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21.056 Messaggio concernente l'approvazione di un accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e di un protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio dell'11 agosto 2021

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva un accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e un protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2011 M

11.3157

Rapporti tra la Svizzera e l'Italia. Appianare i conflitti (N 17.6.11, Cassis; S 21.9.11)

2012 M

11.3750

Rinegoziare l'accordo sui frontalieri con la Repubblica italiana (S 21.9.11, CET-S; N 12.3.12)

2014 P

12.4048

Nuova modalità fiscale per i frontalieri (N 16.9.14, Quadri)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 agosto 2021

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2021-2732

FF 2021 1917

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Compendio Il 3 ottobre 1974 la Svizzera e l'Italia hanno concluso a Roma un accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine. L'Accordo è parte integrante della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI-I), conclusa a Roma il 9 marzo 1976.

Da alcuni anni, in particolare dal 2011, il Cantone Ticino ha attirato l'attenzione del Consiglio federale sui problemi legati al sistema d'imposizione dei lavoratori frontalieri in base all'Accordo del 1974. Dal 2012 la Svizzera e l'Italia hanno rilanciato il dialogo bilaterale su questioni fiscali e finanziarie. Il 23 febbraio 2015 i negoziati sono sfociati nella firma di un protocollo che modifica la CDI-I e di una roadmap in materia fiscale e finanziaria. I negoziati sono proseguiti nel 2015, allo scopo di concretizzare in un nuovo accordo il contenuto della roadmap in merito all'imposizione dei lavoratori frontalieri. Il 22 dicembre 2015 i negoziatori hanno parafato l'avamprogetto di un nuovo Accordo per l'imposizione dei lavoratori frontalieri con un Protocollo aggiuntivo (di seguito «nuovo Accordo sui frontalieri») e un avamprogetto di Protocollo di modifica della CDI-I. Per vari motivi, tuttavia, la firma è stata ritardata.

Il dialogo in vista della firma è stato rilanciato nel 2020. Il 23 dicembre 2020, la Svizzera e l'Italia hanno firmato a Roma il nuovo Accordo sui frontalieri, un protocollo che modifica la CDI-I e uno scambio di lettere. La crisi del Governo italiano, a inizio 2021, ha confermato l'opportunità di aver firmato prima della fine del 2020; in caso contrario, la firma si sarebbe verosimilmente protratta ancora per molto.

Rispetto all'Accordo del 1974, il nuovo Accordo sui frontalieri migliora sensibilmente l'imposizione dei lavoratori frontalieri. In generale, il contenuto del nuovo Accordo sui frontalieri risponde agli obiettivi fissati nel mandato di negoziazione e nella roadmap in materia fiscale e finanziaria. In seguito alla conclusione, nel febbraio del 2015, del Protocollo che modifica la CDI-I e della roadmap, e al raggiungimento di un'intesa formale, nel 2019, sullo statuto di Campione d'Italia,
la firma del nuovo Accordo sui frontalieri costituisce una nuova, importante tappa nel processo di normalizzazione delle relazioni fiscali e finanziarie con l'Italia.

Il nuovo Accordo sui frontalieri è stato elaborato in stretta collaborazione con le autorità dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. Prima della firma dell'Accordo sono stati consultati anche gli ambienti interessati, in particolare nel Cantone Ticino. La conclusione del nuovo Accordo sui frontalieri, del Protocollo che modifica la CDI-I e dello scambio di lettere è stata accolta favorevolmente dai Cantoni e dagli ambienti economici interessati.

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Messaggio 1 Punti essenziali dell'Accordo 1.1 Situazione iniziale, svolgimento e risultati dei negoziati L'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine1 (di seguito «Accordo del 1974»), concluso a Roma il 3 ottobre 1974, è entrato in vigore il 27 marzo 1979. L'Accordo del 1974 è parte integrante della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio2 (di seguito «CDI-I»), conclusa a Roma il 9 marzo 1976 ed entrata in vigore lo stesso giorno dell'Accordo del 1974.

A partire in particolare dal 2011, il Cantone Ticino, attraverso le istituzioni cantonali (Governo e Parlamento), i rappresentanti cantonali alle Camere federali, i partiti politici e la popolazione del Cantone, ha attirato regolarmente l'attenzione del nostro Consiglio sui problemi legati al sistema d'imposizione dei lavoratori frontalieri fondato sull'Accordo del 1974. Tra i relativi interventi figurano segnatamente: ­

Interrogazione (11.1043) ­ Quadri «Ristorni dei frontalieri e rientri al domicilio»;

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Mozione (11.3145) ­ Gobbi «Rapporti Svizzera-Italia. Sospendere i pagamenti dei ristorni fiscali dei frontalieri»;

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Postulato (11.3607) ­ Robbiani «Ristorno delle imposte alla fonte a carico dei frontalieri»;

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Mozione (11.3750) ­ CET-S «Rinegoziare l'accordo sui frontalieri con la Repubblica italiana»;

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Iniziativa cantonale (11.305) ­ Ticino «Rinegoziare l'accordo sui frontalieri e rifondere al Ticino gran parte del ristorno dell'imposta alla fonte»;

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Postulato (12.4048) ­ Quadri «Nuova modalità fiscale per i frontalieri»;

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Postulato (13.3945) ­ Regazzi «Pacchetto di misure per attenuare gli effetti negativi della libera circolazione nei cantoni di frontiera»;

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Petizione «Denuncia dell'Accordo sui frontalieri».

