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21.024 Messaggio concernente una modifica della legge federale sull'imposta preventiva (Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi) del 14 aprile 2021

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sull'imposta preventiva.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 aprile 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Il Consiglio federale intende rafforzare la piazza svizzera per il mercato dei capitali di terzi e per le attività di finanziamento dei gruppi a favore dell'economia reale e finanziaria. Questo obiettivo si raggiunge abolendo in larga misura l'imposta preventiva sugli interessi oltre che apportando adeguamenti alla tassa di negoziazione.

Si stima che la riforma comporterà minori entrate di quasi 200 milioni di franchi all'anno. Se però il livello dei tassi di interesse aumenterà, le entrate diminuiranno ulteriormente. A lungo termine, la riforma presenta un ottimo rapporto costibenefici.

Situazione iniziale Nel mercato dei capitali di terzi, i risultati generati dal sistema fiscale vigente sono insoddisfacenti sia per la piazza economica che per il fisco. Gli interessi corrisposti sulle obbligazioni svizzere sono soggetti a un'imposta preventiva del 35 per cento. Di conseguenza, per la maggior parte degli investitori le obbligazioni svizzere sono poco interessanti anche se prevedono il diritto a un rimborso integrale dell'imposta. I gruppi svizzeri eludono l'imposta preventiva emettendo le proprie obbligazioni attraverso società estere.

La tassa di negoziazione grava la compravendita di obbligazioni. Soprattutto nel caso di obbligazioni con una breve durata residua, essa rappresenta un ostacolo che rende poco allettante la compravendita tramite negoziatori di titoli domiciliati in Svizzera.

Contenuto del progetto Il progetto contiene sostanzialmente i due elementi di riforma seguenti.

Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi: questo progetto mira a eliminare in larga misura l'imposta preventiva sui redditi di interessi. In questo modo, diventa più facile per le imprese emettere le proprie obbligazioni dalla Svizzera. È un'opportunità di cui possono beneficiare non solo i gruppi svizzeri, ma anche quelli esteri. Inoltre, vi è la possibilità che le attività di finanziamento interno ai gruppi siano condotte sempre di più nel nostro Paese.

Rivitalizzazione dell'attività legata all'amministrazione di titoli e patrimoni: come misura di accompagnamento agli elementi di riforma dell'imposta preventiva, sarà abolita la tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere. In questo modo, per gli investitori risulterà più attrattivo negoziare obbligazioni svizzere attraverso negoziatori
di titoli domiciliati in Svizzera, dal momento che tale tassa verrà a cadere.

Elementi di incertezza sussistono per quanto riguarda l'insieme delle componenti degli effetti attesi (dipendenza dal livello dei tassi di interesse, conseguenze della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19, ipotesi difficili a causa della carenza di dati, cambiamenti nel comportamento). Le ripercussioni finanziarie stimate alla luce di questi elementi di incertezza si presentano come segue:

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effetti una tantum a breve termine dovuti all'intervallo di tempo che intercorre tra la riscossione e il rimborso dell'imposta preventiva: poco più di 1 miliardo di franchi. Di questo importo, la quota di competenza della Confederazione (90 %) è coperta da accantonamenti costituiti in passato e non ha quindi alcuna incidenza sul preventivo. L'incidenza sul preventivo dei Cantoni (10 %) dipende da eventuali accantonamenti cantonali;

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effetti statici ricorrenti: considerato l'attuale livello dei tassi di interesse, nell'ambito dell'imposta preventiva queste minori entrate ammontano a 170 milioni di franchi (90 % Confederazione, 10 % Cantoni). Se il livello dei tassi di interesse aumenta, le entrate diminuiscono ulteriormente. Per quanto riguarda la tassa di negoziazione, le minori entrate ammontano a 25 milioni di franchi (100 % Confederazione);

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effetti dinamici a lungo termine: la riforma presenta un ottimo rapporto costibenefici. Per la Confederazione, sulla quale ricadono quasi tutte le minori entrate ricorrenti stimate a livello statico, la riforma dovrebbe consentire di compensare questa diminuzione delle entrate dopo circa cinque anni. Per i Cantoni e i Comuni, sui quali le minori entrate ricorrenti stimate a livello statico ricadono in misura minore, gli impulsi che favoriranno la creazione di valore e di posti di lavoro dovrebbero generare maggiori entrate già a breve termine.

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Indice Compendio

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Situazione iniziale 1.1 Necessità di agire e obiettivi 1.2 Alternative esaminate e opzione scelta 1.2.1 Alternative esaminate 1.2.2 Opzione scelta 1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

6 6 9 9 16

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione 2.1 Proposte di riforma sino a oggi 2.2 Riassunto e valutazione dei risultati della procedura di consultazione

17 17

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

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Punti essenziali del progetto 4.1 Normativa proposta 4.1.1 Redditi di interessi da obbligazioni e finanziamento interno ai gruppi 4.1.2 Interessi derivanti da averi di persone fisiche domiciliate in Svizzera detenuti presso banche e imprese di assicurazione svizzere 4.1.3 Tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere 4.2 Attuazione

22 22

5

Commento ai singoli articoli 5.1 Legge sull'imposta preventiva 5.2 Legge federale sulle tasse di bollo 5.3 Legge sull'infrastruttura finanziaria

25 25 34 35

6

Ripercussioni 6.1 Base di dati 6.2 Ripercussioni per la Confederazione 6.2.1 Effetti una tantum a breve termine 6.2.2 Effetti statici ricorrenti 6.2.3 Effetti dinamici a lungo termine 6.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 6.4 Ripercussioni sull'economia 6.4.1 Impatto sulla piazza economica e sull'efficienza 6.4.2 Oneri amministrativi

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Aspetti giuridici

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7.1 7.2 7.3

Costituzionalità Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera Subordinazione al freno alle spese

Glossario Legge federale sull'imposta preventiva (LIP) (Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi) (Disegno)

47 48 48 49

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Messaggio I termini tecnici usati nel presente messaggio sono spiegati nel glossario. Alla prima occorrenza sono contrassegnati con un asterisco*.

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Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

Il sistema vigente dell'imposta preventiva* presenta degli svantaggi per il mercato dei capitali di terzi* in Svizzera. Questo vale sia per le attività di finanziamento esterno ai gruppi*, ad esempio l'emissione di obbligazioni*, sia per le attività di finanziamento interno ai gruppi*. Gli interessi corrisposti sulle obbligazioni delle società svizzere sono soggetti a un'imposta preventiva del 35 per cento. Di conseguenza, per gli investitori le obbligazioni svizzere sono poco interessanti, nonostante prevedano il diritto a un rimborso parziale o integrale dell'imposta. Questo rimborso presuppone comunque un onere amministrativo, ma ciò che incide soprattutto è lo svantaggio in termini di liquidità* che si verifica nell'intervallo di tempo tra la riscossione e il rimborso dell'imposta preventiva. Rispetto a quelle estere, quindi, le obbligazioni svizzere risultano più difficili da collocare.

Figura 1 Rappresentazione schematica di un pagamento di interessi, tenuto conto dell'imposta preventiva (principio del debitore)

I gruppi svizzeri eludono regolarmente l'imposta preventiva emettendo le proprie obbligazioni attraverso società del gruppo estere. La Svizzera quale centro di emissione risulta quindi poco attrattiva ed evoluta nel confronto internazionale. Ciò si ripercuote negativamente sull'intera piazza economica, poiché la creazione di valore legata al mercato dei capitali di terzi non ha luogo in Svizzera. Vi sono risvolti negativi anche per l'economia pubblica svizzera e per le entrate fiscali di Confederazione, Cantoni e Comuni.

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Figura 2 Volume medio delle emissioni di obbligazioni in Paesi selezionati (in % del PIL, periodo 2008­2016)

Fonte: Consiglio consultivo per il futuro della piazza finanziaria, aprile 2018, pag. 41

La figura 2 mostra il volume medio delle emissioni di obbligazioni in percentuale del prodotto interno lordo (PIL) svizzero e di altre importanti piazze economiche selezionate nel periodo 2008­2016. In termini di forza economica, il Lussemburgo è uno di più importanti centri di emissione a livello mondiale. Tuttavia, anche altri centri finanziari superano la Svizzera. Il mercato svizzero dei capitali di terzi non solo appare poco sviluppato, ma la tendenza è addirittura al ribasso. Ad esempio, il volume delle emissioni nel 2016 è stato di soli 55,4 miliardi di franchi, quindi circa il 44 per cento in meno rispetto al 2009. Gli ostacoli fiscali contribuiscono in maniera significativa agli scarsi risultati della Svizzera in questo campo. Anche il contesto normativo esercita un'influenza importante, così come i tassi di cambio. Il volume delle emissioni delle emittenti europee in Svizzera è sceso dai 45,9 miliardi di franchi del 2009 ai 5,6 miliardi di franchi del 2016. In parte, questa tendenza può essere dovuta anche alla crescente forza del franco.

L'obiettivo del progetto è rafforzare il mercato svizzero dei capitali di terzi. Per farlo bisogna permettere alle imprese di emettere obbligazioni dalla Svizzera a condizioni concorrenziali. In molti altri Stati i redditi di interessi non sono assoggettati all'imposta alla fonte* o, se lo sono, l'aliquota è più bassa. Per raggiungere il suddetto obiettivo, è necessario che la Svizzera rinunci a riscuotere l'imposta preventiva, quantomeno dagli investitori domiciliati all'estero. In questo modo i gruppi svizzeri potranno emettere un numero sempre maggiore di obbligazioni dalla Svizzera. In alcune circostanze anche i gruppi esteri saranno indotti a fare altrettanto.

A causa dell'imposta preventiva neppure le attività di finanziamento interno ai gruppi si svolgono sempre in Svizzera. Questo significa non sfruttare appieno le potenzialità che ne derivano in termini di creazione di valore, di posti di lavoro e di

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Consiglio consultivo per il futuro della piazza finanziaria, Erhebliches Entwicklungspotential für den Schweizer Kapitalmarkt, Internationaler Vergleich und Analyse der Möglichkeiten zur Verbesserung der Rahmenbedingungen. Consultabile all'indirizzo: www.efd.admin.ch/dam/efd/de/dokumente/home/dokumentation/berichte/papierschweizer-kapitalmarkt%20.pdf.download.pdf/VR-PK-d.pdf (disponibile soltanto in tedesco).

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gettito fiscale. L'obiettivo del progetto è quindi anche quello di rendere la piazza svizzera più attrattiva per le attività di finanziamento interno ai gruppi, eliminando gli attuali ostacoli legati all'imposta preventiva.

Una maggiore centralizzazione dei finanziamenti interni ai gruppi in Svizzera favorirà un aumento della creazione di valore e di posti di lavoro nelle imprese interessate. A ciò si aggiungono gli effetti positivi per la piazza finanziaria svizzera e per le locali società di consulenza legale e aziendale con il cui supporto vengono realizzati tali finanziamenti. Questi effetti positivi sull'economica nazionale si tradurranno in maggiori entrate per Confederazione, Cantoni e Comuni.

Anche la tassa di negoziazione* può avere un effetto inibitore sul mercato svizzero dei capitali di terzi. Questa tassa viene riscossa soprattutto sulle transazioni di obbligazioni, se è coinvolto un negoziatore di titoli domiciliato in Svizzera. E proprio nell'attuale scenario di bassi tassi di interesse, essa rende poco allettante la compravendita di obbligazioni, con ripercussioni negative sulla creazione di valore che normalmente accompagna queste transazioni in quanto, ad esempio, si preferisce rivolgersi a un negoziatore di titoli domiciliato all'estero piuttosto che a uno domiciliato in Svizzera. L'obiettivo del nostro Consiglio è dunque contribuire a rafforzare il mercato svizzero dei capitali di terzi intervenendo sulla tassa di negoziazione. In tal modo si creerà un incentivo positivo che permetterà di riportare in Svizzera i patrimoni di titoli amministrati all'estero e la creazione di valore che essi comportano.

Anche l'imposta sull'utile può influire sul mercato dei capitali di terzi. Oltre all'aliquota generale dell'imposta sull'utile occorre menzionare in questa sede anche la deduzione per partecipazioni* (n. 1.2.1).

Vari sviluppi occorsi negli anni passati hanno contribuito a rendere più pressante la necessità di una riforma.

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Gli sviluppi a livello internazionale hanno determinato un aumento dei requisiti relativi alla sostanza. I gruppi che operano a livello internazionale sono quindi indotti a centralizzare sempre più le loro attività di finanziamento. Ciò riguarda sia il finanziamento esterno sia quello interno ai gruppi (p. es. funzioni di «treasury»* e di «cash-pooling»*).

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Per i Paesi con cui la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari* (nel 2021: attivato con 102 Paesi), l'imposizione per gli investitori domiciliati all'estero è già garantita dalla notifica. La riscossione dell'imposta preventiva sarebbe eccessiva per gli investitori che hanno diritto a un rimborso ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI)*.

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Nel 2012 e nel 2016 le vostre Camere hanno stabilito alcune eccezioni alla riscossione dell'imposta preventiva per i redditi di interessi derivanti dai cosiddetti strumenti «too big to fail» (strumenti TBTF*). Fino a un'eventuale conversione o ammortamento, questi strumenti TBTF rappresentano obbligazioni, i cui interessi sarebbero altrimenti soggetti all'imposta preventiva.

Tuttavia, nell'interesse della stabilità finanziaria, è aumentata la necessità che questi strumenti siano emessi in Svizzera e assoggettati al diritto svizzero. La proroga e l'estensione dell'eccezione decise nel 2016 scadono a fine 2021.

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Con il messaggio del 28 ottobre 20202, il nostro Consiglio ha pertanto incaricato le vostre Camere di prorogare l'eccezione di altri cinque anni. Il progetto è attualmente oggetto dei dibattiti parlamentari. Questa regolamentazione speciale è causa di disparità di trattamento tra gli strumenti TBTF e le altre obbligazioni societarie. È per questo motivo che il nostro Collegio auspica una soluzione a livello macroeconomico.

1.2

Alternative esaminate e opzione scelta

1.2.1

Alternative esaminate

a) Abolizione dell'imposta preventiva anche sui redditi di interessi generati indirettamente I redditi di interessi possono essere generati non solo direttamente (p. es. detenendo un'obbligazione) ma anche indirettamente tramite un investimento collettivo di capitale* (ICC).

Attualmente i redditi di interessi derivanti da un ICC e generati in Svizzera sono soggetti alla deduzione dell'imposta preventiva. L'ICC svizzero, a sua volta, ha diritto al rimborso dell'imposta preventiva applicata su tali redditi di interessi e, in sede di accredito agli investitori, procede a una nuova deduzione. La deduzione riguarda tutti gli investitori e di norma viene effettuata sulla totalità dell'importo accreditato (inclusi i redditi di interessi). Questo indebolisce la competitività della Svizzera in quanto sede di ICC perché rende necessaria una procedura di rimborso che regolarmente non va a buon fine quando gli investitori sono domiciliati all'estero. Questo è uno dei motivi per cui gli ICC sono relativamente rari nel nostro Paese.

Al momento dell'incasso di redditi di interessi generati in Svizzera gli ICC esteri sono soggetti alla deduzione dell'imposta preventiva di cui di norma non possono poi ottenere il rimborso. L'accredito agli investitori non sottostà all'imposta preventiva.

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Figura 3 Rappresentazione schematica dell'ammontare dei redditi di ICC svizzeri ed esteri, tenuto conto dell'imposta preventiva (oggi)

L'abolizione proposta dell'imposta preventiva sulle obbligazioni concorre a rendere gli ICC svizzeri ancora meno interessanti di quelli esteri. Gli ICC esteri non subiranno più una deduzione dell'imposta preventiva sui redditi di interessi generati in Svizzera e li potranno quindi accreditare agli investitori nella loro totalità.

Figura 4 Rappresentazione schematica dell'ammontare dei redditi di ICC svizzeri ed esteri, tenuto conto dell'imposta preventiva (con esenzione di determinati investitori)

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Il nostro Consiglio ha quindi verificato se fosse opportuno esentare dall'imposta preventiva i redditi di interessi generati tramite ICC svizzeri, come nel caso dell'investimento diretto. Così facendo, diversamente da quanto avviene oggi, in caso di investimento tramite ICC svizzeri gli investitori riceverebbero il reddito di interessi senza alcuna decurtazione.

Questo presupporrebbe, da parte degli ICC svizzeri, l'impegno a rendere riconoscibile come tale la distribuzione di redditi di interessi. Considerata la complessità nell'attuazione, il nostro Consiglio rinuncia a dar seguito a questa esenzione, accettando di conseguenza che l'investitore sia incentivato a operare investimenti diretti o tramite ICC esteri in quanto fiscalmente più interessanti. I redditi (di interessi) generati tramite ICC sono assoggettati all'imposta sul reddito e quindi rimane intatta la funzione di garanzia* dell'imposta preventiva per gli ICC svizzeri.

b) Adeguamenti della deduzione per partecipazioni Per il mercato dei capitali di terzi è importante anche l'imposta sull'utile delle persone giuridiche. Oltre all'onere generale dell'imposta sull'utile, è rilevante la deduzione per partecipazioni.

La deduzione per partecipazioni impedisce l'imposizione multipla degli utili societari all'interno di un gruppo e riduce l'onere fiscale della società che riceve redditi di partecipazioni. Maggiori sono i costi di finanziamento (= interessi debitori) che una società registra nel proprio conto economico, minore è la deduzione per partecipazioni e quindi maggiore è l'onere fiscale sui redditi di partecipazioni.

Un onere fiscale maggiore risulta anche quando una società trasferisce i fondi del capitale di terzi ad altre società del gruppo. Questo può scoraggiare un gruppo dallo svolgere le sue attività di finanziamento in Svizzera o può indurlo a far fronte al maggior onere con costosi aggiustamenti strutturali.

Nel caso degli strumenti TBTF, questo effetto viene corretto dal 1° gennaio 2019. Se la società madre di una banca di rilevanza sistemica emette tali strumenti e trasferisce i fondi ricevuti a un'altra società del gruppo, non vi è alcuna conseguenza sulla deduzione per partecipazioni: l'onere fiscale sui redditi di partecipazioni è lo stesso che la società madre avrebbe dovuto sostenere se lo strumento TBTF non fosse
stato emesso.

Questo adeguamento della deduzione per partecipazioni serve a garantire la stabilità finanziaria. Può essere giustificato dalla particolare vigilanza a cui sottostanno le banche di rilevanza sistemica, che devono obbligatoriamente emettere strumenti TBTF tramite la società madre, ma determina comunque un trattamento diverso di tali banche rispetto al resto dell'economia.

