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9.2.1

Messaggio concernente la revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM), la sua applicazione bilaterale transitoria e la modifica della Convenzione AELS e di diversi accordi di libero scambio e accordi agricoli del 20 gennaio 2021

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Compendio La Convenzione regionale del 15 giugno 2011 sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee è entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2012. La Convenzione raggruppa in un unico strumento le norme di origine degli accordi di libero scambio (ALS) conclusi nella zona paneuromediterranea (PEM) e ha consentito di introdurre il sistema del cumulo diagonale. Le norme di origine determinano in ogni ALS le lavorazioni o le trasformazioni di prodotti che devono aver luogo nei Paesi della zona PEM affinché i prodotti scambiati possano beneficiare di preferenze tariffarie. La zona PEM comprende: l'Unione europea (UE), i Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), i Paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE, gli Stati legati all'UE da un accordo di associazione, i Paesi mediterranei partecipanti al processo di Barcellona e le Isole Färöer.

Adottando la Convenzione, le Parti si sono impegnate a modernizzarne le norme che, nella loro forma attuale, risalgono ai primi ALS conclusi nella zona, ossia agli anni '70, e non rispondono più alle esigenze degli operatori economici. La Convenzione sottoposta a revisione contiene miglioramenti importanti rispetto al testo attuale e permette di adeguare meglio le norme di origine alle catene di produzione della zona PEM, nella quale la Svizzera effettua all'incirca il 62 per cento dei suoi scambi commerciali.

Nel novembre del 2019 le Parti contraenti della Convenzione non sono pervenute ad adottare la revisione della Convenzione, che richiede una decisione all'unanimità.

Per consentire tuttavia alla maggioranza delle Parti contraenti di applicare le norme della Convenzione riveduta, è stato suggerito di applicare bilateralmente e in modo transitorio le norme rivedute tra le Parti che lo auspicano.

Il messaggio riguarda l'approvazione della Convenzione riveduta e della sua applicazione bilaterale transitoria fino a che la Convenzione riveduta non sarà entrata in vigore per tutte le Parti. L'applicazione bilaterale transitoria richiede l'adozione di una decisione da parte del Consiglio dell'AELS e dei Comitati misti degli ALS interessati. Il messaggio riguarda inoltre l'approvazione di due articoli che istituiscono una zona di cumulo totale tra l'AELS e gli Stati membri dell'Associazione di libero
scambio dell'Europa centrale, da un lato, e la Turchia, dall'altro. Questi articoli sono integrati nelle decisioni dei Comitati misti degli ALS dell'AELS relative all'applicazione bilaterale transitoria con i rispettivi Paesi. Il messaggio riguarda infine l'approvazione della modifica della Convenzione AELS e degli ALS AELS­Montenegro, AELS­Bosnia ed Erzegovina e AELS­Ucraina e della modifica degli accordi agricoli bilaterali stipulati dalla Svizzera con Montenegro, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Serbia e Ucraina, le cui disposizioni in materia di cumulo per i prodotti agricoli devono essere adeguate per integrarsi nella zona di cumulo diagonale creata dalla Convenzione PEM attuale.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Presentazione della Convenzione

La Convenzione regionale del 15 giugno 20111 sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM) è nata dal partenariato euromediterraneo (Euromed) di sviluppo e di integrazione economica lanciato da una dichiarazione dei ministri degli affari esteri dell'Unione europea (UE) e dei suoi partner mediterranei2 (MED) a Barcellona nel novembre del 1995. Il partenariato, chiamato anche processo di Barcellona, rappresenta la cornice istituzionale della politica dell'UE volta a creare una zona di pace, stabilità e prosperità comune nella regione.

Il sistema paneuromediterraneo (PEM) di cumulo dell'origine così creato si è esteso via via che i Paesi della zona stipulavano tra loro accordi di libero scambio (ALS).

Oggi fanno parte della Convenzione l'UE, i Paesi del processo di Barcellona, gli Stati dell'AELS e quelli dei Balcani occidentali3, la Georgia, la Moldova, l'Ucraina4 e le Isole Färöer.

Con il cumulo diagonale dell'origine sviluppato nella zona PEM, i prodotti che hanno acquisito il carattere originario in una Parte contraente possono aggiungersi ai prodotti fabbricati in un'altra Parte contraente senza perdere il loro carattere originario e beneficiare quindi della preferenza tariffaria quando vengono esportati verso una terza Parte contraente all'interno della zona PEM. Questo cumulo si applica tuttavia soltanto se tra le Parti contraenti interessate sono in vigore degli ALS.

Anche se i protocolli di origine di una sessantina di ALS della zona PEM contenevano norme identiche già a partire dagli anni '90 (protocollo di origine Euromed armonizzato), ben presto è risultato molto complesso gestirli perché ogni modifica alle norme di origine implicava un emendamento simultaneo dei protocolli di origine di tutti gli ALS interessati. In effetti, affinché il cumulo diagonale sia applicabile in questa zona, le norme di origine (comprese le norme di cumulo) devono essere identiche. Di conseguenza, il sistema paneuromediterraneo si è arenato a causa dell'impossibilità di adeguarne le norme di origine.

La Convenzione PEM raggruppa i protocolli di origine degli ALS della zona in un solo strumento, che può essere aggiornato per adeguarne le norme in base agli sviluppi tecnologici della produzione industriale della zona. La firma della Convenzione, anche da parte della Svizzera,
è avvenuta a Bruxelles il 30 giugno 2010. Adottando la Convenzione le Parti contraenti si sono impegnate a sottoporla a revisione.

La Convenzione, che codifica in uno strumento centrale e unico delle disposizioni esistenti, ha sostituito progressivamente le disposizioni sulle norme di origine degli 1 2 3 4

RS 0.946.31 Algeria, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia.

Georgia, Moldova e Ucraina hanno aderito alla Convenzione dopo il 2011.

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ALS dell'AELS e della Svizzera già approvati (comprese le norme di origine) dall'Assemblea federale.

La Svizzera ha un grande interesse a rimanere nel sistema di cumulo diagonale della zona PEM, visto che in essa avviene all'incirca il 62 per cento dei suoi scambi commerciali. Nel 2019 il 71 per cento delle importazioni e il 54 per cento delle esportazioni sono state effettuate nella zona PEM5. La revisione della Convenzione consente di adeguare meglio le norme di origine alle esigenze delle aziende importatrici ed esportatrici svizzere, integrate nelle catene del valore internazionali. Le associazioni mantello interessate sono state consultate in più occasioni sul progetto di revisione della Convenzione e lo sostengono.

1.2

Svolgimento e risultati dei negoziati

Al fine di avviare i negoziati sulla revisione della Convenzione, la Commissione europea, che assicura la presidenza e il segretariato della Convenzione, ha presentato nel 2010, prima dell'adozione formale della Convenzione da parte delle Parti contraenti, un primo progetto di Convenzione riveduta. Fin dall'inizio i negoziati si sono scontrati con interessi divergenti dovuti soprattutto all'eterogeneità delle economie delle Parti contraenti e a un contesto politico difficile. La primavera araba e le crisi politiche ed economiche a cui ha dato origine sono scoppiate poco dopo l'avvio dei lavori. Anche la situazione politica in Turchia e le divergenze tra il Marocco e l'UE riguardanti il Sahara occidentale hanno contribuito a rallentare le trattative.

Globalmente, in una fase iniziale, l'UE, gli Stati dell'AELS e i Paesi dei Balcani occidentali hanno difeso posizioni liberali che si contrapponevano a quelle più conservatrici dei Paesi MED. Una svolta promettente si è avuta nel settembre 2014, quando tutte le Parti contraenti della Convenzione hanno accettato l'introduzione generalizzata del cumulo totale per tutti i prodotti. Il cumulo totale favorisce una migliore integrazione delle catene di produzione perché consente di ripartire tra più Parti contraenti le operazioni manifatturiere necessarie per l'acquisizione del carattere originario che, nel regime attuale del cumulo diagonale, devono essere effettuate in una sola Parte contraente.

Tuttavia, visto il carattere economicamente sensibile dell'industria tessile in molti dei suoi Stati membri, l'UE è in seguito tornata sulla sua decisione e ha chiesto che per i prodotti tessili dei capitoli 50­63 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA)6 il cumulo totale venisse limitato a una dimensione bilaterale.

Per uscire dalla strettoia nella quale si trovavano i negoziati, nel maggio del 2017 la Commissione europea ha presentato un testo di compromesso. A parte qualche adeguamento tecnico, il testo da allora non ha più subito modifiche.

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Senza il Regno Unito, che non ha manifestato l'intenzione di aderire alla Convenzione PEM dopo essere uscito dall'UE, la parte di scambi della zona PEM sarebbe pari al 58 %, le importazioni raggiungerebbero il 66 % e le esportazioni il 51 %.

Convenzione internazionale del 14 giugno 1983 sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; RS 0.632.11.