Il Cantone Ticino chiedeva, in particolare, che l'Accordo del 1974 venisse rinegoziato o disdetto; che le entrate fiscali a favore del Cantone risultanti da una nuova soluzione venissero aumentate; che la nuova soluzione si fondasse sul principio di reciprocità e che il carico fiscale dei lavoratori frontalieri aumentasse rispetto a quello attuale (piena imposizione in Italia). Il 9 maggio 2012 la Svizzera e l'Italia hanno rilanciato il dialogo bilaterale sulle questioni fiscali e finanziarie.

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RS 0.642.045.43 RS 0.672.945.41

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Il 23 febbraio 2015 i negoziati sono sfociati nella firma di un protocollo che modifica la CDI-I (di seguito «Protocollo di modifica CDI-I») e di una roadmap in materia fiscale e finanziaria. I negoziati sono proseguiti nel corso del 2015, allo scopo di concretizzare in un nuovo accordo il contenuto della roadmap in merito all'imposizione dei lavoratori frontalieri. Infine, il 22 dicembre 2015 i negoziatori hanno parafato l'avamprogetto di un nuovo Accordo per l'imposizione dei lavoratori frontalieri con un Protocollo aggiuntivo (di seguito «nuovo Accordo sui frontalieri») e un avamprogetto di Protocollo di modifica CDI-I che adegua l'articolo 15 della CDI-I. I risultati raggiunti nel nuovo Accordo sui frontalieri e nel Protocollo di modifica CDI-I sono stati sottoposti a indagine conoscitiva, avviata il 12 febbraio 2016, sotto forma di un rapporto destinato ai Cantoni e agli ambienti interessati dalla conclusione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. I Cantoni e le associazioni hanno generalmente accolto con favore il nuovo Accordo sui frontalieri e il Protocollo di modifica CDI-I. Sulla base di tali premesse, il 25 maggio 2016 il nostro Consiglio ha autorizzato la firma del nuovo Accordo sui frontalieri e del Protocollo di modifica CDI-I. In seguito, i contatti a livello politico sono proseguiti per giungere alla firma, che per vari motivi è stata tuttavia ritardata.

Nel frattempo in Svizzera crescevano le richieste di giungere in tempi brevi a una firma e all'entrata in vigore del nuovo Accordo sui frontalieri. In questo contesto, alle Camere federali sono stati presentati diversi interventi parlamentari, tra i quali i seguenti: ­

Mozione (17.3639) ­ Chiesa «Responsabilità e solidarietà impongono alla Confederazione che il Ticino sia compensato finanziariamente per la mancata entrata in vigore dell'Accordo sui frontalieri»;

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Interrogazione (18.1070) ­ Chiesa «Accordo sui frontalieri al capolinea. Il Ticino resta con un pugno di mosche in mano?»;

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Mozione (18.3155) ­ Quadri «Disdire l'accordo con l'Italia sulla fiscalità dei frontalieri»;

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Postulato (19.3147) ­ Merlini «Piano B del Consiglio federale in caso di un rifiuto definitivo dell'Italia di sottoscrivere il nuovo accordo fiscale relativo alla fiscalità dei frontalieri.»;

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Interpellanza (20.4520) ­ Quadri «Il accordo sulla fiscalità dei frontalieri. Ulteriore beffa italiana alla Svizzera. Fino a quando il Consiglio federale intende tollerare questo andazzo senza disdire unilateralmente la Convenzione del 1974?».

Inoltre, anche il Governo del Cantone Ticino ha trasmesso il 30 aprile 2020, in una lettera comune del presidente del Governo ticinese e del presidente della Regione Lombardia, le proprie «raccomandazioni» al capo del Dipartimento federale delle finanze e al ministro dell'economia e delle finanze italiano, sulle migliori modalità per giungere in tempi brevi a una firma e all'entrata in vigore del nuovo Accordo sui frontalieri.

Nel corso del 2020, i contatti tra la Svizzera e l'Italia si sono intensificati e hanno condotto infine a una soluzione soddisfacente per entrambe le parti. Questo compromesso si basa sul nuovo Accordo sui frontalieri siglato nel 2015 e si concretizza con 4 / 16

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l'introduzione di una nuova disposizione, che prevede un regime fiscale transitorio per i lavoratori frontalieri attuali. Inoltre, è stato convenuto un aumento della quotaparte delle entrate fiscali a favore dello Stato in cui è esercitata l'attività lucrativa, ossia prevalentemente la Svizzera. Questi cambiamenti corrispondono ad alcune delle «raccomandazioni» più importanti contenute nella lettera del 30 aprile 2020 del Governo del Cantone Ticino e della Lombardia.

In occasione dei colloqui del 2020, sfociati nella conclusione dell'articolo 9 (Regime transitorio), i tre Cantoni interessati (TI, GR e VS) sono stati fortemente coinvolti nei lavori; anche gli ambienti del Cantone Ticino interessati dalla conclusione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono stati informati degli aspetti più importanti di questa nuova disposizione.

Il 23 dicembre 2020, la Svizzera e l'Italia hanno firmato a Roma il nuovo Accordo sui frontalieri, il Protocollo di modifica CDI-I e uno scambio di lettere. La crisi del Governo italiano, a inizio 2021, ha confermato l'opportunità di aver firmato l'Accordo prima della fine del 2020; in caso contrario, la sua conclusione si sarebbe verosimilmente protratta ancora per molto tempo.

