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Termine di referendum: 8 luglio 2021

Legge federale concernente agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione del 19 marzo 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 20201, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge dell'11 dicembre 20092 sulla promozione della cultura Art. 25 cpv. 1 Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.

1

2. Legge del 14 dicembre 20013 sul cinema Art. 13 cpv. 1 Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionalmente.

1

1 2 3

FF 2020 6109 RS 442.1 RS 443.1

2021-0843

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Agevolazioni amministrative e misure di sgravio del bilancio della Confederazione. LF

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3. Legge del 5 ottobre 20074 sulla geoinformazione Art. 38 cpv. 1­1quater, 3 e 4 La Confederazione e i Cantoni finanziano congiuntamente la misurazione ufficiale.

La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, contributi per le misure e i progetti seguenti: 1

a.

primi e nuovi rilevamenti;

b.

rinnovamenti;

c.

demarcazioni;

d.

provvedimenti in seguito a eventi naturali;

e.

tenuta a giorno periodica;

f.

g.

adeguamenti particolari di interesse nazionale straordinario; progetti innovativi per l'ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale o la sperimentazione di nuove tecnologie.

I contributi della Confederazione sono commisurati all'importanza delle misure e dei progetti per la copertura capillare del territorio, l'omogeneità e l'armonizzazione dei dati della misurazione ufficiale svizzera.

1bis

Nei casi in cui vi è un interesse nazionale straordinario all'attuazione di una misura o di un progetto, il contributo della Confederazione può coprire fino all'80 per cento dei costi complessivi. Può essere più elevato per finanziare un progetto innovativo per l'ulteriore sviluppo della misurazione ufficiale o la sperimentazione di nuove tecnologie.

1ter

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il calcolo dei contributi della Confederazione.

1quater

I Cantoni assumono i costi non coperti né dai contributi della Confederazione né dagli emolumenti. Possono stabilire chi deve partecipare a tali costi residui.

3

La Confederazione finanzia l'esecuzione sostitutiva (art. 34 cpv. 3). Esige dal Cantone negligente i costi rimanenti dopo la deduzione dei contributi convenuti.

4

4. Legge del 5 ottobre 19905 sui sussidi Art. 15c cpv. 3 Dopo la concessione dell'aiuto finanziario o dell'indennità, essi sussistono anche per i terzi dei quali il beneficiario si avvale per adempiere il compito.

3

4 5

RS 510.62 RS 616.1

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Art. 25

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Controllo dell'esecuzione del compito

L'autorità competente controlla se i beneficiari adempiono i loro compiti secondo le disposizioni legali in materia e se sono soddisfatte le condizioni loro imposte.

1

2

A tal fine elabora piani di controllo in funzione dei rischi.

3

In questi piani determina in particolare: a.

in che misura occorre effettuare controlli a campione o controlli approfonditi;

b.

chi effettua il controllo e in base a quali metodi;

c.

come coordinare il controllo con le attività di controllo di altre autorità, in particolare cantonali;

d.

come documentare i risultati del controllo.

L'autorità competente può rinunciare a elaborare un piano di controllo per prestazioni di importo modesto, per contributi obbligatori a organizzazioni internazionali e per prestazioni fornite a beneficiari assoggettati a una vigilanza completa da parte di autorità federali.

4

5. Legge del 21 marzo 19696 sull'imposizione del tabacco Art. 18 cpv. 2bis Se la dichiarazione fiscale non è presentata entro il termine stabilito, l'Amministrazione delle dogane esegue una tassazione d'ufficio nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

2bis

Art. 36 cpv. 3bis Se non può essere accertato esattamente, l'ammontare dell'imposta messa in pericolo è stimato dall'Amministrazione delle dogane nei limiti del suo potere d'apprezzamento.

3bis

6. Legge federale del 20 dicembre 19577 sulle ferrovie Art. 57 cpv. 1bis, secondo periodo ... È adeguato annualmente all'evoluzione del prodotto interno lordo reale e segue l'indice nazionale dei prezzi al consumo. ...

