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Legge federale sulla navigazione aerea

Disegno

(LNA) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 20211, decreta: I La legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea è modificata come segue: Art. 10a cpv. 2 e 3 2

Per i voli a vista non commerciali le conversazioni radiotelefoniche con il servizio della sicurezza aerea, ad eccezione dei servizi della sicurezza aerea per gli aeroporti nazionali, sono ammesse anche in una lingua nazionale oltre che in inglese.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli e può prevedere ulteriori deroghe, qualora sia necessario ai fini della sicurezza aerea.

Art. 90bis, titolo marginale (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. a È punito con la detenzione fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a.

1 2

concerne soltanto i testi tedesco e francese

FF 2021 626 RS 748.0

2021-0719

FF 2021 627

Navigazione aerea. LF

FF 2021 627

Art. 100, titolo marginale e cpv. 4 IV. Obbligo di informazione e consultazione, diritto di informazione

Medici e psicologi possono informare l'UFAC se, dopo aver accertato una malattia fisica o psichica o a causa di un'infermità o di una dipendenza, nutrono dubbi circa l'idoneità di un membro dell'equipaggio o di un controllore del traffico aereo a svolgere la sua attività.

4

Art. 100ter, titolo marginale (concerne soltanto il testo tedesco) nonché cpv. 1, 3, 4 e 5 I membri dell'equipaggio che presentano indizi di ebrietà o di influsso di narcotici o di sostanze psicotrope sono sottoposti a un esame adeguato.

1

Durante lo svolgimento di ispezioni di rampa riguardanti aeromobili e relativi equipaggi l'UFAC può ordinare in qualsiasi momento un test alcolemico nei confronti dei membri dell'equipaggio. I provvedimenti necessari sono eseguiti dal competente posto di polizia cantonale.

3

Le persone e i servizi competenti di cui ai capoversi 2 e 3 possono ordinare un prelievo del sangue.

4

Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione degli esami e dei provvedimenti di cui ai capoversi 1, 3 e 4. Tiene conto delle disposizioni dell'Unione europea sull'ebrietà applicabili in virtù dell'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo. In aggiunta si basa sulle prescrizioni relative ai controlli del tasso alcolico e su altri provvedimenti nei confronti degli utenti della strada.

5

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 0.748.127.192.68