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La Svizzera e i suoi partner dell'AELS si sono allineati al testo di compromesso impegnandosi ad adottare la revisione della Convenzione su questa base. Per ovviare alla debolezza del compromesso nell'ambito del cumulo riguardante i prodotti tessili e per rispondere alle richieste dell'industria tessile svizzera che ha stabilito stretti rapporti commerciali con gli Stati membri dell'Associazione di libero scambio dell'Europa centrale (CEFTA)7 e con la Turchia, gli Stati dell'AELS hanno convenuto con i loro partner la costituzione di una zona di cumulo totale nel settore tessile. Tale zona è descritta al numero 4.2.

Nel marzo del 2018, i ministri del commercio della zona euromediterranea si sono pronunciati a favore dell'adozione della revisione della Convenzione PEM basata sul testo di compromesso e per una conclusione rapida dei negoziati.

Dopo l'imposizione da parte degli Stati Uniti di dazi supplementari sull'alluminio e l'introduzione da parte dell'UE di misure di sorveglianza sui prodotti in alluminio, la Norvegia e l'Islanda, d'accordo con i loro partner dell'UE, hanno cambiato avviso in merito all'allentamento delle regole di lista di questi prodotti proposto nel testo di compromesso e che avevano in precedenza sostenuto.

Nonostante questi ripensamenti, durante la riunione del 10 aprile 2019 del Comitato misto della Convenzione, al termine di intensi negoziati bilaterali tra la Commissione europea e i Paesi MED sulle concessioni supplementari da parte dell'UE nell'ambito dei rispettivi accordi di associazione, tutte le Parti contraenti della Convenzione hanno dato il loro assenso di principio all'adozione della Convenzione riveduta sulla base del testo di compromesso. I Paesi MED, volendo tuttavia che i contingenti bilaterali negoziati con l'UE fossero applicati prima dell'adozione della Convenzione riveduta, hanno chiesto di ritardarne l'adozione formale fino all'ultimo trimestre del 2019.

Durante la riunione del Comitato misto della Convenzione svoltasi il 27 novembre 2019, a causa del mancato sostegno da parte di alcuni Paesi MED, le Parti contraenti non sono pervenute ad adottare il progetto di decisione 1/2019 del Comitato misto della Convenzione8, che richiede una decisione all'unanimità. Per ovviare a questo fallimento e consentire alla maggioranza delle Parti contraenti della
Convenzione PEM attuale di applicare le norme della Convenzione riveduta, gli Stati dell'AELS hanno suggerito l'applicazione bilaterale transitoria delle norme rivedute tra le Parti che lo auspicano. La Commissione europea e varie Parti hanno sostenuto la proposta degli Stati dell'AELS.

1.3

Approccio bilaterale transitorio

La regola del consenso che prevale nella Convenzione PEM per le decisioni del Comitato misto consente a ogni Parte di bloccare un processo decisionale. Non essendo stato raggiunto un compromesso sul suo tenore, la revisione della Convenzione PEM

7 8

Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro e Serbia. Non esistono ancora ALS tra l'AELS e il Kosovo e l'AELS e la Moldova.

Progetto di decisione del Comitato misto paneuromediterraneo da adottare che modifica la Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.

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è bloccata da vari anni. Per uscire da questa impasse, la maggioranza delle Parti contraenti ha optato per l'approccio bilaterale transitorio9. Questo approccio permette di attuare transitoriamente su base bilaterale le norme rivedute della Convenzione tramite l'adozione di decisioni del Comitato misto degli ALS interessati che contengono le norme rivedute (appendice A).

L'approccio bilaterale transitorio implica l'adozione, da parte dei Comitati misti dei vari ALS interessati, di una decisione che applica bilateralmente le norme rivedute della Convenzione fino all'entrata in vigore della Convenzione riveduta adottata da tutte le Parti (qui di seguito «decisioni bilaterali»). Le norme dell'appendice A introdotte nelle decisioni bilaterali sono identiche a quelle dell'appendice I della Convenzione riveduta. Il loro tenore è stato semplicemente adeguato per l'uso bilaterale. Per esempio, l'espressione «Parte contraente applicatrice» è utilizzata nell'appendice A per designare le Parti contraenti della Convenzione che applicano transitoriamente le norme rivedute.

Per tener conto della natura bilaterale dell'approccio transitorio è stato comunque necessario apportare delle modifiche agli articoli 7 e 8 dell'appendice A. L'articolo 7 paragrafo 3 consente alle Parti di riconoscere unilateralmente l'applicazione del cumulo totale da parte di un partner ALS anche per i prodotti tessili dei capitoli 50­63 del SA. Il paragrafo 5 di questo articolo prevede che le Parti applicatrici che intendono ricorrere a questa flessibilizzazione della norma informino in merito la Commissione europea. Quest'ultima potrà redigere l'elenco delle Parti che optano per questa deroga e portarlo a conoscenza delle Parti applicatrici, che lo pubblicheranno. L'elenco, pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), sostituirà l'allegato VIII previsto dall'appendice I della Convenzione riveduta. Per quanto riguarda l'articolo 8, è stata aggiunta una nota a piè di pagina al paragrafo 4 per ricordare che le Parti applicatrici si sono impegnate, in virtù di questo paragrafo, a derogare all'obbligo previsto al paragrafo 3 di includere nella prova dell'origine la dicitura «cumulation applied with» e i Paesi che hanno partecipato al cumulo. Anche l'elenco dei Paesi che applicano questa deroga sarà pubblicato
sul sito Internet dell'AFD.

L'applicazione bilaterale transitoria delle norme della Convenzione riveduta cesserà automaticamente quando la Convenzione riveduta adottata da tutte le Parti entrerà in vigore.

Durante il periodo transitorio, fino al momento dell'entrata in vigore della Convenzione riveduta adottata da tutte le Parti, le norme della Convenzione riveduta illustrate qui di seguito si applicheranno bilateralmente tra le Parti che l'avranno convenuto, fatte salve le eccezioni menzionate. Il testo della Convenzione PEM attuale continuerà ad applicarsi alle Parti contraenti della Convenzione che non hanno optato per l'approccio bilaterale transitorio.

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Per il momento, le Parti contraenti seguenti della Convenzione PEM attuale si sono impegnate ad adottare l'approccio bilaterale transitorio: gli Stati dell'AELS, l'Albania, la Bosnia ed Erzegovina, l'Egitto, la Georgia, la Giordania, Israele, il Libano, la Macedonia del Nord, il Montenegro, la Palestina, la Serbia, la Turchia, l'UE, l'Ucraina e le Isole Färöer.

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Gli ambienti economici svizzeri, che sono stati regolarmente informati sull'andamento e sui risultati dei negoziati, sostengono l'applicazione bilaterale transitoria delle norme della Convenzione riveduta in attesa che sia adottata da tutte le Parti contraenti.

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Contenuto della Convenzione riveduta

La Convenzione riveduta è costituita dalla parte principale, dall'appendice I (protocollo sulle norme di origine) e dall'appendice II (deroghe convenute tra le Parti nei loro ALS). La parte principale contiene le disposizioni generali, quelle relative all'adesione di nuove Parti e quelle relative al Comitato misto. Le decisioni devono essere prese all'unanimità, tranne per quanto riguarda l'adesione di una terza Parte, che può essere impedita se lo richiede più di una Parte contraente. Il Comitato misto può decidere di emendare la Convenzione e i suoi allegati, fatta salva l'approvazione delle Parti secondo le loro norme costituzionali. L'appendice I contiene le norme di origine applicabili e le regole di lista che definiscono le lavorazioni e le trasformazioni che i prodotti devono subire o la percentuale massima di valore dei materiali di Paesi terzi autorizzata affinché i prodotti acquisiscano il carattere originario. L'appendice II contiene le deroghe bilaterali all'appendice I che le Parti hanno convenuto nei loro ALS bilaterali. Queste deroghe sono comunque applicabili unicamente alle Parti interessate e non all'intera zona.

2.1

Valutazione dei risultati dei negoziati

Il risultato dei negoziati rappresenta un compromesso tra 27 Parti contraenti dagli interessi economici estremamente diversi e corrisponde in parte al livello a cui ambiscono la Svizzera e i suoi partner dell'AELS in termini di semplificazione e di liberalizzazione delle norme di origine. Ciononostante, la Convenzione riveduta contiene dei miglioramenti importanti rispetto al testo attuale e permette di adeguare meglio le norme di origine alle catene di produzione della zona PEM. Le condizioni per l'acquisizione del carattere originario e le formalità di certificazione sono state semplificate. Le aziende importatrici ed esportatrici svizzere avranno un margine di manovra più ampio nell'approvvigionamento dei materiali e beneficeranno di procedure di certificazione più semplici. Il testo riveduto prevede il cumulo totale diagonale generalizzato e abolisce il divieto di restituzione all'esportazione (no drawback rule) per tutti i prodotti eccetto i prodotti tessili, rende meno rigide le tolleranze riguardanti i materiali di Paesi terzi autorizzati in un prodotto originario e sostituisce la norma del trasporto diretto con quella, meno vincolante dal punto di vista amministrativo, della non modificazione. L'onere amministrativo per l'acquisizione del carattere originario nella zona PEM sarà ridotto. L'attuazione della Convenzione riveduta è attesa dagli ambienti economici svizzeri. Per esempio, economiesuisse e Swiss Textiles chiedono che sia applicata anticipatamente per sostenere l'economia nel contesto della crisi legata alla COVID-19.