1.2 Valutazione Il nuovo Accordo sui frontalieri prevede nuove disposizioni fiscali che si applicano a tutti i nuovi lavoratori frontalieri. Per quanto attiene ai lavoratori frontalieri attuali, è previsto un regime transitorio speciale. Rispetto all'Accordo del 1974, il nuovo Accordo sui frontalieri apporta sensibili miglioramenti all'imposizione dei lavoratori frontalieri. Si tratta in particolare dei seguenti punti: ­

l'Accordo del 1974 stabilisce che i lavoratori frontalieri che lavorano in Svizzera sono assoggettati esclusivamente in Svizzera. Secondo il nuovo Accordo sui frontalieri, i lavoratori frontalieri attuali rimangono assoggettati esclusivamente in Svizzera, mentre i nuovi lavoratori frontalieri, ossia i lavoratori frontalieri che acquisiscono tale statuto dopo l'entrata in vigore del nuovo Accordo sui frontalieri, sono tassati in via ordinaria anche in Italia. L'Italia eliminerà la doppia imposizione che ne deriva per i nuovi lavoratori frontalieri. Questo meccanismo determinerà un importante aumento del carico fiscale dei nuovi lavoratori frontalieri, rendendo il loro statuto fiscalmente meno attraente, un aspetto che il Cantone Ticino ritiene importante.

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Secondo l'Accordo del 1974, i Cantoni interessati restituiscono all'Italia il 40 per cento (38,8 % in seguito a un adeguamento deciso nel 1985) dell'imposta alla fonte prelevata sui lavoratori frontalieri. Il fisco svizzero trattiene il 61,2 per cento del totale dell'imposta prelevata. La compensazione finanziaria del 40 per cento dell'imposta prelevata dai Cantoni svizzeri sui lavoratori frontalieri attuali sarà versata fino al 2033. I nuovi lavoratori frontalieri saranno assoggettati a un'imposizione limitata nello Stato in cui svolgono l'attività di lavoro dipendente (80 % del totale dell'imposta alla fonte normalmente prelevata).

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Contrariamente all'Accordo del 1974, il nuovo Accordo sui frontalieri prevede la reciprocità, ragione per cui, in linea di principio, il fisco svizzero potrà assoggettare parzialmente i redditi dei lavoratori frontalieri svizzeri che svolgono un'attività in Italia.

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L'Accordo del 1974 non prevede una definizione formale di «lavoratore frontaliere». Il nuovo Accordo sui frontalieri fornisce, per contro, una definizione chiara, fondata sulla prassi vigente, che permetterà di migliorare l'applicazione dell'Accordo e di contrastare più efficacemente gli abusi.

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Il nuovo Accordo sui frontalieri prevede una disposizione sulla cooperazione amministrativa che permetterà di garantire un'imposizione adeguata nello Stato di residenza e di contrastare efficacemente gli abusi; questa disposizione non è applicabile ai lavoratori frontalieri attuali.

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Il nuovo Accordo sui frontalieri contiene una clausola di riesame e in tal modo un dispositivo legale adattabile nel tempo alle mutate circostanze.

In generale, il contenuto del nuovo Accordo sui frontalieri risponde agli obiettivi fissati nel mandato di negoziazione e nella roadmap in materia fiscale e finanziaria. Rispetto alla roadmap, è stato persino possibile migliorare taluni aspetti. In seguito alla conclusione, nel febbraio del 2015, del Protocollo di modifica CDI-I e della roadmap, nonché al raggiungimento di un'intesa formale, nel 2019, sullo statuto di Campione d'Italia, la firma del nuovo Accordo sui frontalieri costituisce una nuova importante tappa nel processo di normalizzazione delle relazioni fiscali e finanziarie con l'Italia.

Il nuovo Accordo sui frontalieri è stato elaborato in stretta collaborazione con le autorità dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. Prima della firma dell'Accordo sono stati consultati anche gli ambienti interessati, in particolare nel Cantone Ticino.

1.3 Interventi parlamentari La mozione 11.3157 (Cassis «Rapporti tra la Svizzera e l'Italia. Appianare i conflitti») incarica il Consiglio federale di adoperarsi per migliorare le relazioni con l'Italia, in particolare in ambito fiscale. L'autore della mozione osserva come i rapporti tra la Svizzera e l'Italia vivano una stagione di alta tensione, con conseguenze gravi sul fronte economico e finanziario e nefaste sul clima culturale, in grado di minacciare la coesione nazionale. La mozione incarica il Consiglio federale di definire e attuare una chiara strategia finalizzata all'appianamento di questa situazione di pericolosa tensione; di coinvolgere in tale strategia i governi dei Cantoni confinanti con l'Italia, in particolare quello ticinese; di coinvolgere in questa strategia le competenti autorità dell'Unione europea, per garantire il rispetto delle regole comunitarie anche da parte dell'Italia, e di utilizzare ogni strumento che permetta alla Svizzera di esercitare la pressione necessaria a difendere i propri interessi (in particolare lo strumento del ristorno della quota-parte dei proventi fiscali prelevati sui lavoratori frontalieri italiani).

Come già menzionato, il 9 maggio 2012 la Svizzera e l'Italia hanno rilanciato il dialogo bilaterale in materia fiscale e finanziaria. Nell'agosto 2012 il nostro Consiglio ha adottato il mandato di negoziazione e la propria strategia, e da allora sono stati ottenuti 6 / 16

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diversi risultati sul piano bilaterale. Il Cantone Ticino e gli altri Cantoni di confine sono stati coinvolti sia internamente sia nei colloqui tenuti nell'ambito dei negoziati.

In seguito alla conclusione, nel febbraio del 2015, del Protocollo di modifica CDI-I e della roadmap in materia fiscale e finanziaria, al raggiungimento di un'intesa formale, nel 2019, sullo statuto di Campione d'Italia, e alla firma del nuovo Accordo sui frontalieri, nel dicembre 2020, rispetto al 2011 la situazione fiscale è notevolmente migliorata, sia a livello bilaterale sia a livello nazionale.

