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Termine di referendum: 8 luglio 2021
Decreto federale che approva l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) del 19 marzo 2021
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 20202, decreta:
Art. 1 L'Atto di Ginevra del 20 maggio 20153 dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche è approvato.
1
Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera all'Atto di Ginevra.
2
Art. 2 La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.
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RS 101 FF 2020 5215 RS ...; FF 2020 5269
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche. DF
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Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).
1
Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.
2
Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021
Consiglio nazionale, 19 marzo 2021
Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol
Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Data della pubblicazione: 30 marzo 2021 Termine di referendum: 8 luglio 2021
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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche. DF
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Allegato (art. 2)
Modifica di un altro atto normativo La legge del 28 agosto 19924 sulla protezione dei marchi è modificata come segue: Art. 27a lett. a In deroga all'articolo 2 lettera a, un marchio geografico può essere registrato per: a.
una denominazione d'origine registrata o un'indicazione geografica registrata secondo l'articolo 16 della legge del 29 aprile 19985 sull'agricoltura (LAgr) oppure un'indicazione geografica registrata secondo l'articolo 50b della presente legge;
Titoli prima dell'art. 47
Titolo 2: Indicazioni di provenienza e indicazioni geografiche Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 50a Ex art. 51 Titolo prima dell'art. 50b
Capitolo 2: Registrazione delle indicazioni geografiche Art. 50b Ex art. 50a (senza rubrica) Titolo prima dell'art. 50c
Capitolo 3: Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche Art. 50c
Registro internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche
La registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche è disciplinata dall'Atto di Ginevra del 20 maggio 20156 dell'Accordo di 1
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RS 232.11 RS 910.1 RS ...
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Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche (Atto di Ginevra) e dalle disposizioni del presente capitolo.
L'IPI è l'autorità incaricata dell'applicazione dell'Atto di Ginevra per la Svizzera per quanto concerne: 2
a.
la registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero (art. 50d);
b.
gli effetti della registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (art. 50e).
Art. 50d
Registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero
La registrazione internazionale e la modifica della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero possono essere chieste presso l'IPI: 1
2
a.
dal gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica secondo l'articolo 16 LAgr7 o l'articolo 50b della presente legge oppure, se tale gruppo non esiste più, da un gruppo rappresentativo che si occupa della protezione di tale denominazione d'origine o indicazione geografica;
b.
dal Cantone che tutela una denominazione d'origine controllata secondo l'articolo 63 LAgr;
c.
dall'organizzazione mantello del settore economico, se il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza in virtù dell'articolo 50 capoverso 2;
d.
dal titolare di un marchio che costituisce una denominazione d'origine o un'indicazione geografica ai sensi dell'articolo 2 dell'Atto di Ginevra8, a condizione che tale denominazione d'origine o indicazione geografica non sia protetta in virtù dell'articolo 16 o 63 LAgr o dell'articolo 50 capoverso 2 o 50b della presente legge.
Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.
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Art. 50e
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Effetti della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero
Gli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero possono essere rifiutati segnatamente per i seguenti motivi: 1
a.
la denominazione d'origine o l'indicazione geografica non è conforme alle definizioni di cui all'articolo 2 dell'Atto di Ginevra9;
b.
la protezione risultante dalla registrazione internazionale è in contrasto con il diritto, l'ordine pubblico o i buoni costumi;
c.
la protezione risultante dalla registrazione internazionale viola un marchio anteriore registrato in buona fede per un prodotto identico o comparabile.
L'IPI decide d'ufficio in merito alla sussistenza dei motivi di esclusione di cui al capoverso 1 lettere a e b.
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3
I terzi possono invocare dinanzi all'IPI tutti i motivi di cui al capoverso 1.
Possono inoltre chiedere che sia loro accordato un periodo di transizione secondo l'articolo 17 dell'Atto di Ginevra entro il quale porre fine a un uso anteriore e in buona fede di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica oggetto di una registrazione internazionale.
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Un marchio depositato o registrato in buona fede prima che la denominazione d'origine o l'indicazione geografica oggetto della registrazione internazionale fosse protetta sul territorio svizzero e il cui uso per un prodotto identico o comparabile risulterebbe in contrasto con l'articolo 11 dell'Atto di Ginevra può continuare a essere utilizzato, sempreché il marchio non sia inficiato dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla presente legge. La sua registrazione può essere prorogata alle stesse condizioni.
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6
L'articolo 50b capoversi 6 e 7 si applica per analogia.
7
Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.
Art. 50f
Tasse
In un'ordinanza, l'IPI può prevedere che il richiedente sia tenuto a pagare una tassa per: a.
9
il trattamento di una domanda di registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero o di una domanda di modificazione di tale registrazione (art. 50d cpv. 1);
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b.
l'esame materiale della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (art. 50e cpv. 2);
c.
il trattamento di una domanda di rifiuto degli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica sul territorio svizzero (art. 50e cpv. 3);
d.
il trattamento di una domanda di concessione di un periodo di transizione (art. 50e cpv. 4).
Art. 51 Abrogato
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