La revisione della Convenzione PEM prevede anche la semplificazione delle procedure di notifica delle deroghe all'appendice I che le Parti convengono tra loro negli scambi bilaterali.

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2.2

Consultazione

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 200510 sulla consultazione (LCo), per i trattati internazionali che sottostanno a referendum va in linea di principio indetta una consultazione. In applicazione dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo, tuttavia, la procedura di consultazione non è stata svolta perché non c'era da attendersi nessuna nuova informazione da una tale procedura. Gli ambienti economici hanno partecipato al processo di negoziazione attraverso degli scambi con l'AFD e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), che li hanno informati regolarmente in merito all'andamento dei lavori di revisione. Inoltre, i parlamentari hanno sostenuto questi lavori accettando la mozione 15.3599 Keller-Sutter del 15 giugno 2015 «Forza del franco. Attuazione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee» che chiedeva un'attuazione rapida della Convenzione riveduta.

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Commento alle disposizioni della Convenzione riveduta

3.1

Parte principale

Art. 1 L'ultimo comma del paragrafo 2 precisa che le deroghe all'appendice I convenute tra le Parti contraenti prima del 1° gennaio 2019 rimangono valide anche se non figurano nell'appendice II. Si tratta, per esempio, dell'applicazione del cumulo totale tra i Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), che non è ripresa nell'appendice II. In questo modo si mantiene la situazione attuale in materia di deroghe.

Il nuovo paragrafo 3 corregge un'anomalia per quanto riguarda le competenze del Comitato misto definite nell'articolo 4 paragrafo 3 lettera a della Convenzione PEM attuale. Secondo questo articolo, il Comitato misto adotta mediante decisione le modifiche alla Convenzione, incluse le appendici. L'appendice II contiene un elenco informativo delle deroghe bilaterali concordate tra le Parti contraenti nei loro ALS. Queste deroghe possono essere applicate dalle Parti interessate senza una decisione del Comitato misto della Convenzione.

Il paragrafo 3 è stato dunque aggiunto per correggere questa anomalia della Convenzione attuale; prevede che le Parti contraenti informino il presidente del Comitato misto in merito alle deroghe concordate bilateralmente e che le deroghe siano applicate soltanto alla fine del mese di calendario successivo a quello nel corso del quale il presidente del Comitato misto è stato informato della deroga. Il Comitato misto non deve quindi più pronunciarsi.

Il paragrafo 4 è stato modificato per indicare i Paesi che fanno attualmente parte della Convenzione. La Croazia è stata tolta dall'elenco dei partecipanti al processo di sta-

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RS 172.061

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bilizzazione e di associazione dell'UE a seguito della sua adesione all'UE. La Moldova, la Georgia e l'Ucraina sono state aggiunte a seguito della loro adesione alla Convenzione, rispettivamente negli anni 2015, 2017 e 2018.

Gli altri articoli della parte principale della Convenzione hanno subito soltanto modifiche redazionali.

3.2

Appendice I della Convenzione PEM e appendice A delle decisioni bilaterali dei Comitati misti degli ALS interessati

L'appendice I della Convenzione, rispettivamente l'appendice A delle decisioni bilaterali dei Comitati misti degli ALS interessati, contengono le modalità generali che definiscono il modo di determinare l'origine di un prodotto, le procedure, le prove dell'origine e gli accordi amministrativi tra le amministrazioni doganali per il controllo del rispetto delle norme. Contengono anche le regole di lista, che specificano una serie di condizioni, quali il grado di lavorazione da effettuare su un prodotto o la parte massima di materiali di Paesi terzi autorizzata in un prodotto affinché questo possa acquisire il carattere originario. Salvo indicazione contraria nel presente capitolo, non vi sono differenze sostanziali tra il testo della Convenzione riveduta (appendice I) e il testo allegato alle decisioni bilaterali (appendice A).

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

Le definizioni sono state raggruppate per temi e alcune sono state precisate per facilitarne la comprensione. La definizione di «valore dei materiali originari» alla lettera h è stata eliminata e sostituita con quella di «contenuto massimo di materiali non originari» (nuova lett. k). L'aggiunta della definizione di «materiali fungibili» si è resa necessaria con l'estensione allo zucchero della separazione contabile prevista dal nuovo articolo 12 di questa appendice (nuova lett. g).

Titolo II

Definizione della nozione di «prodotti originari»

Art. 2

Requisiti di carattere generale

L'attuale paragrafo 1 lettera c riguarda l'applicazione dell'appendice I; è stato spostato sotto il titolo VIII e costituisce ora l'articolo 37 dell'appendice I.

Il paragrafo 2 è abrogato.

Art. 3

Prodotti interamente ottenuti

Il paragrafo 1 è ripreso dall'ex articolo 4; definisce i prodotti che sono considerati interamente ottenuti. Sono state apportate modifiche redazionali ed è stato precisato che i prodotti ottenuti da animali nati, allevati e macellati in una Parte contraente (lett.

e) e quelli estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali con le navi delle Parti contraenti (lett. h) sono considerati interamente ottenuti.

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Nel paragrafo 2 le condizioni che le navi e le navi officina devono soddisfare ai sensi della Convenzione sono state semplificate e i requisiti specifici riguardanti l'equipaggio sono stati eliminati.

Nel paragrafo 4 gli Stati dell'AELS sono considerati una sola entità ai fini dell'applicazione delle condizioni riguardanti le navi. Ciò riflette una modalità contenuta negli ALS dell'AELS nella zona PEM.

Art. 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

Nei paragrafi 1 e 2 (ex art. 5) la formulazione è stata semplificata.

I paragrafi 3­5 consentono all'esportatore di calcolare il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari come valore medio affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni di prezzo dei materiali e dei tassi di cambio.

Art. 5

Norma di tolleranza

La tolleranza in precedenza fissata al 10 per cento nell'articolo 5 è ora oggetto di un articolo a parte ed è fissata al 15 per cento per i prodotti industriali. Per i prodotti tessili sono previste tolleranze limitate nelle note dell'allegato I. Una tolleranza del 15 per cento del peso netto è prevista per i prodotti del capitolo 2 (Carni) e i prodotti agricoli dei capitoli 4­24 del SA.

Queste tolleranze non autorizzano tuttavia a superare le percentuali previste nelle regole di lista dell'allegato II, appendice I.

Art. 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Questo articolo ha subito soltanto modifiche redazionali.

Art. 7

Cumulo dell'origine

Il paragrafo 3 (ex art. 3) introduce il principio del cumulo totale diagonale generale per tutti i prodotti, eccetto i prodotti tessili dei capitoli 50­63 del SA.

Il paragrafo 4 limita il cumulo totale per i suddetti prodotti tessili al commercio bilaterale tra due Parti contraenti (cfr. n. 4.1).

Il paragrafo 5 consente alle Parti contraenti di estendere unilateralmente l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 3 per l'importazione di prodotti tessili dei capitoli 50­63 del SA. Questo paragrafo consente pertanto alle Parti contraenti di autorizzare le altre Parti ad applicare il cumulo totale nel caso della fabbricazione di prodotti tessili. Le Parti che intendono accordare questa facilitazione al momento dell'importazione devono informarne il Comitato misto. Queste Parti saranno quindi inserite nell'allegato VIII. Ogni Parte interessata pubblica un avviso con l'elenco dei Paesi contraenti che figurano nell'allegato VIII all'attenzione degli operatori economici. La Svizzera e i suoi partner dell'AELS sfrutteranno questa possibilità e autorizzeranno le altre Parti contraenti ad applicare il cumulo totale nella fabbricazione di prodotti tessili.

Durante il periodo di applicazione bilaterale transitoria delle norme rivedute della Convenzione la procedura sarà identica. Le Parti che decideranno di estendere l'ap-

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plicazione delle disposizioni del paragrafo 3 ne informeranno la Commissione europea, che stilerà l'elenco di queste Parti e lo comunicherà a tutti i Paesi partecipanti per la pubblicazione. In Svizzera l'elenco sarà pubblicato sul sito Internet dell'AFD.

Art. 8

Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

Le condizioni di applicazione (ex art. 3) sono ora oggetto di un articolo distinto. I paragrafi 1 e 2 riprendono le modalità dell'ex articolo 3.

Il paragrafo 3 disciplina l'indicazione nella prova dell'origine della menzione relativa all'applicazione del cumulo diagonale. Quando si applica il cumulo diagonale, nella prova dell'origine va aggiunta la dicitura «cumulation applied with (nome del/i Paese/i in inglese)». Questa indicazione supplementare nella prova dell'origine è una concessione fatta ai Paesi MED per l'eliminazione del certificato di circolazione delle merci EUR-MED.

