FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata č quella determinante

Accordo multilaterale ADN / M 030 conformemente alla sezione 1.5.1 ADN sul trasporto di Butadieni e Idrocarburi in miscela stabilizzata della classe 2 (1) In deroga alle prescrizioni della sottosezione 2.2.2.3 e delle tabelle A e C del capitolo 3.2, il trasporto di miscele stabilizzate di butadieni e idrocarburi con una concentrazione di butadiene compresa tra il 20 e il 40 per cento, che a 70° C hanno una pressione di vapore non superiore a 1,1 MPa (11 bar) e la cui massa volumica a 50° C non č inferiore a 0,525 kg/l, č autorizzato sotto la denominazione dell'ONU 1010 BUTADIENI E IDROCARBURI IN MISCELA, STABILIZZATA.

(2) Lo speditore deve annotare nel documento di trasporto: «Trasporto concordato secondo la sezione 1.5.1 ADN (M030)» (3) Il presente Accordo, valido fino al 30 giugno 2025, si applica ai trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell'ADN che lo hanno sottoscritto.

In caso di denuncia anticipata da parte di uno dei firmatari, l'accordo resta valido fino alla suddetta data solo per i trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti che non lo hanno denunciato.

L'autoritą svizzera competente per l'ADN

3 agosto 2021

Ufficio federale dei trasporti, Divisione Sicurezza: Rudolf Sperlich, Vicedirettore

2021-2539

FF 2021 1759

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