1bis

6 7

RS 641.31 RS 742.101

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7. Legge del 21 giugno 20138 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria Art. 3 cpv. 2, secondo periodo ... Sono adeguati annualmente all'evoluzione del prodotto interno lordo reale e seguono l'indice nazionale dei prezzi al consumo. ...

2

Art. 10, rubrica, nonché cpv. 3 e 4 Assunzione di attivi e passivi del fondo per i grandi progetti ferroviari nonché di mutui Il Fondo si assume i mutui concessi per investimenti nell'infrastruttura ferroviaria alle imprese aventi diritto a indennità, se è stato presentato il conteggio del relativo progetto.

3

I mutui rimborsabili condizionalmente contabilizzati nel Fondo possono essere trasferiti nel conto della Confederazione su decisione del Consiglio federale.

4

8. Legge del 20 marzo 20099 sul trasporto di viaggiatori Art. 31 cpv. 1 Se un'impresa investe nel settore dei trasporti, la Confederazione può concedere una fideiussione al creditore ove lo esiga l'interesse dei committenti. L'UFT disciplina nei particolari la forma e le condizioni della fideiussione.

1

9. Legge federale del 18 marzo 201610 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Art. 23 cpv. 3 Può prevedere che le autorità di cui all'articolo 15 abbiano accesso in ogni momento mediante procedura di richiamo ai dati di cui agli articoli 21 e 22.

3

Titolo prima dell'art. 38

Sezione 9: Spese Art. 38

Principi

Le persone obbligate a collaborare assumono le spese per le installazioni di cui necessitano per adempiere gli obblighi loro assegnati dalla presente legge.

1

8 9 10

RS 742.140 RS 745.1 RS 780.1

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Le persone obbligate a collaborare ricevono dal Servizio un'equa indennità per le spese da esse sostenute per attuare le sorveglianze e per la fornitura delle informazioni di cui agli articoli 21 e 22.

2

I Cantoni partecipano alle spese sostenute dal Servizio per le sue prestazioni e per le indennità versate alle persone obbligate a collaborare.

3

4

Il Consiglio federale può prevedere che: a.

alle persone obbligate a collaborare non venga versata alcuna indennità per la fornitura di tutte o di una parte delle informazioni;

b.

le prestazioni del Servizio connesse alla fornitura di tutte o di una parte delle informazioni non vengano prese in considerazione nel calcolo della partecipazione dei Cantoni alle spese.

Inserire prima del titolo della sezione 10 Art. 38a

Modalità

Il Consiglio federale disciplina il calcolo e il versamento delle indennità nonché il calcolo e la riscossione della partecipazione alle spese.

1

Può prevedere che le indennità e la partecipazione alle spese siano calcolate per singolo caso o sotto forma di importi forfettari.

2

3

Per il calcolo per singolo caso stabilisce le tariffe applicabili.

Per il calcolo sotto forma di importi forfettari tiene conto della misura in cui le spese sono imputabili alla Confederazione o ai singoli Cantoni in base all'utilità delle informazioni e delle sorveglianze. Se i Cantoni hanno convenuto una ripartizione della quota di partecipazione alle spese che devono sostenere complessivamente, la ripartizione avviene in base a questa convenzione.

4

In caso di indennità e partecipazione alle spese sotto forma di importi forfettari, per le prestazioni proprie e quelle delle persone obbligate a collaborare il Servizio appronta un conteggio degli importi che risulterebbero se si procedesse a un calcolo per singolo caso.

5

10. Legge del 7 ottobre 198311 sulla protezione dell'ambiente Art. 52 Abrogato

11

RS 814.01

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II L'ordinanza dell'Assemblea federale del 6 ottobre 200612 sul finanziamento della misurazione ufficiale è abrogata.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 marzo 2021

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 30 marzo 2021 Termine di referendum: 8 luglio 2021

12

RU 2007 5819

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