ordinanza concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera ai sensi degli articoli 5 e 36 lettera c della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

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Ai sensi dell'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), il Consiglio federale ha posto in vigore con effetto dal 30 novembre 2018 l'ordinanza concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera (di seguito: ordinanza sul riconoscimento). Questa ordinanza, conformemente al suo articolo 5, è considerata alla stregua di una legge sui mercati finanziari ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1). La FINMA provvede all'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA) ed è quindi responsabile dell'emanazione della presente ordinanza.

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Conformemente all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza sul riconoscimento, dal 1° gennaio 2019 le sedi di negoziazione con sede all'estero necessitano previamente di un riconoscimento della FINMA se: a. presso queste sedi di negoziazione vengono negoziati titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera o se queste sedi di negoziazione consentono il commercio di simili titoli di partecipazione; e b. i titoli di partecipazione sono quotati in una borsa in Svizzera o negoziati presso una sede di negoziazione in Svizzera.

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Conformemente all'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza sul riconoscimento, la FINMA accorda il riconoscimento su domanda, se la sede di negoziazione estera: a. sottostà a una regolamentazione e a vigilanza adeguate; e b. non ha la sua sede in una Giurisdizione che pone restrizioni ai suoi partecipanti al mercato per il commercio, presso sedi di negoziazione svizzere, di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera, pregiudicando così notevolmente il commercio di questi titoli presso le sedi di negoziazione svizzere.

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Il DFF pubblica un elenco delle suddette giurisdizioni (art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza sul riconoscimento).

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La FINMA può accordare il riconoscimento a una sede di negoziazione estera anche se non è stata presentata alcuna domanda, purché tale sede di negoziazione non abbia sede in una Giurisdizione di cui al numero 4 e sia assoggettata a una regolamentazione e a vigilanza adeguate (art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza

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sul riconoscimento). La FINMA pubblica un elenco di tutte le sedi di negoziazione estere riconosciute (art. 3 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza sul riconoscimento).

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Prima dell'inserimento del Regno Unito nell'elenco del DFF di cui al numero 4, titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera sono stati negoziati sulle seguenti sedi di negoziazione estere o queste ultime hanno consentito il commercio di simili titoli di partecipazione, e tali titoli sono quotati in una borsa in Svizzera o negoziati presso una sede di negoziazione in Svizzera:: ­ Aquis Exchange PLC (Aquis) Londra ­ Cboe Europe Limited (Cboe Europe Equities Regulated Market, Cboe Europe Equities) Londra ­ ICAP WCLK Limited (TP ICAP UK MTF) Londra ­ Instinet Europe Limited (BlockMatch) Londra ­ Tradeweb Europe Limited (MTF) Londra ­ Turquoise Global Holdings Ltd (Turquoise) Londra ­ UBS AG (UBS MTF) Londra ­ London Stock Exchange plc Londra

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Il 3 febbraio 2021 il Regno Unito è stato stralciato dall'elenco del DFF di cui al numero 4. È quindi ipotizzabile che il commercio di cui al numero 6 sia consentito e riprenda.

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Le sedi di negoziazione di cui al numero 6 sottostanno a una regolamentazione e a vigilanza adeguate. Non hanno sede in una Giurisdizione che figura nell'elenco del DFF di cui al numero 4 (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza sul riconoscimento). Le sedi di negoziazione in questione adempiono dunque i requisiti di cui all'articolo 2 capoverso 2 e sono riconosciute.

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Il riconoscimento è valido fintantoché le condizioni per il riconoscimento sono adempiute ed eventuali termini non sono scaduti.

10 Il riconoscimento di una sede di negoziazione figurante nell'elenco decade per legge non appena quest'ultima ha la sua sede in una Giurisdizione secondo il numero 4 (art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza sul riconoscimento).

11 La FINMA richiama l'attenzione delle sedi di negoziazione che esercitano senza il necessario riconoscimento sull'articolo 44 LFINMA e sulla comminatoria della pena ivi prevista.

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari decide che: 1.

le sedi di negoziazione di cui al numero 6 sono riconosciute ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza sul riconoscimento;

2.

non vengono riscosse spese processuali.

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Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, CH-9023 San Gallo, entro 30 giorni. Il ricorso deve essere motivato e presentato in duplice copia firmata. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

3 febbraio 2021

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA: Léonard Bôle Dr. Hans-Claas Bernhardt

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