Il risvolto positivo di un adeguamento della deduzione per partecipazioni risiede nel miglioramento delle condizioni quadro per l'imposta preventiva che potrebbe rafforzare la competitività in fatto di finanziamento dei gruppi. Il risvolto negativo invece sono le minori entrate per Confederazione e Cantoni.

Nel quadro della consultazione l'associazione SwissHoldings ha presentato delle stime sulle ripercussioni che avrebbe questo adeguamento. Le stime si basano su un sondaggio condotto presso le imprese e su calcoli effettuati da Cantoni selezionati.

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L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) si è quindi rivolta ad alcuni Cantoni per stimare gli effetti di tale adeguamento a livello nazionale. A questi Cantoni è stato chiesto di fare una stima delle ripercussioni che l'adeguamento avrebbe sia sulle imposte cantonali e comunali sia sull'imposta federale diretta. Partendo dai risultati presentati da quattro Cantoni (BS, SH, SZ e ZG) si è quindi proceduto a una proiezione delle stime a livello nazionale. Come coefficiente di proiezione è stato utilizzato l'utile imponibile prima della deduzione per partecipazioni, tenendo conto del fatto che l'adeguamento di quest'ultima non ha effetti sulle società che possono già avvalersi di una deduzione per partecipazioni del 100 per cento. Proiettate a livello nazionale, le stime indicano una diminuzione delle entrate dall'imposta federale diretta pari a circa 80 milioni di franchi: la variazione dei valori appare elevata se la proiezione riguarda solo alcuni Cantoni anziché tutti e quattro. Per quanto concerne le minori entrate nell'ambito delle imposte cantonali e comunali, l'incertezza è ancora maggiore. Utilizzando la base di calcolo impiegata per l'imposta federale diretta, le proiezioni hanno evidenziato una diminuzione delle entrate per i Cantoni e i Comuni stimata a circa 50 milioni di franchi.

Essendo statiche, le stime non hanno tenuto conto di eventuali cambiamenti nel comportamento. A un aumento del livello dei tassi di interesse corrisponderebbe infatti un'ulteriore diminuzione delle entrate. Va inoltre considerato che gli effetti sono risultati nettamente diversi a seconda dei Cantoni. Infine va detto che la base di dati usata per stimare le minori entrate in termini di imposte cantonali e comunali è ancor meno attendibile di quella usata per l'imposta federale diretta.

Alla luce dell'attuale situazione politico-finanziaria e dell'esito negativo della consultazione (n. 2.2), il nostro Consiglio rinuncia a formulare una proposta di adeguamento della deduzione per partecipazioni. Pur ritenendo la regolamentazione speciale per gli strumenti TBTF conforme alla Costituzione, per la deduzione per partecipazioni auspichiamo che nel medio-lungo termine si possa raggiungere una soluzione a livello macroeconomico3.

c) Contestuale rafforzamento della funzione di garanzia Per le persone fisiche
domiciliate in Svizzera attualmente l'imposta preventiva non esplica pienamente la sua funzione di garanzia. I redditi di capitali esteri, ivi compresi quelli delle obbligazioni emesse da gruppi svizzeri all'estero (n. 1.1), non sottostanno però all'imposta preventiva, pur essendo assoggettati all'imposta sul reddito e i relativi titoli fruttiferi all'imposta sulla sostanza. Se questi redditi e titoli fruttiferi non vengono dichiarati correttamente, ne conseguono perdite di gettito fiscale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

Per questi investimenti, in determinate circostanze, lo scambio automatico di informazioni assume la funzione di garanzia. Se una persona fisica domiciliata in Svizzera detiene questi titoli presso una banca* in un Paese con cui la Svizzera attua lo scambio automatico di informazioni, viene inviata una notifica alla Svizzera. Tuttavia, la funzione di garanzia non è adempiuta in assenza di un simile accordo con lo Stato in 3

Cfr. anche il rapporto del gruppo di esperti istituito dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) e composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, dell'economia e del mondo scientifico, pag. 31. Consultabile all'indirizzo: www.newsd.admin.ch/newsd/ message/attachments/65178.pdf (disponibile soltanto in tedesco).

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questione o se i valori patrimoniali esteri sono custoditi in un deposito presso una banca svizzera.

Nel progetto posto in consultazione il nostro Collegio aveva proposto, in futuro, di assoggettare all'imposta preventiva i redditi di interessi esteri di persone fisiche domiciliate in Svizzera se i titoli fruttiferi sono custoditi in un deposito presso una banca svizzera. Così facendo si rafforzerebbe la funzione di garanzia dell'imposta preventiva senza compromettere eccessivamente l'auspicato rafforzamento del mercato dei capitali di terzi. La misura richiederebbe però una ridefinizione dell'imposta preventiva sui redditi di interessi, la cui riscossione, nel nuovo scenario, dovrebbe essere affidata alle banche svizzere (la cosiddetta imposta preventiva secondo il principio dell'agente pagatore; di seguito: imposta prelevata presso l'agente pagatore).

Nel corso della consultazione questa formula dell'imposta prelevata presso l'agente pagatore è stata respinta in ragione della sua elevata complessità tecnica e dei rischi legati alla riscossione dell'imposta cui gli agenti pagatori (in particolare le banche) sarebbero esposti. Il nostro Consiglio ha quindi valutato soluzioni alternative che potrebbero consentire di raggiungere l'obiettivo della funzione di garanzia.

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Imposta presso l'agente pagatore limitata a determinati redditi: una possibilità sarebbe quella di introdurre il prelevamento dell'imposta presso l'agente pagatore soltanto per determinati redditi di interessi. A questo proposito le opzioni ipotizzabili sono due: (1) sarebbero assoggettati all'imposta preventiva solo i redditi di interessi realizzati direttamente da persone fisiche domiciliate in Svizzera, non però quelli generati da ICC; (2) l'imposta preventiva verrebbe riscossa solo su redditi di interessi svizzeri realizzati da persone fisiche domiciliate in Svizzera. Rispetto alla deduzione capillare, la complessità dell'attuazione sarebbe ridotta, ma comunque sempre considerevole. Una funzione di garanzia estesa solo a taluni redditi di interessi distorcerebbe inoltre le decisioni di investimento. In particolare, una soluzione di questo tipo non sarebbe efficace nemmeno nell'ottica del rafforzamento di tale funzione. Gli investitori fiscalmente disonesti potrebbero continuare a ripiegare su investimenti non soggetti all'imposta preventiva (investimenti indiretti nel caso dell'opzione 1; titoli fruttiferi esteri nel caso dell'opzione 2).

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Procedura di notifica*: un'alternativa all'imposta prelevata presso l'agente pagatore sarebbe quella di introdurre una procedura di notifica. A questo scopo, il sistema applicato dalla Svizzera nell'ambito dello scambio automatico di informazioni potrebbe essere esteso alle relazioni con la clientela nazionale. In alternativa, si potrebbe introdurre una nuova procedura di notifica che, ad esempio, preveda l'invio da parte delle banche di una copia dell'estratto fiscale (elettronico)* degli investitori domiciliati in Svizzera alle autorità fiscali. Questa procedura comporterebbe vantaggi macroeconomici rispetto alla deduzione dell'imposta. La liquidità degli investitori non sarebbe più legata alla deduzione dell'imposta preventiva. Inoltre, con una procedura di notifica di ampia portata si potrebbe anche fare un grosso passo in avanti nel campo della digitalizzazione. L'introduzione di una procedura di notifica in Svizzera rafforzerebbe la funzione di garanzia e potrebbe indurre gli investitori che finora hanno tenuto un comportamento fiscalmente disonesto a comunicare alle autorità fiscali la loro situazione patrimoniale (autodenunce).

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Di questa procedura di notifica in Svizzera si stanno occupando anche le vostre Camere nel quadro dell'iniziativa parlamentare 19.428 («Imposta preventiva. Porre fine al parcheggio di soldi dei risparmiatori, delle PMI e del mercato dei capitali nelle casse federali») e dell'iniziativa cantonale 19.316 («Scambio di dati finanziari in Svizzera») depositata dal Cantone di Berna. Le commissioni incaricate dell'esame preliminare raccomandano alle rispettive Camere di non dare seguito a nessuna delle due iniziative e ritengono che la questione possa essere esaminata nell'ambito della presente riforma. Per quanto riguarda l'iniziativa cantonale 19.316, il Consiglio degli Stati ha seguito la proposta della sua commissione. L'iniziativa parlamentare 19.428 è stata nel frattempo ritirata.

Alla luce di questa situazione iniziale, il nostro Consiglio è giunto alla conclusione che rafforzare la funzione di garanzia non è per il momento fattibile e ritiene altresì che il segreto bancario fiscale* continui ad avere grande rilevanza a livello nazionale.

In Svizzera la sua funzione resta tuttora importante nel rapporto tra lo Stato e i cittadini, in quanto espressione della sfera finanziaria privata. Il fatto che le autorità fiscali possano consultare incondizionatamente i dati bancari è contrario alla concezione liberale e può pregiudicare il rapporto di fiducia che lega i cittadini allo Stato. In tale contesto, il nostro Collegio rinuncia a proporre una procedura di notifica in Svizzera.

In considerazione del rapporto negativo tra costi e benefici di un'imposizione solo parziale dei titoli fruttiferi, è opportuno che gli interessi siano fondamentalmente esentati dall'imposta preventiva.

d) Contestuale rafforzamento del mercato svizzero del capitale proprio Anche il mercato del capitale proprio* è condizionato dall'attuale imposta preventiva nonché dalle tasse di emissione* e di negoziazione. Di conseguenza, un miglioramento delle condizioni quadro fiscali avrebbe effetti economici e fiscali positivi anche in questo ambito, poiché renderebbe i diritti di partecipazione (p. es. le azioni) più attrattivi.

Nell'ottica della funzione fiscale*, l'abolizione dell'imposta preventiva sui redditi di partecipazioni sembra essere esclusa a priori. Oltre a comportare un'eccessiva riduzione delle entrate, non sarebbe
opportuna neanche dal punto di vista della piazza finanziaria, dato che in molti Stati è prevista un'imposta alla fonte su tali redditi (anche se non del 35 per cento).

Di conseguenza, l'opzione principale è una riduzione al 15 per cento dell'aliquota dell'imposta preventiva. Il 15 per cento rappresenta l'imposta residua* che, conformemente alle CDI, la Svizzera può solitamente trattenere in via definitiva nel caso dell'azionariato diffuso. Gli investitori con azionariato diffuso sarebbero così soggetti a un'imposta preventiva del 15 per cento sin dall'inizio, senza dover ricorrere alla procedura di rimborso. Gli investitori che hanno diritto a un'aliquota più bassa perché detengono una partecipazione significativa (generalmente oltre il 25 per cento del capitale della società distributrice) o perché godono di un'opzione di rimborso più ampia indipendentemente dall'entità della partecipazione (p. es. istituti di previdenza), dovrebbero comunque ricorrere alla procedura di rimborso, ma beneficerebbero di un'aliquota di prelievo inferiore rispetto a oggi e quindi di una minore sottrazione di liquidità.

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Secondo le stime di KPMG4 e dell'AFC, una simile riduzione dell'aliquota comporterebbe minori entrate annue pari a 1,6 miliardi di franchi (90 % per la Confederazione e 10 % per i Cantoni). Da un lato si registrerebbero minori entrate perché gli investitori domiciliati all'estero non sempre rivendicherebbero il loro diritto a un rimborso parziale o integrale (il cosiddetto «mancato rimborso»). I motivi di un mancato rimborso possono essere molteplici: negligenza, mancanza di informazione, impossibilità di fatto del rimborso o disonestà fiscale. Dall'altro gli investitori residenti in un Paese con cui la Svizzera non ha stipulato una CDI e che pertanto non hanno alcun diritto al rimborso dell'imposta preventiva vedrebbero alleggerito il loro onere fiscale.

Per quanto riguarda le tasse di bollo*, in primo piano vi sono la tassa di negoziazione sui diritti di partecipazione svizzeri e la tassa di emissione. Nel quadro dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare 09.503 («Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro») la commissione incaricata dell'esame preliminare chiede al Consiglio nazionale di entrare in materia sul progetto e di approvare il progetto 2 (che prevede in particolare l'abolizione della tassa di negoziazione sui titoli svizzeri). Il Consiglio degli Stati è intenzionato a riprendere il dibattito sul progetto 1 (abolizione della tassa di emissione) relativo a questa iniziativa soltanto dopo che il Consiglio nazionale si sarà pronunciato sui progetti 2 e 3 (che prevedono in particolare l'abolizione della tassa di negoziazione su tutti i titoli esteri). Nel parere del 18 novembre 20205, il nostro Consiglio sostiene l'abolizione della tassa di emissione nel quadro del progetto 1.

Per il momento rinunciamo anche a un rafforzamento del mercato del capitale proprio.

Per quanto attiene all'imposta preventiva, il rapporto costi-benefici delle le misure esaminate non è vantaggioso rispetto alle misure a favore del mercato dei capitali di terzi. La questione dell'abolizione della tassa di emissione sostenuta dal nostro Collegio è già pendente in Parlamento.

Anche la configurazione dell'imposta sull'utile può influire negativamente sulla struttura di finanziamento delle imprese. A tale proposito occorre citare il trattamento fiscale del capitale proprio: per trattare
il capitale proprio alla stessa stregua del capitale di terzi si dovrebbe consentire una deduzione degli interessi sul capitale proprio (deduzione per l'autofinanziamento). Nell'ambito della consultazione parlamentare sulla legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA), le vostre Camere hanno inserito nella legge una deduzione per l'autofinanziamento a livello cantonale, entrata in vigore il 1° gennaio 2020. Si tratta di un disciplinamento limitato alle imposte cantonali, facoltativo per i Cantoni e che può essere adottato solo dai Cantoni in cui l'aliquota d'imposta sull'utile è del 18 per cento circa compresa l'imposta federale diretta. Questo disciplinamento si basa su un compromesso politico. Considerato l'intenso lavoro politico per l'individuazione di questa soluzione, al momento si rinuncia ad apportarvi adeguamenti.

4

5

KPMG, Reform Verrechnungssteuer, Finanzielle Auswirkungen, maggio 2019.

Consultabile all'indirizzo: www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/57548.pdf (disponibile soltanto in tedesco).

FF 2020 8257, in particolare 8264 seg.

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1.2.2

Opzione scelta

In considerazione della necessità d'intervento illustrata, il progetto prevede sostanzialmente quanto segue: ­

l'abolizione in larga misura dell'imposta preventiva sui redditi di interessi (per quanto riguarda l'unica e sola eccezione si veda il n. 4.1.2) mediante una modifica della legge del 13 ottobre 19656 sull'imposta preventiva (LIP);

­

l'abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere mediante una modifica della legge federale del 27 giugno 19737 sulle tasse di bollo (LTB).

La proposta di riforma porterà a un rafforzamento del mercato dei capitali di terzi. La piazza svizzera offrirà così condizioni quadro competitive in ambito fiscale per i finanziamenti interni ed esterni ai gruppi, con conseguenti ripercussioni positive per l'economia e le entrate fiscali di Confederazione, Cantoni e Comuni. Le minori entrate che a breve termine ricadono in primis sulla Confederazione dovrebbero essere compensate, almeno in gran parte, a lungo termine.

Un rafforzamento efficace della funzione di garanzia si potrebbe ottenere soltanto con un nuovo e complesso sistema di deduzione dell'imposta o con una limitazione del segreto bancario fiscale. L'indebolimento di tale funzione dell'imposta che il progetto determina va invece relativizzato nel contesto delle ripercussioni che genera. Già con il sistema vigente gli interessi esteri non sono assoggettati all'imposta preventiva e anche nel caso degli interessi svizzeri, considerato l'attuale contesto dei tassi di interesse, tale imposta spesso non adempie più la propria funzione.

1.3

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 20208 sul programma di legislatura 2019­20239 e nel decreto federale del 21 settembre 202010 sul programma di legislatura 2019­2023.

6 7 8 9 10

RS 642.21 RS 641.10 FF 2020 1565 FF 2020 1565, in particolare 1625 e 1676.

FF 2020 7365, in particolare 7366.

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2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

2.1

Proposte di riforma sino a oggi

Negli anni passati il nostro Collegio ha più volte tentato di mettere in atto una riforma dell'imposta preventiva. Che sia necessario intervenire in tal senso è stato confermato anche dalle vostre Camere e da esperti in materia.

11

12

13 14

­

Una prima riforma era già stata proposta dal nostro Consiglio nel 2010. Il progetto è stato tuttavia respinto dalle vostre Camere. A fine 2014 è stato compiuto un ulteriore tentativo. Il progetto di riforma si basava sulle proposte del gruppo di esperti presieduto dal professor Brunetti11 ma è stato accantonato in considerazione dell'esito della procedura di consultazione e sullo sfondo dell'iniziativa popolare allora pendente «Sì alla protezione della sfera privata», che mirava a sancire il segreto bancario fiscale nella Costituzione.

­

A fine 2018 un gruppo d'esperti istituito dal DFF su incarico del nostro Consiglio ha presentato un proprio rapporto12. Oltre a una riforma a favore del mercato dei capitali di terzi, il gruppo d'esperti proponeva di esaminare anche misure relative al mercato del capitale proprio.

­

Nell'ambito dell'iniziativa parlamentare 17.494 («Abolizione dell'imposta preventiva sulle obbligazioni e sui titoli del mercato monetario svizzeri») la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha reso noti i suoi parametri di riferimento per una riforma dell'imposta preventiva13, su cui il nostro Consiglio si è ampiamente basato nella sua procedura di consultazione del 2020.

­

Nel gennaio 2020 il Consiglio consultivo per il futuro della piazza finanziaria ha sottoposto al nostro Collegio una roadmap strategica per la politica dei mercati finanziari14. Il Consiglio consultivo ritiene prioritaria una liberazione fiscale del mercato dei capitali svizzero, ribadendo in tal modo le sue raccomandazioni già pubblicate nel 2018. A medio termine, riformando l'imposta preventiva per le emissioni di capitale proprio e le tasse di bollo, si potrebbe aumentare ulteriormente l'attrattiva del mercato dei capitali svizzero.

Gruppo d'esperti incaricato dell'ulteriore sviluppo della strategia in materia di mercati finanziari, Rapporto finale, dicembre 2014. Consultabile all'indirizzo: www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/39041.pdf.

Raccomandazioni in merito a una riforma dell'imposta preventiva, rapporto redatto dal gruppo di esperti istituito dal DFF e composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e dell'economia, dicembre 2018. Il rapporto è consultabile all'indirizzo: www.efd.admin.ch/dam/efd/de/dokumente/home/dokumentation/berichte/berichtverrechnungssteuer.pdf.download.pdf/VS-BE-d.pdf (disponibile soltanto in tedesco).

