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21.050 Messaggio concernente la modifica dei decreti federali sul secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE (Sblocco dei crediti quadro «coesione» e «migrazione») dell'11 agosto 2021

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente la modifica dei decreti federali sul secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 agosto 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Con il presente messaggio il Consiglio federale chiede al Parlamento di sbloccare il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE affinché esso possa essere attuato rapidamente e senza condizioni formali. In questo modo vuole sottolineare la volontà della Svizzera di restare un partner affidabile e impegnato dell'UE anche senza l'Accordo istituzionale.

Situazione iniziale Il 3 dicembre 2019 il Parlamento ha approvato il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE, che prevede lo stanziamento di un importo totale di 1302 milioni di franchi. Il contributo consiste nei due crediti quadro «coesione» e «migrazione» a cui si aggiungono le spese proprie dell'Amministrazione federale. I decreti federali sui crediti quadro contengono entrambi una disposizione di uguale tenore, inserita dal Parlamento, secondo la quale «non sono contratti impegni sulla base del credito quadro se e fintanto che l'UE adotta provvedimenti discriminatori nei confronti della Svizzera». Questa condizione, legata principalmente alla mancata proroga del riconoscimento dell'equivalenza delle borse da parte dell'UE alla fine di giugno del 2019, ha finora bloccato l'attuazione del contributo.

Il 26 maggio 2021, contestualmente alla sua decisione di porre fine ai negoziati sull'Accordo istituzionale con l'UE, il Consiglio federale ha dichiarato di voler portare avanti la via bilaterale. Questa agenda di politica europea prevede anche che il secondo contributo svizzero venga sbloccato rapidamente e senza condizioni formali a livello di politica europea. La Svizzera sottolinea così la sua intenzione di restare un partner affidabile e impegnato dell'UE anche senza l'Accordo istituzionale e di contribuire in modo costruttivo al buon funzionamento del partenariato, nell'interesse di entrambe le parti. Lo sblocco del contributo mira ad avviare un processo che, nell'ottica di un proseguimento della via bilaterale, consenta anche di fare passi avanti in altri dossier con l'UE.

Contenuto del progetto Al fine di permettere una rapida attuazione del secondo contributo svizzero, con il presente messaggio il Consiglio federale chiede al Parlamento di modificare i decreti federali relativi ai due crediti quadro «coesione» e «migrazione» abrogando le disposizioni in base alle quali non vanno contratti impegni
nel quadro del contributo se e fintanto che l'UE adotterà misure discriminatorie nei confronti della Svizzera.

Tenore e importo del contributo rimangono validi e dovranno pertanto restare invariati. Ulteriori modifiche richiederebbero nuovi e ampi lavori preparatori che ostacolerebbero una rapida attuazione.

Per un'attuazione efficiente del contributo svizzero è importante inoltre la conclusione con l'UE di un memorandum d'intesa giuridicamente non vincolante. Come nel caso del contributo all'allargamento, tale memorandum dovrà definire alcuni aspetti chiave riguardanti, per esempio, la ripartizione del contributo tra i Paesi partner e le

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priorità tematiche. Il Consiglio federale mira a finalizzare in tempi rapidi anche il memorandum d'intesa.

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Messaggio 1 Situazione iniziale 1.1 Problematica Il 26 maggio 2021 il nostro Collegio ha sottoposto i risultati dei negoziati sull'Accordo istituzionale con l'Unione europea (UE) a una valutazione globale e ha constatato che permangono divergenze sostanziali tra la Svizzera e l'UE in alcuni settori chiave di questo Accordo. Per questo motivo abbiamo deciso di porre fine ai negoziati.

Lo stesso giorno abbiamo informato per scritto la presidente della Commissione europea della decisione.

Benché non sia stato possibile concludere l'Accordo riteniamo, tuttavia, che la collaudata via bilaterale con l'UE debba essere portata avanti. Nell'ambito della nostra agenda di politica europea e nell'ottica di tale proseguimento della via bilaterale, già nella lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea abbiamo dichiarato che per quanto concerne il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE ci saremmo adoperati per un rapido sblocco dei crediti quadro da parte delle vostre Camere e che ci auguravamo di poter concludere con l'UE il memorandum d'intesa relativo al contributo.