Il paragrafo 4 consente alle Parti contraenti, al momento dell'importazione di prodotti che hanno ottenuto il carattere originario nella Parte contraente esportatrice tramite applicazione del cumulo diagonale, di concedere una deroga all'obbligo di cui al paragrafo 3. La Svizzera è ricorsa a questa possibilità di semplificazione della prova dell'origine e ne ha informato il Comitato misto. Un avviso con l'indicazione delle Parti contraenti che fanno uso di questa semplificazione sarà pubblicato sul sito Internet dell'AFD.

Durante il periodo di applicazione bilaterale transitoria delle norme rivedute della Convenzione una nota a piè di pagina al paragrafo 4 preciserà che le Parti convengono di derogare all'obbligo di cui al paragrafo 3. Nello stesso periodo sarà inoltre pubblicato sul sito Internet dell'AFD un avviso con l'indicazione delle Parti partecipanti che ricorrono a questa deroga.

Art. 9

Unità da prendere in considerazione

I paragrafi 1 e 2 subiscono soltanto modifiche redazionali.

Il paragrafo 3 riprende l'ex articolo 8 (Accessori, pezzi di ricambio e utensili) con alcune modifiche redazionali.

Art. 10

Assortimenti

Questo articolo riprende l'ex articolo 9 con alcune modifiche redazionali.

Art. 11

Elementi neutri

Questo articolo riprende l'ex articolo 10.

Art. 12

Separazione contabile

Questo articolo (ex art. 20 par. 1) consente alle autorità doganali di autorizzare la separazione contabile dei materiali alla sola condizione che siano utilizzati «materiali fungibili originari e non originari».

Il paragrafo 2 estende allo zucchero della voce 1701 del SA, come «prodotto» ai sensi dell'appendice I (art. 1 lett. l), la possibilità di essere oggetto della separazione conta-

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bile. Ciò significa che lo zucchero originario e lo zucchero non originario non dovranno più essere tenuti in scorte separate. Questa facilitazione si è resa necessaria in seguito alla sostituzione, nelle regole di lista, del criterio del valore con quello del peso per la parte di zucchero contenuta nei prodotti (cfr. qui di seguito il capitolo relativo ai prodotti agricoli dell'allegato II). In base alle norme attuali, un grossista che ha immagazzinato insieme zucchero originario e non originario non può emettere una prova dell'origine al momento dell'esportazione. Di conseguenza, in mancanza della prova dell'origine, gli importatori svizzeri di zucchero non sono in grado di provare il carattere originario dello zucchero importato principalmente dall'UE.

I paragrafi 3 e 4 semplificano le modalità relative alla separazione contabile. Un esportatore non sarà più tenuto a giustificare, al momento della richiesta di autorizzazione, che la conservazione separata presenta costi o difficoltà considerevoli.

Titolo III

Requisiti territoriali

Art. 13

Principio di territorialità

Questo articolo estende ai prodotti tessili dei capitoli 50­63 del SA la possibilità esistente per gli altri prodotti di effettuare determinate lavorazioni o trasformazioni in un altro Paese, a condizione che il valore aggiunto non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.

Art. 14

Non modificazione

Questo articolo sostituisce l'ex articolo 12 (Trasporto diretto). Le condizioni formali legate al trasporto di prodotti tra le Parti contraenti vengono allentate. Le modalità di questo articolo, introdotte dagli Stati dell'AELS anche nei nuovi ALS con i Paesi terzi, correggono gli effetti indesiderati della norma del trasporto diretto, che non permette di evitare che i prodotti il cui carattere originario non è messo in dubbio siano esclusi dal trattamento preferenziale all'importazione a causa del non rispetto delle disposizioni relative al trasporto diretto.

Art. 15

Esposizioni

Questo articolo subisce soltanto modifiche redazionali.

Titolo IV

Restituzione o esenzione

Art. 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

Questo articolo sopprime il principio generale del divieto di restituzione dei dazi doganali per tutti i prodotti, eccetto i prodotti tessili. Per questi ultimi la restituzione dei dazi doganali è possibile unicamente se il prodotto ha acquisito il carattere originario tramite l'applicazione del cumulo totale bilaterale secondo l'articolo 7 paragrafo 4 o 5.

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Titolo V

Prova dell'origine

Art. 17

Requisiti di carattere generale

Con l'eliminazione della lettera c del paragrafo 1, la Convenzione riveduta mantiene un solo tipo di prova dell'origine (EUR. 1 o dichiarazione di origine). Le norme relative alla prova dell'origine EUR-MED sono complesse e molto vincolanti per le aziende che utilizzano materiali originari dei Paesi MED o che vi esportano prodotti destinati a esservi lavorati o trasformati. La sua eliminazione dovrebbe facilitare l'inclusione delle aziende dei Paesi MED nelle catene di produzione del continente.

Il paragrafo 3 consente alle Parti contraenti di concordare, nei loro scambi bilaterali, che le prove dell'origine previste in questo articolo siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica.

Il paragrafo 4 consente alle Parti contraenti di concordare fra loro di rilasciare o presentare elettronicamente le prove dell'origine previste all'articolo 17. Nella pratica, i certificati di origine rilasciati per via elettronica sono già accettati e rilasciati da varie Parti contraenti. L'AFD ricorrerà a questa possibilità di semplificazione e concorderà le modalità adeguate con le autorità competenti delle altre Parti interessate. Il modello di requisiti formali per i certificati, non ancora definito, si baserà probabilmente sulla prassi dell'UE. L'AFD deve quindi essere abilitata a stabilire questi requisiti formali con le autorità doganali delle altre Parti e, se necessario, ad adeguarli al modello in corso di elaborazione. A questo scopo il Consiglio federale le delega questa competenza (cfr. n. 8.2).

Art. 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

In questo articolo (ex art. 21) le condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine sono state semplificate tramite l'eliminazione della prova dell'origine EURMED. Le condizioni formali per tale compilazione sono rimaste invariate. Sono state apportate anche modifiche redazionali.

Art. 19

Esportatore autorizzato

Il paragrafo 1 di questo articolo (ex art. 22) semplifica le condizioni di autorizzazione dello statuto di esportatore autorizzato. Si applicano le disposizioni nazionali della Parte contraente esportatrice.

Ai paragrafi 2­4 sono state apportate soltanto modifiche redazionali.

Art. 20

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR. 1

Precedentemente contenuta nell'articolo 16, la procedura di rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è stata semplificata con l'eliminazione del certificato EUR-MED.

Art. 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR. 1

Il paragrafo 1 lettera c allenta le condizioni di rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 prevedendo il caso in cui la destinazione finale dei prodotti non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata solo nel corso del trasporto o durante il magazzinaggio.

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Ai paragrafi 2­5 sono state apportate soltanto modifiche redazionali.

Art. 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR. 1

Sono state apportate soltanto modifiche redazionali.

Art. 23

Validità della prova dell'origine

La validità delle prove dell'origine è stata estesa da quattro a dieci mesi.

Art. 24

Zone franche

Si tratta dell'ex articolo 35, il cui tenore ha subito soltanto modifiche redazionali.

Art. 25

Requisiti per l'importazione

Si tratta dell'ex articolo 24, il cui tenore è stato semplificato, ma il cui principio è stato mantenuto: sono determinanti le procedure applicate nella Parte contraente importatrice.

Art. 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Si tratta dell'ex articolo 25, il cui tenore rimane invariato.

Art. 27

Esonero dalla prova dell'origine

Si tratta dell'ex articolo 26, il cui tenore è stato semplificato, ma le cui condizioni di esonero non sono state modificate.

Art. 28

Discordanze ed errori formali

Si tratta dell'ex articolo 29, il cui tenore rimane invariato.

Art. 29

Dichiarazione del fornitore

L'aggiunta di questo articolo si è resa necessaria a seguito dell'introduzione nella Convenzione riveduta del cumulo totale conformemente all'articolo 7 paragrafi 3 e 4.

La ripartizione tra varie Parti contraenti delle operazioni manifatturiere necessarie per acquisire il carattere originario richiede l'introduzione di una formulazione che attesti la lavorazione o la trasformazione effettuata in una Parte contraente esportatrice.

Il paragrafo 4 prevede la dichiarazione a lungo termine del fornitore, che può essere utilizzata quando un fornitore fornisce regolarmente merci per le quali il processo manifatturiero rimane costante per un determinato periodo. Una simile dichiarazione può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata.

Il paragrafo 5 dispone che la dichiarazione del fornitore rechi la firma originale manoscritta del fornitore.

Il paragrafo 6 prevede che il fornitore che compila una dichiarazione sia in grado in qualsiasi momento di presentare alle autorità doganali tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite nella dichiarazione.

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Art. 30

Importi espressi in euro

Sono state apportate soltanto modifiche redazionali.

Titolo VI

Principi di cooperazione e prove documentali

Art. 31

Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Questo articolo, che sostituisce gli ex articoli 27 e 28, definisce i documenti giustificativi e fissa a tre anni il periodo di conservazione obbligatorio da parte degli operatori economici.