Comunicato stampa della CET-N del 5.11.2019. Consultabile all'indirizzo: www.parlament.ch/press-releases/Pages/mm-wak-n-2019-11-05.aspx?lang=1040.

Consiglio consultivo per il futuro della piazza finanziaria, Roadmap Finanzplatz Schweiz 2020+, dicembre 2019. Consultabile all'indirizzo: www.admin.ch/gov/it/paginainiziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-77790.html (disponibile soltanto in tedesco).

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­

VNel suo rapporto sull'attrattiva della piazza fiscale svizzera15, il gruppo di esperti istituito dal DFF e composto da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e dell'economia concorda sulla necessità di intervenire nell'ambito dell'imposta preventiva.

2.2

Riassunto e valutazione dei risultati della procedura di consultazione

Il nostro Consiglio ha indetto una procedura di consultazione, che si è svolta dal 3 aprile al 10 luglio 2020. Sono pervenuti complessivamente 71 pareri, tra cui quelli di tutti i Cantoni, di otto partiti e di 37 organizzazioni. Sei partecipanti alla consultazione (PSS, i Cantoni di Berna e Svitto, Travail.Suisse, Unione sindacale svizzera, Conferenza fiscale delle città) non condividono la riforma, in primo luogo per motivi di carattere politico-finanziario o in considerazione del momento storico. I restanti partecipanti condividono l'opinione del nostro Collegio e ritengono quindi che una riforma nell'ambito del mercato dei capitali di terzi sia necessaria.

Nelle pagine che seguono sono illustrati i principali risultati della consultazione, accompagnati da una nostra valutazione. Tutti i pareri e il rapporto sui risultati della consultazione sono disponibili online16.

­

Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi tramite l'esenzione dal pagamento dell'imposta preventiva sui redditi di interessi per gli investitori domiciliati all'estero e le persone giuridiche domiciliate in Svizzera: la maggioranza preponderante dei partecipanti alla consultazione appoggia questa misura; contemporaneamente, molti chiedono una riduzione della complessità del progetto presentato.

La procedura di consultazione ha confermato la necessità di rafforzare il mercato dei capitali di terzi. In linea di principio, anche l'esenzione di determinate categorie di investitori dal pagamento dell'imposta preventiva appare una misura idonea per conseguire questo obiettivo. Il nostro Collegio resta quindi fedele a tale obiettivo. La complessità dell'attuazione tecnica deve in ogni caso essere notevolmente ridotta.

­

Rafforzamento della funzione di garanzia mediante una nuova deduzione dell'imposta preventiva sui redditi di interessi esteri di persone fisiche domiciliate in Svizzera: nel progetto posto in consultazione il nostro Consiglio aveva proposto di assoggettare all'imposta preventiva tutti i redditi di interessi realizzati da persone fisiche domiciliate in Svizzera; lo stesso avverrebbe ora anche per quelli provenienti da fonti estere. Questo porterebbe a un rafforzamento della funzione di garanzia.

Diversi partecipanti alla consultazione (precisamente 34, tra cui 22 Cantoni, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze [CDCF] e cinque partiti)

15 16

Consultabile all'indirizzo: www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/65178.pdf (disponibile soltanto in tedesco).

Consultabili all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2020 > DFF.

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accolgono favorevolmente la misura perché contribuisce a contrastare la sottrazione d'imposta. Inoltre essa determina un aumento delle entrate. Si esprimono in maniera critica, se non addirittura contraria nei confronti di questa misura, 37 partecipanti alla consultazione (tra cui l'Associazione Svizzera dei Banchieri [ASB], economiesuisse, la maggior parte delle altre organizzazioni e tre partiti). Le principali critiche riguardano la complessità tecnica del progetto e il conseguente onere amministrativo, giudicato sproporzionato, nonché l'attuazione difficile se non impossibile del progetto, soprattutto in relazione agli ICC esteri. I rischi legati alla riscossione dell'imposta e alla relativa responsabilità sono considerati eccessivi. Inoltre si asserisce che la funzione di garanzia esiste già (mediante imposte alla fonte estere o lo scambio automatico di informazioni) e che una sua estensione mediante l'imposta preventiva non è necessaria. Vengono discusse o proposte diverse alternative: l'esclusione di determinati redditi di interessi, la riduzione dell'aliquota fiscale, l'abolizione dell'imposta preventiva sui redditi di interessi e la procedura di notifica in Svizzera.

A causa dell'elevata complessità dell'attuazione tecnica e in assenza di alternative convincenti alla deduzione dell'imposta preventiva (n. 1.2.1), il nostro Consiglio rinuncia a perseguire l'obiettivo del rafforzamento della funzione di garanzia. Di conseguenza, tranne che in un caso (n. 4.1.2), i redditi di interessi svizzeri non sono più assoggettati all'imposta preventiva neanche per le persone fisiche domiciliate in Svizzera.

La rinuncia al rafforzamento della funzione di garanzia dell'imposta va relativizzata, dato che già con l'attuale sistema i redditi di interessi esteri non sono assoggettati all'imposta preventiva. Se è vero infatti che in relazione ai redditi di interessi svizzeri tale decisione causa un indebolimento della funzione di garanzia, va altresì detto che nell'attuale contesto dei tassi di interesse l'imposta preventiva adempie comunque solo limitatamente la propria funzione.

­

Parità di trattamento fiscale tra gli investimenti diretti in titoli fruttiferi e gli investimenti indiretti tramite ICC: 33 partecipanti alla consultazione (tra cui 22 Cantoni, la CDCF e tre partiti) si pronunciano sostanzialmente a favore di una parità di trattamento fiscale tra investimenti diretti e indiretti. Alcuni di essi sottolineano che la complessità della misura costituisce una grande sfida in sede di applicazione. Nei confronti della citata parità di trattamento 22 partecipanti alla consultazione (tra cui l'ASB, economiesuisse, la Asset Management Association Switzerland e molte altre organizzazioni, nonché due partiti) si mostrano critici per ragioni pratiche. Le principali critiche riguardano la difficile se non addirittura impossibile attuazione e la conseguente complessità del progetto posto in consultazione. Le possibili alternative indicate sono ad esempio una procedura di notifica in Svizzera estesa o puntuale, l'esenzione dei redditi di interessi esteri o la rinuncia alla riscossione dell'imposta preventiva sugli accrediti di ICC agli investitori.

Per quanto riguarda gli investimenti indiretti, il risultato della consultazione è controverso. Molti dei partecipanti in sostanza danno la priorità alla riduzione della complessità. Nell'interesse di un disciplinamento più semplice, il nostro Consiglio rinuncia alle relative misure (n. 1.2.1).

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­

Digitalizzazione: la maggior parte dei Cantoni, la CDCF e un'organizzazione chiedono una base legale che autorizzi il nostro Collegio a emanare prescrizioni su come si debba attestare la deduzione dell'imposta preventiva.

Consideriamo la digitalizzazione un tema importante. In seguito al ridimensionamento del progetto ormai effettuato (n. 4), un'attestazione vincolante o uniforme non è più necessaria nel quadro della presente riforma.

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Abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere per rafforzare l'effetto della riforma sull'imposta preventiva: 54 partecipanti alla consultazione approvano la misura (respinta solo da due partiti e da due organizzazioni). Alcuni chiedono ulteriori misure per quanto riguarda le tasse di bollo o un coordinamento dei progetti.

Nel parere del 18 novembre 2020 sull'iniziativa parlamentare 09.503 il nostro Consiglio appoggia l'abolizione sia della tassa di emissione sia della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere. Intende invece rinunciare ad altre misure nell'ambito delle tasse di bollo.

­

17

Ulteriori elementi del progetto posto in consultazione: ­ Il nostro Collegio aveva proposto di estendere il campo di applicazione dell'imposta preventiva e della tassa di negoziazione agli ICC svizzeri non disciplinati dalla legge del 23 giugno 200617 sugli investimenti collettivi (LICol). Poiché nel contesto della presente riforma rinuncia ad apportare adeguamenti all'imposta preventiva sugli ICC svizzeri (n. 1.2.1), esso abbandona anche questa misura. Al fine di garantire la congruenza con la tassa di negoziazione, anche a tal proposito rinuncia a un adeguamento corrispondente.

­ Il progetto posto in consultazione prevedeva inoltre di estendere il campo di applicazione dell'imposta preventiva ai redditi di interessi realizzati tramite prodotti strutturati*. Dato che ormai i redditi di interessi sono in gran parte esentati dall'imposta preventiva, il nostro Consiglio rinuncia a questa misura.

­ Il diritto di interporre ricorso delle autorità fiscali cantonali in materia di imposta preventiva proposto dal nostro Collegio nel progetto posto in consultazione è stato accolto favorevolmente dai Cantoni e viene mantenuto nel presente progetto.

­ Nell'avamprogetto il nostro Consiglio ha proposto di implementare una deduzione dell'imposta preventiva sui pagamenti sostitutivi*.

Tre partecipanti alla consultazione (tra cui un partito e l'ASB) si dichiarano favorevoli a questa proposta; nessuno la respinge. Pertanto continuiamo a perseguire tale soluzione.

­ Prima della procedura di consultazione la CET-N aveva chiesto una nuova eccezione per i redditi di partecipazioni all'interno di un gruppo, che consentisse di esonerare tali redditi dall'imposta preventiva a partire da una partecipazione del 10 per cento, abolendo, per gli stessi, la procedura di notifica. Il nostro Consiglio non ha accolto questa misura. Nove RS 951.31

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partecipanti alla consultazione (quattro partiti e cinque organizzazioni) chiedono degli adeguamenti per quanto riguarda i dividendi versati all'interno di un gruppo e hanno formulato proposte di vario tipo.

Siamo disposti ad accettare la richiesta. Contemporaneamente all'adozione del presente messaggio, abbiamo indetto la procedura di consultazione per l'adeguamento delle ordinanze riguardanti l'imposta preventiva, proponendo di ridurre la quota di partecipazione necessaria per la procedura di notifica dal 20 al 10 per cento. Inoltre la validità dell'autorizzazione necessaria nel contesto internazionale per tale procedura va portata da tre a cinque anni. Ciò rappresenta una semplificazione amministrativa sia per le imprese che per le autorità fiscali.

Sempre prima della procedura di consultazione, la CET-N aveva chiesto al nostro Collegio che venisse introdotta una procedura di notifica volontaria per le persone fisiche domiciliate in Svizzera che detengono una quota di partecipazione pari ad almeno il 10 per cento. Non abbiamo accettato neanche questa misura. 13 partecipanti alla consultazione (tra cui quattro partiti) sollecitano un adeguamento in tal senso. 25 partecipanti alla consultazione (tra cui 22 Cantoni e la CDCF) non ravvedono invece alcuna necessità di introdurre una simile procedura di notifica.

Visti i risultati della procedura di consultazione, il DFF ritiene opportuno che si proceda a un esame approfondito di questa misura e ha pertanto istituito un gruppo di lavoro in cui sono coinvolti anche i Cantoni.

Il gruppo di lavoro ultimerà il proprio rapporto nel primo semestre del 2021. Sulla base di tale rapporto, il DFF stabilirà le ulteriori azioni da intraprendere e all'occorrenza presenterà una richiesta al nostro Consiglio.

Abbiamo esplicitamente respinto misure nell'ambito dell'imposta sull'utile e continueremo a farlo anche alla luce dei risultati della procedura di consultazione (n. 1.2.1). 12 partecipanti alla consultazione (un partito e 11 organizzazioni) chiedono che la riforma dell'imposta preventiva sia accompagnata da un adeguamento della deduzione per partecipazioni, mentre 30 partecipanti (tra cui un partito e 22 Cantoni) respingono qualsiasi misura in tal senso.

Infine, nonostante il parere contrario della parte maggiormente interessata, ossia la borsa svizzera
SIX, riteniamo che il diritto di consultazione dell'AFC del repertorio di dati sulle negoziazioni proposto debba essere oggetto di ulteriori lavori. Occorre facilitare le verifiche relative al corretto rimborso dell'imposta preventiva per quanto concerne i redditi di partecipazioni e quelle volte a evitare il cosiddetto «dividend stripping».

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3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Per quanto riguarda l'imposizione degli interessi esistono diversi sistemi di imposizione alla fonte. In alcuni Stati (in Europa segnatamente Paesi Bassi, Malta, Liechtenstein o Norvegia) gli interessi non sono assoggettati praticamente ad alcuna imposta alla fonte. Questi Paesi costituiscono però un'eccezione. Nei Paesi dell'Unione europea (UE) esiste di norma un sistema di imposizione alla fonte applicato agli interessi; ogni singolo sistema ha le sue peculiarità o prevede delle eccezioni a seconda della residenza fiscale del contribuente, della persona che ha il diritto di avvalersene (persona fisica o giuridica) o del tipo di redditi (obbligazioni di Stato, interessi sui risparmi ecc.). In Francia, ad esempio, gli interessi corrisposti a persone non residenti non sono tassati. In Gran Bretagna gli interessi corrisposti tanto alle persone non residenti quanto alle persone residenti sono ugualmente assoggettati a un'imposta alla fonte; per contro, gli interessi pagati dalle banche o dalle casse di risparmio non sono generalmente assoggettati a imposta, indipendentemente dal fatto che siano corrisposti a persone residenti o non residenti. Anche in Germania e in Italia i sistemi di imposizione alla fonte prevedono delle eccezioni. Quanto alla Svezia, il sistema in vigore è identico a quello svizzero e prevede che sugli interessi bancari versati a persone residenti venga riscossa un'imposta del 30 per cento (funzione di garanzia: accredito sull'imposta sul reddito); le persone non residenti sono esentate dall'obbligo fiscale.

Riguardo alla tassa di negoziazione l'UE non si è dotata di alcuna direttiva. Secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 200818, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, gli Stati membri possono applicare imposte sui trasferimenti di titoli fruttiferi e simili, riscosse forfettariamente o meno. La maggior parte degli Stati europei, però, non si avvale di questo diritto.

L'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie è da molti anni oggetto di discussione in seno all'UE. L'ultima proposta, in ordine di tempo, per un'imposta sulle transazioni finanziarie a livello europeo è stata avanzata a fine 2018 dalla Germania e dalla Francia. Al momento non si sa ancora se e quando una simile imposta verrà introdotta nell'UE.

4

Punti essenziali del progetto

4.1

Normativa proposta

4.1.1

Redditi di interessi da obbligazioni e finanziamento interno ai gruppi

Gli obiettivi principali della presente riforma sono il rafforzamento del mercato dei capitali di terzi e l'eliminazione degli ostacoli al finanziamento dei gruppi (n. 1.1). Il nostro Consiglio propone di esentare dall'imposta preventiva i redditi di interessi, 18

GU L 46 del 21.2.2008, pag. 11; modificata dalla direttiva 2013/13/UE, GU L 141 del 28.5.2013, pag. 30.

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tranne che in un caso (n. 4.1.2). In questo modo si possono raggiungere entrambi gli obiettivi.

Rispetto al progetto posto in consultazione, la proposta del nostro Collegio è tecnicamente meno complessa (per la critica al riguardo si veda il n. 2.2). Inoltre, il segreto bancario fiscale in Svizzera continua a essere pienamente garantito (n. 1.2.1). Per quanto riguarda la funzione di garanzia, il nostro Collegio accetta il fatto che questa risulti indebolita rispetto a oggi (n. 1.2.1), ma ciò è necessario in vista di quelli che sono gli obiettivi primari.

Le eccezioni esistenti relative ai redditi di interessi derivanti da strumenti TBTF (n. 1.1) diventano superflue. Con l'entrata in vigore della presente riforma, le disposizioni corrispondenti possono pertanto essere abrogate senza essere sostituite. In questo modo si assicura la parità di trattamento degli strumenti TBTF rispetto alle altre obbligazioni societarie.

4.1.2

Interessi derivanti da averi di persone fisiche domiciliate in Svizzera detenuti presso banche e imprese di assicurazione svizzere

L'imposta preventiva sui redditi di interessi derivanti da averi di persone fisiche domiciliate in Svizzera detenuti presso banche e casse di risparmio conformemente alla legge dell'8 novembre 193419 sulle banche (LBCR) e presso imprese di assicurazione* conformemente alla legge del 17 dicembre 200420 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) deve essere mantenuta. Poiché già oggi la banca o l'impresa di assicurazione versa l'imposta preventiva sugli interessi derivanti da questi averi di clienti*, la norma non comporta un aumento significativo della complessità. L'onere supplementare deriva dalla riscossione differenziata dell'imposta preventiva. La deduzione di questa imposta infatti si applica ora solo alle persone fisiche domiciliate in Svizzera (incluse le imprese individuali). Tutti gli altri investitori sono esentati dall'imposta preventiva. Per questi ultimi, nella maggior parte dei casi la funzione di garanzia è assicurata dallo scambio automatico di informazioni e, per quanto riguarda le società di persone e le persone giuridiche, dall'obbligo di tenere la contabilità.

Le persone fisiche domiciliate in Svizzera possono tenere conti anche presso imprese non assoggettate alla vigilanza della FINMA (p. es. conti per collaboratori o conti presso consorzi di costruzione): i relativi interessi sono oggi assoggettati all'imposta preventiva. In considerazione della scarsa rilevanza pratica e degli elevati oneri amministrativi a carico delle imprese, il nostro Consiglio rinuncia a prevedere una deduzione dell'imposta preventiva su questi redditi di interessi. Diversamente da quanto avviene nel settore della vigilanza, non vi è la garanzia che queste imprese dispongano dei dati necessari riguardo ai titolari dei conti.

19 20

Legge dell'8 novembre 1934 sulle banche, LBCR, RS 952.0.

Legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA, RS 961.01.

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4.1.3

Tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere

Come misura di accompagnamento agli elementi di riforma dell'imposta preventiva, sarà abolita la tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere. Ciò renderà più interessante la compravendita in Svizzera, rafforzando così l'effetto positivo sul mercato nazionale dei capitali di terzi.

4.2

Attuazione

Gli adeguamenti proposti nell'ambito dell'imposta preventiva comporteranno adeguamenti a livello di ordinanza21. Lo stesso dicasi per il diritto di consultazione dell'AFC del repertorio di dati sulle negoziazioni22 e per la tassa di negoziazione23.

Nella prassi il nuovo disciplinamento dovrà essere concretizzato a livello di istruzioni amministrative.

Secondo le previsioni attuali, la riforma potrà essere approvata in Parlamento non prima della fine del 2021. In base alle nostre stime, è poco probabile che possa entrare in vigore prima del 2024. I motivi sono molteplici: gli adeguamenti delle ordinanze, necessari per l'attuazione pratica, possono essere elaborati in via definitiva solo dopo l'approvazione della proposta di legge. Gli attori interessati dall'attuazione della riforma hanno bisogno di tempo per poterla implementare. Le banche e le imprese di assicurazione, ad esempio, devono adeguare la loro tecnologia dell'informazione. Ma anche i Cantoni devono procedere a una revisione del loro sistema di tassazione. Infine, per i Cantoni è più semplice se gli adeguamenti entrano in vigore all'inizio di un anno civile. A tempo debito il DFF consulterà la CDCF in merito alla data di entrata in vigore del nuovo disciplinamento.