1.1.1 Contributo svizzero bloccato dal 2019 Il 3 dicembre 2019 le vostre Camere hanno approvato il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE e i connessi crediti quadro «coesione» e «migrazione» mediante due decreti federali1. Il credito quadro «coesione», che prevede lo stanziamento di 1047 milioni di franchi, è destinato all'adozione di misure per la riduzione delle disparità economiche e sociali nei 13 Stati che hanno aderito all'UE dal 2004 (UE-13). Il credito quadro «migrazione», che prevede uno stanziamento di 190 milioni di franchi, è destinato anche a Paesi dell'UE al di fuori dell'UE-13 e mira a sostenere provvedimenti in ambito migratorio. Unitamente alle spese proprie dell'Amministrazione federale, pari a 65 milioni di franchi, questi crediti quadro costituiscono il secondo contributo svizzero, il cui importo complessivo è di 1302 milioni di franchi.

I decreti federali sui crediti quadro contengono entrambi, nell'articolo 1 capoverso 2, una disposizione di uguale tenore secondo la quale «non sono contratti impegni sulla base del credito quadro se e fintanto che l'UE adotta provvedimenti discriminatori nei confronti della Svizzera». La disposizione in oggetto è stata inserita dalle vostre Camere nei due decreti federali durante le deliberazioni sul secondo contributo ed è 1

Decreto federale del 3 dicembre 2019 concernente il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (credito quadro «coesione»), FF 2020 719; decreto federale del 3 dicembre 2019 concernente il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE a sostegno di provvedimenti in ambito migratorio (credito quadro «migrazione»), FF 2020 721.

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principalmente legata alla mancata proroga del riconoscimento dell'equivalenza della regolamentazione borsistica svizzera da parte dell'UE alla fine di giugno del 2019 (di seguito: equivalenza delle borse). Questa disposizione ha finora bloccato l'attuazione del secondo contributo.

Con la fine dei negoziati la logica dell'UE che mirava ad applicare una politica di pressione per giungere alla conclusione dell'Accordo istituzionale non ha più ragione d'essere. Nell'intento di interrompere la spirale negativa innescata da tale politica, il nostro Consiglio vi propone di cancellare il nesso tra il secondo contributo e l'equivalenza delle borse. In tal modo la Svizzera potrà attuare il secondo contributo, già approvato, e dare un nuovo impulso alla dinamica delle relazioni con l'UE. Vari Stati membri dell'UE, tra cui non solo Paesi partner del contributo, nonché la Commissione europea hanno accolto con favore tale intenzione.

Sulla base di un'agenda di politica europea che punta al proseguimento della via bilaterale, il 4 giugno 2021 abbiamo pertanto deciso di chiedere alle vostre Camere di abrogare queste disposizioni.

1.1.2 Sblocco urgente Il progetto che chiede di sbloccare il secondo contributo svizzero dovrà essere trattato nella sessione autunnale 2021. L'urgenza deriva dal fatto che conformemente all'articolo 1 capoverso 3 del relativo decreto federale gli impegni connessi al credito quadro «coesione» devono essere contratti entro cinque anni, ovvero entro il 3 dicembre 2024. Inoltre, la legge federale del 30 settembre 20162 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est, che costituisce la base legale del credito quadro «coesione», ha effetto solo fino al 31 dicembre 2024.

I mezzi del secondo contributo ­ come quelli del primo contributo svizzero alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata3 (di seguito: contributo all'allargamento) ­ confluiranno in progetti e programmi realizzati nei Paesi partner, e non saranno trasferiti direttamente ai bilanci dei rispettivi Paesi. Tale meccanismo richiede accurati lavori preparatori per garantire una corretta attuazione.

