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Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Modifica del 1° ottobre 2021 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 20201, decreta: I La legge dell'8 ottobre 20042 sui trapianti è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 Gli organi, i tessuti o le cellule prelevati per scopi diversi dal trapianto possono essere conservati, trapiantati o impiegati per la fabbricazione di espianti standardizzati soltanto se sono state rispettate le prescrizioni della presente legge in materia di informazione, opposizione e consenso di cui agli articoli 8­8c, 12 lettera b, 13 capoverso 2 lettere f e g, 39 capoverso 2 nonché 40 capoverso 2.

1

Art. 8

Condizioni del prelievo

È consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se: 1

a.

la morte è stata accertata;

b.

la persona non si è opposta al prelievo.

In mancanza dell'opposizione o del consenso o di un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, gli stretti congiunti della persona deceduta possono opporsi al prelievo. Sono tenuti a rispettare la volontà presunta della persona deceduta.

2

3

1 2

Se nessuno degli stretti congiunti è raggiungibile, il prelievo non è consentito.

FF 2020 8351 RS 810.21

2021-3244

FF 2021 2328

Legge sui trapianti

FF 2021 2328

Se è comprovato che la persona deceduta ha delegato a una persona di fiducia la decisione circa il prelievo di organi, tessuti o cellule, questa persona subentra agli stretti congiunti.

4

Il prelievo di organi, tessuti o cellule per la fabbricazione di espianti standardizzati è consentito soltanto se la persona deceduta o i suoi stretti congiunti vi hanno acconsentito. Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo del consenso anche per il prelievo di organi, tessuti o cellule non attribuiti secondo la sezione 4.

5

La volontà della persona deceduta prevale sulla volontà degli stretti congiunti e su quella della persona di fiducia di cui al capoverso 4.

6

Art. 8a

Età minima

Chi ha compiuto 16 anni può decidere autonomamente se acconsentire o meno al prelievo dei suoi organi, tessuti o cellule.

Art. 8b

Revoca

L'opposizione o il consenso, come pure ogni altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, possono essere revocati in qualsiasi momento.

Art. 8c

Accertamento dell'opposizione

Prima di effettuare un prelievo di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta, va verificato se nel registro delle donazioni di organi e di tessuti di cui all'articolo 10a figura l'opposizione o il consenso o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione.

1

Il registro delle donazioni di organi e di tessuti può essere consultato soltanto dopo che è stata decisa l'interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita.

2

Se né l'opposizione o il consenso né un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione figurano nel registro delle donazioni di organi e di tessuti o sono in altro modo immediatamente riconoscibili, va chiesto agli stretti congiunti della persona deceduta se sono a conoscenza di una sua dichiarazione di volontà relativa alla donazione.

3

Se non sono a conoscenza né dell'opposizione o del consenso né di un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione, gli stretti congiunti vengono informati del loro diritto di opposizione di cui all'articolo 8 capoverso 2.

4

5

Il Consiglio federale stabilisce: a.

la cerchia degli stretti congiunti;

b.

le modalità e i termini relativi al coinvolgimento degli stretti congiunti e all'esercizio del diritto di opposizione di cui all'articolo 8 capoverso 2.

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Legge sui trapianti

Art. 10

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Provvedimenti medici preparatori

I provvedimenti medici aventi unicamente lo scopo di conservare organi, tessuti o cellule possono essere attuati se non vi è opposizione al prelievo di organi, tessuti o cellule; possono essere attuati già durante l'accertamento dell'opposizione.

1

2

Devono inoltre adempiere le seguenti condizioni: a.

non possono accelerare la morte della persona;

b.

non possono indurre nella persona uno stato vegetativo permanente;

c.

comportano per la persona soltanto rischi e incomodi minimi;

d.

sono indispensabili per la riuscita del trapianto.

Possono essere attuati soltanto dopo che è stata decisa l'interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita.

3

Se il prelievo di organi, tessuti o cellule è subordinato al consenso del donatore o dei suoi stretti congiunti in virtù dell'articolo 8 capoverso 5, i provvedimenti medici preparatori possono essere attuati: 4

a.

prima della morte, soltanto se il donatore o i suoi stretti congiunti vi hanno acconsentito;

b.

dopo la morte, finché non è accertato se esista o meno il consenso.