Attualmente sono in corso varie riforme parallele collegate in qualche modo a questo progetto:

21

22 23

­

il nostro Consiglio ha chiesto alle vostre Camere di prorogare di cinque anni la durata di validità delle eccezioni previste nell'ambito dell'imposta preventiva sugli interessi degli strumenti TBTF (n. 1.1). Nel momento in cui entrerà in vigore la presente riforma, tale proroga non sarà più necessaria (n. 4.1.1);

­

nel quadro della revisione della legge sulle banche (insolvenza e garanzia dei depositi, 20.059) saranno adeguate, tra le altre cose, le disposizioni fiscali concernenti gli strumenti TBTF. Con la presente riforma, le eccezioni riguardanti l'imposta preventiva diventeranno superflue;

­

oltre alla legge sulle banche, è attualmente in corso anche la revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (20.078). Si vedrà in seguito se sarà necessario coordinare i due progetti; Ne sarà interessata in particolare l'ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva, RS 642.211 Diversamente da quanto ancora previsto nel progetto posto in consultazione, non dovrebbe più essere necessario un adeguamento della trattenuta supplementare d'imposta USA.

Presumibilmente ne sarà interessata l'ordinanza del 25 novembre 2015 sull'infrastruttura finanziaria, RS 958.11.

Ordinanza del 3 dicembre 1973 concernente le tasse di bollo, RS 641.101.

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la legge federale concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF, 20.082) contiene disposizioni penali che si rifanno alla formulazione della legge sull'imposta preventiva24 attualmente in vigore. Il presente progetto comporterà un nuovo disciplinamento di dette disposizioni penali. Bisognerà assicurarsi che a tempo debito le disposizioni penali previste dalla LECF vengano formalmente adeguate alle mutate disposizioni penali della LIP;

­

nel quadro della revisione del diritto della società anonima le vostre Camere hanno deciso, tra l'altro, una modifica della LIP25. La revisione non è ancora entrata in vigore. La modifica dell'articolo 5 ivi contenuta dovrebbe essere integrata nell'articolo 5a della presente riforma.

Il DFF, in collaborazione con gli altri uffici coinvolti, si accerterà che al momento opportuno venga messo in atto il coordinamento necessario.

5

Commento ai singoli articoli

5.1

Legge sull'imposta preventiva

Sostituzione di espressioni Com'è consueto oggi, nelle deleghe di competenze si indica il legislatore («Consiglio federale») e non il livello normativo («ordinanza»).

Il capoverso 3 concerne soltanto il testo tedesco e costituisce unicamente una precisazione linguistica. Sul piano materiale, il contenuto della disposizione rimane invariato.

La sostituzione dell'espressione «assicuratore» con «impresa di assicurazione» indica la scelta di una terminologia più comune. Sul piano materiale, il contenuto delle disposizioni rimane invariato.

Art. 4

A. Oggetto dell'imposta, I. Redditi di capitali mobili, 1. Norma

Il capoverso 1 definisce l'oggetto dell'imposta preventiva sui redditi di capitali. Nella nuova versione i tipi di redditi (interessi, parti di utile e altri redditi) sono elencati direttamente tra i singoli oggetti dell'imposta. I redditi realizzati sotto forma di rendite, ancora previsti nel diritto in vigore, vengono eliminati in quanto non rilevanti.

I redditi da obbligazioni svizzere, da cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie (art. 4 cpv. 1 lett. a del diritto vigente) non sono più indicati tra gli oggetti dell'imposta. Nel caso delle obbligazioni e delle cartelle ipotecarie emesse in serie questo si evince dall'obiettivo del progetto. Secondo il diritto civile, dal 2012 le rendite fondiarie non possono più essere emesse in serie, quindi la loro rilevanza pratica è minima. Di conseguenza, il nostro Consiglio propone di non assoggettarle più all'imposta preventiva.

24 25

RS 642.21 FF 2020 4987, in particolare 5053.

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Ai sensi della lettera a, all'imposta preventiva saranno assoggettati soltanto gli interessi e gli altri redditi da averi di persone fisiche domiciliate in Svizzera detenuti presso banche e imprese di assicurazione sottoposte alla vigilanza della FINMA.

La definizione di banca e di cassa di risparmio è ripresa dalla legge sulle banche (art. 1 LBCR), quella di impresa di assicurazione principalmente dalla legge sulla sorveglianza degli assicuratori (art. 3 LSA). A queste si aggiungono le imprese di assicurazione assoggettate a una sorveglianza cantonale.

Gli averi di clienti che sono interessati dalla deduzione dell'imposta preventiva si distinguono per il fatto che il capitale versato dall'investitore può essere revocato e reso disponibile in qualsiasi momento; questo esclude quindi i depositi vincolati e quelli a scadenza fissa. Presso le banche e le assicurazioni questi averi sono contabilizzati come capitale di terzi. Di questi depositi di clienti fanno parte ad esempio i depositi a risparmio e i conti salario detenuti presso le banche, i conti di pagamento* e i depositi di premi* detenuti presso le imprese di assicurazione e simili. Per quanto riguarda le assicurazioni, ne fanno parte anche i redditi derivanti da operazioni di capitalizzazione*.

Già oggi le banche e le imprese di assicurazione sono tenute a conoscere i loro clienti, che vengono identificati in conformità con le disposizioni del diritto in materia di vigilanza26. Ad esempio, ai fini dell'imposta preventiva è determinante il domicilio civile del titolare del conto, che nella pratica coincide generalmente con il suo domicilio fiscale.

Nella maggior parte dei casi le persone fisiche domiciliate in Svizzera sono dei privati.

A questi viene assimilata anche l'impresa individuale. Di conseguenza, in questo contesto si deve parimenti effettuare una deduzione poiché è impossibile stabilire se si tratti di sostanza privata o commerciale. Nessuna deduzione viene operata nei confronti delle società di persone in quanto la procedura è relativamente complessa (p. es.

le quote dei soci delle società di persone non sono note) e per molte società di persone la funzione di garanzia dell'imposta può essere assicurata dall'obbligo di tenere la contabilità. Per quanto concerne gli altri investitori (soprattutto persone giuridiche) tale funzione
non è un'esigenza prioritaria, motivo per cui in questo caso si può rinunciare all'imposta preventiva. Le altre forme particolari (conti congiunti e simili) devono essere disciplinate nel quadro di istruzioni concernenti la prassi.

Determinante ai fini della deduzione dell'imposta è il domicilio civile al momento della maturazione degli interessi. Se la banca o l'impresa di assicurazione non ha provveduto a dedurre l'imposta preventiva in quanto non era a conoscenza del trasferimento dell'investitore in Svizzera o del trasferimento del deposito, deve farlo a posteriori (p. es. nel momento in cui il titolare del conto le notifica, con effetto retroattivo, il cambio di domicilio). Per la banca e l'impresa di assicurazione la gestione di questi casi comporta un dispendio leggermente maggiore, ma tecnicamente è fattibile.

26

Determinante è in particolare la legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro, RS 955.0. Cfr. in proposito anche la convenzione del 13 giugno 2018 relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20) tra l'Associazione Svizzera dei Banchieri («ASB») da una parte e le sottoscritte banche («banche») dall'altra parte e il regolamento dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (regolamento OAD-ASA), organismo di autodisciplina dell'Associazione svizzera d'Assicurazioni, 2018.

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Se dopo il trasferimento dell'investitore all'estero o dopo il trasferimento del deposito la banca o l'impresa di assicurazione ha continuato a dedurre l'imposta preventiva dagli interessi, per l'investitore la riscossione dell'imposta preventiva si configura successivamente come un errore. Questo giustifica lo storno dell'imposta preventiva precedentemente riscossa. Si tratta di una fattispecie che dovrà essere concretizzata nell'ordinanza.

Le lettere b e c corrispondono al diritto vigente. Gli adeguamenti e le precisazioni introdotti sono unicamente di carattere redazionale.

La lettera d include nell'oggetto dell'imposta i pagamenti sostitutivi sui redditi di cui alle lettere a­c.

Attualmente i pagamenti sostitutivi riguardano soprattutto due casi: quello dei «securities lending and borrowing» e quello delle transazioni «cum-ex». Di seguito sono illustrati gli scenari tipici.

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«Securities lending and borrowing»: il mutuante trasferisce a un mutuatario la titolarità civile di un diritto di partecipazione. Il diritto all'uso* resta in capo al mutuante. Solitamente il mutuatario trasferisce a sua volta l'investimento.

Sono possibili anche più trasferimenti successivi (l'ultima persona nella catena viene indicata in questa sede come attuale possessore). L'esecuzione dei trasferimenti avviene quasi esclusivamente tramite banche.

­

Se durante il periodo del prestito vengono generati redditi di partecipazioni soggetti all'imposta preventiva, tali redditi (ossia i redditi originari) affluiscono all'attuale possessore del diritto di partecipazione. Quest'ultimo paga le imposte sui redditi di partecipazioni e ha diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta. Il mutuatario deve compensare il mutuante per i mancati redditi di partecipazioni. Questo risarcimento viene definito quale pagamento sostitutivo. Tecnicamente, la banca del mutuante addebita alla banca del mutuatario il pagamento sostitutivo.

­

Secondo la prassi previgente la banca del mutuante addebita al mutuatario il 100 per cento del reddito, versando all'autorità fiscale l'imposta preventiva anche sul pagamento sostitutivo. Il mutuante riceve quindi un pagamento sostitutivo pari al 65 per cento del reddito di partecipazioni originario e in linea di principio ha diritto al rimborso dell'imposta preventiva.

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Figura 5 Rappresentazione schematica della prassi previgente in materia di «securities lending and borrowing»

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Transazioni «cum-ex»: transazioni di questo tipo interessano i diritti di partecipazione negoziati in borsa. Secondo l'usanza del settore, il trasferimento di questi diritti di partecipazione negoziati in borsa avviene non prima che siano trascorsi due giorni dalla data di vendita. Il reddito di partecipazioni viene accreditato alla parte contraente che alla data di scadenza è in possesso della titolarità civile dei diritti. Nell'arco di tempo che intercorre tra la vendita e il trasferimento la titolarità civile rimane in capo al venditore. La transazione è eseguita quasi esclusivamente tramite il depositario centrale o le banche ad esso affiliate.

Se viene generato nel periodo di tempo che intercorre tra la vendita e il trasferimento, il reddito di partecipazioni viene accreditato in linea di massima al cedente, che però non è la persona che ne ha diritto (intervallo di tempo tra la data della vendita e la data del trasferimento). In questi casi il depositario centrale o le banche ad esso affiliate stornano il reddito versato al venditore e lo accreditano al compratore. Questo fa sì che entrambe le parti dispongano di un giustificativo. Non è quindi escluso un doppio rimborso dell'imposta preventiva. Secondo la prassi previgente, in questo caso viene riscossa una seconda imposta preventiva sotto forma di pagamento sostitutivo.

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Figura 6 Rappresentazione schematica della prassi previgente in materia di transazioni «cum-ex»

La prassi previgente riguardante i pagamenti sostitutivi si basava sul principio della riscossione multipla dell'imposta preventiva (ossia sul reddito originario e sul pagamento sostitutivo) e del rimborso multiplo (sempre sul reddito originario e sul pagamento sostitutivo). Così facendo si evitava che a una singola riscossione dell'imposta preventiva (sul reddito originario) corrispondesse un rimborso multiplo (sul reddito originario e sul pagamento sostitutivo).

Con sentenza del 21 novembre 2017, tuttavia, il Tribunale federale ha stabilito che per quanto la prassi vigente garantisse un risultato corretto, non sussisteva però una base legale sufficiente per la riscossione dell'imposta preventiva sul pagamento sostitutivo27, con conseguenti rischi e incertezze per il settore e le autorità fiscali. A seguito dei numerosi giustificativi poteva accadere che l'imposta preventiva venisse rimborsata più volte anche se era stata riscossa una sola volta o non era stata riscossa affatto.

Il nostro Consiglio propone di disciplinare nella legge il trattamento dei pagamenti sostitutivi dal punto di vista dell'imposta preventiva. Per evitare di creare lacune indesiderate, devono essere considerati tutti gli oggetti dell'imposta secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettere a­c, anche se nell'ottica odierna sono rilevanti principalmente i pagamenti sostitutivi su redditi di partecipazioni (art. 4 cpv. 1 lett. b).

In futuro, l'imposta preventiva dovrà essere esplicitamente riscossa non soltanto sul reddito originario, ma anche sul pagamento sostitutivo. Grazie a questo sistema si potrà evitare, almeno nella maggior parte dei casi, che tale imposta venga rimborsata 27

DTF 2C_123/2016

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indebitamente più volte, circostanza che proprio nel contesto internazionale non può essere esclusa. Inoltre, la funzione di garanzia dell'imposta preventiva verrà rafforzata per le persone fisiche in Svizzera. La proposta tiene conto sia dell'esigenza di certezza del diritto espressa dal settore che degli interessi del fisco.

I capoversi 2­4 corrispondono all'articolo 4 capoverso 2 e all'articolo 9 capoverso 3 del diritto vigente. Gli adeguamenti e le precisazioni introdotti sono unicamente di carattere redazionale. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono considerate già oggi società di capitali (art. 9 cpv. 3 del diritto vigente). Anche le società in accomandita sono considerate società di capitali conformemente al diritto civile, e ciò viene ora esplicitato anche ai fini dell'imposta preventiva.

Premessa relativa agli articoli 5­5c Il vigente articolo 5 disciplina tutte le eccezioni alla riscossione dell'imposta. Nel progetto posto in consultazione il nostro Consiglio aveva proposto una disaggregazione tematica di questo articolo. Anche se non sono previste nuove eccezioni, ai fini di una migliore leggibilità ci atteniamo a tale proposta.

Art 5

2. Eccezioni, a. Riserve e utili di società di capitali e società cooperative

La disposizione corrisponde all'articolo 5 capoverso 1 lettere a ed e del diritto vigente e disciplina ­ fatte salve le riserve da apporti di capitale (cfr. commento all'art. 5a D-LIP) ­ le eccezioni relative alle riserve e agli utili di società di capitali e società cooperative. Gli adeguamenti e le precisazioni introdotti sono unicamente di carattere redazionale.

Art. 5a

b. Riserve da apporti di capitale

Le disposizioni riguardanti il rimborso di riserve da apporti di capitale corrispondono all'articolo 5 capoversi 1bis­1sexties del diritto vigente. Gli adeguamenti e le precisazioni introdotti sono unicamente di carattere redazionale.

Art. 5b

c. Interessi

La disposizione corrisponde, per quanto riguarda le eccezioni relative ai redditi di interessi, all'articolo 5 capoverso 1 lettere c e d e capoverso 2 del diritto vigente, sempre che le eccezioni siano ancora necessarie.

L'eccezione prevista al capoverso 1 lettera a per interessi fino a 200 franchi annuali è valida per tutti gli interessi da averi di clienti. La lettera b riguarda i redditi di interessi derivanti da prodotti finalizzati alla previdenza. In questo modo sono assoggettati all'imposta preventiva anche i redditi di interessi di cui all'articolo 7.

Le eccezioni per gli altri redditi di interessi sancite all'articolo 5 capoverso 1 lettere g­ i del diritto vigente non sono più necessarie, in quanto viene abolita l'imposta preventiva sui redditi di interessi, ad eccezione degli interessi da averi di clienti.

Il capoverso 2 equivale all'articolo 5 capoverso 2 del diritto vigente e va mantenuto.

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Art. 5c

d. Investimenti collettivi di capitale

Le eccezioni previste all'articolo 5 capoverso 1 lettera b del diritto vigente e valide per i redditi derivanti da ICC svizzeri ai sensi della LICol vengono riprese nel nuovo articolo con alcuni adeguamenti e precisazioni di carattere redazionale.

Nella prassi, secondo il diritto vigente gli ICC svizzeri possono rinunciare alla riscossione dell'imposta preventiva se la legge prevede un'eccezione per gli investimenti diretti (in particolare per quanto riguarda gli strumenti TBTF). Poiché il nostro Consiglio rinuncia ad apportare adeguamenti agli accrediti derivanti da ICC svizzeri (n. 1.2.1) e le eccezioni concernenti gli interessi degli strumenti TBTF vengono abolite (art. 5 cpv. 1 lett. g e i del diritto vigente), ne consegue un cambiamento rispetto allo status quo. Gli interessi degli strumenti TBTF generati tramite ICC svizzeri non saranno più esentati. Tuttavia la rilevanza pratica di questo scenario dovrebbe essere minima, visto che solo pochi interessi di strumenti TBTF sono generati tramite ICC svizzeri. Di conseguenza non sussiste alcun rischio per la stabilità finanziaria a cui mirano le eccezioni.

Art. 7 cpv. 3 Viene adeguato soltanto il rimando. Il versamento di una prestazione in capitale da assicurazioni sulla vita continua a essere assoggettato all'imposta preventiva.

Art. 9 cpv. 2 e 3 In considerazione della nuova definizione di banche e casse di risparmio che fa riferimento alla legge sulle banche (art. 4 cpv. 1 lett. a), l'articolo 9 capoverso 2 del diritto vigente è superfluo e può essere abrogato.

La disposizione del capoverso 3, oltre ad essere stata oggetto di adeguamenti e precisazioni di carattere redazionale, è stata spostata all'articolo 4 capoversi 3 e 4. Di conseguenza questo capoverso può essere abrogato.

Art. 10

Titolo marginale: B. Obbligazione fiscale, I. Contribuente

Al capoverso 1 viene ripreso, invariato, il diritto vigente.

Il capoverso 2 corrisponde al primo periodo del capoverso 2 del diritto vigente. La disposizione del secondo periodo, oltre ad essere oggetto di adeguamenti e precisazioni di carattere redazionale, viene spostata all'articolo 15 capoverso 1ter.

Il capoverso 3 stabilisce chi è il soggetto fiscale relativamente all'imposta preventiva sui pagamenti sostitutivi (art. 4 cpv. 1 lett. d), identificandolo nella persona che effettua il pagamento, la girata, l'accreditamento, il computo o il rimborso dei redditi imponibili. Nella prassi si tratta nella maggior parte dei casi di una banca (è ipotizzabile che possano essere p. es. anche dei fiduciari), che gestisce il pagamento per conto del mutuante. In questo caso quindi il soggetto fiscale è la banca o la cassa di risparmio del mutuante. Nel caso delle transazioni «cum-ex» il soggetto fiscale è il depositario centrale o la banca della parte contraente che ha disposto lo storno.