La mozione 11.3750 (CET-S «Rinegoziare l'accordo sui frontalieri con la Repubblica italiana») incarica il Consiglio federale, nel quadro della rinegoziazione della CDI-I, 1) di rimediare alla mancanza di reciprocità nel quadro dell'imposizione dei lavoratori frontalieri, 2) di tenere conto della nuova definizione di frontaliere in applicazione dell'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito «Accordo sulla libera circolazione») e 3) di valutare i cambiamenti recenti della realtà socioeconomica delle regioni di frontiera direttamente interessate dall'Accordo e ridefinire la natura del versamento compensativo adattandolo alle circostanze attuali. Il nuovo Accordo sui frontalieri prevede la reciprocità; la nozione di «lavoratore frontaliere» è stata definita sulla base di un'analisi della terminologia utilizzata nell'Accordo sulla libera circolazione; infine, tiene conto della realtà socioeconomica delle regioni di confine tra Svizzera e Italia.

Il postulato 12.4048 (Quadri «Nuova modalità fiscale per i frontalieri») chiede al Consiglio federale di valutare la possibilità di assoggettare i frontalieri alle aliquote d'imposta italiane e di aumentare nel contempo il gettito fiscale per il Cantone Ticino. Il nuovo Accordo sui frontalieri prevede l'imposizione ordinaria nello Stato di residenza del lavoratore frontaliere, ad eccezione dei lavoratori frontalieri che possono fare appello al regime transitorio previsto dall'articolo 9. Inoltre, per i lavoratori frontalieri che non rientrano nel campo di applicazione del regime transitorio, la quota-parte a favore dello Stato in cui è svolta
l'attività di lavoro dipendente è stata aumentata dal 60 per cento, come previsto dall'Accordo del 1974, all'80 per cento; per i lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione del regime transitorio, dall'anno fiscale 2034 la quota-parte a favore della Svizzera passerà dal 60 al 100 per cento, ossia al totale dell'imposta alla fonte normalmente prelevata.

Con il presente messaggio, il nostro Consiglio chiede di togliere dal ruolo entrambe le mozioni e il postulato.

2 Commento ai singoli articoli dell'Accordo sui frontalieri e del Protocollo di modifica CDI-I Accordo sui frontalieri Il commentario relativo al Modello di convenzione dell'OCSE (di seguito «Modello di convenzione dell'OCSE») precisa che il Modello di convenzione dell'OCSE non 3

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; RS 0.142.112.681.

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prevede alcuna disposizione sui lavoratori frontalieri, poiché gli Stati interessati dispongono di mezzi più idonei per risolvere problematiche di carattere locale. Questo capitolo espone le soluzioni convenute nel nuovo Accordo sui frontalieri, illustrandone nel dettaglio gli aspetti principali.

Preambolo Nel preambolo entrambi gli Stati contraenti affermano di tenere conto dei costi che le aree di frontiera sostengono per infrastrutture e servizi pubblici connessi ai lavoratori frontalieri. Riconoscono inoltre l'importante contributo che i lavoratori frontalieri forniscono all'economia delle aree di frontiera in cui lavorano e confermano, infine, di applicare un sistema di imposizione mondiale dei loro residenti, secondo cui l'imposizione finale avviene nello Stato di residenza.

Art. 1

Soggetti

Contrariamente all'Accordo del 1974, il nuovo Accordo sui frontalieri prevede la reciprocità. L'Accordo si applica pertanto alle persone fisiche residenti in Svizzera o in Italia che lavorano nell'area di frontiera dell'altro Stato. Per «area di frontiera» si intendono, per la Svizzera, i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, per l'Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano.

L'inclusione del principio di reciprocità nel nuovo Accordo sui frontalieri era stato chiesto, in particolare, dal Cantone Ticino e dalla Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S; M 11.3750).

Art. 2

Definizioni generali

L'articolo 2 del nuovo Accordo sui frontalieri contiene ai fini della sua applicazione un elenco di definizioni dei termini generali. In particolare, fornisce una definizione chiara di «lavoratore frontaliere» che riflette la prassi vigente. Rispetto all'Accordo del 1974, la definizione accrescerà la certezza del diritto.

Le disposizioni del nuovo Accordo sui frontalieri si applicano a tutti i lavoratori residenti in uno Stato contraente e fiscalmente domiciliati in un Comune il cui territorio è situato, interamente o in parte, nel raggio di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente. Queste persone svolgono un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato e in linea di massima rientrano ogni giorno al proprio domicilio principale nello Stato di residenza. Un'estensione di questa definizione, per esempio sulla base della definizione fornita dall'Accordo sulla libera circolazione, è stata presa in considerazione dalle parti contraenti, ma non ritenuta necessaria, poiché l'obiettivo di evitare le doppie imposizioni per le altre categorie di lavoratori residenti dell'altro Stato contraente viene già assicurato dagli articoli 15 e 24 della CDI-I.

Prima dell'entrata in vigore del nuovo Accordo sui frontalieri, le autorità competenti degli Stati contraenti decideranno di comune accordo quali siano i Comuni situati nel raggio di 20 chilometri dal confine dell'altro Stato da tenere in considerazione.

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Inoltre, il punto 2 del Protocollo aggiuntivo del nuovo Accordo sui frontalieri chiarisce che, a condizione che le autorità competenti non decidano diversamente, un lavoratore frontaliere può, per motivi professionali e per un massimo di 45 giorni in un anno civile, non rientrare quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza senza perdere lo statuto di lavoratore frontaliere. Questo limite non comprende i giorni di ferie e di malattia ed è in linea con la disposizione che la Svizzera applica in materia con la Francia e il Liechtenstein. Il punto 3 del Protocollo aggiuntivo fa riferimento alla possibilità per gli Stati contraenti di consultarsi in caso di sviluppi futuri in materia di telelavoro, al fine di modificare o integrare il punto 2 del Protocollo aggiuntivo. Gli sviluppi in materia di telelavoro dipenderanno dall'evolversi della situazione attuale. Il rimando al punto 3 del Protocollo aggiuntivo lascia alle autorità fiscali la possibilità di trattare, mutatis mutandis, il telelavoro nel contesto delle disposizioni del punto 2.

