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Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Legge federale sull'energia (LEne) Modifica del 1° ottobre 2021 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 19 aprile 20211; visto il parere del Consiglio federale del 1° giugno 20212, decreta: I La legge federale del 30 settembre 20163 sull'energia è modificata come segue: Art. 15 cpv. 4 I capoversi 1­3 non si applicano fintanto che i produttori partecipano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19).

4

Art. 16 cpv. 2 Il capoverso 1 si applica anche ai gestori di impianti che partecipano al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19) o a quelli che beneficiano di un contributo d'investimento secondo il capitolo 5 o di un contributo alle spese d'esercizio (art. 33a).

2

Art. 19 cpv. 6 Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.

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Titolo prima dell'art. 24

Capitolo 5: Contributo d'investimento per impianti fotovoltaici, idroelettrici, a biomassa, eolici e geotermici Art. 24

Principi

Per gli impianti che producono elettricità da energie rinnovabili è possibile beneficiare di un contributo d'investimento sulla base delle disposizioni del presente capitolo, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36).

Art. 25

Contributo d'investimento per impianti fotovoltaici

Per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici e per l'ampliamento considerevole di impianti fotovoltaici è possibile beneficiare di un contributo d'investimento (rimunerazione unica).

1

La rimunerazione unica ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d'investimento determinanti degli impianti di riferimento al momento della messa in esercizio.

2

Per gli impianti che immettono in rete tutta l'elettricità prodotta la rimunerazione unica può ammontare, in deroga al capoverso 2, fino al 60 per cento dei costi d'investimento determinanti degli impianti di riferimento al momento della messa in esercizio.

3

Art. 25a

Aste per la rimunerazione unica

Per la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici senza consumo proprio a partire da una potenza di 150 kW il Consiglio federale può prevedere che l'importo della rimunerazione unica sia fissato tramite aste. Tale importo non può superare i contributi d'investimento di cui all'articolo 25.

1

Il tasso di rimunerazione per chilowatt di potenza è il criterio principale per l'aggiudicazione. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori criteri.

2

Il Consiglio federale può prevedere il deposito di una cauzione fino al 10 per cento dell'importo della rimunerazione unica previsto per l'intera potenza offerta e disciplinarne l'impiego.

3

Il Consiglio federale può prevedere sanzioni fino al 10 per cento dell'importo della rimunerazione unica previsto per l'intera potenza offerta, in particolare se il progetto: 4

a.

non è realizzato entro il termine fissato;

b.

non raggiunge o raggiunge soltanto in parte gli obiettivi garantiti nell'offerta per la quale il partecipante si è aggiudicato l'asta;

c.

non presenta o presenta soltanto in parte le caratteristiche garantite nell'offerta per la quale il partecipante si è aggiudicato l'asta.

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Art. 26 1

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Contributo d'investimento per impianti idroelettrici

È possibile beneficiare di un contributo d'investimento per: a.

la costruzione di nuovi impianti idroelettrici con una potenza di almeno 1 MW;

b.

gli ampliamenti considerevoli di impianti che, dopo l'ampliamento, hanno una potenza di almeno 300 kW;

c.

i rinnovamenti considerevoli di impianti che, dopo il rinnovamento, hanno una potenza di almeno 300 kW.

Non sussiste alcun diritto a un contributo d'investimento per la parte di un impianto che serve al pompaggio-turbinaggio. Il Consiglio federale può prevedere deroghe in caso di bisogno comprovato di capacità di stoccaggio supplementari per poter integrare energie rinnovabili.

2

3

Il contributo d'investimento ammonta: a.

al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili, per gli impianti di cui al capoverso 1 lettere a e b;

b.

al massimo al 40 per cento dei costi d'investimento computabili, per gli impianti di cui al capoverso 1 lettera c.

I limiti inferiori di potenza di cui al capoverso 1 non si applicano agli impianti accessori.

4

Il Consiglio federale può esentare altri impianti idroelettrici dal rispetto dei limiti inferiori di potenza di cui al capoverso 1, se: 5

a.

sono ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o

b.

non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali o preziosi sotto il profilo ecologico.

Art. 27

Contributo d'investimento per impianti a biomassa

Per la costruzione di nuovi impianti a biomassa e per gli ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di impianti a biomassa è possibile beneficiare di un contributo d'investimento.

1

Il contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

2

Per gli impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili non è possibile beneficiare di un contributo d'investimento.

3

Art. 27a

Contributo d'investimento per impianti eolici

Per la costruzione di nuovi impianti eolici con una potenza di almeno 2 MW è possibile beneficiare di un contributo d'investimento.

