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Decisione generale dell'autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro (Gespa) concernente la limitazione dell'accesso alle offerte di gioco in linea non autorizzate in Svizzera del 15 giugno 2021

L'autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro (Gespa), visti gli articoli 86 segg. della legge federale del 29 settembre 2017 1 sui giochi in denaro (LGD), decide: L'accesso ai giochi in denaro in linea che non sono autorizzati in Svizzera deve essere bloccato dai fornitori di servizi di telecomunicazione svizzeri conformemente all'articolo 86 capoversi 1­4 LGD.

L'elenco dei domini da bloccare che rientrano nella sfera di competenza dell'autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro è stato modificato. L'elenco aggiornato è consultabile online (https://www.gespa.ch/blocco-dellaccesso).

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante opposizione scritta entro 30 giorni dalla sua notificazione e indirizzata all'autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro (Gespa), Erlachstrasse 12, 3012 Berna (art. 87 cpv. 2 e 88 cpv. 3 LGD). L'opposizione deve contenere le conclusioni, i motivi ed i mezzi di prova e la firma dell'opponente o del suo rappresentante.

15 giugno 2021

Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro: Il direttore, Manuel Richard

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RS 935.51

2021-1791

FF 2021 1303

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