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Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» depositata il 24 giugno 20192; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 20213, decreta:

Art. 1 L'iniziativa federale del 24 giugno 2019 «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 107 cpv. 24 [La Confederazione] Emana, sotto forma di legge federale, prescrizioni sulla fabbricazione, l'acquisto e lo smercio nonché sull'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico.

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RS 101 FF 2019 4297 FF 2021 623

2021-0717

FF 2021 625

Iniziativa popolare «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)». DF

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FF 2021 625

Affari con l'estero aventi per oggetto materiale bellico sono vietati in particolare se: a.

il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale; la legge può prevedere eccezioni, segnatamente per: 1. Paesi democratici che hanno un regime di controllo delle esportazioni comparabile a quello svizzero, 2. Paesi che sono implicati in un tale conflitto esclusivamente nel quadro di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

b.

il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;

c.

nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico sia impiegato contro la popolazione civile; o

d.

nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.

In deroga al capoverso 3 la legge può prevedere eccezioni per i dispositivi impiegati per lo sminamento umanitario come pure per singole armi da fuoco portatili o corte e per le relative munizioni, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.

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Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria dell'art. 107 cpv. 2 4 (Armi e materiale bellico) Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 107 capoversi 2­4 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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2/2

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.