1

Il contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

2

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Art. 27b 1

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Contributi d'investimento per impianti geotermici

È possibile beneficiare di un contributo d'investimento per: a.

la prospezione di risorse geotermiche;

b.

lo sfruttamento di risorse geotermiche;

c.

la costruzione di nuovi impianti geotermici.

Ogni contributo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

2

Art. 28 cpv. 1 e 2 Chi intende beneficiare di un contributo d'investimento secondo gli articoli 26­27b, può iniziare i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento soltanto dopo che l'UFE ha dato la propria garanzia. L'UFE può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori.

1

Chi inizia i lavori di costruzione, ampliamento o rinnovamento di un impianto senza garanzia e senza autorizzazione per l'inizio anticipato dei lavori non può beneficiare del contributo d'investimento.

2

Art. 29, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3, frase introduttiva, nonché lett. bbis e h­j Dettagli Il Consiglio federale disciplina i dettagli dei contributi d'investimento secondo il presente capitolo, in particolare: 1

Nella determinazione degli importi il Consiglio federale si fonda sui costi scoperti per la costruzione di nuovi impianti o per l'ampliamento o il rinnovamento di impianti esistenti.

2

3

Il Consiglio federale può inoltre prevedere in particolare: bbis. una verifica concreta e la valutazione di singole domande se vi sono indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti; h.

diverse categorie all'interno delle singole tecnologie;

i.

importi basati sul principio dell'impianto di riferimento per i contributi d'investimento di cui agli articoli 26­27b per determinate classi di potenza;

j.

l'obbligo per i promotori di progetti che ricevono un contributo d'investimento secondo il presente capitolo di fornire alla Confederazione dati e informazioni di interesse pubblico.

Art. 30 cpv. 4 lett. e, nonché 5 4

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare: e.

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la delimitazione rispetto al contributo d'investimento per ampliamenti considerevoli (art. 26 cpv. 1 lett. b);

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Abrogato

Art. 33

Garanzie per la geotermia

Per coprire i rischi degli investimenti effettuati nell'ambito della prospezione e dello sfruttamento di risorse geotermiche come pure della costruzione di impianti geotermici per la produzione di elettricità possono essere prestate garanzie. Il loro importo ammonta al massimo al 60 per cento dei costi d'investimento computabili.

1

Un progetto geotermico non può beneficiare contemporaneamente di una garanzia secondo il capoverso 1 e di un contributo secondo l'articolo 27b capoverso 1.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare i costi d'investimento computabili e la procedura.

3

Art. 33a

Contributo alle spese d'esercizio per impianti a biomassa

Per gli impianti a biomassa è possibile beneficiare di un contributo alle spese d'esercizio, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36).

1

Il contributo alle spese d'esercizio è stabilito deducendo il prezzo di mercato di riferimento dall'importo del contributo ed è versato per chilowattora di elettricità immessa in rete.

2

Il Consiglio federale fissa l'importo del contributo per categoria e classe di potenza; a tal fine si basa sulle spese d'esercizio degli impianti di riferimento e tiene conto di possibili ricavi. L'importo del contributo può essere adeguato alle circostanze.

3

4

5

Il Consiglio federale può inoltre prevedere in particolare: a.

esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;

b.

gli importi massimi dei contributi;

c.

l'esclusione di impianti le cui spese d'esercizio possono essere coperte in altro modo.

Non è possibile beneficiare di un contributo alle spese d'esercizio per: a.

impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);

b.

forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;

c.

impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.

Art. 35 cpv. 2 lett. d, g e hbis 2

Con il supplemento rete sono finanziati: d.

i contributi d'investimento secondo il capitolo 5;

g.

le perdite derivanti dalle garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33;

hbis. i contributi alle spese d'esercizio di cui all'articolo 33a;

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Art. 36

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Limitazione per singoli utilizzi e lista d'attesa

Le risorse sono destinate ai singoli utilizzi conformemente alle quote massime seguenti: 1

a.

una quota massima di 0,1 ct./kWh per: 1. i bandi di gara, 2. i contributi d'investimento e le garanzie per la geotermia, 3. l'indennizzo di cui all'articolo 34;

b.

una quota massima di 0,2 ct./kWh per i contributi d'investimento secondo l'articolo 26 capoverso 1 per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW;

c.

una quota massima di 0,2 ct./kWh per il premio di mercato per l'elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici.

L'UFE stabilisce annualmente le risorse destinate agli impianti fotovoltaici (contingente per il fotovoltaico). Può stabilire contingenti anche per le altre tecnologie. Al riguardo persegue una progressione continua e tiene conto dell'evoluzione dei costi.