I paragrafi 4 e 5 fissano ad almeno tre anni il periodo di conservazione, da parte delle autorità doganali esportatrici e importatrici, dei formulari di richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR. 1 nonché delle dichiarazioni di origine e dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 loro presentati.

Il paragrafo 6 definisce le condizioni relative alla compilazione delle dichiarazioni del fornitore che, di fatto, sono le stesse previste per la compilazione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

Art. 32

Composizione delle controversie

Si tratta dell'ex articolo 33, il cui tenore rimane invariato.

Titolo VII

Cooperazione amministrativa

Art. 33 e art. 34

Notifica e cooperazione; controllo delle prove dell'origine

Si tratta degli ex articoli 31 e 32, il cui tenore rimane invariato. All'articolo 33 paragrafo 2, l'elenco delle prove dell'origine viene completato con il rimando alle dichiarazioni del fornitore.

Art. 35

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

Questo nuovo articolo descrive la procedura di controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore. La procedura è sostanzialmente identica a quella del controllo delle prove dell'origine di cui all'articolo 34.

Art. 36

Sanzioni

Si tratta dell'ex articolo 34, il cui tenore rimane invariato.

Titolo VIII

Applicazione dell'appendice A

Questo nuovo titolo raggruppa le modalità specifiche per Paesi o territori (art. 37 [Spazio economico europeo], art. 38 [Liechtenstein], art. 39 [Repubblica di San Marino], art. 40 [Principato di Andorra], art. 41 [Ceuta e Melilla]). Si è deciso di introdurre questo nuovo titolo anziché disciplinare tali modalità nei requisiti di carattere generale dell'articolo 2.

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Art. 37

Spazio economico europeo

Questa disposizione era contenuta nell'articolo 2 (Requisiti di carattere generale). Il suo tenore rimane invariato.

Art. 38

Liechtenstein

Questa disposizione era contenuta nella nota a piè di pagina relativa all'articolo 2 (Requisiti di carattere generale). Il suo tenore rimane invariato.

Art. 39

Repubblica di San Marino

Questa disposizione era contenuta nell'allegato VII dell'appendice II della Convenzione. Il suo tenore rimane invariato.

Art. 40

Principato di Andorra

Questa disposizione era contenuta nell'allegato VI dell'appendice II della Convenzione. Il suo tenore rimane invariato.

Art. 41

Ceuta e Melilla

Questa disposizione era contenuta nell'articolo 1 dell'allegato V dell'appendice II della Convenzione. Il suo tenore rimane invariato.

Allegato I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

Nota 1

Introduzione generale

Questa nota definisce quattro tipi di norme che fissano i criteri che i relativi prodotti devono soddisfare affinché si possa considerare che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 dell'appendice I: a) contenuto massimo di materiali non originari utilizzati; b) lavorazione o trasformazione che determinano un salto tariffario, ossia la classificazione dei prodotti ottenuti in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre diversa da quelle dei materiali utilizzati; c) esecuzione di una lavorazione o trasformazione specifica; d) lavorazione o trasformazione effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2

Struttura dell'elenco

Questa nota è stata parzialmente riformulata a scopo di chiarezza, ma il suo tenore rimane invariato.

Nota 3

Esempi di applicazione delle norme

Questa nota è stata parzialmente riformulata a scopo di chiarezza. È stato aggiunto un esempio alla nota 3.2 e gli esempi delle note 3.1, 3.4 e 3.5 sono stati eliminati. Il suo tenore rimane tuttavia invariato.

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Nota 4

Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

La nota 4.1 stabilisce che i prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12 e alla voce 2401 del SA sono considerati originari se sono stati raccolti nel territorio di una Parte contraente, anche se ottenuti da sementi, bulbi, ecc. importati da un altro Paese.

La nota 4.2 dispone che nei casi in cui la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, tale quantità è calcolata in base al peso. Nella Convenzione attuale il calcolo è effettuato in base al valore.

Nota 5

Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

Le note 5.1­5.4 riprendono le modalità dell'ex nota 4.

La nota 5.5 definisce il concetto di «stampa» di prodotti tessili, se combinata con operazioni di tessitura, lavorazione a maglia, tufting o floccaggio.

La nota 5.6 definisce il concetto di «stampa» come operazione indipendente e riprende le condizioni legate alle operazioni preparatorie o di finissaggio che accompagnano la stampa. Queste disposizioni erano precedentemente contenute nelle regole di lista dei prodotti tessili interessati. La percentuale del valore dei materiali tessili autorizzata è stata aumentata dal 47,5 al 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Nota 6

Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti (ex nota 5)

Nota 6.1: per i prodotti menzionati nell'elenco, la percentuale autorizzata del peso di tutti i materiali tessili di base viene portata dal 10 al 15 per cento del peso totale dei materiali tessili di base utilizzati.

Nella nota 6.2 l'elenco dei prodotti di base è stato specificato in funzione dei diversi materiali che compongono i filamenti sintetici e artificiali (polipropilene, polietere, poliammide, poliacrilonitrile, poliimmide, politetrafluoroetilene, polisolfuro di fenilene, cloruro di polivinile, viscosa, altre fibre sintetiche, altri filamenti sintetici).

I filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, sono stati eliminati dall'elenco, mentre le fibre di vetro, le fibre di metallo e le fibre minerali sono state aggiunte all'elenco dei prodotti di base.

I quattro esempi descrittivi sono stati eliminati.

Nelle note 6.3 e 6.4 sono state apportate solo modifiche redazionali.

Nota 7

Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili (ex nota 6)

Nella nota 7.1 la tolleranza per i materiali tessili che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 dell'elenco per i prodotti tessili in questione passa dall'8 al 15 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.

L'esempio concernente la nota 7.2 è stato eliminato.

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Nota 8

Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27 (ex nota 7)

La portata delle note 8.1 e 8.2 è stata limitata ai prodotti delle voci 2707 e 2713. Le voci 2714, 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 sono state eliminate.

Nota 9

Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti

Questa nota si è resa necessaria in seguito agli sviluppi tecnologici nell'industria chimica e farmaceutica.

La nota 9.1 stabilisce che i prodotti del capitolo 30 del SA ottenuti in una Parte con colture cellulari sono considerati originari di tale Parte.

La nota 9.2 dispone che i prodotti dei capitoli 29, 30, 32 e 33 del SA, salvo le eccezioni elencate, ottenuti in una Parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale Parte.

La nota 9.3 definisce le trasformazioni compiute per ottenere i prodotti dei capitoli 28, 29, 30, 32 e 33 del SA (salvo le eccezioni) che, a norma dell'articolo 4, conferiscono il carattere originario ai prodotti ottenuti mediante: ­

reazione chimica: processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola;

­

miscele e miscugli (da cui risulta un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e diverse da quelle delle materie prime);

­

depurazione (che comporta l'eliminazione di almeno l'80 per cento del tenore di impurità esistenti, oppure la riduzione o l'eliminazione delle impurità, per ottenere un prodotto adatto a una o più delle applicazioni elencate alle lettere i­vii);

­

modifica della dimensione delle particelle (da cui risulta un prodotto rilevante ai fini dell'utilizzo al quale è destinato e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime);

­

materiali standard (comprese le soluzioni standard): preparati adatti all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore;

­

separazione di isomeri (isolamento o separazione di isomeri da una miscela di isomeri).

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Allegato II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

In generale i criteri applicabili ai materiali non originari affinché i prodotti possano essere considerati originari sono stati semplificati e allentati in modo da poter rispondere meglio alle esigenze delle aziende delle Parti, che sono sempre più coinvolte nelle catene del valore internazionali.

Prodotti agricoli La limitazione dei materiali non originari autorizzati per alcune voci dei capitoli 19 e 20 e per le voci 2105 e 2106 del SA non è più espressa in percentuale del valore, ma è fissata in base al peso. Per quanto riguarda lo zucchero, considerato il progressivo calo del suo prezzo, il limite fissato al 40 per cento del peso del prodotto finale è più restrittivo di quello precedentemente fissato al 30 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Il cambiamento della modalità di calcolo presenta tuttavia il vantaggio di porre gli esportatori al riparo dalle fluttuazioni dei tassi di cambio e del prezzo delle materie prime.

Per i prodotti trasformati a base di zuccheri, come i dolciumi (voce 1704 del SA) e il cioccolato (voce 1806 del SA), per i quali la Svizzera ha un forte interesse all'esportazione, le condizioni rimangono però invariate. In questo caso gli esportatori possono scegliere tra il criterio del valore e quello del peso.

Per gli altri prodotti agricoli, in particolare quelli dei capitoli 14, 15, 20 e 23 del SA, le norme sono state allentate al fine di adeguarle alle realtà del mercato e di garantire un miglior equilibrio tra un approvvigionamento regionale e mondiale, in particolare per i prodotti di base dei capitoli 9 e 12 del SA. Sono state allentate anche le norme relative ai tabacchi di cui al capitolo 24 del SA. Inoltre, per rispondere alla richiesta dell'industria del tabacco, è stata aggiunta una norma specifica per i prodotti del tabacco riscaldati, identica a quella applicabile per le sigarette.