Il progetto non limita l'obbligo fiscale ai debitori d'imposta svizzeri. Ciò avviene ben sapendo che l'applicazione a debitori d'imposta esteri potrebbe fallire in presenza di 31 / 60

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ostacoli giuridici, ma è necessaria perché anche le banche estere operano pagamenti sostitutivi. In questi casi, pur in assenza di versamento dell'imposta preventiva sul pagamento sostitutivo, non si può comunque escludere un rimborso (parziale) dell'imposta preventiva sul pagamento sostitutivo.

Art. 11 cpv. 2 In questo capoverso viene soltanto cancellato il termine «affidavit», in quanto la sua definizione è desumibile dal testo di legge e il termine non è utilizzato in altre parti della legge.

Art. 12 cpv. 1 La disposizione corrisponde in gran parte al diritto vigente. Per quanto attiene alle vincite ai giochi in denaro nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite, ad esempio, si è proceduto a una semplificazione di carattere redazionale, introducendo un riferimento all'articolo 6 del diritto vigente. Questo non determina alcuna modifica.

La nascita del credito fiscale nell'ambito dei pagamenti sostitutivi è oggetto di un nuovo disciplinamento. Come nel caso dei redditi originari, al riguardo è previsto che il credito fiscale sorga nel momento in cui è dovuto il pagamento sostitutivo. Il pagamento sostitutivo è dovuto alla stessa data in cui è esigibile il reddito originario. Questa data è nota al debitore d'imposta (vedi commento all'art. 10 cpv. 3 D-LIP).

Art. 13 cpv. 1 lett. a La disposizione equivale ampiamente al diritto vigente. Vengono adeguati soltanto i rimandi alle precedenti modifiche e introdotte semplificazioni di carattere redazionale.

Art. 14 cpv. 1 Questo capoverso disciplina il trasferimento dell'imposta preventiva all'investitore.

Sul piano materiale non ci sono modifiche, soltanto la formulazione è stata adeguata in modo da poter considerare in futuro anche l'imposta preventiva sugli interessi da averi di clienti. Si tratta di un intervento necessario in quanto la deduzione viene fatta solo nel caso di una persona fisica domiciliata in Svizzera.

Art. 15 cpv. 1 e 1bis Il capoverso 1 corrisponde al diritto vigente. Gli adeguamenti e le precisazioni introdotti sono unicamente di carattere redazionale. La disposizione del capoverso 1bis, fatti salvi adeguamenti e precisazioni linguistici, equivale all'articolo 10 capoverso 2 del diritto vigente.

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Art. 16 cpv. 1 lett. a e c La lettera a riprende il diritto vigente per quanto concerne la scadenza del credito dell'imposta preventiva sui redditi di interessi. Poiché però all'imposta preventiva sono ora assoggettati soltanto gli interessi da averi di clienti, il campo di applicazione della norma si riduce di conseguenza.

La lettera c corrisponde al diritto vigente. Le semplificazioni introdotte sono unicamente di carattere redazionale.

Art. 20a cpv. 1 nonché art. 21 cpv. 1 lett. b Queste disposizioni equivalgono al diritto vigente. Le semplificazioni introdotte sono unicamente di carattere redazionale.

Art. 26

(3. Investimenti collettivi di capitale) e 27 (4. Portatori domiciliati all'estero di quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri)

Queste disposizioni riprendono il diritto vigente. Le precisazioni fatte sono unicamente di carattere redazionale.

Art. 28 cpv. 1 e 2 Il vigente capoverso 1 può essere abrogato perché gli Stati esteri, non essendo persone fisiche, non beneficiano più della deduzione dell'imposta preventiva sugli averi di clienti detenuti presso banche e imprese di assicurazione; tutti gli altri redditi di interessi non sono assoggettati all'imposta preventiva (vedi commento all'art. 4 cpv. 1 lett. a D-LIP).

Il capoverso 2 corrisponde in larga misura al diritto vigente. Il suo campo di applicazione viene circoscritto ai soli averi di clienti poiché soltanto questi redditi di interessi sono ancora assoggettati all'imposta preventiva.

Art. 56

e. Ricorso al Tribunale federale

Oltre al richiedente, non solo l'AFC sarà legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale. Anche l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva interessato, che conosce meglio il caso specifico, deve poter presentare autonomamente ricorso al Tribunale federale.

Art. 61­64 Con adeguamenti di natura redazionale, le norme penali devono essere adattate agli standard in vigore. La codifica dei reati commessi intenzionalmente e di quelli commessi per negligenza in disposizioni distinte e la conseguente diversa comminatoria della pena costituiscono anch'esse un adeguamento agli standard attuali. Poiché nella prassi venivano già applicate sanzioni diverse per il reato intenzionale e per quello per negligenza, nell'applicazione del diritto non ci sarà quindi nessun cambiamento.

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Articoli 61, 62 e 63: la struttura degli articoli viene modificata in modo che la comminatoria della pena sia sempre menzionata all'inizio.

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Articoli 61 e 62: la riserva, prevista dal diritto vigente, delle disposizioni penali della legge federale del 22 marzo 197428 sul diritto penale amministrativo (art. 14­16 DPA) viene eliminata, in quanto di natura puramente dichiarativa.

­

Articoli 61 e 62: la perpetrazione intenzionale e per negligenza della sottrazione d'imposta e della messa in pericolo dell'imposta preventiva vengono disciplinate in due capoversi distinti. La sanzione prevista per il reato intenzionale corrisponde a quella del diritto vigente. La sanzione massima stabilita per la sottrazione commessa per negligenza è una multa di 10 000 franchi o una multa pari all'importo dell'imposta sottratta o dell'illecito profitto, se tale importo supera 10 000 franchi. Per la messa in pericolo dell'imposta preventiva dovuta a negligenza è prevista una multa fino a 10 000 franchi. Il reato per negligenza è considerato punibile, ma non nella stessa misura di quello intenzionale. In questo caso, come sanzione massima appare adeguato un importo pari a un terzo della sanzione massima prevista per il reato intenzionale.

Quest'ultima rimane invariata.

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Articolo 64: la lettera b del capoverso 1 va ridotta al contenuto necessario in applicazione del principio di determinatezza. In futuro, soltanto la violazione di una decisione sarà ancora soggetta a multa. Gli altri elementi si sono dimostrati irrilevanti nella prassi e quindi vanno eliminati. Poiché la negligenza viene ora trattata nella frase introduttiva, il vigente capoverso 2 non è più necessario.

Art. 69 Poiché i redditi di interessi da obbligazioni non sono generalmente più assoggettati all'imposta preventiva, l'eccezione può essere abrogata.

Art. 70e

VII. Disposizione transitoria della modifica del ...

La presente modifica si applica a tutti i redditi maturati dopo la sua entrata in vigore.

Determinante non è quindi la data del pagamento, ma il momento in cui i redditi vengono maturati. Questo significa segnatamente che dopo l'entrata in vigore della modifica saranno assoggettati all'imposta preventiva solo gli interessi già maturati su averi di clienti. Per tutti gli altri redditi di interessi è abolita la deduzione dell'imposta preventiva se vengono maturati dopo l'entrata in vigore della modifica.

5.2

Legge federale sulle tasse di bollo

Art. 1 cpv. 1 lett. b n. 1 e 6, lett. bbis e bter L'articolo 1 definisce gli oggetti fiscali che sottostanno alla tassa di negoziazione.

In futuro, la compravendita di obbligazioni svizzere non sarà più soggetta alla tassa di negoziazione, per questo motivo il capoverso 1 lettera b numero 1 del diritto in vigore

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RS 313.0

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viene abrogato. Le obbligazioni estere, che restano assoggettate alla tassa di negoziazione, sono menzionate al capoverso 1 lettera bbis.

Riguardo al capoverso 1 lettera bter sono state effettuate modifiche di natura puramente redazionale e un adeguamento dei rimandi.

Art. 13 cpv. 2 lett. a n. 1, lett. abis, b e c L'articolo 13 definisce i documenti, il cui commercio è soggetto alla tassa di negoziazione. L'abrogazione proposta del capoverso 2 lettera a numero 1 garantisce l'esclusione delle obbligazioni svizzere dall'assoggettamento alla tassa di negoziazione. Per la qualifica come negoziatore di titoli, le obbligazioni svizzere sono irrilevanti. Tuttavia, il numero dei negoziatori di titoli è destinato a diminuire solo leggermente, poiché la maggior parte di essi detiene ulteriori titoli.

Il secondo periodo del capoverso 2 lettera b deve essere stralciato. Esso si riferisce a prescrizioni non più in vigore ed è pertanto obsoleto.

Alla lettera c viene solo aggiunto il rimando alla lettera abis.

Art. 14 cpv. 1 lett. a, f e g Alla lettera a vengono stralciate le obbligazioni svizzere perché non sono più oggetto della tassa di negoziazione.

La lettera f esenta, tra l'altro, l'emissione di obbligazioni estere dalla tassa di negoziazione. Secondo il diritto vigente tali obbligazioni devono essere denominate in valuta estera. Questo requisito può essere eliminato, in quanto la valuta non è rilevante per identificare l'obbligazione come svizzera o estera. Infatti, a tal fine è determinante la sede dell'emittente.

Alla lettera g l'eccezione può essere limitata ai titoli del mercato monetario estero in quanto quelli svizzeri non saranno più oggetto della tassa di negoziazione.

Art. 45, 46 cpv. 1 e 1bis, nonché art. 47 Trattasi di modifiche analoghe a quelle relative all'imposta preventiva (vedi commento agli art. 61­64 LIP).

5.3

Legge sull'infrastruttura finanziaria

Art. 77 cpv. 1 lett. e L'accesso al repertorio di dati sulle negoziazioni può essere importante per l'AFC in relazione ai dati che riguardano le operazioni con derivati. Tali dati già disponibili possono essere utilizzati in particolare per le verifiche delle imprese nell'ambito dell'imposta preventiva e della tassa di bollo, al fine di identificare la relativa (contro) parte e garantire la corretta riscossione dell'imposta. Nell'ambito del «dividend stripping» si possono in tal modo evitare i rimborsi non giustificati. In virtù del diritto

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vigente, è possibile trovare nel registro delle negoziazioni tenuto dalle banche le controparti di transazioni eseguite per scopi fiscali. Con la creazione della controparte centrale, solo quest'ultima viene indicata nel registro delle negoziazioni; la controparte che opera in secondo piano resta nascosta. Per le autorità fiscali essere costrette, in questi casi, a richiedere assistenza amministrativa o giudiziaria rappresenta un onere sproporzionato che rischia di creare notevoli ritardi nel lavoro dell'AFC in questo settore.

6

Ripercussioni

6.1

Base di dati

A costituire la base per la seguente stima delle ripercussioni finanziarie sono i dati dell'AFC relativi alle entrate e ai rimborsi dell'imposta preventiva, le statistiche della Banca nazionale svizzera (BNS) sul portafoglio di titoli degli investitori domiciliati in Svizzera e all'estero con controparte in Svizzera o all'estero, così come le imposte residue sui redditi di interessi ponderate per Paese e concordate nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. La base di dati è di norma l'anno 2019. La valutazione non comprende il calcolo previsionale delle future entrate dell'imposta preventiva ma si basa sul gettito dell'imposta preventiva del 2019.

Prima della procedura di consultazione l'AFC aveva affidato a BAK Economics l'incarico di esaminare gli effetti dinamici a lungo termine di una (ampia) riforma dell'imposta preventiva e dell'abolizione delle tasse di bollo (ad eccezione della tassa di bollo sui premi d'assicurazione)29. Lo studio è stato considerato anche nella stima degli effetti.

Le minori entrate derivanti dall'imposta preventiva e quelle dalla tassa di negoziazione sono rispettivamente per il 90 per cento e per il 100 per cento a carico della Confederazione. Gli effetti sulle entrate dell'imposta sul reddito e dell'imposta sull'utile riguardano tanto la Confederazione quanto i Cantoni e i Comuni. Gli effetti sulle entrate dell'imposta sul reddito e dell'imposta sulla sostanza gravano rispettivamente a titolo principale ed esclusivo i Cantoni i Comuni.

Per quanto riguarda l'insieme delle componenti degli effetti stimati, sussistono incertezze riconducibili, da un lato, all'incompletezza dei dati e, dall'altro, al livello dei tassi di interesse. In primo luogo, per mancanza di dati non c'è nessuna possibilità di quantificare alcuni elementi della riforma. In secondo luogo, si sono incontrate difficoltà nel formulare una serie di ipotesi critiche per quegli elementi per i quali i dati erano limitati. In terzo luogo, se il livello dei tassi d'interesse dovesse aumentare, le minori entrate aumenterebbero automaticamente. Inoltre non è stato possibile simulare tutti i potenziali cambiamenti nel comportamento. E infine le stime, basandosi sul

29

BAK Economics, Volkswirtschaftliche Auswirkungen einer Reform der Stempelabgaben und Verrechnungssteuer, Studie im Auftrag der Eidgenössischen Steuerverwaltung, giugno 2019. Consultabile all'indirizzo: www.bak-economics.com/fileadmin/ documents/reports/BAK_Economics_Wirkungsanalyse_Reform_Stempelabgabe_ Verrechnungssteuer.pdf.

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livello del gettito dell'imposta preventiva antecedente all'inizio della crisi dovuta alla pandemia di COVID-19, non riflettono i possibili effetti di tale crisi.

6.2

Ripercussioni per la Confederazione

Relativamente alle ripercussioni finanziarie sulle finanze federali bisogna distinguere tre tipi di effetti della riforma: effetti una tantum a breve termine (riguardanti l'imposta preventiva), effetti statici ricorrenti (riguardanti l'imposta preventiva e la tassa di negoziazione) ed effetti dinamici a lungo termine (riguardanti l'imposta preventiva e le imposte sul reddito, sull'utile e sulla sostanza).

6.2.1

Effetti una tantum a breve termine

Il rimborso dell'imposta preventiva agli investitori30 può essere richiesto fino a tre anni dopo la scadenza della prestazione imponibile. Ciò significa che nel primo anno dopo l'entrata in vigore della riforma (e in misura decrescente nei due anni successivi) continueranno a pervenire istanze di rimborso e contemporaneamente sui redditi di interessi (ad eccezione degli interessi da averi di clienti31) non verrà più effettuata alcuna deduzione dell'imposta preventiva32.

Questi effetti della riforma si producono un'unica volta, sono limitati a un arco temporale di tre anni e possono essere compensati mediante gli accantonamenti costituiti in passato. Gli effetti stimati sono riportati nella tabella 1.

Per quanto riguarda gli investitori domiciliati all'estero si è supposto che il 32 per cento dei rimborsi avvenga nello stesso periodo (t), il 43 per cento si riferisca all'anno precedente (t­1) e il restante 25 per cento ai periodi precedenti, stimando una quota leggermente maggiore per il periodo t­2 (14 %) rispetto al t­3 (11 %)33.

30

31

32

33

La stima riguardante gli investitori domiciliati all'estero è basata su tutti i gruppi di investitori, ossia gli investitori privati domiciliati all'estero, le persone giuridiche domiciliate all'estero e gli ICC esteri.

Poiché le stime riguardanti le ripercussioni finanziarie della riforma dell'imposta preventiva sono fatte con l'ausilio di dati aggregati, non si tiene conto del fatto che sugli interessi da averi di clienti di importo non superiore a 200 franchi l'imposta preventiva non viene riscossa. Ne consegue che il rendimento calcolato per gli averi di clienti è fissato a un livello un po' troppo basso. Poiché il rendimento è rilevante ai fini della determinazione dell'imposta residua, le minori entrate dovute al venire meno dell'imposta residua sono sottostimate.

Nel sistema attuale l'imposta preventiva si applica a livello degli ICC. Gli ICC svizzeri possono chiedere il rimborso. Nel caso degli ICC esteri, non si riesce ad effettuare il rimborso spesso a causa di ostacoli pratici o giuridici. A seguito della riforma dell'imposta preventiva il reddito di interessi che affluisce negli ICC sarà esentato dall'imposta preventiva a livello degli ICC. Nel caso degli ICC svizzeri questo produrrà solo un effetto sulla liquidità, mentre nel caso degli ICC esteri si otterrà un effetto una tantum a breve termine (nonché un effetto statico ricorrente). L'effetto una tantum a breve termine è compreso nei valori della tabella 1 per quanto riguarda gli investitori domiciliati all'estero che investono in ICC esteri.

La ripartizione percentuale si basa su un'analisi delle istanze di rimborso a partire dal 2007 presentate dagli investitori domiciliati all'estero.

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Per le persone giuridiche domiciliate in Svizzera, compresi gli ICC svizzeri34, la quota dei rimborsi effettuati nello stesso periodo è stimata al 55 per cento, mentre sul periodo precedente ricade il 40 per cento e il restante 5 per cento è distribuito fra i periodi t­2 e t­335.

La base per le persone fisiche domiciliate in Svizzera è stata leggermente corretta verso il basso rispetto a quella valida per le persone giuridiche dato che, per questo gruppo, gli interessi da averi di clienti restano assoggettati all'imposta preventiva. Per quanto riguarda il modello di rimborso si suppone che per le persone fisiche domiciliate in Svizzera tutti i rimborsi vengano fatti in periodi successivi, così distribuiti: il 70 per cento nel periodo precedente, il 25 per cento nel periodo t­2 e il 5 per cento nel periodo t­336.

I valori stimati sulla base del modello di accantonamento sono stati leggermente ridotti per le persone fisiche domiciliate in Svizzera e per gli investitori domiciliati all'estero, per tener conto del fatto che non tutte le pretese di rimborso si traducono effettivamente in un rimborso37.

34

35

36

37

Quando, nelle pagine che seguono, si parla di persone giuridiche domiciliate in Svizzera si intendono inclusi anche gli ICC svizzeri, benché spesso questi non abbiano personalità giuridica.

La base a cui si riferisce il modello di rimborso è stata calcolata considerando le entrate dell'imposta preventiva sui redditi di interessi pari a circa 2,2 miliardi di franchi. Di questi, la quota riguardante le persone giuridiche domiciliate in Svizzera è stata stimata ipotizzando che corrisponda alla percentuale di persone giuridiche nella rispettiva categoria di investimento. Questa percentuale è stata a sua volta calcolata utilizzando dati della BNS, sulla base dei quali si può determinare in che misura singoli gruppi di investitori detengono investimenti nelle singole categorie di investimento (azioni, obbligazioni, denaro contante e averi di clienti, nonché quote di ICC). Nei periodi considerati, la percentuale di persone giuridiche sul totale dei rimborsi risultava pari a poco più del 50 %. L'altra metà era suddivisa tra persone fisiche domiciliate in Svizzera (in misura minore) e investitori domiciliati all'estero. I dati su cui sono basate le stime sono dati della BNS sul portafoglio di titoli di investitori domiciliati all'estero, imprese finanziarie e non finanziarie ed economie domestiche private (svizzere).