Le esperienze maturate nell'ambito del contributo all'allargamento hanno mostrato che per una simile modalità di impegno dei mezzi, che dipende dai processi di preparazione e approvazione dei 13 Paesi partner, sono necessari almeno tre anni. Inoltre, devono essere prima conclusi appositi accordi di attuazione con questi Paesi. Anche presumendo che il contributo venga sbloccato nell'anno in corso, sarà dunque difficile impegnare completamente i mezzi destinati alla coesione in virtù delle basi giuridiche esistenti. Tuttavia, se i mezzi del secondo contributo svizzero non potessero essere impegnati tempestivamente, l'intera attuazione del contributo, secondo i valori di riferimento fissati nel messaggio del 28 settembre 20184 concernente il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione europea per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata nonché a sostegno di provvedimenti in 2 3 4

RS 974.1 FF 2007 4551 2009 7979; 2014 8407 FF 2018 5617

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ambito migratorio, potrebbe risultare seriamente compromessa o non più possibile nella misura prevista.

Il decreto federale concernente il credito quadro «migrazione» fissa una durata di dieci anni (fino al 3 dicembre 2029), dato che la base giuridica contenuta nella legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)5 non è soggetta ad alcuna limitazione nel tempo.

Tuttavia, analogamente a quanto avviene per il credito quadro «coesione», anche per il credito quadro «migrazione» il blocco del secondo contributo si traduce in un accorciamento di questa fase attuativa decennale.

Al momento, vista anche la decisione svizzera concernente l'Accordo istituzionale, non si profila una possibile fine del blocco a seguito del riconoscimento dell'equivalenza delle borse da parte dell'UE. Continueremo comunque ad adoperarci per ottenere tale riconoscimento. Anche in futuro il nostro Consiglio si impegnerà affinché la Svizzera non sia discriminata e non sia trattata diversamente da altri Paesi terzi, in particolare nel quadro di procedure di equivalenza dell'UE. La misura di protezione attivata dalla Confederazione nei confronti dell'UE sulla base dell'ordinanza del 30 novembre 20186 concernente il riconoscimento di sedi di negoziazione estere per il commercio di titoli di partecipazione di società con sede in Svizzera (in vigore dal 1° luglio 2019) ha tuttavia comportato che, di fatto, l'equivalenza non sia oggi più così rilevante per lo scambio di azioni svizzere nelle borse svizzere. L'uscita del Regno Unito dall'UE ha inoltre consentito di convenire una soluzione bilaterale con questo Paese: il 3 febbraio 2021 il Regno Unito ha riconosciuto l'equivalenza delle borse svizzere e come contropartita la Svizzera ha revocato la misura di protezione nei suoi confronti. Da allora è nuovamente possibile scambiare azioni svizzere nelle sedi di negoziazione britanniche, particolarmente colpite, in precedenza, dalla nostra misura di protezione. Tale evoluzione ha portato a un allentamento delle tensioni riguardanti l'equivalenza borsistica permettendo di ripartire su nuove basi. Benché l'importanza della misura di protezione svizzera nei confronti dell'UE resti elevata, oggi il nostro Paese dispone del margine di manovra necessario per sbloccare il secondo contributo svizzero allo scopo di rafforzare le relazioni con l'UE
dopo la fine dei negoziati sull'Accordo istituzionale.

Lo sblocco del secondo contributo svizzero richiede quindi l'abrogazione della disposizione inserita dalle vostre Camere in entrambi i decreti federali. Per un'attuazione efficiente è inoltre importante la conclusione di un memorandum d'intesa giuridicamente non vincolante con l'UE. Come nel caso del contributo all'allargamento7, tale memorandum dovrà definire gli aspetti chiave del contributo, tra cui la ripartizione prevista tra i Paesi partner, le priorità tematiche e determinati principi attuativi.

In termini di contenuto, il memorandum fungerà da base per la conclusione degli accordi bilaterali di attuazione con i Paesi partner, che per ogni Paese definiscono in modo selettivo i temi, i principi e le modalità della cooperazione, ed eventualmente la focalizzazione geografica nell'utilizzo dei fondi.