Prodotti industriali (eccetto i prodotti tessili) Le regole di lista per i prodotti industriali subiscono importanti cambiamenti rispetto alla Convenzione PEM attuale. Se viene applicato il criterio del valore, il limite del valore passa, in generale, dal 40 al 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto. La duplice condizione prevista ai capitoli 74­79, 84 e 85 del SA è stata ridotta a un'unica condizione. Le prescrizioni specifiche per diversi
prodotti dei capitoli 28, 35, 37, 38, e 83 del SA sono state eliminate. Le regole di capitolo si applicano quindi anche a questi prodotti, con una conseguente semplificazione delle regole di lista. Per i prodotti dei capitoli 27, 40, 42, 44, 70 e 83 del SA viene proposta una norma alternativa. Gli esportatori potranno così scegliere tra il criterio del salto tariffario e quello del valore.

Prodotti tessili dei capitoli 50­63 del SA Il principio della doppia trasformazione è stato mantenuto. Le operazioni manifatturiere necessarie per l'ottenimento del carattere originario sono state tuttavia strutturate e combinate tra loro in modo da facilitare l'interpretazione delle norme e di allentarle rispetto alle norme attuali.

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Allegato III

Testo della dichiarazione di origine (ex allegato IV)

In seguito all'eliminazione delle prove dell'origine EUR-MED, è stato ripreso solo il testo della dichiarazione di origine EUR. 1. Sono state aggiunte le versioni georgiana e ucraina del testo della dichiarazione di origine ed è stato corretto un errore nella versione croata.

Allegato IV

Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1 (ex allegato IIIa)

Il fac-simile del certificato di circolazione delle merci EUR-MED è stato eliminato.

Allegato V

Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla (ex art. 2 dell'allegato V dell'appendice II)

Le disposizioni sulle restituzioni dell'allegato V sono state eliminate.

Il testo dell'articolo 2 dell'allegato V è stato interamente ripreso.

Allegato VI

Dichiarazione del fornitore

L'introduzione del cumulo totale negli articoli 7 e 8 dell'appendice I ha richiesto l'introduzione di una dichiarazione del fornitore. L'allegato contiene un modello di questa dichiarazione.

Allegato VII

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

L'allegato contiene il modello della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

Allegato VIII

Elenco delle Parti contraenti che hanno deciso di estendere l'applicazione dell'articolo 7 paragrafo 3 all'importazione di prodotti compresi nei capitoli 50­63 del SA

La Svizzera ha informato il Comitato misto della sua intenzione di estendere unilateralmente l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 paragrafo 3 all'importazione dei prodotti tessili compresi nei capitoli 50­63 del SA. Un avviso corrispondente e l'elenco delle Parti contraenti riportate nell'allegato VIII saranno pubblicati sul sito Internet dell'AFD.

Nel periodo di applicazione transitoria bilaterale delle norme rivedute della Convenzione, l'elenco delle Parti che applicano la deroga dell'articolo 7 paragrafo 3 sarà pubblicato sul sito Internet dell'AFD in base alle informazioni fornite dalla Commissione europea, che raccoglie i pareri dei partecipanti.

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3.3

Appendice II

L'appendice II fissa disposizioni particolari che derogano alle disposizioni stabilite nell'appendice I.

L'ex articolo 2 e gli allegati V­VII sono stati abrogati. Le disposizioni relative ai territori di Ceuta e Melilla, al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino sono ora contenute nel titolo VIII e nell'allegato V dell'appendice I.

Le altre disposizioni di questa appendice, che si limitano a deroghe bilaterali tra le Parti in materia di cumulo, sono interamente riprese dalla Convenzione attuale. Queste disposizioni sono regolate bilateralmente tra le Parti e non vengono quindi applicate nel contesto dell'approccio bilaterale transitorio.

4

Modifica della Convenzione AELS e di diversi ALS e accordi agricoli

L'attuazione della Convenzione PEM in vigore e la sua revisione comportano la modifica di accordi internazionali a cui ha aderito anche la Svizzera. Le modifiche di questi accordi sono spiegate nei seguenti numeri 4.1­4.4.

4.1

Eliminazione della limitazione del cumulo bilaterale per i prodotti agricoli nella Convenzione AELS, negli ALS AELS-Bosnia ed Erzegovina e AELS-Montenegro e in diversi accordi agricoli

La Convenzione PEM attuale prevede l'istituzione di una zona unica di cumulo diagonale per tutti i prodotti e la sua revisione introduce il cumulo totale. Gli articoli 5 paragrafo 2 della Convenzione AELS11, 8 paragrafo 2 dell'ALS AELS-Montenegro12, 3 paragrafo 2 degli accordi agricoli Svizzera-Albania13, Svizzera-Bosnia ed Erzegovina14, Svizzera-Montenegro15 e Svizzera-Serbia16, e 4 paragrafo 2 dell'accordo agricolo Svizzera-Ucraina17 prevedono ancora oggi, per ragioni storiche, disposizioni che limitano il cumulo per i prodotti agricoli a una dimensione bilaterale. Questi accordi

11 12 13 14 15 16 17

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS); RS 0.632.31.

Accordo di libero scambio del 14 novembre 2011 tra gli Stati dell'AELS e il Montenegro; RS 0.632.315.731.

Accordo agricolo del 17 dicembre 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania; RS 0.632.311.231.1.

Accordo agricolo del 24 giugno 2013 tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina; RS 0.632.311.911.1.

Accordo agricolo del 14 novembre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro; RS 0.632.315.731.1.

Accordo agricolo del 17 dicembre 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia; RS 0.632.316.821.1.

Accordo agricolo del 24 giugno 2010 tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina; RS 0.632.317.671.1.

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devono essere adeguati al fine di consentire la piena applicazione del cumulo diagonale totale per i prodotti agricoli nella zona PEM e di semplificare la gestione delle catene di produzione nelle Parti contraenti. Questi adeguamenti non presentano particolari difficoltà dal momento che le concessioni agricole sono limitate ai contingenti tariffari preferenziali e sono accordate in linea con la politica agricola della Svizzera.

4.2

Introduzione del cumulo totale per i prodotti tessili dei capitoli 50­63 del SA

Rifacendosi all'articolo 7 paragrafo 3 dell'appendice I della Convenzione PEM riveduta, gli Stati dell'AELS e i loro partner di libero scambio membri del CEFTA nonché la Turchia hanno creato, tramite l'aggiunta di due articoli relativi al cumulo totale nelle decisioni bilaterali dei rispettivi Comitati misti, una zona di cumulo totale che include anche i tessili. Quest'ultima ha per obiettivo di colmare lo svantaggio concorrenziale delle aziende svizzere rispetto ai loro concorrenti dell'UE, derivante dall'esclusione dei prodotti tessili dal cumulo totale nella Convenzione riveduta. Dal punto di vista tecnologico ed economico, il cumulo totale nel settore tessile è tanto più adeguato in quanto le regole di lista prevedono la doppia trasformazione per l'ottenimento del carattere originario. Il principio di doppia trasformazione impone, ad esempio, che le operazioni di filatura e tessitura siano effettuate in una sola Parte contraente affinché il prodotto ottenga il carattere originario della zona. Il cumulo totale permette di ripartire queste operazioni manifatturiere tra due o più Parti.

L'industria tessile svizzera, geograficamente molto vicina ai suoi partner di Austria, Germania e Italia, è particolarmente svantaggiata dall'esclusione dei prodotti tessili dal cumulo totale nella Convenzione riveduta. Inoltre, le aziende svizzere sono inserite in catene del valore che si estendono ai Paesi del CEFTA e alla Turchia. La Svizzera, i suoi partner dell'AELS e la Turchia accedono così alla zona di cumulo totale già costituita dai Paesi del CEFTA, che include i prodotti tessili. Le decisioni dei Comitati misti già adottate o da adottare relativamente al cumulo totale sono elencate nel numero 4.4 e presentate in allegato.

4.3

Altre modifiche

Oltre agli adeguamenti descritti nei numeri 4.1 e 4.2, si prevede di modificare la struttura giuridica della Convenzione AELS e degli ALS AELS-Bosnia ed Erzegovina18 e AELS-Montenegro19. Contrariamente agli altri ALS conclusi con Paesi della zona PEM, la Convenzione AELS e gli ALS AELS-Bosnia ed Erzegovina e AELSMontenegro non disciplinano le disposizioni concernenti le norme di origine in un allegato o un protocollo, ma nel corpo dell'accordo. Le prescrizioni in materia di origine vengono periodicamente rivedute. L'attuazione di questi adeguamenti risulterà facilitata dall'inserimento di tali disposizioni, per tutti gli accordi, in un allegato o in 18 19

Accordo di libero scambio del 24 giugno 2013 tra gli Stati dell'AELS e la Bosnia ed Erzegovina; RS 0.632.311.911.