Il modello si ricava dai rimborsi degli scorsi anni. In alcuni Cantoni (pochi) è prevista la possibilità di un rimborso separato. Nella rappresentazione del modello di accantonamento questo effetto è stato trascurato per le persone fisiche domiciliate in Svizzera perché quantitativamente non significativo.

Le ragioni per cui alcuni gruppi di investitori non si avvalgono del loro diritto al rimborso sono molteplici. Per quanto riguarda invece le persone giuridiche, si è supposto che queste si avvalgano pienamente di tale loro diritto.

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Complessivamente, si stima che le minori entrate una tantum a breve termine saranno pari a poco più di 1 miliardo di franchi38, di cui due terzi circa attribuibili a persone giuridiche domiciliate in Svizzera e il resto per lo più a investitori domiciliati all'estero. Per le persone fisiche domiciliate in Svizzera l'effetto temporaneo è relativamente modesto, in quanto queste persone detengono un numero relativamente esiguo di obbligazioni svizzere.

Per mancanza di dati non sono state stimate le potenziali maggiori entrate derivanti dal futuro assoggettamento all'imposta preventiva dei pagamenti sostitutivi proposto nella legge, il cui rimborso avverrà (parzialmente) in periodi successivi.

Tabella 1 Sintesi degli effetti una tantum a breve termine stimati (in mio. di fr.)

Redditi di interessi / cerchia di persone

Percentuale di rimborsi effettuati in un anno successivo a quello della riscossione dell'imposta (ipotesi)

Effetto una tantum a breve termine (in mio. di fr.)

Investitori domiciliati all'estero

68 %

­ 291

Persone giuridiche domiciliate in Svizzera e ICC

45 %

­ 662

100 %

­ 85

Persone fisiche domiciliate in Svizzera Promemoria: pagamenti sostitutivi

Maggiori entrate non quantificabili

Totale

­1038

38

Oltre all'approccio qui adottato, consistente nel differenziare le quote di rimborso per gruppo di persone e categoria di investimento, l'effetto una tantum a breve termine è stato stimato ricorrendo in alternativa a un approccio un po' più aggregato, con l'ausilio di dati dell'AFC. Questa variante è stata utilizzata nel progetto posto in consultazione e si differenzia dalla procedura impiegata nella tabella 1 solo per i dati di base (dati della statistica dell'imposta preventiva contro dati della BNS), non per la metodica. Utilizzando i dati della statistica dell'imposta preventiva la quota percentuale del singolo gruppo sul totale dei rimborsi è stata determinata con riferimento a tutti i tipi di investimento. Le minori entrate temporanee calcolate sulla base di questi dati ammontano a 1,2 miliardi di franchi circa e non si discostano quindi molto dalla stima menzionata nel testo. L'ipotesi implicita dell'approccio aggregato è che i gruppi di investitori presi in esame presentino una struttura del portafoglio molto simile. Questo si verifica in misura solo limitata, dato che ad esempio le economie domestiche private detengono un numero relativamente esiguo di obbligazioni svizzere. Per questo motivo, a prescindere dai dati utilizzati, i valori che esprimono l'effetto una tantum a breve termine non sono molto diversi tra loro, mentre si riscontrano differenze per quanto riguarda la ripartizione tra i singoli gruppi di investitori.

In confronto alle stime di cui alla tabella 1, utilizzando i dati della statistica dell'imposta preventiva anziché quelli della BNS le minori entrate risultano essere più elevate per le persone fisiche domiciliate in Svizzera, ma inferiori per le persone giuridiche domiciliate in Svizzera.

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6.2.2

Effetti statici ricorrenti

La riforma comporterà minori entrate statiche ricorrenti in quanto i redditi di interessi per gli investitori attualmente assoggettati non saranno più soggetti all'imposta preventiva. Le categorie di investimento e le cerchie di investitori interessate sono le stesse degli effetti una tantum a breve termine. La tabella 2 riporta una stima degli effetti statici ricorrenti.

Siccome in futuro per gli investitori domiciliati all'estero i redditi di interessi saranno esentati dall'imposta preventiva, rispetto al gettito dell'imposta preventiva del 2019 il venir meno dell'imposta residua determina minori entrate stimate a 92 milioni di franchi all'anno.

Infine ulteriori minori entrate potrebbero risultare dal fatto che una determinata percentuale dell'imposta preventiva su redditi di interessi attualmente rimborsabile non sia ancora stata rivendicata. Tra il 1995 e il 201639 la quota media di rimborso (considerando tutte le categorie di investimento e le cerchie di investitori) è stata dell'84 per cento circa; nel 2019, le pretese di rimborso stimate per gli investitori domiciliati all'estero e riferite ai redditi di interessi erano pari a circa 440 milioni di franchi. Nel caso in cui il 16 per cento dell'importo rimborsabile non venga rivendicato, ciò produrrà minori entrate per 70 milioni di franchi.

Per le persone giuridiche domiciliate in Svizzera, così come per gli ICC esteri, si presuppone che il rimborso oggi sia richiesto entro i termini. Tuttavia, anche in questo caso possono manifestarsi effetti sulla liquidità poiché fra la riscossione e il rimborso intercorre un certo intervallo di tempo. Nell'attuale contesto dei tassi di interesse, nel quale gli investitori potrebbero aspettare a richiedere il rimborso a causa degli interessi negativi, l'effetto è trascurabile. Anche in un contesto con tassi di interesse normalizzati, le minori entrate annue dovute allo svantaggio della Confederazione in termini di liquidità dovrebbero ammontare ad alcune decine di milioni.

Tabella 2 Sintesi degli effetti statici ricorrenti stimati sulle entrate dell'imposta preventiva (in mio. di fr.)

Redditi di interessi / cerchia di persone

Effetto sul gettito (in mio. di fr.; ­ minori entrate rispetto alla situazione attuale)

Investitori domiciliati all'estero: mancata imposta residua

­ 92

Investitori domiciliati all'estero: rimborso dell'imposta preventiva non richiesto

­ 70

Persone giuridiche domiciliate in Svizzera (effetto sulla liquidità)

0

39

È stato considerato solo il periodo fino al 2016 perché, a causa degli interessi negativi, gli investitori potrebbero aspettare a richiedere il rimborso e in tal caso le quote di rimborso degli ultimi anni potrebbero risultare falsate al ribasso.

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Redditi di interessi / cerchia di persone

Effetto sul gettito (in mio. di fr.; ­ minori entrate rispetto alla situazione attuale)

Persone fisiche domiciliate in Svizzera (effetto sulla liquidità)

0

Persone fisiche domiciliate in Svizzera: rimborso dell'imposta preventiva non richiesto

­ 10

Promemoria: pagamenti sostitutivi

Maggiori entrate non quantificabili

Totale

­ 172

Nel caso delle persone fisiche domiciliate in Svizzera i redditi di interessi (ad eccezione degli interessi da averi di clienti e da investimenti detenuti indirettamente) non sono più assoggettati all'imposta preventiva. Il fatto che tra la riscossione e il rimborso dell'imposta preventiva passi (almeno) un anno determina un effetto sulla liquidità che, nell'attuale contesto dei tassi di interesse, è però trascurabile.

Per contro si riducono le entrate derivanti dall'imposta preventiva, se quest'ultima non è stata finora oggetto di istanza di rimborso. L'entità delle minori entrate dipende in maniera significativa dalla quota di titoli fruttiferi svizzeri finora non dichiarati.

Stando ai dati della BNS, nel 2018 le economie domestiche private detenevano titoli di debito svizzeri per un volume pari a poco meno di 30 miliardi di franchi. Supponendo che questi investimenti abbiano un rendimento di circa l'1 per cento, si ottiene complessivamente un reddito di capitali di poco meno di 300 milioni di franchi. Sulla base di quanto precede, si stima che il volume dell'imposta preventiva per i titoli fruttiferi svizzeri delle economie domestiche private ammonti a poco meno di 100 milioni di franchi.

Se la totalità di questi redditi non venisse dichiarata, le minori entrate derivanti dall'imposta preventiva corrisponderebbero alla suddetta somma. Siccome la completa non dichiarazione non costituisce un'ipotesi realistica, sono state eseguite analisi di sensibilità secondo le quali la quota di titoli fruttiferi svizzeri finora non dichiarati oscilla fra l'1 e il 20 per cento, a cui corrispondono potenziali minori entrate comprese tra 1 e 20 milioni di franchi all'anno. Il nostro Consiglio non è a conoscenza della quota dei redditi patrimoniali finora non dichiarati; di conseguenza le stime relative agli effetti statici ricorrenti si basano su una quota di valori non dichiarati pari al 10 per cento. Partendo da questa ipotesi, l'entità delle minori entrate viene stimata a 10 milioni di franchi (vedi tabella 2).

Non si prevede però che le persone che finora non hanno dichiarato redditi di interessi assoggettati all'imposta preventiva possano essere causa di un'ulteriore riduzione delle entrate derivanti dall'imposta sul reddito e da quella sulla sostanza. Le minori entrate riportate nella tabella 2
costituiscono una stima statica che non considera il fatto che gli investitori potrebbero adattarsi alla nuova situazione (cfr. n. 6.2.3).

Oltre alle misure prese riguardanti l'imposta preventiva, sarà abolita la tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere. L'ammontare del gettito derivante dalla compravendita di obbligazioni svizzere non è noto all'AFC. Al fine di valutare gli effetti dell'abolizione della suddetta tassa, nel 2020 l'AFC ha condotto un sondaggio tra le banche. Quest'ultimo presenta una ripartizione dei versamenti delle banche in ICC, 41 / 60

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diritti di partecipazione e obbligazioni, facendo inoltre una distinzione per tutte le categorie tra investimenti svizzeri e investimenti esteri. Basandosi sull'esito del sondaggio condotto nel 2020, si stima che le minori entrate derivanti dall'abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere ammonteranno a circa 25 milioni di franchi.

In totale, le minori entrate statiche ricorrenti generate da una riforma dell'imposta preventiva e dall'abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere sono stimate a circa 195 milioni di franchi, dovuti in gran parte alla riforma dell'imposta preventiva, che pesa per 170 milioni di franchi. In un contesto di tassi di interesse più alti, anche le minori entrate aumenterebbero ulteriormente.

6.2.3

Effetti dinamici a lungo termine

La riforma consente ai gruppi svizzeri di emettere obbligazioni dalla Svizzera a condizioni quadro migliori. Al tempo stesso, vengono eliminati anche gli attuali ostacoli posti dal regime dell'imposta preventiva al finanziamento interno ai gruppi. A ciò si aggiungono gli effetti positivi per la piazza finanziaria svizzera e per le locali società di consulenza legale e aziendale con il cui supporto vengono realizzati tali finanziamenti. Questi effetti economici positivi generano maggiori entrate per la Confederazione, le assicurazioni sociali, i Cantoni e i Comuni.

Prima della procedura di consultazione l'AFC ha affidato a BAK Economics l'incarico di esaminare gli effetti dinamici a lungo termine di una (ampia) riforma dell'imposta preventiva e dell'abolizione delle tasse di bollo (a eccezione della tassa sui premi d'assicurazione). Oltre all'attuazione contemporanea di entrambi gli elementi della riforma, BAK Economics ha analizzato uno scenario scaglionato in due fasi.

Quest'ultimo prevede dapprima l'attuazione degli elementi della riforma relativi ai capitali di terzi e in un secondo momento, a partire dal quarto anno, anche degli elementi relativi al capitale proprio. Pur essendo basata su una riforma del mercato dei capitali di terzi di portata maggiore rispetto a quella attuale, l'analisi offre comunque utili spunti sugli effetti dinamici a lungo termine della riforma40. La figura 7 mostra l'impatto della riforma sul PIL reale in seguito al rafforzamento dell'attrattiva della piazza economica rispetto a uno scenario senza riforma41. Rispetto al proseguimento dello status quo, dopo dieci anni il PIL reale sarebbe superiore all'incirca dello 0,7 per cento e dopo cinque anni all'incirca dello 0,5 per cento.

40

41

La riforma dell'imposta preventiva presa in esame da BAK Economics era di portata più ampia in quanto per gli accrediti derivanti da ICC svizzeri non ci sarebbe stata la funzione di garanzia dell'imposta preventiva. Inoltre avrebbe previsto l'abolizione della tassa di negoziazione sulla totalità delle obbligazioni (e non solo su quelle svizzere).

BAK Economics identifica tre canali per lo svolgimento dei processi di adeguamento.

Quello di gran lunga più significativo è il canale della piazza economica. Vengono inoltre individuati un canale per gli investimenti (le condizioni di finanziamento delle imprese già operanti in Svizzera migliorano) e la riallocazione di fondi dal settore pubblico a quello privato (incidenza sul preventivo).

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Figura 7 Impatto di un rafforzamento del mercato dei capitali di terzi e del capitale proprio sulla piazza economica

Fonte: BAK Economics, 2019, pag. 67

Ipotizzando che vi sia un rapporto proporzionale fra l'andamento del PIL e le entrate fiscali (questa è un'ipotesi centrale che sta alla base del principio del freno all'indebitamento), le entrate fiscali della Confederazione dovrebbero risultare superiori dello 0,5 per cento e dello 0,7 per cento rispettivamente cinque anni e dieci anni dopo l'entrata in vigore della riforma, rispetto allo scenario senza riforma. Nel 2020 le entrate fiscali della Confederazione ammontavano a circa 67 miliardi di franchi; cinque anni dopo l'entrata in vigore della riforma per la Confederazione il potenziale di entrate supplementari potrebbe essere pari a circa 350 milioni di franchi. Di conseguenza, dopo circa quattro o cinque anni la riforma dovrebbe essere in grado di autofinanziarsi anche a livello federale. Le entrate supplementari deriverebbero principalmente dalle imposte sull'utile e sul reddito e dall'imposta sul valore aggiunto.

Occorre tuttavia osservare che BAK Economics ha preso in considerazione un rafforzamento più esteso del mercato dei capitali di terzi e che i risultati dell'esame dipendono da numerose ipotesi42. Inoltre, anche il fabbisogno di franchi svizzeri e le condizioni di rifinanziamento sono rilevanti per l'attrattiva del mercato svizzero dei capitali. Negli ultimi anni i debitori domiciliati all'estero hanno contenuto le emissioni in franchi, non da ultimo a causa del rafforzamento del franco. Sono stati trascurati anche i cambiamenti nel comportamento sotto il profilo dell'onestà fiscale. In linea di massima, venendo meno la funzione di garanzia possono esserci minori entrate poiché non vengono scoperte sottrazioni d'imposta da parte di persone giuridiche domiciliate

42

BAK Economics, 2019, pagg. 61­64.

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in Svizzera. Stante l'obbligo di tenere la contabilità e il principio della rilevanza*, tale effetto dovrebbe tuttavia risultare di entità ridotta.

Più significativi potrebbero essere per contro i cambiamenti nel comportamento delle persone fisiche per quanto riguarda gli investimenti fruttiferi. La riforma determina un indebolimento della funzione di garanzia, con conseguenti ripercussioni negative anche sull'imposta sul reddito e sull'imposta sulla sostanza. Dal punto di vista delle persone fisiche domiciliate in Svizzera un'opzione consisterebbe nel ristrutturare il proprio portafoglio e incassare principalmente i redditi di investimenti la cui imposizione non è garantita dall'imposta preventiva (in futuro: interessi derivanti da obbligazioni svizzere). In tal caso, una corretta dichiarazione dei redditi non è assicurata neanche se il rapporto di clientela può rimanere in Svizzera.

Verosimilmente, l'effetto degli incentivi a non fare una corretta dichiarazione sarà limitato, perlomeno finché i tassi di interesse continueranno a mantenersi al livello basso che hanno attualmente. Inoltre già oggi esiste la possibilità di incassare i redditi di investimenti non gravati dell'imposta preventiva senza dichiararli, scegliendo di fare un investimento in Svizzera o in uno Stato con cui la Svizzera non applica lo scambio automatico di informazioni. Il pregiudizio dovuto all'indebolimento della funzione di garanzia viene in tal modo compensato dai vantaggi derivanti da una maggiore attrattiva della piazza economica nell'ambito del finanziamento mediante capitali di terzi.

Riguardo all'impatto sulla piazza economica, oltre allo scenario di riferimento BAK Economics ha simulato uno scenario ottimistico e uno pessimistico. Una riforma volta al rafforzamento della piazza economica sembra risultare vantaggiosa anche in presenza di ipotesi pessimistiche. Nel complesso, una riforma dell'imposta preventiva sui redditi di interessi e un'abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere vanno considerate, in una prospettiva economica generale, come particolarmente vantaggiose e nel medio termine potrebbero essere in grado di autofinanziarsi anche a livello di Confederazione.

6.3

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

I Cantoni ricevono il 10 per cento delle entrate derivanti dall'imposta preventiva (prima degli accantonamenti per futuri rimborsi). Di conseguenza, essi sono interessati in misura pari al 10 per cento anche dalle minori entrate una tantum a breve termine, per un valore stimato di poco più di 1 miliardo di franchi. L'incidenza sul preventivo dipende dagli eventuali accantonamenti a livello cantonale.

Inoltre, i Cantoni sono interessati in misura pari al 10 per cento anche dalle minori entrate statiche ricorrenti derivanti dall'imposta preventiva riportate al numero 6.2.2.

Non si prevede però che le persone che finora non hanno dichiarato redditi di interessi assoggettati all'imposta preventiva possano essere causa di un'ulteriore riduzione delle entrate derivanti dall'imposta sul reddito e da quella sulla sostanza. Sotto il profilo statico, l'abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere non comporta ripercussioni per i Cantoni. Complessivamente, le minori entrate statiche derivanti dalla riforma ammontano a circa una decina di milioni di franchi.

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In un'ottica dinamica a lungo termine non si può escludere che una parte degli investitori, che finora ha fatto una dichiarazione corretta stante la possibilità di dedurre l'imposta preventiva, si astenga dal fare altrettanto in futuro. Considerati questi possibili cambiamenti nel comportamento da parte delle persone fisiche domiciliate in Svizzera, un volume sempre maggiore di valori patrimoniali e di redditi derivanti da tali patrimoni potrebbe non essere più dichiarato. In questo caso, le minori entrate riguarderebbero soprattutto le imposte sul reddito e sulla sostanza, che gravano interamente (imposta sulla sostanza) o prevalentemente (imposta sul reddito) le finanze cantonali.