2

Il Consiglio federale disciplina le conseguenze delle limitazioni previste dal presente articolo. Può prevedere liste d'attesa per i contributi d'investimento secondo il capitolo 5. Per ridurre le liste d'attesa può prendere in considerazione anche criteri diversi dalla data d'iscrizione in tali liste.

3

Le risorse di cui al capoverso 1 lettera c rimaste inutilizzate sono impiegate l'anno successivo per gli altri utilizzi di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere b e c o all'articolo 34, tenendo conto delle quote massime di cui al capoverso 1.

4

Art. 38 cpv. 1 lett. b n. 1, 2 e 4, nonché cpv. 2 e 3 1

Non vengono più presi nuovi impegni a partire dal 1° gennaio: b.

2

del 2031 per: 1. le rimunerazioni uniche di cui agli articoli 25 e 25a, 2. i contributi d'investimento di cui agli articoli 26­27b, 4. le garanzie per la geotermia di cui all'articolo 33.

Il premio di mercato di cui all'articolo 30 è versato per l'ultima volta per il 2030.

I contributi alle spese d'esercizio di cui all'articolo 33a sono concessi sino al 31 dicembre 2030.

3

Art. 62 cpv. 2 D'intesa con il Cantone interessato, l'UFAM decide in merito all'indennizzo di cui all'articolo 34 di regola entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

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Art. 70 cpv. 1 lett. b 1

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente: b.

fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell'ambito del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19) o dei contributi d'investimento (art. 25­27b);

Art. 73 cpv. 1 e 2 Abrogati Art. 75a

Disposizioni transitorie relative ai contributi d'investimento, ai contributi per l'esplorazione geotermica e alle garanzie per la geotermia

Il gestore di un impianto che, prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2021, ha ricevuto, con decisione di massima, la garanzia di una rimunerazione unica per un impianto fotovoltaico o di un contributo d'investimento per un impianto idroelettrico o a biomassa, continua ad avervi diritto. Si applicano le disposizioni del capitolo 5 del diritto anteriore nel tenore del 30 settembre 20164.

1

Le domande complete per l'ottenimento di contributi d'investimento per impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW, presentate entro l'ultimo giorno di riferimento prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2021, sono valutate secondo le disposizioni del capitolo 5 del diritto anteriore nel tenore del 30 settembre 2016.

2

Chi, prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° ottobre 2021, ha presentato una domanda per l'ottenimento di un contributo per l'esplorazione geotermica o di una garanzia per la geotermia secondo l'articolo 33 del diritto anteriore nel tenore del 30 settembre 2016 o ha già concluso un contratto corrispondente, può richiedere all'UFE entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente modifica un contributo d'investimento di cui all'articolo 27b capoverso 1 lettera b in luogo del contributo per l'esplorazione geotermica o della garanzia per la geotermia.

3

II La legge del 22 dicembre 19165 sulle forze idriche è modificata come segue: Art. 49 cpv. 1 e 1bis Il canone annuo non può superare 110 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2030. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per finanziare i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 3­5.

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RU 2017 6839 RS 721.80

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Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale un disegno di atto normativo per la determinazione dell'aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2031.

1bis

III La legge del 23 marzo 20076 sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue: Titolo dopo l'articolo 23

Capitolo 4a: Progetti pilota Art. 23a Il DATEC può autorizzare progetti pilota volti allo sviluppo di tecnologie, modelli aziendali o prodotti innovativi nel settore dell'energia, nella misura in cui permettano di acquisire esperienze utili in vista di una modifica legislativa.

1

I progetti pilota sono limitati sotto il profilo materiale, temporale e geografico. La loro durata massima è di quattro anni. Tale durata può essere prolungata una volta di due anni al massimo.

2

Il DATEC disciplina mediante ordinanza le condizioni quadro per ciascun progetto pilota, nonché i diritti e gli obblighi dei partecipanti ai progetti. Le modalità del servizio universale, i compiti dei gestori di rete e l'utilizzazione della rete possono divergere dalle disposizioni della presente legge.

3

Se nell'ambito di un progetto pilota i consumatori finali sono esentati dall'obbligo di versare il corrispettivo per l'utilizzazione della rete, il DATEC può prevedere che i costi di rete non coperti siano inclusi nelle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete.

4

Il Consiglio federale disciplina i presupposti, lo svolgimento e la valutazione dei progetti pilota.

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RS 734.7

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IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021 Termine di referendum: 20 gennaio 2022

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