In sintesi si può dunque affermare che il nuovo Accordo sui frontalieri fornisce una definizione di «lavoratore frontaliere» più ristretta di quella contenuta nell'Accordo sulla libera circolazione. L'articolo 21 paragrafo 1 dell'Accordo sulla libera circolazione enuncia espressamente che le disposizioni dell'Accordo stesso non pregiudicano la definizione di «lavoratore frontaliere» secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni.

Art. 3

Imposizione dei lavoratori frontalieri

L'imposizione dei lavoratori frontalieri verrà effettuata conformemente alle disposizioni generali dell'articolo 15 della CDI-I, che coincide in larga misura con l'articolo 15 del Modello di convenzione dell'OCSE. L'imposta alla fonte prelevata dallo Stato in cui viene svolta l'attività di lavoro dipendente può ammontare al massimo all'80 per cento dell'imposta che verrebbe prelevata in applicazione del diritto fiscale interno. Ciò significa concretamente che lo Stato in questione preleva in linea di principio l'80 per cento dell'imposta. L'espressione «non può eccedere l'80 per cento» utilizzata nel nuovo Accordo sui frontalieri è ispirata alla terminologia generalmente utilizzata nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni nell'ambito dell'imposta alla fonte prelevata sui redditi passivi. Questa scelta presenta i vantaggi di una terminologia univoca, la cui interpretazione è conosciuta. Il punto 4 del Protocollo aggiuntivo chiarisce che l'espressione «imposta sui redditi delle persone fisiche» designa per la Svizzera le imposte federali, cantonali e comunali (con moltiplicatore medio di un determinato Cantone).

Contrariamente all'Accordo del 1974, il nuovo Accordo sui frontalieri non prevede dunque più l'imposizione esclusiva in Svizzera dei nuovi lavoratori frontalieri italiani.

Con il nuovo Accordo sui frontalieri, il sistema del versamento compensatorio ai Comuni di confine italiani da parte dei Cantoni svizzeri, che verrà mantenuto soltanto per un periodo di tempo limitato e per i lavoratori frontalieri attuali, sarà abolito dopo l'anno fiscale 2033 (cfr. art. 9). La parte italiana ha indicato, sulla base di disposizioni di diritto interno, di voler mantenere una compensazione finanziaria a favore di questa categoria di comuni anche dopo l'anno fiscale 2033 Il nuovo Accordo sui frontalieri precisa inoltre che lo Stato di residenza assoggetta a imposizione i lavoratori frontalieri ed elimina la doppia imposizione. Il preambolo 9 / 16

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afferma esplicitamente che i due Stati contraenti applicano un sistema di imposizione mondiale dei loro residenti. Il punto 1 del Protocollo aggiuntivo del nuovo Accordo sui frontalieri contiene una disposizione che, nel caso in cui uno degli Stati contraenti introducesse un cambiamento sostanziale del sistema di imposizione, obbliga gli Stati contraenti a consultarsi immediatamente, al fine di valutare possibili modifiche necessarie dell'Accordo. Si fa riferimento, in particolare, a un possibile passaggio ad un sistema di imposizione territoriale, ossia un sistema in cui i redditi conseguiti all'estero da residenti non sono più imponibili. Queste disposizioni permettono di garantire che in futuro i nuovi lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione del nuovo Accordo sui frontalieri siano assoggettati a imposta anche nel loro Stato di residenza. In questo contesto, il paragrafo 2 del presente articolo ribadisce che il carico fiscale totale sul reddito da attività di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia non può essere in nessun caso inferiore all'imposta che sarebbe prelevata in applicazione dell'Accordo del 1974. Secondo il punto 6 del Protocollo aggiuntivo, in occasione dell'incontro annuale della commissione mista secondo l'articolo 6, gli Stati contraenti verificano la corretta applicazione di tale principio.

Nel paragrafo 3 si precisa, inoltre, che l'imposizione nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta è effettuata tramite imposizione alla fonte e che qualsiasi altro metodo di imposizione è escluso. In occasione della firma dell'Accordo, la Svizzera e l'Italia hanno proceduto a uno scambio di lettere volto a chiarire l'interpretazione di alcune disposizioni del nuovo Accordo sui frontalieri e a garantirne la corretta applicazione. Lo scambio di lettere è stato sottoscritto dagli stessi firmatari del nuovo Accordo sui frontalieri e del Protocollo di modifica CDI-I; si tratta, infatti, di un'intesa raggiunta dalle parti in occasione della conclusione dell'Accordo. Lo scambio di lettere conferma, in particolare, che l'imposta alla fonte è l'unico metodo di imposizione applicabile ai lavoratori frontalieri e, per quanto riguarda la Svizzera, che le disposizioni dell'articolo 99a della legge federale del 14 dicembre 19904
sull'imposta federale diretta non sono applicabili. Le disposizioni dell'articolo 3 paragrafo 3, così come interpretate nello scambio di lettere, costituiscono una disposizione speciale rispetto alle altre disposizioni del nuovo Accordo sui frontalieri e rispetto ad altre disposizioni di diritto nazionale o internazionale vigenti prima del nuovo Accordo sui frontalieri.

Art. 4

Non discriminazione

Il nuovo Accordo sui frontalieri contiene una disposizione sulla non discriminazione.