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RS 142.31 RS 958.2 Cfr. memorandum d'intesa tra il presidente del Consiglio dell'Unione europea e il Consiglio federale svizzero (UE-10) del 27 febbraio 2006 e aggiunte del 25 giugno 2008 (per la Bulgaria e la Romania) e del 2 maggio 2014 (per la Croazia) all'indirizzo www.contributo-allargamento.admin.ch > Il contributo svizzero > Base giuridica.

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1.1.3 Contributo autonomo complementare alla politica di coesione dell'UE Il rafforzamento dei legami economici, sociali e territoriali ­ nella terminologia dell'UE, la coesione ­ è centrale per l'Unione europea. La sua importanza emerge anche dal fatto che all'attuazione della politica di coesione è stato finora destinato un terzo circa del bilancio dell'UE. La Svizzera continuerà a non partecipare direttamente a questa politica di coesione, ma presterà il proprio contributo in maniera autonoma.

Per il nostro Paese resta importante garantire la complementarietà finanziaria e tematica del secondo contributo svizzero con la politica di coesione dell'UE.

Nel dicembre del 2020 le istituzioni dell'UE hanno concordato un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021­20278 e lo strumento temporaneo per stimolare la ripresa «Next Generation EU» (NGEU)9. Fino alla fine del 2026 l'NGEU offrirà agli Stati membri un sostegno per far fronte alle conseguenze economiche e sociali della pandemia di COVID-19. Il pacchetto adottato corrisponde complessivamente a circa 1800 miliardi di euro10. Di questi, 1074 miliardi di euro sono destinati al QFP, di cui ­ analogamente ai precedenti bilanci dell'UE ­ circa un terzo (330 mia.)

all'attuazione della politica di coesione. Dei rimanenti 750 miliardi di euro dell'NGEU, un importo supplementare a destinazione vincolata di 47,5 miliardi (6%) sarà assegnato agli strumenti della politica di coesione.

Nel quadro dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) anche i tre Paesi AELS/SEE ­ Norvegia, Liechtenstein e Islanda ­ dal 1994 supportano gli obiettivi di coesione dell'UE. Per il periodo 2014­2021 il meccanismo di finanziamento AELS/SEE mette a disposizione complessivamente 1548 milioni di euro per i Paesi UE-13 a cui si aggiungono Grecia e Portogallo. Dal 2004, parallelamente al meccanismo di finanziamento già esistente, anche la Norvegia ha istituito un meccanismo bilaterale per l'UE-13, che per il periodo 2014­2021 prevede uno stanziamento di 1253 milioni di euro. Recentemente sono stati avviati negoziati tra gli Stati AELS/SEE e l'UE finalizzati al rinnovo dei meccanismi di finanziamento per il periodo 2021­2027.

Nell'ambito della migrazione, le tensioni intraeuropee legate alla situazione migratoria delineatasi dal 2015 dimostrano che permangono
profonde divergenze tra i sistemi destinati a gestire i movimenti migratori degli Stati membri dell'UE e che la migrazione ha un impatto sulla coesione europea. Il buon funzionamento dei sistemi europei di gestione della migrazione, inclusa l'armonizzazione delle pertinenti norme europee, continua a essere nell'interesse della Svizzera ed è un prerequisito per arginare la migrazione irregolare all'interno dell'Europa (migrazione secondaria).

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Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021­2027; GU L 433I del 22.12.2020, pag. 11.

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19, GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23.

Gli importi sono indicati sulla base dei prezzi del 2018 (al netto dell'inflazione).

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Questi sviluppi sono rilevanti anche per il secondo contributo svizzero. Nel periodo 2021­2027 i Paesi partner avranno a disposizione risorse significative provenienti da fondi dell'UE e dovranno prevedere notevoli risorse per la programmazione.

Per il secondo contributo è quindi importante lavorare in ambiti in cui la Svizzera può fornire un valore aggiunto grazie alla sua competenza e allo scambio di esperienze.

1.1.4 Sblocco senza nuove condizioni Un'attuazione rapida del secondo contributo è realistica soltanto se non sono previste condizioni formali. Solo così sarà possibile avviare un processo nel quadro dell'agenda di politica europea del nostro Collegio che, nell'ottica del proseguimento della via bilaterale, consentirà di realizzare progressi anche in altri dossier con l'UE.