Tuttavia, i Cantoni beneficiano anche di maggiori entrate supplementari derivanti dalla rivitalizzazione del mercato svizzero dei capitali, che dovrebbe portare loro entrate supplementari generate dall'imposta sull'utile e dall'imposta sul reddito. Complessivamente, dal punto di vista dinamico a lungo termine la riforma produrrà maggiori entrate per i Cantoni e i Comuni entro pochi anni. Tale incremento delle entrate dovrebbe essere più concentrato nelle regioni con una marcata presenza del settore finanziario.

6.4

Ripercussioni sull'economia

6.4.1

Impatto sulla piazza economica e sull'efficienza

Gli effetti attesi della presente riforma sull'economia sono i seguenti.

­

Rafforzamento delle operazioni d'emissione (finanziamento esterno ai gruppi): la riforma consente ai gruppi svizzeri di emettere obbligazioni dalla Svizzera a condizioni quadro migliori. Bisogna supporre che le emissioni finora effettuate all'estero in futuro avverranno sempre più spesso dalla Svizzera. In alcune circostanze anche i gruppi esteri potranno essere spinti a emettere obbligazioni dalla Svizzera;

­

rafforzamento del finanziamento interno ai gruppi («treasury» e «cash-pooling»): la riforma offre l'opportunità di gestire anche il finanziamento interno ai gruppi in misura maggiore dalla Svizzera, da un lato perché la Svizzera ­ oltre a un'imposizione dell'utile relativamente bassa ­ offre un'elevata certezza del diritto e dall'altro perché l'inasprimento a livello internazionale dei requisiti riguardanti la sostanza potrebbe in ogni caso determinare una tendenza alla centralizzazione delle attività dei gruppi. Con la riforma dell'imposta preventiva si elimina un importante ostacolo, permettendo agli altri vantaggi della piazza economica svizzera di sortire meglio i loro effetti;

­

leggera rivitalizzazione dell'attività legata all'amministrazione di titoli e patrimoni: una parte del portafoglio di titoli amministrato dalla Svizzera è attualmente detenuta in depositi esteri a causa della tassa di negoziazione. Anche se la misura proposta dalla riforma riguardo alla tassa di negoziazione probabilmente non sarà sufficiente per riportare in Svizzera un volume considerevole di tale portafoglio di titoli e della corrispondente creazione di valore, la riforma renderà più interessante per gli investitori l'acquisto di obbligazioni svizzere tramite un negoziatore di titoli domiciliato in Svizzera, poiché la tassa 45 / 60

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di negoziazione sarà abolita. Inoltre sugli investimenti fruttiferi sarà soppressa l'imposta preventiva, e questo dovrebbe far scemare l'interesse per i depositi amministrati all'estero; ­

eliminazione delle distorsioni del mercato dei capitali: dal punto di vista delle imprese, la riforma dell'imposta preventiva contribuisce a una riduzione delle distorsioni poiché vengono rimossi alcuni degli attuali ostacoli fiscali all'emissione di obbligazioni svizzere. Con l'abolizione della tassa di negoziazione sulle obbligazioni svizzere vengono inoltre eliminati gli svantaggi fiscali legati al finanziamento mediante il mercato dei capitali rispetto al finanziamento di crediti per il tramite di una banca. Tuttavia, si accentueranno le distorsioni che attualmente sussistono fra gli investimenti diretti e quelli indiretti, in quanto i redditi di interessi incassati tramite ICC esteri saranno versati agli investitori senza la ritenuta dell'imposta preventiva. Per gli investitori, acquistare quote di un ICC estero diventa quindi più interessante. Complessivamente, però, dal punto di vista degli investitori la riforma rafforza la neutralità del sistema fiscale rispetto alle decisioni prese, poiché gli effetti positivi prevalgono;

­

effetti indiretti/indotti: le conseguenze descritte in precedenza rappresentano effetti diretti della riforma. La creazione di valore e di posti di lavoro ad essa connessa riguarda principalmente i reparti finanziari delle imprese e il settore finanziario. Oltre a generare impulsi che stimolano la domanda nel settore finanziario, la riforma comporta effetti indiretti e/o indotti in altri rami, come per esempio quello della consulenza legale e aziendale in Svizzera, con il cui supporto vengono svolte le attività di finanziamento.

6.4.2

Oneri amministrativi

Ciò che caratterizza la presente riforma rispetto alle altre varianti e alle precedenti proposte è la sua semplicità amministrativa. Infatti, sia nel confronto con la situazione attuale che con la proposta contenuta nel progetto posto in consultazione essa permette di ridurre gli oneri amministrativi. Per il debitore dell'imposta preventiva ne risulta uno sgravio amministrativo, visto che non deve più né riscuotere né versare l'imposta preventiva sui redditi di interessi (ad eccezione degli interessi da averi di clienti). Anche l'AFC beneficia di uno sgravio amministrativo poiché il numero di istanze di rimborso da parte di persone domiciliate all'estero e di persone giuridiche domiciliate in Svizzere dovrebbe diminuire. Siccome una gran parte di tali istanze riguarda tuttavia (anche) i redditi di partecipazioni svizzere, tale sgravio dovrebbe essere di modesta portata. Per questo motivo il progetto non ha alcuna ripercussione sull'organico dell'AFC.

Anche per i Cantoni competenti per il rimborso dell'imposta preventiva a persone fisiche domiciliate in Svizzera si prevede una leggera riduzione degli oneri amministrativi visto che il numero delle istanze di rimborso dovrebbe diminuire. Se si considera che le autorità cantonali devono comunque verificare l'elenco dei titoli, lo sgravio dovrebbe essere tuttavia di scarsa portata. La riduzione della funzione di garanzia comporta rischi fiscali.

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7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

Nell'ambito dell'imposta preventiva, la Confederazione gode di un'ampia competenza legislativa (art. 132 cpv. 2 della Costituzione federale, Cost.43).

La Costituzione federale non pone particolari requisiti per quanto riguarda la configurazione dell'imposta preventiva e lascia al legislatore un ampio margine di manovra.

Il legislatore è tenuto a rispettare i principi di cui all'articolo 127 capoverso 1 Cost.

(principio della legalità) e, se il tipo di imposta lo permette, all'articolo 127 capoverso 2 Cost. (generalità e uniformità dell'imposizione).

In ottemperanza ai requisiti del principio di legalità, il presente progetto di legge disciplina il soggetto fiscale, l'oggetto dell'imposta, la base di calcolo e l'aliquota fiscale.

I requisiti di generalità e di uniformità dell'imposizione esigono che per tutti i contribuenti siano riscosse sui redditi e sui valori patrimoniali rispettivamente l'imposta sul reddito e sulla sostanza e l'imposta sull'utile e sul capitale. Ciò significa che servono misure adeguate per garantire una tassazione quanto più capillare possibile. È questo lo scopo dell'imposta preventiva nella sua funzione di garanzia. Considerata la sua ampia competenza legislativa, in linea di massima il legislatore può però decidere liberamente di escludere determinati redditi dall'assoggettamento all'imposta preventiva, adottando altre misure idonee a garantire la tassazione. Nell'attuale sistema la funzione di garanzia dell'imposta sussiste solo per determinati redditi di interessi provenienti da fonte svizzera.

Se i beneficiari di redditi di interessi sono persone giuridiche domiciliate in Svizzera, la proposta di rinunciare all'imposta preventiva non pone problemi. In questo caso l'obbligo di tenere la contabilità e il principio della rilevanza assolvono alla funzione di garanzia e quindi assicurano l'assoggettamento all'imposta sull'utile e sul capitale.

Per gli investitori esentati dall'imposta sull'utile (p. es. le casse pensioni) non vi è l'esigenza che l'imposta preventiva esplichi la sua funzione di garanzia.

Se i beneficiari sono persone fisiche domiciliate in Svizzera, la funzione di garanzia dell'imposta preventiva è mantenuta per gli interessi da averi di clienti, ma viene meno per gli altri redditi di interessi. Nel quadro della procedura di consultazione il nostro
Consiglio ha presentato un concetto su come poter realizzare contestualmente il rafforzamento del mercato dei capitali di terzi e della funzione di garanzia. La proposta, che prevedeva il prelevamento dell'imposta presso l'agente pagatore, è stata però considerata tecnicamente troppo complessa dai partecipanti alla procedura di consultazione (n. 1.2.1, 2.2). In considerazioni di tali obiezioni, il nostro Consiglio ha deciso di non dar seguito a questa proposta. Ha respinto anche l'idea di limitare a casi specifici il prelevamento dell'imposta presso l'agente pagatore in quanto sarebbe una soluzione non idonea anche sotto il profilo della funzione di garanzia dell'imposta. In tutti i casi in cui quest'ultima assolve solo parzialmente la sua funzione di garanzia, gli investitori fiscalmente disonesti possono ripiegare sulle categorie di investimenti 43

RS 101

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non assoggettate all'imposta. Per quanto riguarda la procedura di notifica, non si è finora riusciti a raccogliere il consenso della maggioranza politica, motivo per cui il nostro Collegio ha rigettato anche questa opzione (n. 1.2.1). Di conseguenza viene definitivamente meno la funzione di garanzia dell'imposta preventiva per questi redditi. Sotto il profilo della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, quanto precede non è certo privo di problemi. Tuttavia si tratta di una categoria di investimenti chiaramente circoscritta e nel quadro della tassazione permangono gli obblighi di collaborazione della persona assoggettata alle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Relativamente alle tasse di bollo, l'articolo 132 capoverso 1 Cost. sancisce una competenza concorrente della Confederazione e dei Cantoni, secondo cui i Cantoni mantengono una determinata competenza fintanto che la Confederazione non ne fa uso essa stessa. Se dopo aver esercitato una determinata competenza, la Confederazione vi rinuncia, i Cantoni possono nuovamente avvalersi della propria competenza. L'articolo 134 Cost. vieta ai Cantoni e ai Comuni di assoggettare a imposte dello stesso genere ciò che la legislazione federale dichiara esente da queste imposte. Rinunciare a esercitare la competenza in materia di riscossione della tassa di bollo non equivale tuttavia a una dichiarazione di esenzione fiscale ai sensi dell'articolo 134 Cost.

Con il presente progetto, su determinati titoli la Confederazione continuerebbe a riscuotere una tassa di negoziazione e altre tasse di bollo. Le obbligazioni svizzere sarebbero implicitamente esentate dalla tassa di negoziazione. In tal modo la competenza cantonale non verrebbe riattivata.

7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le CDI hanno la particolarità di limitare il diritto di imposizione derivante dal diritto interno degli Stati contraenti. Esse non fondano tuttavia nuove obbligazioni direttamente applicabili ai contribuenti. Secondo le CDI concluse dalla Svizzera, il nostro Paese non è tenuto a riscuotere un'imposta preventiva. Sotto il profilo degli impegni internazionali, la nuova normativa proposta non pone quindi problemi. La tassa di negoziazione fondamentalmente non rientra nel campo di applicazione delle CDI.

7.3

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

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Glossario Conto di pagamento

L'espressione indica un conto presso un'impresa di assicurazione ai sensi della LSA, sul quale vengono versate le prestazioni in favore dei clienti (p. es. il capitale in caso di decesso o di vita, la rendita). Il conto di pagamento può essere paragonato agli averi dei clienti detenuti presso le banche. Nel presente contesto, l'elemento centrale è che il conto può essere revocato in qualsiasi momento.

I redditi e il capitale sono soggetti rispettivamente all'imposta sul reddito e all'imposta sulla sostanza. L'espressione può essere precisata nel quadro di istruzioni concernenti la prassi.

Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari

Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha approvato il nuovo standard globale per lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Finora oltre 100 Stati, tra cui tutti i principali centri finanziari e anche la Svizzera (ad esclusione degli USA), hanno deciso di adottare tale standard.

Lo standard per lo scambio automatico di informazioni prevede che segnatamente le banche, gli investimenti collettivi di capitale e le società di assicurazione raccolgano informazioni finanziarie sui loro clienti, qualora questi abbiano la residenza fiscale all'estero. Tali informazioni comprendono tutti i tipi di redditi di capitale, i ricavi dell'alienazione e i saldi dei conti.

Le informazioni sono trasmesse all'AFC, che a sua volta le inoltra alle autorità fiscali estere competenti. La trasparenza della procedura mira a impedire che all'estero vengano occultati capitali finanziari sottratti al fisco. Viceversa, gli istituti finanziari esteri trasmettono alla Svizzera le medesime informazioni sui conti di clienti svizzeri di cui essi amministrano il patrimonio finanziario.

Banca

Il concetto di banca è definito nell'articolo 1 LBCR e specificato nella relativa ordinanza. Sono considerate banche le imprese operanti soprattutto nel settore finanziario, e in particolare quelle che accettano a titolo professionale depositi del pubblico o si prestano pubblicamente a tale scopo. Per iniziare la propria attività, le banche necessitano di un'autorizzazione e sono sottoposte alla vigilanza prudenziale della FINMA.

Nella definizione di banca rientrano anche le casse di risparmio.

Deduzione per partecipazioni

È concessa una riduzione d'imposta (cosiddetta deduzione per partecipazioni) sugli utili distribuiti dalle società di capitali e dalle società cooperative svizzere ed estere alle società di capitali e alle società cooperative assoggettate all'imposta in Svizzera.

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Per beneficiare della deduzione per partecipazioni, la società di capitali o la società cooperativa deve: ­ possedere almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società; ­ partecipare in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società; o ­ detenere diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno 1 milione di franchi.

L'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il reddito netto (reddito lordo meno i costi di finanziamento e gli oneri amministrativi proporzionali) dei diritti di partecipazione qualificati e l'utile netto complessivo imponibile.

La deduzione per partecipazioni segue pertanto il sistema dell'esenzione indiretta dei redditi di partecipazioni.

Cash pooling

L'espressione designa una compensazione della liquidità interna a un gruppo da parte di una società centrale del gruppo, in molti casi la società madre. Attraverso una gestione finanziaria mirata, alle società del gruppo viene sottratta la liquidità in eccesso oppure messa a disposizione la liquidità necessaria.

Esistono diversi tipi di «cash pooling». A volte la liquidità viene effettivamente centralizzata, ma è anche ipotizzabile che ciò avvenga unicamente a livello contabile.

Lo scopo del «cash pooling» è ottimizzare la gestione della liquidità nonché fornire a livello centrale un quadro generale della liquidità del gruppo e delle sue società. Da un lato, il «cash pooling» consente di mettere a disposizione delle unità del gruppo la necessaria liquidità e, dall'altro, è in grado di ottimizzare i costi ricorrendo a un volume minimo di fondi di terzi. Il «cash pooling» si concentra sul finanziamento interno di un gruppo e fa parte delle sue attività di «treasury» (vedi Treasury). L'obiettivo è realizzare una compensazione della liquidità interna a un gruppo in modo da limitare al massimo il ricorso a capitali di terzi.

Dividend stripping

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Il «dividend stripping» è un'operazione che consiste nella cessione, da parte del titolare di un diritto di partecipazione svizzero che non ha ­ o ha solo in parte ­ diritto al rimborso dell'imposta preventiva, del possesso di tale diritto a una persona che preferibilmente ha diritto al rimborso integrale dell'imposta. Questa persona fa valere a sua volta il diritto al rimborso dell'imposta preventiva su tale reddito di partecipazioni. Il «dividend stripping» prevede comunque che l'avente economicamente diritto ai dividendi resti ancora il precedente titolare del reddito di partecipazione. Questo si verifica segnatamente nel caso in cui il nuovo titolare sia tenuto a trasferire

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i dividendi al precedente titolare, il quale spesso si fa così carico dei rischi economici ma beneficia anche delle opportunità economiche.

Molto spesso per il «dividend stripping» si fa ricorso ai prodotti strutturati, in modo da far sì che i rischi e le opportunità economiche restino in capo al titolare originario dei diritti di partecipazione nella società svizzera.

Il buon esito di un'operazione di «dividend stripping» comporta per il fisco una significativa diminuzione delle potenziali entrate.

Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI)

Le CDI sono trattati internazionali principalmente finalizzati a evitare la doppia imposizione per le persone fisiche e giuridiche che hanno legami a livello internazionale concernenti l'ambito fiscale (per lo più le imposte sul reddito e sulla sostanza). Perseguono tale finalità definendo l'estensione del diritto di imposizione degli Stati contraenti. Possono attribuire diritti di imposizione esclusivamente a uno Stato (frequentemente p. es. per le rendite) o ripartirli tra gli Stati (frequentemente per i redditi di partecipazioni). In questo secondo caso, la CDI generalmente definisce l'imposta residua (vedi Imposta residua).

Mercato del capitale proprio

Il mercato del capitale proprio fa parte del mercato dei capitali. Il capitale proprio comprende quella parte del capitale che corrisponde alla differenza positiva fra patrimonio e debiti. Vi rientrano azioni e buoni di partecipazione. A determinate condizioni, anche altre forme di finanziamento possono qualificarsi come capitale proprio sotto il profilo fiscale.

Tassa di emissione

Vedi Tasse di bollo

Pagamento sostitutivo

Tale pagamento sostituisce il mancato reddito originario. I pagamenti sostitutivi si incontrano prevalentemente in due casi: nel caso dei «securities lending and borrowing» e nel caso delle transazioni «cum-ex». Per una definizione dettagliata si rimanda al numero 5.1 (commento all'art. 4 cpv. 1 lett. d D-LIP).

Mercato dei capitali di terzi

Il mercato dei capitali di terzi fa parte del mercato dei capitali.

Nel presente contesto, il capitale di terzi è costituito dai debiti di un'impresa. Ai fini del presente progetto, sono rilevanti le obbligazioni e gli altri investimenti (p. es. averi bancari).

Operazione di capitalizzazione

L'espressione indica un accordo contrattuale senza rischio biometrico minimo (p. es. età, invalidità, malattia dello stipulante o simili) tra un'impresa di assicurazione ai sensi della LSA e uno stipulante. Il contratto prevede che l'impresa di assicurazione assuma valori patrimoniali dello stipulante al

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fine di investirli nel modo più redditizio possibile. L'operazione di capitalizzazione termina a una data convenuta o al decesso della persona assicurata.

I redditi e il capitale sono soggetti rispettivamente all'imposta sul reddito e all'imposta sulla sostanza. L'espressione può essere precisata nel quadro di istruzioni concernenti la prassi.

ICC

Il concetto comprende gli ICC ai sensi della LICol; nel presente progetto i patrimoni analoghi non rientrano nel concetto di ICC. La LICol disciplina quattro forme di ICC: i fondi di investimento su base contrattuale (FCP) e quelli su base societaria concepiti come persone giuridiche (SICAV o SICAF) o come società di persone nella forma di società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol). Queste forme di investimento mirano esclusivamente agli investimenti collettivi di capitale. Non sono assoggettati alla LICol, ad esempio, gli istituti e le istituzioni ausiliarie della previdenza professionale, comprese le fondazioni d'investimento.

