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Termine di referendum: 7 ottobre 2021

Legge federale sui diritti politici (LDP) (Trasparenza nel finanziamento della politica) Modifica del 18 giugno 2021 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 24 ottobre 20191; visto il parere del Consiglio federale del 27 novembre 20192, decreta: I La legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 76b

Titolo quinto b: Trasparenza nel finanziamento della politica Art. 76b

Obbligo dei partiti di rendere pubblico il loro finanziamento

I partiti rappresentati nell'Assemblea federale rendono pubblico il loro finanziamento.

1

2

1 2 3

Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente: a.

le loro entrate;

b.

ogni vantaggio economico di valore superiore a 15 000 franchi per donatore e per anno concesso loro volontariamente (liberalità monetaria o non monetaria);

c.

i contributi dei loro membri investiti di un mandato pubblico.

FF 2019 6555 FF 2019 6831 RS 161.1

2021-2108

FF 2021 1492

Diritti politici. LF (Trasparenza nel finanziamento della politica)

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I membri senza partito dell'Assemblea federale rendono pubbliche le liberalità monetarie e non monetarie secondo il capoverso 2 lettera b.

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Art. 76c

Obbligo di rendere pubblico il finanziamento di campagne in vista di elezioni o votazioni

Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che conducono una campagna in vista di un'elezione nel Consiglio nazionale o di una votazione federale impiegando più di 50 000 franchi rendono pubblico il finanziamento della campagna.

1

2

Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente: a.

le entrate preventivate e il conto finale delle entrate;

b.

le liberalità monetarie e non monetarie concesse loro nei 12 mesi precedenti la votazione o l'elezione e il cui valore è superiore a 15 000 franchi per donatore e per campagna.

Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che hanno condotto una campagna in vista dell'elezione di un membro del Consiglio degli Stati impiegando a tal fine più di 50 000 franchi comunicano il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie di cui al capoverso 2 lettera b.

3

Le persone o società di persone che conducono una campagna comune comunicano congiuntamente le entrate preventivate e il conto finale delle entrate; nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati comunicano soltanto il conto finale delle entrate. Le liberalità monetarie e non monetarie concesse loro e le loro spese sono sommate. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

4

Art. 76d 1

Termini e modalità dell'obbligo di rendere pubblico il finanziamento

Sono comunicati: a.

i dati di cui all'articolo 76b, annualmente;

b.

nel caso di votazioni ed elezioni nel Consiglio nazionale, le entrate preventivate, 45 giorni prima della votazione o dell'elezione, e il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie di cui all'articolo 76c capoverso 2 lettera b, 60 giorni dopo la votazione o l'elezione;

c.

nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati, il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie di cui all'articolo 76c capoverso 2 lettera b, 30 giorni dopo l'entrata in funzione.

Le liberalità monetarie e non monetarie di cui all'articolo 76c capoverso 2 lettera b sono comunicate senza indugio al servizio competente nel periodo compreso tra la scadenza del termine di trasmissione delle entrate preventivate e la votazione o l'elezione.

2

Nelle entrate preventivate e nel conto finale delle entrate le liberalità monetarie e non monetarie sono indicate separatamente.

3

La comunicazione delle liberalità monetarie e non monetarie di valore superiore a 15 000 franchi indica il valore della liberalità e la data della sua concessione, nonché 4

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il cognome, il nome e il Comune di domicilio o la ragione sociale e la sede dell'autore della liberalità.

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I dati secondo il capoverso 4 vanno documentati.

6

Il Consiglio federale stabilisce la forma della comunicazione.

Art. 76e

Controllo

Il servizio competente controlla se gli attori politici hanno trasmesso i dati e i documenti di cui agli articoli 76b e 76c entro il termine stabilito. Il controllo della correttezza dei dati e dei documenti è effettuato per campionatura.

1

Se constata che determinati dati e documenti non sono stati trasmessi entro il termine stabilito o non sono corretti, ingiunge agli attori politici interessati di fornire i dati e i documenti necessari impartendo loro un termine a tal fine.