Questo approccio è in linea con la nostra volontà di lanciare un segnale positivo all'UE e ai suoi Stati membri grazie all'attuazione del contributo e dovrebbe avere un effetto positivo sull'auspicato proseguimento della via bilaterale.

1.2 Alternative esaminate Se la Svizzera decidesse di non cancellare la condizione introdotta nei decreti federali, non sarebbe possibile attuare il contributo senza riconoscimento dell'equivalenza delle borse. Ciò continuerebbe a ostacolare il raggiungimento degli obiettivi del contributo, in linea di principio approvato dal Parlamento nel 2019, inteso come investimento nella sicurezza, nella stabilità e nella prosperità in Europa e come partecipazione a una migliore gestione dei movimenti migratori in alcuni Stati membri dell'UE.

Inoltre, nell'attuale contesto delicato creato dalla fine dei negoziati sull'Accordo istituzionale, nei confronti dell'UE e dei suoi Stati membri non sarebbe possibile utilizzare l'attuazione del contributo come elemento di un partenariato ben funzionante, anche in futuro, nel quadro della via bilaterale.

L'UE reputa che la Svizzera abbia accumulato un ritardo pluriennale nel versamento del contributo e recentemente ha fatto della sua attuazione un prerequisito per la realizzazione di progressi in altri dossier, come la prosecuzione dell'associazione della Svizzera al programma quadro per la ricerca e l'innovazione dell'UE «Orizzonte Europa» e ad altri programmi e iniziative correlati (pacchetto Orizzonte 2021­2027). Un protrarsi del blocco del secondo contributo svizzero potrebbe dunque ripercuotersi in modo negativo anche su altri dossier. L'abrogazione qui proposta della condizione introdotta nei decreti federali preparerebbe al contrario il terreno per un processo con l'UE che potrebbe consentire di fare passi avanti in vari dossier attualmente in stallo.

In alternativa a una rapida attuazione del secondo contributo svizzero sarebbe anche stato possibile prendere in considerazione: a) una proroga della durata del credito quadro «coesione»; b) un adeguamento dell'importo dei crediti quadro; c) l'elaborazione di un progetto di contributo completamente nuovo. In tutti questi casi sarebbero tuttavia necessari nuovi lavori preparatori approfonditi, per esempio in materia di orientamento tematico del contributo. Tali varianti richiederebbero inoltre un rinnovo dell'attuale base giuridica limitata nel tempo (legge federale sulla cooperazione con gli Stati 8 / 14

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dell'Europa dell'Est). Anche questo rinnovo esigerebbe lavori preparatori e un allungamento dei tempi, a scapito di una rapida attuazione del contributo.

Dai colloqui tecnici condotti con i Paesi partner a partire dal 2020 è emerso infine che non c'è bisogno di adeguamenti significativi per quanto riguarda l'orientamento tematico del secondo contributo. La selezione tematica continuerà a essere effettuata in base agli interessi comuni della Svizzera e dei Paesi partner.

Nell'ottica di un proseguimento della via bilaterale il contributo deve pertanto essere attuato rapidamente, secondo le basi giuridiche esistenti e senza condizioni formali a livello di politica europea né allungamento dei tempi o adeguamenti in termini di importo e orientamento generale. La Svizzera sottolinea così la sua intenzione di restare un partner affidabile e impegnato dell'UE anche senza l'Accordo istituzionale e di contribuire in maniera costruttiva al buon funzionamento di questo partenariato nell'interesse di entrambe le parti.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario nonché con le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202011 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202012 sul programma di legislatura 2019­2023. Il progetto rientra tuttavia nell'obiettivo 12 del programma di legislatura («La Svizzera ha relazioni regolamentate con l'UE»).

Il progetto è in linea con la nostra Strategia di politica estera 2020­202313 dove il secondo contributo svizzero è definito come un elemento centrale delle relazioni con l'UE, con il quale nei prossimi anni la Svizzera vuole contribuire a ridurre le disparità economiche e sociali nell'Unione e a gestire meglio i movimenti migratori in Europa.

