FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata č quella determinante

Decreto federale concernente il programma degli immobili del DDPS 2021

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20212 sull'esercito 2021, decreta:

Art. 1

Principio

Il programma degli immobili del DDPS 2021 č approvato.

Art. 2

Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.

a.

Adeguamento di infrastrutture di condotta delle Forze aeree

b.

Ampliamento dell'infrastruttura logistica a Burgdorf

c.

Concentrazione della piazza d'armi di Frauenfeld, 3a tappa

69

d.

Concentrazione della piazza d'armi di Drognens, 2a tappa

45

e.

Partecipazione all'impianto di tiro indoor di Sion

26

f.

Risanamento del centro d'istruzione dell'UFPP di Schwarzenburg

g.

Altri progetti immobiliari 2021

Art. 3

66 163

34 225

Trasferimenti tra i crediti d'impegno

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) č autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 2 lettere a­f.

1

1 2

RS 101 FF 2021 372

2021-0493

FF 2021 375

Programma degli immobili del DDPS 2021. DF

FF 2021 375

Mediante trasferimenti di crediti, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.

2

Art. 4

Delega della facoltā di specificazione

La facoltā di specificazione per il credito d'impegno concernente gli altri progetti immobiliari 2021 č delegata al DDPS.

Art. 5

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostā a referendum.

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