Questa, fatte salve le disposizioni dell'articolo 25 CDI-I, introduce una protezione supplementare contro le possibili discriminazioni che potrebbero sorgere nei confronti dei lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione del nuovo Accordo sui frontalieri. Il nuovo Accordo non permette, in particolare, un'imposizione dei lavoratori frontalieri nello Stato in cui viene esercitata l'attività di lavoro dipendente diversa o più onerosa dell'imposizione di altri lavoratori frontalieri che rientrano nel campo di applicazione della definizione dell'Accordo sulla libera circolazione. Questa disposizione vieta dunque qualsiasi trattamento diverso, sia che i suoi effetti siano

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RS 642.11

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negativi sia che siano positivi (ossia divieto della cosiddetta «discriminazione negativa» e anche di quella «positiva»). Va osservato che non vi è discriminazione ai sensi della presente disposizione se un lavoratore frontaliere secondo l'Accordo sulla libera circolazione viene trattato diversamente da un lavoratore frontaliere secondo il nuovo Accordo sui frontalieri, se la disparità si basa sull'applicazione di un'altra convenzione per evitare le doppie imposizioni (punto 5 del Protocollo aggiuntivo). Uno Stato contraente non può inoltre prevedere un trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliere fornita dal nuovo Accordo sui frontalieri (cfr. art. 2), ad esempio fondandolo sulla frequenza dei rientri al proprio domicilio o sulla durata del soggiorno nello Stato in cui viene svolta l'attività di lavoro dipendente.

Art. 5

Eliminazione della doppia imposizione

Lo Stato di residenza del lavoratore frontaliere elimina la doppia imposizione sulla base delle disposizioni dell'articolo 24 CDI-I. L'Italia applica dunque il metodo del computo. Per quanto concerne la Svizzera è stata introdotta una disposizione speciale in deroga all'articolo 24 CDI-I. Infatti, secondo le disposizioni della CDI-I, la Svizzera elimina la doppia imposizione esentando i redditi da attività di lavoro dipendente percepiti all'estero, fatta salva la loro presa in conto per la determinazione dell'aliquota d'imposta. Dal momento che con il nuovo Accordo sui frontalieri l'Italia limiterà la sua imposta alla fonte all'80 per cento dell'imposta che potrebbe essere normalmente prelevata, è stata introdotta una disposizione speciale allo scopo di limitare, almeno parzialmente, una potenziale differenza di carico fiscale tra i lavoratori residenti in Svizzera che sono lavoratori frontalieri secondo il nuovo Accordo e gli altri residenti di Svizzera che lavorano in Italia. Il nuovo Accordo sui frontalieri consente quindi alla Svizzera di assoggettare una parte del reddito dei lavoratori frontalieri residenti in Svizzera che lavorano in Italia. Nel calcolo del reddito imponibile in Svizzera, il salario lordo del lavoratore frontaliere verrà ridotto di quattro quinti, ovvero un quinto del salario lordo verrà incluso nella base di calcolo in Svizzera. Questo metodo è un modo pragmatico di eliminare la doppia imposizione. Una disposizione simile è già applicata ad esempio ai lavoratori frontalieri che lavorano in Germania.

Art. 6

Commissione mista e procedura di amichevole composizione

Analogamente all'articolo 26 della CDI-I, i due Stati contraenti si impegnano a risolvere in via di amichevole composizione le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del nuovo Accordo sui frontalieri.

Una commissione mista si incontrerà almeno una volta all'anno per discutere di questioni relative all'interpretazione o all'applicazione del nuovo Accordo sui frontalieri.

Ciascuno Stato contraente è autorizzato a chiedere un incontro della commissione mista, la quale dovrà riunirsi al massimo entro tre mesi dalla richiesta. La commissione mista è composta dalle autorità competenti per l'applicazione del nuovo Accordo sui frontalieri e dai rappresentanti delle autorità fiscali dei Cantoni e delle Regioni (cfr.

punto 6 del Protocollo aggiuntivo).

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Se il lavoratore frontaliere ritiene che le misure adottate da uno Stato contraente o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lo stesso un'imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, può sottoporre il suo caso alle autorità competenti sulla base delle disposizioni dell'articolo 26 CDI-I.

Art. 7

Cooperazione amministrativa

Per garantire un'imposizione effettiva nello Stato di residenza e per contrastare gli abusi, il nuovo Accordo sui frontalieri prevede disposizioni dettagliate in materia di scambio elettronico di informazioni. Poiché il reddito dei lavoratori frontalieri attuali continuerà a essere assoggettato esclusivamente in Svizzera, lo scambio di informazioni riguarderà soltanto i nuovi lavoratori frontalieri ai sensi del nuovo Accordo sui frontalieri che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 9 (Regime transitorio). È previsto che le informazioni da scambiare saranno fornite annualmente entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento, sulla base di un formato elettronico convenuto bilateralmente prima dell'entrata in vigore. In caso di errori nel calcolo dell'imposta alla fonte, di informazioni ricevute tardivamente da parte del datore di lavoro o di periodi fiscali incompleti per i quali sono necessari ulteriori aggiustamenti è prevista una comunicazione ulteriore da effettuare al più tardi entro il 20 marzo dell'anno successivo.

Verranno scambiate due categorie di informazioni, ossia le informazioni che permettono di identificare il contribuente (ad es. nome, cognome, data di nascita, indirizzo, luogo di nascita, codice fiscale, nome del datore di lavoro) e le informazioni che servono a calcolare la base imponibile (ad es. salario lordo, ammontare dei contributi sociali, imposta prelevata).