Sulla base dei crediti quadro approvati dal Parlamento il 3 dicembre 2019, i mezzi per il secondo contributo svizzero sono stati iscritti nel preventivo 2021 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2022­202414 con correzione al rialzo del tetto massimo. I mezzi accantonati per il 2021 presso il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e il Dipartimento federale di giustizia e polizia per il secondo contributo svizzero, pari a un importo complessivo di 11,8 milioni di franchi, sono finora rimasti bloccati a causa della condizione inserita nei decreti federali relativi ai crediti quadro.

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FF 2020 1565 FF 2020 7365 La strategia è disponibile all'indirizzo: www.eda.admin.ch > Politica estera > Strategie e principi fondamentali > Strategia di politica estera.

Il preventivo è disponibile all'indirizzo: www.efv.admin.ch > Rapporti finanziari > Rapporti finanziari > Preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze > Preventivo 2021 con PICF 2022­2024.

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2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione Dal 28 marzo al 4 luglio 2018 è stata condotta una procedura di consultazione sul secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE15. Il progetto posto in consultazione non conteneva ancora la condizione inserita successivamente dalle vostre Camere. Dalla procedura di consultazione è emerso che una grande maggioranza dei partecipanti approva sostanzialmente il secondo contributo e i due ambiti prioritari della coesione e della migrazione. Nel complesso la consultazione ha confermato l'approccio volto a iscrivere la decisione sul secondo contributo nel contesto generale delle relazioni tra la Svizzera e l'UE. Alcuni pareri contenevano anche un riferimento esplicito alla questione del riconoscimento dell'equivalenza delle borse.

Poiché il contenuto e l'importo dei crediti quadro restano invariati e non sono attesi nuovi elementi determinanti, si è rinunciato ad avviare una consultazione sull'abrogazione della condizione relativa all'attuazione del secondo contributo introdotta a posteriori dalle vostre Camere.

3 Tenore del decreto 3.1 Proposta del Consiglio federale e motivazione Con il presente messaggio chiediamo alle vostre Camere di cancellare la condizione relativa all'impegno dei mezzi del secondo contributo svizzero contenuta nei decreti federali sui due crediti quadro «coesione» e «migrazione». L'obiettivo è sbloccare il secondo contributo svizzero e aprire la strada a un rapido avvio della fase attuativa.

Tutti i restanti elementi dei crediti quadro approvati il 3 dicembre 2019, come l'importo, il periodo d'impegno del credito quadro «coesione» e la durata del credito quadro «migrazione», restano invariati. L'attuazione dovrà pertanto avvenire con l'orientamento tematico illustrato nel messaggio sul secondo contributo svizzero.

3.2 Descrizione del progetto e commento alle singole disposizioni Cifra I Nella cifra I vengono abrogate le due disposizioni, del medesimo tenore, che bloccano il secondo contributo svizzero. Ossia: 1.

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articolo 1 capoverso 2 del decreto federale del 3 dicembre 2019 concernente il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'UE allargata (credito quadro «coesione»);

La documentazione relativa alla procedura di consultazione e il rapporto sui risultati sono disponibili all'indirizzo: www.dirittofederale.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2018 > DFAE.

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2.

articolo 1 capoverso 2 del decreto federale del 3 dicembre 2019 concernente il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE a sostegno di provvedimenti in ambito migratorio (credito quadro «migrazione»).

Cifra II Nella cifra II il testo specifica che il decreto federale concernente la modifica dei decreti federali sul secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE non sottostà a referendum facoltativo (si rinvia alle spiegazioni di cui al n. 5.3).

4 Ripercussioni Il progetto non ha altre ripercussioni a livello finanziario e in termini di personale oltre a quelle già menzionate nel numero 3.1 del messaggio sul secondo contributo svizzero e relative all'attuazione di quest'ultimo.