RS 0.632.315.731

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un protocollo. Questi nuovi allegati sulle norme di origine consentiranno di inserire le pertinenti disposizioni della Convenzione PEM nei vari accordi bilaterali e nella Convenzione AELS.

La modifica della struttura giuridica della Convenzione AELS richiede l'aggiornamento dell'articolo 53 (Allegati), nel quale sono elencati tutti gli allegati. Saranno apportate anche modifiche relative a decisioni precedenti che per errore non erano ancora state riprese in questo articolo.

Per quanto riguarda gli ALS AELS-Bosnia ed Erzegovina e AELS-Montenegro, la modifica della loro struttura implica l'aggiornamento del rimando alle norme di origine menzionate nel loro articolo 4 (Applicazione territoriale).

L'Ucraina ha aderito alla Convezione PEM il 1° febbraio 2018. Le modifiche da apportare all'ALS AELS-Ucraina20 sono state sottoposte al Consiglio federale il 27 giugno 2018, insieme ad altre modifiche di ALS menzionate nel presente messaggio. Il nostro Collegio ha deciso di includerle in questo messaggio. Gli adeguamenti in questione sono attuati dalla decisione da adottare del Comitato misto AELS-Ucraina, che prevede la sostituzione del testo attuale contenuto nel protocollo sulle norme di origine dell'ALS AELS-Ucraina con un rimando alle pertinenti disposizioni della Convenzione PEM.

4.4

Procedura di adozione delle modifiche della Convenzione AELS e di diversi ALS e accordi agricoli

Le modifiche da apportare alla Convenzione AELS e a diversi ALS e accordi agricoli, menzionate nei numeri 4.1­4.3, sono state negoziate con i partner interessati.

Il Consiglio dell'AELS ha approvato le modifiche di detta Convenzione con le sue decisioni n. 2/201921 del 14 maggio 2019 e 6/202022 del 10 dicembre 2020.

Con le decisioni del 27 giugno 2018 e del 22 marzo 2019, il nostro Collegio ha approvato i progetti di decisione dei Comitati misti degli ALS con l'Albania23, la Bosnia ed

20 21 22 23

Accordo di libero scambio del 24 giugno 2010 tra gli Stati dell'AELS e l'Ucraina; RS 0.632.317.671.

Decisione n. 2/2019 del Consiglio del 14 maggio 2019 che modifica la Convenzione AELS.

Decisione n. 6/2020 del Consiglio del 10 dicembre 2020 che modifica la Convenzione AELS.

Decisione del Comitato misto da adottare, rif. 15-7836. Esiste solo in inglese. Decision of the EFTA-Albania Joint Committee amending Protocol B to the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Albania concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative cooperation.

Modifica da adottare dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania.

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Erzegovina24, la Macedonia del Nord25, il Montenegro26, la Serbia27, la Turchia28 e l'Ucraina29 nonché il progetto di decisione del Consiglio dell'AELS che modifica la Convenzione AELS.

Con la decisione del 22 marzo 2019 il nostro Collegio ha approvato il progetto di articoli relativi all'istituzione di una zona di cumulo totale con gli Stati membri del CEFTA e la Turchia. I futuri ALS dell'AELS con il Kosovo e la Moldova, che sono anche membri del CEFTA, conterranno disposizioni identiche in materia di cumulo totale.

Il 24 giugno 2020 il nostro Collegio ha approvato il progetto modello di decisione per l'approccio bilaterale transitorio descritta al numero 1.330. Questo approccio sarà valido fintanto che la Convenzione PEM riveduta non sarà stata adottata all'unanimità dal Comitato misto della Convenzione.

24

25

26

27

28

29

30

Protocollo del Comitato misto da adottare, rif. 18-3645. Esiste solo in inglese. Protocol amending the Free Trade Agreement between the EFTA States and Bosnia and Herzegovina.

Modifica da adottare dell'Accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina.

Decisione del Comitato misto da adottare, rif. 15-7837. Esiste solo in inglese. Decision of the EFTA-North Macedonia Joint Committee amending Protocol B to the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of North Macedonia concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative cooperation.

Protocollo del Comitato misto da adottare, rif. 18-3646. Esiste solo in inglese. Protocol amending the Free Trade Agreement between the EFTA States and Montenegro Modifica da adottare dell'Accordo bilaterale agricolo tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro.

Decisione del Comitato misto da adottare, rif. 19-1977. Esiste solo in inglese. Decision of the EFTA-Serbia Joint Committee amending Protocol B to the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Serbia concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative cooperation.

Modifica da adottare dell'Accordo bilaterale agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia.

Decisione del Comitato misto da adottare, rif. 19-1978. Esiste solo in inglese. Decision of the EFTA-Turkey Committee established by the free trade agreement between the EFTA States and the Republic of Turkey amending Annex I to the Free Trade Agreement between the EFTA States and the Republic of Turkey, concerning rules of origin and methods of administrative cooperation.

Decisione del Comitato misto da adottare, rif. 18-3616. Esiste solo in inglese. Decision of the EFTA-Ukraine Joint Committee amending Protocol B to the Free Trade Agreement between the EFTA States and Ukraine concerning the definition of the concept of «originating products» and methods of administrative cooperation.

Modifica da adottare dell'Accordo bilaterale agricolo tra la Confederazione Svizzera e l'Ucraina.

Questi progetti di decisione esistono solo in inglese.

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Entrata in vigore della Convenzione riveduta (compreso l'approccio bilaterale transitorio), delle modifiche della Convenzione AELS e di diversi ALS e accordi agricoli; delega di competenza al Consiglio federale

La Convenzione riveduta entrerà in vigore alla data di adozione della decisione stabilita dal suo Comitato misto. Per motivi tecnici legati all'applicazione delle regole di lista e del cumulo, la Convenzione riveduta dovrà essere posta in vigore contemporaneamente in tutte le Parti contraenti.

L'approccio bilaterale transitorio entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo che l'ultima Parte avrà notificato al Depositario norvegese di avere completato le proprie procedure interne di ratifica delle decisioni dei Comitati misti dei vari ALS.

Per la modifica della Convenzione AELS, la decisione del Consiglio entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese dopo che tutti i membri avranno depositato i loro strumenti di ratifica presso il Depositario norvegese. La decisione del Comitato misto dell'ALS della Svizzera con l'UE, che in sostanza corrisponde alle altre decisioni ma che tiene anche conto di alcune particolarità del protocollo 3 dell'ALS Svizzera-UE, entrerà in vigore il giorno stesso della sua adozione. Per la Svizzera le norme rivedute applicate nell'ambito della regolamentazione bilaterale transitoria entreranno in vigore alla scadenza del termine referendario, ossia nel secondo semestre 2021. L'approccio bilaterale transitorio rimarrà applicabile fino all'entrata in vigore della Convenzione riveduta adottata da tutte le Parti contraenti della Convenzione in vigore. Le decisioni dei Comitati misti relative all'istituzione di una zona di cumulo totale tra l'AELS e i Paesi del CEFTA con i quali essa ha concluso un ALS, da un lato, e con la Turchia, dall'altro, entreranno in vigore in date diverse, dopo che tutte le Parti avranno notificato al Depositario norvegese la conclusione delle loro procedure interne di ratifica. Tuttavia, queste decisioni saranno effettivamente applicabili solo al momento dell'entrata in vigore bilaterale transitoria delle norme rivedute della Convenzione PEM. Le decisioni relative agli accordi agricoli, dato il loro carattere bilaterale, non richiedono una notifica di ratifica al Depositario norvegese ed entreranno in vigore automaticamente insieme alle decisioni dei Comitati misti degli ALS corrispondenti.

Allo stato attuale, i Comitati misti interessati non hanno ancora adottato i progetti di decisione, protocollo, intesa o emendamento approvati dal
Consiglio federale, necessari all'entrata in vigore dell'approccio bilaterale e transitorio tra le Parti in questione.

Il nostro Collegio propone pertanto all'Assemblea federale di autorizzarlo ad approvare i progetti di decisione, protocollo, intesa o emendamento non ancora adottati dai rispettivi Comitati misti. Alcuni di questi progetti (art. 1 cpv. 2 lett. d ed e del disegno di decreto federale) introducono nell'ALS un rinvio alla Convenzione PEM (Ucraina), modificano la struttura dell'ALS (Bosnia ed Erzegovina e Montenegro) o introducono negli accordi agricoli il cumulo diagonale dei prodotti agricoli (Albania, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Repubblica di Serbia e Ucraina). Gli altri progetti (art. 1 cpv. 2 lett. b e c del disegno di decreto federale) consentono l'applicazione bilaterale e transitoria della revisione della Convenzione con le Parti interessate e sotto il profilo materiale sono simili alla decisione n. 6/2020 del Consiglio dell'AELS sottoposta all'Assemblea federale per approvazione.

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Il nostro Collegio propone inoltre all'Assemblea federale di autorizzarlo ad approvare la decisione del Comitato misto della Convenzione che adotta la revisione di quest'ultima (art. 1 cpv. 2 lett. a del disegno di decreto federale).

