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Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero l'Accordo tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi del 1° ottobre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 20212, decreta:

Art. 1 L'Accordo del 12 dicembre 20123 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi è approvato.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

1 2 3

RS 101 FF 2021 738 FF 2021 740

2021-3229

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo PCSC. DF

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Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

2

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Andreas Aebi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021 Termine di referendum: 20 gennaio 2022

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell'Accordo PCSC. DF

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Allegato (art. 2)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale4 Art. 358 5sexies. Coopera- 1 Tramite il confronto di sistemi d'informazione contenenti dati dattilozione nell'ambito scopici nonché tramite lo scambio di informazioni secondo gli articoli 4 dell'Accordo PCSC e 5 dell'Accordo PCSC5, la Confederazione e i Cantoni sostengono gli a. Confronto di dati dattiloscopici

Stati Uniti d'America nella prevenzione e nell'investigazione di reati gravi di cui all'articolo 359.

Conformemente all'articolo 9 dell'Accordo PCSC, il punto di contatto nazionale di ciascuno dei due Stati contraenti può confrontare, caso per caso, i dati dattiloscopici con i dati indicizzati dell'altro Stato contraente ai fini della prevenzione e dell'investigazione di reati gravi.

2

Nel confrontare i dati dattiloscopici va prestata particolare attenzione alle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui agli articoli 13­ 23 dell'Accordo PCSC.

3

Art. 359 b. Reati gravi

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6

Per reati gravi ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 6 dell'Accordo PCSC6 s'intendono: a.

gli atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto; e

b.

i reati di cui agli articoli seguenti: 1. CP: articoli 111­114, 116, 122, 124, 136, 139, 140, 143, 143bis, 144, 144bis, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 150, 155, 156, 160, 179bis, 179novies, 181, 181a, 182 capoversi 1, 2 e 4, 183­185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 195 lettera a, 196, 197 capoversi 1, 3, 4 e 5, 221, 223, 224, 226, 226bis, 226ter, 227, 228, 233, 234, 240­244, 245, 246,

RS 311.0 Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 358 cpv. 1

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14.

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RS 121 RS 122 RS 142.20 RS 812.121 RS 514.54 RS 241 RS 732.1 RS 810.31 RS 810.11 RS 810.21 RS 444.1 RS 232.11 RS 232.12

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247, 248, 250, 251­253, 255, 258­260bis, 260ter, 260quater, 260quinquies, 260sexies, 264, 264a, 264b­264j, 271, 305bis, 307, 317 numero 1 e 322ter­322septies, legge federale del 25 settembre 20157 sulle attività informative: articolo 74, legge federale del 12 dicembre 20148 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate: articolo 2, legge federale del 16 dicembre 20059 sugli stranieri e la loro integrazione: articolo 116 capoversi 1 lettere a, abis e c e 3, legge del 3 ottobre 195110 sugli stupefacenti: articoli 19 capoversi 1 e 2, 19bis, 20 e 21, legge del 20 giugno 199711 sulle armi: articolo 33 capoversi 1 e 3, legge federale del 19 dicembre 198612 contro la concorrenza sleale: articolo 23, legge federale del 21 marzo 200313 sull'energia nucleare: articoli 88­91, legge del 19 dicembre 200314 sulle cellule staminali: articolo 24 capoversi 1­3, legge del 18 dicembre 199815 sulla medicina della procreazione: articoli 32 e 34, legge dell'8 ottobre 200416 sui trapianti: articolo 69 capoversi 1 e 2, legge del 20 giugno 200317 sul trasferimento dei beni culturali: articoli 24­29, legge del 28 agosto 199218 sulla protezione dei marchi: articoli 61 capoverso 3, 62 capoverso 2, 63 capoverso 4 e 64 capoverso 2, legge del 5 ottobre 200119 sul design: articolo 41 capoverso 2,

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15. legge del 9 ottobre 199220 sul diritto d'autore: articoli 67 capoverso 2 e 69 capoverso 2, 16. legge del 25 giugno 195421 sui brevetti: articolo 81 capoverso 3, 17. legge del 7 ottobre 198322 sulla protezione dell'ambiente: articolo 60 capoverso 1, 18. legge federale del 24 gennaio 199123 sulla protezione delle acque: articolo 70 capoverso 1, 19. legge federale del 22 marzo 199124 sulla radioprotezione: articoli 43 e 43a capoverso 1, 20. legge del 21 marzo 200325 sull'ingegneria genetica: articolo 35 capoverso 1.

Art. 360 c. Punto di contatto nazionale

Fedpol è il punto di contatto nazionale di cui agli articoli 9 e 12 dell'Accordo PCSC26.

1

In qualità di punto di contatto, fedpol assolve segnatamente i seguenti compiti: 2

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a.

esegue il confronto con i dati dattiloscopici (art. 3­5 dell'Accordo PCSC) contenuti nei sistemi d'informazione sui dati dattiloscopici degli Stati Uniti d'America;

b.

verifica le corrispondenze ottenute in seguito a un confronto nel sistema d'informazione sui dati dattiloscopici degli Stati Uniti d'America;

c.

trasmette agli Stati Uniti d'America i dati personali e, su richiesta e per quanto il diritto svizzero lo preveda, ulteriori informazioni disponibili;

d.

trasmette agli Stati Uniti d'America conformemente all'articolo 12 dell'Accordo PCSC, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali e non personali ai fini della prevenzione di reati gravi e di attività correlate al terrorismo.

RS 231.1 RS 232.14 RS 814.01 RS 814.20 RS 814.50 RS 814.91 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 358 cpv. 1

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Art. 361 d. Autorità autorizzate a richiedere un confronto

Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, un confronto secondo l'articolo 360 capoverso 2 lettera a: a.

fedpol;

b.

il Ministero pubblico della Confederazione;

c.

le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.

2. Legge del 20 giugno 200327 sui profili del DNA Art. 1 cpv. 1 lett. e 1

La presente legge disciplina: e.

lo scambio transfrontaliero di dati nell'ambito dell'Accordo PCSC28.

Art. 13b

Accesso al sistema d'informazione nell'ambito dell'Accordo PCSC

Tramite il confronto di profili del DNA contenuti nei sistemi d'informazione nonché tramite lo scambio di informazioni secondo gli articoli 6 e 7 dell'Accordo PCSC29, la Confederazione e i Cantoni sostengono gli Stati Uniti d'America nella prevenzione e nell'investigazione di reati gravi di cui all'articolo 359 CP30.

1

Il punto di contatto nazionale degli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 9 dell'Accordo PCSC può confrontare, caso per caso, i profili del DNA con i dati indicizzati nel sistema d'informazione di cui all'articolo 10 ai fini della prevenzione e dell'investigazione di reati gravi.

2

Per prevenire e investigare su un reato grave, il punto di contatto nazionale di cui all'articolo 360 capoverso 1 CP confronta su richiesta un profilo del DNA con i dati indicizzati nel corrispondente sistema d'informazione degli Stati Uniti d'America.

3

Le autorità seguenti possono chiedere, nell'ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, un confronto secondo il capoverso 3: 4

a.

fedpol;

b.

il Ministero pubblico della Confederazione;

c.

le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale.

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RS 363 Accordo del 12 dicembre 2012 tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America sul potenziamento della cooperazione nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi (FF 2021 740; Preventing and Combating Serious Crime, PCSC).

Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1 lett. e RS 311.0

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Nel confrontare un profilo del DNA va prestata particolare attenzione alle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui agli articoli 13­23 dell'Accordo PCSC.

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