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Decisione concernente l'introduzione di una Transponder Mandatory Zone Northeast («TMZ NE») del 18 maggio 2021

Autorità di decisione: t

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna

Oggetto:

Nelle zone di avvicinamento e di decollo degli aeroporti di San Gallo-Altenrhein e Friedrichshafen è prevista l'istituzione di una zona con utilizzazione obbligatoria di un transponder (Transponder Mandatory Zone [TMZ]).

L'utilizzazione del transponder consente ai servizi di sicurezza aerea e agli equipaggi ai comandi di visualizzare il traffico aereo, aumentando così il livello di sicurezza nello spazio aereo.

Basi giuridiche:

Secondo gli articoli 8a e 40 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0), in combinato disposto con l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSIA, RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. La struttura dello spazio aereo con utilizzazione obbligatoria del transponder (TMZ) si basa sul regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA.6005 [b]). L'UFAC è l'autorità incaricata di vigilare sul rispetto dei requisiti di tale regolamento di esecuzione (cfr. art. 4 dell'ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili [ONCA, RS 748.121.11]).

Conformemente all'articolo 8a capoverso 2 LNA, i ricorsi contro le decisioni dell'UFAC in merito alla struttura dello spazio aereo non hanno effetto sospensivo.

2021-1656

FF 2021 1135

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Contenuto della decisione:

1.

Nella Svizzera nord-orientale è istituita una zona con utilizzazione obbligatoria di un transponder (TMZ NE), le cui dimensioni sono specificate nell'allegato 2.

2.

All'interno della TMZ NE, gli aeromobili operati secondo le regole del volo a vista (VFR) devono recare a bordo un transpondeur in modo S, almeno di livello 2, dotato del codice SI, che risponda ai requisiti della sorveglianza di tipo elementare (Elementary Surveillance) e che sia regolato sul codice 7000. Si applicano le seguenti eccezioni:

2.1 Gli alianti da pendio, i paracadute e gli aeromodelli (escl. i droni) non sono obbligati a recare con sé e a utilizzare un transponder.

2.2 Per i voli con droni (aeromodelli giusta l'art. 14 OACS), cervi volanti, paracadute ascensionali e palloni frenati, l'UFAC può, caso per caso e d'intesa con Skyguide, accordare deroghe all'obbligo di recare con sé e utilizzare un transponder.

2.3 Sempre che la gestione operativa lo consenta, Skyguide può, caso per caso, accordare via radio delle deroghe all'obbligo di utilizzare un transponder. La relativa procedura è pubblicata nel Manuale d'informazione aeronautica (AIP).

2.4 D'intesa con Skyguide, l'UFAC può accordare deroghe all'obbligo di utilizzare un transponder in occasione di eventi speciali, come manifestazioni aviatorie, settimane di addestramento per il volo a vela o voli acrobatici, istituendo una zona pericolosa temporanea (LS-D).

2.5 Il codice di transponder 7100 può essere selezionato nel quadro delle operazioni di ricerca e salvataggio (Search and Rescue, SAR) e del servizio di urgenza medica per elicottero (SMUH/HEMS).

2.6 Se un aeromobile è in contatto con un organo di controllo del traffico aero e riceve un codice di transponder specifico, quest'ultimo può essere mantenuto anche nella TMZ NE.

3.

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La TMZ NE è istituita con effetto a partire dal 24 marzo 2022 per una durata illimitata. Resta in vigore fino alla revoca o fino a quando la struttura definita con la presente decisione non sia modificata.

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4.

Tutte le richieste contrarie ai n. 1 ­ 3 del dispositivo sono respinte per quanto siano ricevibili e non prive di oggetto.

5.

La TMZ NE è pubblicata nell'AIP e sulle pertinenti cartine aeronautiche.

6.

La presente decisione è notificata alla Federazione svizzera di volo a vela (SFVS), alla Segelfluggruppe Winterthur, alla Aircraft Owners and Pilots Association Svizzera (AOPA), alla Segelfluggruppe Amlikon, all'Associazione svizzera degli aerodromi ASA e all'Aero-Club della Svizzera (AeCS) per lettera raccomandata con avviso di ricevuta. Una copia è inviata per lettera raccomandata a tutte le cerchie consultate che hanno inoltrato un parere.

Destinatari:

La presente modifica dello spazio aereo svizzero interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo.

Deposito pubblico:

La presente decisione viene notificata agli utenti dello spazio aereo tramite pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Inoltre può essere richiesta per telefono all'UFAC, Divisione Sicurezza delle infrastrutture, al n. di tel. 058 467 40 53.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia. Deve inoltre contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura generale di un eventuale rappresentante.

25 maggio 2021

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Christian Hegner

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Allegato 2 alla decisione del 18 maggio 2021 concernente l'introduzione di una Transponder Mandatory Zone Northeast («TMZ NE») Dimensione orizzontale

Dimensione verticale Limite inferiore: 2000ft GND Limite superiore: FL100 Al di fuori degli spazi aerei di classe C/D

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