FF 2021 www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata č quella determinante
Decreto federale concernente il programma degli immobili del DDPS 2021
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20212 sull'esercito 2021, decreta:
Art. 1
Principio
Il programma degli immobili del DDPS 2021 č approvato.
Art. 2
Stanziamento di crediti d'impegno
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: mio. fr.
a.
Adeguamento di infrastrutture di condotta delle Forze aeree
b.
Ampliamento dell'infrastruttura logistica a Burgdorf
c.
Concentrazione della piazza d'armi di Frauenfeld, 3a tappa
69
d.
Concentrazione della piazza d'armi di Drognens, 2a tappa
45
e.
Partecipazione all'impianto di tiro indoor di Sion
26
f.
Risanamento del centro d'istruzione dell'UFPP di Schwarzenburg
g.
Altri progetti immobiliari 2021
Art. 3
66 163
34 225
Trasferimenti tra i crediti d'impegno
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) č autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 2 lettere af.
1
1 2
RS 101 FF 2021 372
2021-0493
FF 2021 375
Programma degli immobili del DDPS 2021. DF
FF 2021 375
Mediante trasferimenti di crediti, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.
2
Art. 4
Delega della facoltā di specificazione
La facoltā di specificazione per il credito d'impegno concernente gli altri progetti immobiliari 2021 č delegata al DDPS.
Art. 5
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostā a referendum.
2/2