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Termine di referendum: 8 luglio 2021

Decreto federale che approva l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) del 19 marzo 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 20202, decreta:

Art. 1 L'Atto di Ginevra del 20 maggio 20153 dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche è approvato.

1

Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera all'Atto di Ginevra.

2

Art. 2 La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

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RS 101 FF 2020 5215 RS ...; FF 2020 5269

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche. DF

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Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

2

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021

Consiglio nazionale, 19 marzo 2021

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 30 marzo 2021 Termine di referendum: 8 luglio 2021

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche. DF

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Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo La legge del 28 agosto 19924 sulla protezione dei marchi è modificata come segue: Art. 27a lett. a In deroga all'articolo 2 lettera a, un marchio geografico può essere registrato per: a.

una denominazione d'origine registrata o un'indicazione geografica registrata secondo l'articolo 16 della legge del 29 aprile 19985 sull'agricoltura (LAgr) oppure un'indicazione geografica registrata secondo l'articolo 50b della presente legge;

Titoli prima dell'art. 47

Titolo 2: Indicazioni di provenienza e indicazioni geografiche Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 50a Ex art. 51 Titolo prima dell'art. 50b

Capitolo 2: Registrazione delle indicazioni geografiche Art. 50b Ex art. 50a (senza rubrica) Titolo prima dell'art. 50c

Capitolo 3: Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche Art. 50c

Registro internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche

La registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche è disciplinata dall'Atto di Ginevra del 20 maggio 20156 dell'Accordo di 1

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RS 232.11 RS 910.1 RS ...

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Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche (Atto di Ginevra) e dalle disposizioni del presente capitolo.

L'IPI è l'autorità incaricata dell'applicazione dell'Atto di Ginevra per la Svizzera per quanto concerne: 2

a.

la registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero (art. 50d);

b.

gli effetti della registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (art. 50e).

Art. 50d

Registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero

La registrazione internazionale e la modifica della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero possono essere chieste presso l'IPI: 1

2

a.

dal gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica secondo l'articolo 16 LAgr7 o l'articolo 50b della presente legge oppure, se tale gruppo non esiste più, da un gruppo rappresentativo che si occupa della protezione di tale denominazione d'origine o indicazione geografica;

b.

dal Cantone che tutela una denominazione d'origine controllata secondo l'articolo 63 LAgr;

c.

dall'organizzazione mantello del settore economico, se il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza in virtù dell'articolo 50 capoverso 2;

d.

dal titolare di un marchio che costituisce una denominazione d'origine o un'indicazione geografica ai sensi dell'articolo 2 dell'Atto di Ginevra8, a condizione che tale denominazione d'origine o indicazione geografica non sia protetta in virtù dell'articolo 16 o 63 LAgr o dell'articolo 50 capoverso 2 o 50b della presente legge.

Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.

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Art. 50e

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Effetti della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero

Gli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero possono essere rifiutati segnatamente per i seguenti motivi: 1

a.

la denominazione d'origine o l'indicazione geografica non è conforme alle definizioni di cui all'articolo 2 dell'Atto di Ginevra9;

b.

la protezione risultante dalla registrazione internazionale è in contrasto con il diritto, l'ordine pubblico o i buoni costumi;

c.

la protezione risultante dalla registrazione internazionale viola un marchio anteriore registrato in buona fede per un prodotto identico o comparabile.

L'IPI decide d'ufficio in merito alla sussistenza dei motivi di esclusione di cui al capoverso 1 lettere a e b.

2

3

I terzi possono invocare dinanzi all'IPI tutti i motivi di cui al capoverso 1.

Possono inoltre chiedere che sia loro accordato un periodo di transizione secondo l'articolo 17 dell'Atto di Ginevra entro il quale porre fine a un uso anteriore e in buona fede di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica oggetto di una registrazione internazionale.

4

Un marchio depositato o registrato in buona fede prima che la denominazione d'origine o l'indicazione geografica oggetto della registrazione internazionale fosse protetta sul territorio svizzero e il cui uso per un prodotto identico o comparabile risulterebbe in contrasto con l'articolo 11 dell'Atto di Ginevra può continuare a essere utilizzato, sempreché il marchio non sia inficiato dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla presente legge. La sua registrazione può essere prorogata alle stesse condizioni.

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6

L'articolo 50b capoversi 6 e 7 si applica per analogia.

7

Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.

Art. 50f

Tasse

In un'ordinanza, l'IPI può prevedere che il richiedente sia tenuto a pagare una tassa per: a.

9

il trattamento di una domanda di registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine è situata sul territorio svizzero o di una domanda di modificazione di tale registrazione (art. 50d cpv. 1);

RS ...

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b.

l'esame materiale della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (art. 50e cpv. 2);

c.

il trattamento di una domanda di rifiuto degli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica sul territorio svizzero (art. 50e cpv. 3);

d.

il trattamento di una domanda di concessione di un periodo di transizione (art. 50e cpv. 4).

Art. 51 Abrogato

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