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Decisione di portata generale dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria concernente l'autorizzazione per l'immissione sul mercato di bucce e polpa essiccate di Coffea arabica Linné per l'impiego quale infuso caldo come nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale ai sensi dell'articolo 16 lettera b dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso N. 301159 dell'11 ottobre 2021

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visti gli articoli 16 lettera b e 17 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso1 (ODerr), considerando che

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l'infuso caldo di bucce e polpa essiccate della bacca di caffè di Coffea arabica Linné (detto più comunemente cascara) è un nuovo tipo di derrata alimentare ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera k ODerr;

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i nuovi tipi di derrate alimentari possono essere immessi sul mercato solo se il DFI li ha definiti in un'ordinanza come derrate alimentari autorizzate a essere immesse sul mercato o se l'USAV li ha autorizzati secondo l'articolo 17 ODerr;

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secondo l'articolo 4 dell'ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari2 l'autorizzazione per i nuovi tipi di derrate alimentari viene rilasciata soltanto se: 1. la documentazione attesta, sulla base dell'esperienza di uso alimentare, che la derrata alimentare si è rivelata come sicura negli ultimi 25 anni quale parte integrante dell'alimentazione normale di un numero significativo di persone in un Paese diverso dalla Svizzera e al di fuori dell'Unione europea (UE), 2. la derrata alimentare è sicura e non vi è una violazione del divieto di inganno, e

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il nuovo tipo di derrata alimentare, qualora sostituisca un prodotto esistente, non diverge da quest'ultimo in misura tale che il consumo normale causi nei consumatori conseguenze negative dal punto di vista nutrizionale;

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i documenti presentati per l'autorizzazione di bucce e polpa essiccate della bacca di caffè di Coffea arabica L. per un infuso caldo come nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale sono completi e sufficienti per la valutazione della sua commerciabilità;

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nella coltivazione di Coffea arabica L., dopo la raccolta, o le bacche vengono prima stese ad asciugare all'aria aperta per 15­25 giorni fino a quando il contenuto di acqua è inferiore al 13 % e, dopo la seccatura, i semi (chicchi di caffè) vengono separati dalle bucce e dalla polpa con una leggera pressione e uno sfregamento, oppure i semi (chicchi di caffè) vengono separati dalle bucce e dalla polpa con una leggera pressione e uno sfregamento dopo la raccolta e successivamente le bucce e la polpa vengono stese ad asciugare all'aria aperta per 15­25 giorni fino a quando il contenuto di acqua è inferiore al 13 %;

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solo le bucce e la polpa della bacca di caffè vengono utilizzate per il consumo come cascara;

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vengono prelevate solo le bucce e la polpa dalle bacche di caffè ottenute dalla tradizionale produzione di caffè secondo le linee guida internazionali in materia di igiene;

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le bucce e la polpa essiccate della bacca di caffè contengono un tenore di caffeina naturale di 200­750 mg per 100 g;

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l'infuso caldo di bucce e polpa della bacca di caffè ha una comprovata storia di utilizzo come derrata alimentare sicura nello Yemen negli ultimi 25 anni;

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l'infuso caldo di bucce e polpa della bacca di caffè è considerato sicuro per il consumo;

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non vi è una violazione del divieto di inganno;

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l'infuso caldo di bucce e polpa della bacca di caffè non è destinato a sostituire una derrata alimentare esistente;

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con la decisione di portata generale del 1° dicembre 2020 (FF 2020 8186) dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) concernente l'autorizzazione per l'immissione sul mercato di bucce e polpa essiccate di Coffea arabica L. per l'impiego quale infuso come nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale ai sensi dell'articolo 16 lettera b dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso n. 301061, l'immissione sul mercato di bucce e polpa della bacca di caffè di Coffea arabica L. provenienti dallo Yemen, dal Brasile, dall'Etiopia, dal Peru, dalla Repubblica Democratica del Congo, dal Laos e dalla Bolivia come nuovo tipo di derrata alimentare è già stata autorizzata;

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la presente decisione di portata generale che comprende l'immissione sul mercato di bucce e polpa essiccate della bacca di caffè di Coffea arabica L. provenienti dallo Yemen, dal Brasile, dall'Etiopia, dal Peru, dalla Repubblica

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Democratica del Congo, dal Laos, dalla Bolivia, dal Nicaragua e dal Panama come nuovo tipo di derrata alimentare contempla lo stesso contenuto della decisione di portata generale del 1° dicembre 2020 (FF 2020 8186) dell'USAV concernente l'autorizzazione per l'immissione sul mercato di bucce e polpa essiccate di Coffea arabica L. per l'impiego quale infuso come nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale ai sensi dell'articolo 16 lettera b dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso n. 301061 e quest'ultima può essere pertanto abrogata, decide: 1. L'immissione sul mercato di bucce e polpa essiccate della bacca di caffè di Coffea arabica L. in qualità di nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale è autorizzata alle condizioni seguenti: a.

Soltanto le bucce e la polpa della bacca di caffè, risultanti dalla produzione di caffè, possono essere utilizzate dalla pianta Coffea arabica L. per il consumo come cascara.

b.

Per il consumo come cascara della pianta Coffea arabica L. possono essere utilizzate soltanto le bucce e la polpa della bacca di caffè risultanti dalla tradizionale produzione di caffè secondo le linee guida internazionali in materia di igiene.

c.

Prima o dopo la separazione dal chicco di caffè, la polpa e le bucce vengono stese ad asciugare all'aria aperta per 15­25 giorni.

d.

Le bucce e la polpa essiccate della bacca di caffè possono essere immesse sul mercato solo per essere utilizzate come infuso.

e.

Le bucce e la polpa provengono dallo Yemen, dal Brasile, dall'Etiopia, dal Peru, dalla Repubblica Democratica del Congo, dal Laos, dalla Bolivia, dal Nicaragua e dal Panama.

f.

La denominazione specifica da utilizzare è: bucce e polpa di Coffea arabica L.

g.

La composizione nutrizionale tipica delle bucce e della polpa è: 35­48 % da carboidrati, 30 % da fibre solubili, 3­11 % da sali minerali e 5­11 % da proteine e il resto da acqua.

2. La decisione di portata generale del 1° dicembre 2020 (FF 2020 8186) dell'USAV concernente l'autorizzazione per l'immissione sul mercato di bucce e polpa essiccate di Coffea arabica L. per l'impiego quale infuso come nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale ai sensi dell'articolo 16 lettera b dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso n. 301061 è abrogata.

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Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. L'atto di ricorso ricorso deve contenere la richiesta, la motivazione, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i mezzi di prova, se in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA3).

19 ottobre 2021

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Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)