5

Si applica per analogia l'articolo 8 capoverso 4.

6

Il Consiglio federale stabilisce: a.

i provvedimenti che non adempiono le condizioni di cui al capoverso 2 lettere c e d;

b.

la durata massima dei provvedimenti nei casi di cui ai capoversi 1 e 4 lettera b.

Art. 10a

Registro delle donazioni di organi e di tessuti

Il Servizio nazionale di attribuzione di cui all'articolo 19 tiene un registro nel quale ciascuno può iscrivere l'opposizione o il consenso o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione.

1

Le persone responsabili dell'accertamento della volontà relativa alla donazione negli ospedali in cui sono assistiti potenziali donatori possono consultare il registro mediante procedura di richiamo.

2

Il numero AVS di cui all'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19463 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti funge da numero d'identificazione personale.

3

Per le persone cui non è assegnato un numero AVS, il Consiglio federale può prevedere un altro identificatore personale.

4

3

RS 831.10

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Legge sui trapianti

5

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Il Consiglio federale disciplina inoltre: a.

il tipo di dati trattati nel registro;

b.

le condizioni per la conservazione e la cancellazione dei dati;

c.

le modalità con cui le persone devono identificarsi all'atto dell'iscrizione nel registro.

Art. 54 cpv. 2bis Il Consiglio federale delega la tenuta del registro delle donazioni di organi e di tessuti di cui all'articolo 10a a un'organizzazione o una persona con sede in Svizzera e che dispone di esperienza nella tenuta di siffatti registri.

2bis

Art. 61 cpv. 2 e 3 2

3

L'informazione comprende in particolare: a.

l'indicazione della possibilità per ogni persona di esprimere la propria opposizione o il proprio consenso o un'altra dichiarazione di volontà relativa alla donazione nel registro delle donazioni di organi e di tessuti e di revocarli in qualsiasi momento;

b.

l'indicazione delle conseguenze derivanti da una mancata opposizione, segnatamente del fatto che il prelievo di organi, tessuti o cellule e l'attuazione di provvedimenti medici preparatori sono consentiti se non vi è opposizione da parte del donatore o dei suoi stretti congiunti;

c.

l'indicazione dei rischi e degli incomodi associati ai provvedimenti medici preparatori;

d.

ex lett. b

e.

ex lett. c

Abrogato

Art. 69 cpv. 1 lett. cbis e cter È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale4, chiunque intenzionalmente: 1

cbis. preleva organi, tessuti o cellule da una persona in violazione delle disposizioni relative al consenso e all'opposizione di cui agli articoli 8­8c, 12 lettera b e 13 lettere f­i; cter. trapianta organi, tessuti o cellule prelevati in violazione delle disposizioni relative al consenso e all'opposizione di cui agli articoli 8­8c, 12 lettera b e 13 lettere f­i;

4

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RS 311.0

Legge sui trapianti

FF 2021 2328

II All'entrata in vigore della modifica del 18 dicembre 20205 della legge federale del 20 dicembre 19466 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), le disposizioni qui appresso della presente legge hanno il tenore seguente o sono completate come segue: Art. 10a cpv. 3, 4 e 5, frase introduttiva, nonché lett. d 3

e 4 Privi di oggetto o abrogati

5

Il Consiglio federale disciplina: d.

quali dati devono fornire le persone cui non è assegnato un numero AVS secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19467 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

Art. 54 cpv. 2ter Per l'esecuzione dei compiti secondo l'articolo 10a della presente legge, l'organizzazione o la persona incaricata della tenuta del registro delle donazioni di organi e di tessuti è autorizzata a utilizzare sistematicamente il numero AVS secondo l'articolo 50c LAVS8.

2ter

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

È il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 22 marzo 20199 «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane».

2

Sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» sarà stata ritirata10 o respinta in votazione popolare.

3

5 6 7 8 9 10

FF 2020 8731 RS 831.10 RS 831.10 RS 831.10 FF 2019 2645 FF 2021 2341

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Legge sui trapianti

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FF 2021 2328

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021 Termine di referendum: 20 gennaio 2022

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