Dato che l'esecuzione dei decreti federali incombe esclusivamente alla Confederazione, il progetto non ha ripercussioni specifiche per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

Il progetto non ha altre ripercussioni per l'economia svizzera, la società e l'ambiente oltre a quelle già descritte nel messaggio sul secondo contributo svizzero.

Le ripercussioni per la politica estera sono illustrate nei numeri 1.1 e 1.2.

5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità e legalità 5.1.1 Credito quadro «coesione» La competenza dell'Assemblea federale per il decreto sul credito quadro «coesione» deriva dall'articolo 167 della Costituzione federale (Cost.)16. Tale competenza si estende pertanto anche alla modifica di tale decreto federale nell'ottica dell'abrogazione della condizione summenzionata.

Secondo l'articolo 10 della legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est, i mezzi sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali. La legge ha effetto sino al 31 dicembre 2024. La base giuridica per il versamento dei sussidi è costituita dall'articolo 7 di tale legge.

5.1.2 Credito quadro «migrazione» La competenza dell'Assemblea federale per il decreto sul credito quadro «migrazione» deriva dall'articolo 167 Cost. Tale competenza si estende pertanto anche alla 16

RS 101

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modifica di tale decreto federale nell'ottica dell'abrogazione della condizione summenzionata.

L'articolo 91 capoverso 7 LAsi in combinato disposto con l'articolo 113 LAsi e l'articolo 51 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 199917 sull'asilo pongono le basi giuridiche per il versamento di sussidi a «organizzazioni internazionali» (p. es. l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie) o a «organismi che attuano progetti di portata internazionale» (p. es. organizzazioni caritatevoli o altre ONG, fondazioni, istituzioni scientifiche).

L'articolo 93 capoversi 1 lettera c e 2 LAsi funge inoltre da base giuridica per il finanziamento di programmi nazionali . Queste disposizioni consentono alla Confederazione di finanziare integralmente o parzialmente programmi nel Paese d'origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare ed eseguire il ritorno, il rinvio e la reintegrazione.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera Come illustrato nel messaggio sul secondo contributo svizzero, il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Il contributo svizzero è un provvedimento autonomo della Svizzera.

I commenti nel numero 5.2 del messaggio sul secondo contributo svizzero relativi agli accordi quadro bilaterali con i Paesi partner mantengono la loro validità, benché la Svizzera possa concludere tali accordi solo in virtù dei due crediti quadro e dopo il loro sblocco da parte delle vostre Camere.

Secondo l'articolo 12 capoverso 1 della legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est, la competenza di concludere accordi quadro per attuare il credito quadro «coesione» spetta al Consiglio federale.

Anche per la conclusione di accordi quadro per l'attuazione del credito quadro «migrazione», in virtù dell'articolo 114 LAsi la competenza spetta al Consiglio federale.

5.3 Forma dell'atto L'obiettivo è di adeguare due decreti in materia di crediti. Trovano pertanto applicazione le seguenti disposizioni: secondo l'articolo 163 capoverso 2 Cost. e l'articolo 25 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 200218 sul Parlamento, nonché, per quanto riguarda il credito quadro «coesione», l'articolo 10 della legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est, è prevista la forma del decreto federale semplice, ovvero non sottoposto a referendum.

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RS 142.312 RS 171.10

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5.4 Subordinazione al freno alle spese Conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., i decreti federali sui crediti quadro «coesione» e «migrazione» necessitano del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere, dato che entrambi comportano una nuova spesa unica di oltre 20 milioni di franchi. Già in sede di approvazione i crediti quadro sottostavano perciò al freno alle spese. Il presente progetto mira esclusivamente ad abrogare la condizione per l'attuazione dei crediti quadro. Pertanto non sottostà al freno alle spese.

5.5 Conformità alla legge sui sussidi Nel messaggio sul secondo contributo svizzero (n. 5.6) il nostro Collegio ha già riferito in merito al rispetto dei principi stabiliti dalla legge federale del 5 ottobre 1990 19 sui sussidi. Le spiegazioni in oggetto mantengono la loro validità.

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RS 616.1

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