L'elenco delle informazioni da scambiare è formulato in modo generico per evitare l'insorgere di problemi nell'evenienza che in uno dei due sistemi fiscali queste categorie vengano ridefinite o rinominate. Ad esempio, con «codice fiscale del datore di lavoro» secondo l'articolo 7 paragrafo 1 lettera g si è optato per un'espressione comprensiva dei numeri di identificazione fiscale esistenti nei vari Cantoni.

Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese sono le autorità competenti per lo scambio elettronico di informazioni relativo ai lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera. Queste autorità inviano le informazioni direttamente all'Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne le informazioni sui lavoratori frontalieri svizzeri che lavorano in Italia, l'Agenzia delle Entrate invia le informazioni all'Amministrazione
federale delle contribuzioni, che a sua volta le trasmette alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni.

Sono previste disposizioni sulla confidenzialità delle informazioni scambiate, conformi allo standard internazionale in materia di scambio di informazioni su domanda.

Su richiesta della Svizzera è stata inoltre introdotta una disposizione più restrittiva per quanto riguarda le informazioni relative al datore di lavoro. Queste informazioni potranno essere utilizzate dall'autorità fiscale ricevente unicamente al fine di garantire l'imposizione del lavoratore frontaliere. Qualsiasi altro utilizzo è espressamente vietato.

Si è infine colta l'occasione per includere nello scambio elettronico anche i lavoratori frontalieri ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione che non rientrano nel campo 12 / 16

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di applicazione del nuovo Accordo sui frontalieri. Il punto 9 del Protocollo aggiuntivo del nuovo Accordo sui frontalieri indica a tal proposito che secondo le disposizioni vigenti si tratta per la Svizzera di lavoratori frontalieri con un permesso «G» UE/AELS che lavorano nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese. Questo ulteriore elemento garantisce che il reddito da attività di lavoro dipendente di queste persone sia considerato fiscalmente nel loro Stato di residenza. Nella prassi lo scambio elettronico di informazioni si applica pertanto ai nuovi lavoratori frontalieri (ossia quelli di cui all'art. 2 lett. b, che però non rientrano nel campo di applicazione materiale del regime transitorio secondo l'art. 9) così come a tutti i lavoratori residenti in uno dei due Stati contraenti che non sono domiciliati in un raggio di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente (art. 2 lett. b punto i) o che non rientrano quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza (art. 2 lett. b punto iii).

I due Stati contraenti verificheranno prima dell'entrata in vigore del nuovo Accordo il buon funzionamento (operatività) dello scambio elettronico di informazioni.

Art. 8

Entrata in vigore

Le disposizioni del nuovo Accordo sui frontalieri verranno applicate dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello della sua entrata in vigore. A partire dall'entrata in vigore, il nuovo Accordo sui frontalieri sostituirà l'Accordo del 1974. Le disposizioni dell'Accordo del 1974 continueranno tuttavia ad essere applicate fintanto che il nuovo Accordo sui frontalieri non entrerà in vigore. Gli Stati contraenti convengono che gli effetti dell'Accordo del 1974 verranno a cadere al momento della sua abrogazione. Tuttavia, hanno deciso di considerarla una «sostituzione» allo scopo di garantire gli effetti dell'Accordo del 1974 anche nell'anno successivo all'entrata in vigore del nuovo Accordo sui frontalieri. Il punto 10 del Protocollo aggiuntivo del nuovo Accordo sui frontalieri precisa che la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria dovuta secondo l'Accordo del 1974 anche per l'ultimo anno in cui vigevano le disposizioni dell'Accordo del 1974.

Art. 9

Regime transitorio

Questo articolo introduce un regime transitorio per l'imposizione dei lavoratori frontalieri attuali che risiedono in Italia e lavorano in uno dei tre Cantoni interessati. Per lavoratore frontaliere «attuale» si intende un lavoratore dipendente residente in Italia che lavora o ha lavorato nel Cantone dei Grigioni, del Ticino o del Vallese tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo Accordo sui frontalieri e che è un lavoratore frontaliere fiscale ai sensi della definizione del nuovo Accordo sui frontalieri. Il punto 11 del Protocollo aggiuntivo fornisce due importanti elementi aggiuntivi per quanto riguarda la qualifica di lavoratore frontaliere attuale. Da un lato, si chiarisce che una persona potrà qualificare quale frontaliere attuale se il datore di lavoro ha versato l'imposta alla fonte prelevata sulla retribuzione del lavoratore o ha

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annunciato l'impiego del frontaliere all'autorità fiscale competente (cfr. art. 5 dell'ordinanza dell'11 aprile 20185 sull'imposta alla fonte) durante il periodo di cui all'articolo 9 paragrafo 1 del nuovo Accordo sui frontalieri. Dall'altro, viene confermato che una persona che qualifica come lavoratore frontaliere attuale può continuare ad essere considerata tale anche dopo un'interruzione dell'attività lavorativa o un cambio di datore di lavoro, ma solo se le condizioni di cui all'articolo 2 lettera b dell'Accordo (definizione) continuano ad essere soddisfatte. I lavoratori frontalieri che qualificano come lavoratori frontalieri attuali saranno imposti esclusivamente in Svizzera.

I Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese avranno l'obbligo di versare una compensazione finanziaria del 40 per cento dell'imposta alla fonte svizzera ai comuni italiani di confine fino al 31 dicembre 2033. L'ultimo pagamento della compensazione avverrà dunque nella prima metà del 2034. A partire dal 1° gennaio 2034, i tre Cantoni svizzeri non saranno più obbligati a versare una compensazione finanziaria ai comuni italiani di confine, cosicché la totalità dell'imposta alla fonte svizzera prelevata sui lavoratori frontalieri che soddisfano l'attuale definizione di lavoratore frontaliere rimarrà in Svizzera.