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Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per la Confederazione

L'attuazione della Convenzione PEM in vigore, la sua revisione e la sua applicazione bilaterale transitoria, le modifiche della Convenzione AELS e di diversi ALS e accordi agricoli non avranno conseguenze né sulle finanze né sull'effettivo del personale di Confederazione, Cantoni e Comuni. I principi di funzionamento dell'origine nella zona PEM rimangono invariati. La semplificazione delle procedure e la liberalizzazione delle regole di lista potrebbero semplificare i controlli dell'AFD.

6.2

Ripercussioni per l'economia

Da quando sono state definite le norme di origine nei primi ALS conclusi nel continente europeo, negli anni '70, le strutture produttive hanno subito un radicale cambiamento. La revisione della Convenzione ha per obiettivo principale di migliorare l'adeguamento delle norme e le procedure alle esigenze delle aziende esportatrici e importatrici della zona PEM. L'allentamento delle regole di lista permette infatti alle aziende di ottimizzare il proprio approvvigionamento. Da parte loro, le nuove possibilità di cumulo (totale) offrono nuove opportunità di sviluppo regionale e di creazione di nuove catene di produzione in questa zona, in particolare nel settore tessile, in cui vigono norme di origine restrittive e dazi doganali elevati.

Inoltre, l'allentamento delle regole di lista e la semplificazione delle procedure, soprattutto quelle di certificazione, consentiranno di ridurre i costi delle aziende per la gestione dell'origine preferenziale nei loro scambi di merci nella zona PEM, dove avviene il 62 per cento degli scambi commerciali elvetici.

In combinazione con l'allentamento delle regole di lista, la semplificazione delle procedure di certificazione (eliminazione del certificato di circolazione delle merci EURMED) potrebbe incentivare l'integrazione delle economie dei Paesi MED nelle catene di produzione del continente. In definitiva, l'intera dinamica economica della zona PEM dovrebbe trarre beneficio dalla revisione della Convenzione. L'applicazione bilaterale transitoria delle norme rivedute della Convenzione consente alle imprese dei Paesi partecipanti di usufruire già dei vantaggi offerti dalla Convenzione riveduta.

Tuttavia, quest'ultima esplicherà pienamente i suoi effetti, soprattutto in materia di cumulo, solo quando entrerà in vigore per tutte le Parti.

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6.3

Ripercussioni per lo sviluppo sostenibile

La Convenzione, la sua applicazione bilaterale transitoria e gli adeguamenti della Convenzione AELS e di diversi ALS e accordi agricoli non prevedono disposizioni concernenti lo sviluppo sostenibile. Tali norme sono previste nei nuovi ALS o negli ALS riveduti dell'AELS. Tuttavia, il miglioramento del quadro normativo in materia di origine, l'integrazione delle aziende dei Paesi MED nelle catene di produzione del continente e la creazione di nuove opportunità commerciali derivanti dall'apertura delle Parti contraenti della Convenzione grazie al cumulo totale sono tali da rendere la zona PEM più concorrenziale rispetto alle zone di produzione asiatiche. Il rafforzamento della regionalizzazione nell'area mediterranea può contribuire a rimpatriare siti di produzione dislocati in Asia e quindi a limitare l'impatto ecologico dei trasporti di merci.

6.4

Ripercussioni per la società

La revisione della Convenzione, la sua applicazione bilaterale transitoria e gli adeguamenti della Convenzione AELS e di diversi ALS e accordi agricoli non avranno alcun impatto sociale in Svizzera. Questa revisione, che mira a una migliore integrazione delle economie dei Paesi MED nelle catene di produzione del continente per favorirne lo sviluppo economico, potrebbe invece influire positivamente sulla situazione occupazionale in questi Paesi. Per citare un esempio, l'UE ha accettato la richiesta del Libano di applicare in anticipo le norme rivedute della Convenzione.

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Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

La revisione della Convenzione PEM è stata annunciata nel messaggio del 27 gennaio 201631 sul programma di legislatura 2015­2019 e nel decreto federale del 14 giugno 201632 sul programma di legislatura 2015­2019.

8

Aspetti giuridici

8.1

Costituzionalità e legalità

La revisione della Convenzione PEM si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione (Cost.)33, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la competenza di firmare i trattati internazionali e di ratificarli. L'articolo 166 capoverso 2 Cost. conferisce all'Assemblea federale la competenza di approvarli, a meno che la loro conclusione non competa al Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale 31 32 33

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(cfr. art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199734 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]), circostanza che non è data nel caso specifico.

Le decisioni del Comitato misto della Convenzione PEM che adotta la Convenzione riveduta e quelle del Consiglio dell'AELS e dei Comitati misti con le quali vengono adeguati sia la Convenzione AELS sia gli ALS e gli accordi agricoli non esistono in versione originale in una lingua ufficiale svizzera. Lo stesso dicasi per gli allegati di queste decisioni. La stipulazione di questi testi in inglese corrisponde alla prassi corrente della Svizzera nell'aggiornamento degli ALS e degli accordi agricoli. Inoltre, l'inglese è la lingua di lavoro ufficiale dell'AELS. Questa prassi è conforme all'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 201035 sulle lingue e ai commenti concernenti detta ordinanza36.

Conformemente agli articoli 5 e 14 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200437 sulle pubblicazioni ufficiali, i testi la cui pubblicazione si limita alla menzione del titolo e all'aggiunta di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti non sono obbligatoriamente pubblicati o tradotti nelle tre lingue ufficiali. Le suddette decisioni dei Comitati misti e i loro allegati sono di natura tecnica. Ad eccezione della decisione del Comitato misto della Convenzione PEM, che è volta ad adottare la Convenzione riveduta, tutte queste decisioni hanno per obiettivo di adeguare la Convenzione AELS, gli ALS o gli accordi agricoli alle nuove norme di origine della Convenzione riveduta. Gli allegati di queste decisioni riprendono il testo della Convenzione riveduta e i principi che reggono la sua applicazione bilaterale transitoria.

Le decisioni e i loro allegati non saranno pubblicati nella Raccolta ufficiale (RU) integralmente, ma solo tramite un rimando, e non saranno tradotti nelle tre lingue ufficiali. Gli operatori economici potranno consultare questi testi in inglese sul sito Internet del Segretariato dell'AELS dedicato a questo scopo, come fanno già oggi con le norme di origine degli ALS vigenti38. Conformemente alla prassi attuale, tuttavia, se un accordo è stato pubblicato nella RU (testo principale o allegato), la sua modifica, anche se di natura tecnica, è ugualmente pubblicata nella RU. Nel caso
specifico si tratta delle modifiche riguardanti la Convenzione AELS, gli ALS con la Bosnia ed Erzegovina e il Montenegro, nonché gli accordi agricoli con l'Albania, la Bosnia ed Erzegovina, il Montenegro, la Serbia e l'Ucraina (cfr. n. 4.1 e 4.3). Risulta inoltre opportuno pubblicare nelle tre lingue ufficiali le norme della Convenzione riveduta che saranno applicate bilateralmente e in modo transitorio dalla grande maggioranza delle Parti (appendice A delle decisioni dei Comitati misti interessati) 39. La Convenzione riveduta sarà pubblicata in versione integrale nella RU dopo che sarà stata adottata all'unanimità dalle Parti.

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RS 172.010 RS 441.11 Il documento è disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Ufficio federale della cultura all'indirizzo www.bak.admin.ch > Temi > Lingue > Documenti.

RS 170.512 Questi testi sono consultabili sul sito Internet del Segretariato dell'AELS: www.efta.int > About EFTA > legal documents > EFTA's free trade relations > (Paese interessato).

Queste norme sono consultabili sul sito Internet della SECO: www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Traffico merci internazionale > Regole di origine > Applicazione bilaterale transitoria delle norme rivedute della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (PEM).

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8.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La revisione della Convenzione PEM, la sua applicazione bilaterale transitoria e gli adeguamenti della Convenzione AELS e di diversi ALS e accordi agricoli non contravvengono né agli impegni internazionali della Svizzera né ai suoi impegni nei confronti dell'UE, né agli obiettivi perseguiti dalla sua politica d'integrazione europea. In particolare, sono compatibili con il diritto dell'OMC, con gli obblighi commerciali della Svizzera nei confronti dell'UE e con gli altri accordi bilaterali conclusi tra la Svizzera e l'UE nella zona PEM.

8.3

Validità per il Principato del Liechtenstein

In qualità di membro dell'AELS, il Principato del Liechtenstein è una Parte contraente della Convenzione PEM. In virtù del Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 192340 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, il territorio del Liechtenstein è soggetto alle disposizioni della Convenzione PEM, degli ALS e degli accordi agricoli.

8.4

Forma dell'atto

In base all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200241 sul Parlamento contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono inoltre importanti le disposizioni che in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate nel diritto interno sotto forma di legge federale. Il decreto federale concernente l'approvazione del trattato sottostà pertanto a referendum.

40 41

RS 0.631.112.514 RS 171.10

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