2

Se i dati e i documenti non sono forniti entro il termine impartito, il servizio competente è tenuto a denunciare all'autorità di perseguimento penale competente i reati di cui viene a conoscenza in occasione del controllo. Informa di quest'obbligo quando impartisce il termine di cui al capoverso 2.

3

Art. 76f

Pubblicazione

Al termine del controllo di cui all'articolo 76e il servizio competente pubblica i dati e i documenti sul suo sito Internet.

1

2

Sono pubblicati: a.

i dati di cui all'articolo 76d capoverso 1 lettera a, annualmente;

b.

i dati di cui all'articolo 76d capoverso 1 lettere b e c, al più tardi 15 giorni dopo che il servizio competente li ha ricevuti.

I dati relativi alle liberalità monetarie e non monetarie che devono essere comunicati senza indugio secondo l'articolo 76d capoverso 2 sono pubblicati in modo continuativo.

3

Art. 76g

Servizio competente

Il Consiglio federale designa l'autorità competente per il controllo e la pubblicazione.

Art. 76h 1

Liberalità anonime e liberalità provenienti dall'estero

Gli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c non possono accettare: a.

liberalità monetarie e non monetarie anonime; e

b.

liberalità monetarie e non monetarie provenienti dall'estero.

Le liberalità monetarie e non monetarie concesse da Svizzeri all'estero non sono considerate provenienti dall'estero.

2

3

Chi riceve una liberalità monetaria o non monetaria anonima deve: a.

fornire i dati relativi alla provenienza secondo l'articolo 76d capoverso 4; o 3/6

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b.

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se possibile, restituirla; se la restituzione non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione.

Chi riceve una liberalità monetaria o non monetaria proveniente dall'estero, deve restituirla. Se la restituzione non è possibile o non è ragionevolmente esigibile, la liberalità è comunicata al servizio competente e versata alla Confederazione.

4

In deroga ai capoversi 1­4, gli attori politici di cui all'articolo 76c capoverso 3 comunicano, insieme al conto finale di cui all'articolo 76d capoverso 1 lettera c, le liberalità monetarie e non monetarie anonime e quelle provenienti dall'estero concesse loro per una campagna in vista dell'elezione di un membro del Consiglio degli Stati.

5

Art. 76i

Trattamento di dati personali e scambio di informazioni

Ai fini dell'adempimento dei suoi compiti legali, in particolare di quelli relativi al controllo e alla pubblicazione, il servizio competente è autorizzato a trattare i dati personali concernenti: 1

a.

l'identità e la situazione finanziaria degli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c;

b.

l'identità degli autori delle liberalità monetarie e non monetarie concesse agli attori politici di cui agli articoli 76b e 76c;

c.

l'identità dei membri investiti di un mandato pubblico che versano un contributo ai partiti di cui all'articolo 76b.

Il servizio competente può trasmettere le informazioni relative agli attori politici, segnatamente i dati personali necessari all'adempimento dei loro compiti legali, alle seguenti autorità: 2

a.

autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza nel finanziamento della politica secondo il diritto cantonale;

b.

autorità di perseguimento penale competenti in caso di denuncia di un reato conformemente all'articolo 76e capoverso 3.

Le autorità cantonali e comunali competenti per la trasparenza nel finanziamento della politica secondo il diritto cantonale comunicano al servizio competente di cui all'articolo 76g, su sua richiesta, le informazioni necessarie all'esecuzione del controllo e alla pubblicazione, segnatamente i dati personali.

3

Art. 76j 1

2

Disposizioni penali

È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente, viola: a.

uno degli obblighi di rendere pubblico il finanziamento di cui agli articoli 76b­76d;

b.

uno degli obblighi di cui all'articolo 76h capoversi 3­5.

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

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Riserva della legislazione cantonale

Nell'esercizio dei diritti politici a livello federale, è riservato ai Cantoni di prevedere disposizioni più severe in materia di trasparenza nel finanziamento degli attori politici cantonali.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Costituisce il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare del 10 ottobre 20174 «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)».

2

Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)» sarà stata ritirata5 o respinta.

3

4

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 2021

Consiglio nazionale, 18 giugno 2021

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 29 giugno 2021 Termine di referendum: 7 ottobre 2021

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