Si considerano ICC svizzeri ai sensi della LICol gli ICC sopra menzionati, approvati dal regolatore.

Il criterio centrale di un ICC è l'investimento comune (patrimonio speciale) che tiene conto in egual misura delle esigenze di investimento di tutti gli investitori. Di regola questi ultimi non hanno diritto di partecipare alle decisioni d'investimento, se non in misura molto limitata. La raccolta del capitale avviene in seguito a un appello pubblico. Gli ICC possono essere aperti o chiusi. La gestione patrimoniale avviene di norma per conto degli investitori a cura di una direzione del fondo indipendente dagli stessi (gestione di terzi). Gli ICC sono di norma ammessi alla vendita da un regolatore, alla cui sorveglianza sono soggetti. Al momento del lancio degli ICC vengono pubblicate le condizioni di investimento e le informazioni sull'emittente. A livello organizzativo, un ICC prevede la presenza di funzioni come un investment manager, una banca depositaria ecc.

I redditi generati medianti gli ICC sono attribuiti direttamente agli investitori ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto sono soggetti a detta imposta nell'anno in cui sono stati realizzati.

Finanziamento esterno ai gruppi

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Nel caso del finanziamento esterno ai gruppi, le imprese sono finanziate da terzi. Il finanziamento esterno ai gruppi può avvenire tramite il mercato (p. es. emissione di un'obbligazione, aumento di capitale) o una banca (p. es. concessione di una linea di credito da parte della banca di riferimento). Il finanziamento esterno ai gruppi può far parte delle attività di «treasury».

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Finanziamento interno ai gruppi

Nel caso del finanziamento interno ai gruppi, le società di un gruppo ricevono fondi da altre parti del gruppo. Queste ultime possono a loro volta raccogliere tali fondi internamente (tramite utili trattenuti) o esternamente; solo in alcuni casi, quindi, il finanziamento interno ai gruppi corrisponde a un finanziamento esterno indiretto e si distingue da quest'ultimo solamente per il fatto che la raccolta di capitale non avviene direttamente attraverso l'unità che alla fine riceve i fondi. Il motivo di questo percorso indiretto è spesso un migliore rating della società che raccoglie il capitale.

Nel presente contesto, il finanziamento interno ai gruppi comprende il «cash pooling» e il «treasury».

Averi di clienti

Con averi di clienti si intende un conto aperto presso una banca o un'impresa di assicurazione. La banca e l'impresa di assicurazione sono soggette a vigilanza (vedi Banca e Imprese di assicurazione). Nel presente contesto, l'elemento centrale è che il conto può essere revocato in qualsiasi momento. Questo esclude quindi dalla definizione di averi di clienti ad esempio i depositi vincolati e le obbligazioni. Vi rientrano invece depositi a risparmio, i conti salario, i conti di pagamento, i depositi di premi e simili. L'espressione dovrà essere definita più concretamente nell'ambito di istruzioni.

I redditi e il capitale sono soggetti rispettivamente all'imposta sul reddito e all'imposta sulla sostanza. L'espressione può essere precisata nel quadro di istruzioni concernenti la prassi.

Svantaggio in termini Si genera uno svantaggio in termini di liquidità dovuto all'imdi liquidità posta preventiva perché l'imposta preventiva è dedotta alla fonte ed è rimborsata all'investitore solo in un momento successivo, interamente o parzialmente. Nell'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui percepisce il reddito al netto dell'imposta preventiva e il momento in cui quest'ultima gli viene rimborsata, l'investitore non dispone della liquidità corrispondente all'importo del rimborso.

Principio della rilevanza

Per il calcolo dell'utile netto imponibile di una società di capitali o di una società cooperativa è determinante in generale il conto annuale allestito correttamente come previsto dal diritto commerciale. Occorre invece prescindere dal calcolo dell'utile secondo le regole del diritto commerciale, se la contabilità non è stata tenuta correttamente o se il diritto fiscale prevede norme correttive.

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Procedura di notifica

In linea di principio l'obbligo di pagare l'imposta preventiva è adempiuto con il pagamento dell'imposta. In determinati casi a quest'obbligo si può ottemperare anche notificando la prestazione imponibile.

La procedura di notifica è prevista per le prestazioni assicurative, le vincite in natura ai giochi in denaro, nonché ai giochi di destrezza e alle lotterie destinati a promuovere le vendite e, a determinate condizioni, per i redditi di partecipazioni. Il diritto in vigore non prevede alcuna procedura di notifica per i redditi di interessi assoggettati all'imposta preventiva.

Nei rapporti internazionali si applica lo scambio automatico di informazioni.

Obbligazione

Poiché in virtù del presente progetto i redditi di interessi non sono più soggetti all'imposta preventiva tranne che in un caso (n. 4.1.2), la definizione di obbligazione è importante ai fini di tale delimitazione. Le obbligazioni ai sensi dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo sono riconoscimenti di debito scritti concernenti importi fissi, emessi in più esemplari alle stesse condizioni per raccogliere collettivamente capitale di terzi od offrire possibilità collettive di investimento oppure in vista del consolidamento di impegni. Le obbligazioni servono al creditore a dimostrare, far valere o trasferire il credito. Si distinguono per le differenti condizioni quali la durata, le valute di emissione o gli interessi. Questi ultimi possono essere fissi, variabili o strutturati (dipendenti da determinati eventi).

Il creditore dell'obbligazione ha diritto al rimborso del valore nominale, a cui eventualmente si aggiungono gli interessi.

I cosiddetti prestiti obbligazionari sono emessi in più esemplari a condizioni identiche. Nel caso dell'obbligazione si tratta di un'operazione di credito unitaria, a sé stante. Le cosiddette obbligazioni di cassa vengono emesse in modo continuato in più esemplari a condizioni variabili. I prestiti obbligazionari si qualificano di norma come obbligazioni a partire da 10 titoli e le obbligazioni di cassa a partire da 20 titoli. Di conseguenza, i singoli rapporti obbligatori non si qualificano di regola come obbligazioni.

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Deposito di premi

L'espressione indica un avere detenuto presso un'impresa di assicurazione ai sensi della LSA. Il deposito è intestato allo stipulante e consta dei premi pagati anticipatamente per le assicurazioni. L'articolo 119 dell'ordinanza del 9 novembre 200544 sulla sorveglianza limita l'importo massimo alla somma dei futuri premi. I versamenti sul conto, che è di tipo fruttifero, possono essere fatti in un'unica volta o su base periodica; il conto può essere disdetto in qualunque momento.

In caso di decesso o alla scadenza del contratto il saldo viene restituito.

Eventuali redditi e il capitale sono soggetti rispettivamente all'imposta sul reddito e all'imposta sulla sostanza. L'espressione può essere precisata nel quadro di istruzioni concernenti la prassi.

Diritto di godimento

Possiede il diritto di godimento chi, alla scadenza della prestazione imponibile, ha la facoltà di disporre liberamente del reddito imponibile e non è soggetto ad alcun obbligo di trasferimento. Il diritto di godimento è un presupposto per ottenere il rimborso dell'imposta preventiva riscossa sui redditi di capitali. Solo se possiede il diritto di godimento sul reddito da sostanza, il beneficiario del reddito gravato dall'imposta preventiva ha il diritto di ottenere il rimborso della stessa. Il diritto di godimento è un concetto di natura economica e non di diritto civile. Il concetto del diritto di godimento consente la corretta assegnazione dei redditi di capitali al beneficiario, che può disporne libero da obblighi di trasferimento contrattuali o giuridici.

Imposta residua

L'imposta residua è la quota dell'imposta alla fonte riscossa sugli investimenti di capitale effettuati da investitori esteri e che un Paese può definitivamente trattenere in virtù della CDI applicabile. L'aliquota dell'imposta residua si differenzia a seconda del tipo di investimento e dello Stato partner. Per i redditi di interessi, molte CDI prevedono un'aliquota pari a zero, per cui gli investitori esteri possono chiedere il rimborso integrale dell'imposta preventiva. Nel caso dei redditi di partecipazioni, le CDI prevedono spesso un rimborso solo parziale, motivo per cui nel Paese fonte rimane un'imposta residua.

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RS 961.011

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Funzione di garanzia

Per gli investitori domiciliati in Svizzera, l'imposta preventiva non viene riscossa direttamente allo scopo di generare entrate per lo Stato, bensì per garantire il pagamento delle imposte sul reddito e sulla sostanza cui i relativi valori patrimoniali sono soggetti. Se dichiara correttamente il reddito e il corrispondente elemento patrimoniale ai fini delle imposte sul reddito e sulla sostanza e tutte le altre condizioni sono soddisfatte (cfr.

art. 21 segg. LIP), la persona fisica domiciliata in Svizzera beneficiaria della prestazione ha diritto al rimborso. Per le persone giuridiche domiciliate in Svizzera, la condizione per il rimborso è una corretta registrazione nei libri contabili ai fini delle imposte sull'utile e sul capitale.

Se il contribuente omette la dichiarazione o la registrazione nei libri contabili oppure non soddisfa un'altra condizione, l'imposta preventiva rappresenta un onere definitivo dovuto oltre alle imposte sul reddito o sull'utile. In questo modo il contribuente viene incentivato a presentare una dichiarazione corretta.

Tasse di bollo

Le tasse di bollo sono tributi riscossi dalla Confederazione su determinate operazioni nell'ambito dello scambio di atti giuridici, in particolare sull'emissione (tassa di emissione) e sul commercio (tassa di negoziazione) di titoli, vale a dire sulla costituzione e circolazione di capitali nonché sui pagamenti dei premi d'assicurazione (tassa sui premi d'assicurazione).

Ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiarie e ipotecarie.

La tassa di emissione sui diritti di partecipazione (p. es.

azioni) ammonta all'1 per cento e si applica all'importo che la società o la società cooperativa riceve all'atto dell'emissione o dell'aumento del valore nominale dei diritti di partecipazione. È prevista una franchigia una tantum di un milione di franchi. La tassa di emissione è oggetto di numerose disposizioni speciali ed eccezioni (tra cui l'anzidetta franchigia, le ristrutturazioni, i trasferimenti di sede, i risanamenti, i buoni di godimento senza valore nominale ecc.). L'obbligo fiscale (soggetto fiscale) incombe alla società o alla società cooperativa che emette i diritti di partecipazione.

Per quanto riguarda la tassa di negoziazione si veda Tassa di negoziazione.

La tassa sui premi d'assicurazione è riscossa sui pagamenti di premi per le assicurazioni di determinati offerenti. La tassa ammonta al 5 per cento del premio in contanti (2,5 % nel caso delle assicurazioni sulla vita con premio unico). L'obbligo fiscale (soggetto fiscale) incombe all'impresa di assicurazione, salvo il caso in cui l'assicurazione sia stata stipulata con

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un'impresa di assicurazione estera. In questo caso la tassa deve essere pagata dallo stipulante svizzero.

Estratto fiscale

L'estratto fiscale è un certificato rilasciato segnatamente dalle banche ai loro clienti ed è riferito a uno specifico periodo fiscale. In esso sono contenute le informazioni di cui le persone fisiche necessitano per la dichiarazione d'imposta. Tali informazioni riguardano la sostanza e i relativi redditi (con e senza deduzione dell'imposta preventiva), i debiti, gli interessi passivi e le spese deducibili.

L'estratto fiscale elettronico contiene inoltre codici a barre standardizzati che, in alcuni Cantoni, permettono di importare le informazioni nei moduli per la dichiarazione d'imposta, evitando così al contribuente di dover inserire manualmente i dati.

Segreto bancario fiscale

Il segreto bancario fiscale è un aspetto del segreto bancario e significa che nella procedura di tassazione le banche non sono tenute a fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro clienti. Il segreto professionale delle banche prevale sul loro obbligo di presentare le attestazioni alle autorità fiscali. Se un cliente di una banca non ottempera all'obbligo di presentare le necessarie attestazioni alle autorità fiscali, queste non possono rivolgersi alla banca per ottenerle.

Prodotti strutturati

Per prodotti strutturati si intendono tutti i crediti basati su prestazioni in denaro o in natura per le quali il rimborso del capitale inizialmente investito e/o del compenso per l'allocazione dello stesso è garantito totalmente o in parte, oppure per le quali l'ammontare del rimborso e/o del compenso dipende da un evento incerto (solitamente dall'evoluzione di uno o più valori sottostanti). Il pagamento effettuato per un mancato reddito agli investitori che hanno acquistato un prodotto strutturato è definito pagamento compensativo. I pagamenti compensativi sono assoggettati all'imposta sul reddito al momento della loro distribuzione.

TBTF

Too-big-to-fail. Al fine di limitare la necessità di misure statali per salvare le banche di rilevanza sistemica e quindi ridurre eventuali ripercussioni finanziarie per i contribuenti, la Svizzera ha emanato un quadro regolamentare specifico in materia di TBTF.

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Per ridurre le probabilità di dissesto e migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione sono previste quattro misure45: ­ aumento dei fondi propri: le banche di rilevanza sistemica sono tenute a costituire una riserva più cospicua di fondi propri a copertura delle perdite; ­ miglioramento della liquidità: la resistenza della banca a fronte di uno scenario di shock di liquidità viene migliorata grazie a un particolare regime di liquidità; ­ pianificazione della stabilizzazione e del risanamento o della liquidazione: occorre prepararsi tempestivamente ad affrontare un'eventuale crisi. Un piano d'emergenza deve garantire la continuità dei servizi di rilevanza sistemica in caso di insolvenza; ­ modifica delle disposizioni concernenti l'insolvenza bancaria: gli strumenti giuridici concernenti il risanamento e la liquidazione degli istituti finanziari sono stati adeguati.

In virtù della legislazione TBTF le banche sottoposte alla vigilanza della FINMA possono tra l'altro essere obbligate a emettere strumenti TBTF (vedi Strumenti TBTF) per rafforzare la base di fondi propri o per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

Strumenti TBTF

Per la società emittente, gli strumenti TBTF rappresentano capitale di terzi. Le disposizioni TBTF della LBCR intendono impedire che, in caso di crisi, le banche sottoposte alla vigilanza della FINMA debbano essere salvate con il denaro dei contribuenti. A tale scopo questi istituti devono adempiere determinate esigenze relative ai fondi propri e ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° marzo 2012. Da quel momento le banche possono emettere prestiti obbligatoriamente convertibili (CoCos) e prestiti con rinuncia al credito (obbligazioni «writeoff»), computabili nei fondi propri prudenziali.

In virtù del mandato conferitogli e statuito nella LBCR, il Consiglio federale deve effettuare una valutazione ogni due anni. È a seguito di una tale valutazione che è stata introdotta, con la modifica del 1° luglio 2016, la possibilità di emettere anche obbligazioni «bail-in».

Le obbligazioni «bail-in» sono strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza e servono alle banche come ulteriore cuscinetto di capitale. Si tratta di prestiti obbligazionari che, in caso di (minaccia di)

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Scheda informativa dell'1.12.2014 della FINMA, Il regime too big to fail svizzero.

Consultabile all'indirizzo www.finma.ch.

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insolvenza nell'ambito di una procedura di risanamento avviata dalla FINMA conformemente agli articoli 28­32 LBCR e in particolare all'articolo 31 capoverso 3 LBCR possono essere ridotti o convertiti in capitale proprio. Le obbligazioni «bail-in» possono essere approvate non solo sotto forma di prestiti obbligazionari, bensì ­ a condizioni analoghe ­ anche di mutui.

I CoCos («contingent convertibles») sono prestiti obbligatoriamente convertibili che, al verificarsi di un evento determinante predefinito nelle condizioni di emissione (cosiddetto trigger), sono convertiti in capitale proprio (prevalentemente azioni) della banca in questione.

Le obbligazioni «write-off» sono prestiti con rinuncia al credito. Al verificarsi di un evento determinante (trigger, analogamente ai CoCos, vedi la voce corrispondente), queste obbligazioni non sono convertite in capitale proprio, bensì ammortizzate (l'eliminazione dell'obbligo di rimborsare il capitale di terzi crea capitale proprio). La rinuncia al credito non costituisce un'opzione in caso di crisi, ma è stata scelta dall'emittente sin dal principio come variante. A seconda della forma giuridica dell'istituto emittente (in particolare enti pubblici o società cooperative), questa variante deve essere scelta già solo per il fatto che una conversione in capitale sociale non sarebbe realizzabile.

Prima del loro ammortamento o della loro conversione, gli strumenti TBTF rappresentano, sotto il profilo del diritto fiscale, capitale di terzi. Secondo la legislazione in materia di vigilanza, queste risorse possono essere computate nei fondi propri o nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

Treasury

Il «treasury» di un gruppo comprende il «cash pooling», ma anche la gestione centrale di tutte le attività finanziarie.

L'unità di «treasury», ad esempio, gestisce anche la raccolta di capitale sul mercato e i versamenti di utili agli investitori nonché ottimizza il flusso dei pagamenti e le relazioni bancarie.

L'obiettivo di un'unità di «treasury» centralizzata è minimizzare i rischi e i costi, ottimizzando nel contempo le condizioni dell'attività di finanziamento per l'intero gruppo. Inoltre, un compito centrale di «treasury» è la gestione dei rischi legati ai tassi d'interesse e di cambio e dei rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento.

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Tassa di negoziazione

La tassa di negoziazione è riscossa sulla compravendita di obbligazioni, di diritti di partecipazione e simili. La tassa è dovuta se almeno una delle parti coinvolta nella compravendita è un negoziatore di titoli domiciliato in Svizzera. Ogni negoziatore di titoli coinvolto deve versare la metà della tassa.

Per le obbligazioni svizzere, la tassa complessiva ammonta allo 0,15 per cento del ricavato della vendita, mentre per i titoli esteri allo 0,3 per cento.

Imposta preventiva

L'imposta preventiva è un'imposta riscossa alla fonte dalla Confederazione. Si applica in particolare ai redditi di capitali mobili (oggetto dell'imposta), ma anche a determinate vincite alla lotteria e prestazioni assicurative.

L'imposta preventiva è riscossa mediante il pagamento della stessa o mediante la notifica della prestazione imponibile. Nel primo caso, il debitore della prestazione imponibile (soggetto fiscale, p. es. l'emittente di un'azione) versa all'investitore (p. es. il titolare dell'azione) il 65 per cento del reddito e trasferisce il 35 per cento all'AFC. Sono assoggettati all'imposta unicamente i debitori che hanno la propria sede in Svizzera.

Imprese di assicurazione

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Con quest'espressione si intendono le imprese assoggettate alla vigilanza della FINMA, come pure le imprese di assicurazione sottoposte a una vigilanza cantonale.