Infine, è prevista una norma generale volta a contrastare in modo coordinato eventuali abusi del regime transitorio. Questa norma prevede, nel caso di un abuso evidente e manifesto delle disposizioni sul regime transitorio, che le autorità competenti possano consultarsi per definire il trattamento fiscale appropriato ai fini dell'Accordo. Concretamente questo significa che le autorità fiscali cantonali o qualsiasi altra persona può comunicare all'autorità competente svizzera, ossia alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, i casi di abuso evidente e manifesto, affinché questi casi possano essere esaminati e se necessario discussi bilateralmente con l'autorità competente italiana. Il punto 8 del Protocollo aggiuntivo conferma, inoltre, che in caso di disaccordo con l'autorità fiscale cantonale circa l'adempimento delle condizioni per avvalersi del regime transitorio, un contribuente può chiedere, ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 del nuovo Accordo sui frontalieri, l'apertura di una procedura amichevole.

Art. 10

Clausola di riesame

Ogni cinque anni gli Stati contraenti procederanno a un riesame dell'Accordo, al fine di valutare la necessità di modifiche. La clausola di riesame ha lo scopo di permettere ai due Stati contraenti di aggiornare l'Accordo e di tenere conto nel modo più adeguato dei cambiamenti che potrebbero verificarsi in futuro.

Protocollo che modifica la CDI-I Il nuovo Accordo sui frontalieri costituisce una regolamentazione speciale rispetto alle disposizioni dell'articolo 15 CDI-I. Il Protocollo di modifica CDI-I, firmato con il nuovo Accordo sui frontalieri, prevede dunque un adeguamento del riferimento all'articolo 15 paragrafo 4 CDI-I.

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RS 642.118.2

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3 Ripercussioni finanziarie Il nuovo Accordo sui frontalieri rivede il sistema di imposizione dei lavoratori frontalieri tra la Svizzera e l'Italia. Per le persone che rientreranno nel campo di applicazione del regime transitorio, rispetto alla situazione attuale non vi saranno differenze sostanziali fino all'anno fiscale 2033. Dall'anno fiscale 2034 le entrate fiscali della Confederazione, dei tre Cantoni e dei rispettivi Comuni interessati aumenteranno grazie alla mancata compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine.

Non è possibile effettuare una stima dell'aumento, dal momento che oscillerà in funzione della fluttuazione del numero dei lavoratori frontalieri rientranti ancora nel campo di applicazione del regime transitorio previsto dall'articolo 9. Per quanto riguarda gli altri lavoratori frontalieri, l'aumento della quota-parte a favore dello Stato in cui viene svolta l'attività di lavoro dipendente determinerà un incremento delle entrate fiscali della Confederazione, dei tre Cantoni e dei rispettivi Comuni interessati.

Per di più, la reciprocità prevista dal nuovo Accordo sui frontalieri dovrebbe consentire una crescita, seppur molto limitata, delle entrate fiscali della Confederazione, dei tre Cantoni e dei rispettivi Comuni interessati il cui territorio si trova, tutto o in parte, nel raggio di 20 chilometri dal confine con l'Italia; ciò riguarda, tuttavia, soltanto un centinaio di persone.

Il Protocollo di modifica CDI-I non prevede modifiche dei criteri per l'assegnazione del diritto d'imposizione tra la Svizzera e l'Italia e non dovrebbe pertanto avere effetti specifici sulle entrate fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Il nuovo Accordo sui frontalieri e il Protocollo di modifica CDI-I possono essere attuati sostanzialmente con le risorse di personale attualmente disponibili.

4 Aspetti giuridici Il nuovo Accordo sui frontalieri e il Protocollo di modifica CDI-I si fondano sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)6, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. anche art. 7a cpv. 1 dell'ordinanza del 21 marzo 19977 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione). Nel presente caso non esistono una legge o un trattato che prevedano una delega di competenze al Consiglio federale per la conclusione di un trattato come il nuovo Accordo sui frontalieri o il Protocollo di modifica CDI-I. La loro approvazione compete di conseguenza al Parlamento.

Conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali sono sottoposti a referendum facoltativo se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della 6 7

RS 101 RS 172.010

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legge del 13 dicembre 20028 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Il nuovo Accordo sui frontalieri e il Protocollo di modifica CDI-I contengono disposizioni che impongono obblighi alle autorità svizzere e conferiscono diritti a queste ultime e ai privati (persone fisiche e giuridiche). Comprendono quindi disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale concernente l'approvazione del nuovo Accordo sui frontalieri e del Protocollo di modifica CDI-I sottostà a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

5 Procedura di consultazione Il nuovo Accordo sui frontalieri e il Protocollo di modifica CDI-I sottostanno a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20059 sulla consultazione (LCo) doveva pertanto essere indetta una consultazione. Sulla base dell'Accordo parafato nel dicembre 2015, nel febbraio 2016 è stata avviata un'indagine conoscitiva. In quell'occasione, il nuovo Accordo sui frontalieri e il Protocollo di modifica CDI-I, unitamente a una nota esplicativa, sono stati sottoposti per parere ai Cantoni e agli ambienti interessati dalla conclusione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Entrambi sono stati accolti favorevolmente e senza riserve.

Nel 2020 i tre Cantoni interessati (GR, TI e VS) sono stati fortemente coinvolti nei colloqui che hanno condotto alla conclusione dell'articolo 9 (Regime transitorio); gli ambienti del Cantone Ticino interessati dalla conclusione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono stati consultati a voce sugli aspetti più importanti di questa nuova disposizione. Anche questi ultimi si sono espressi a sostegno della nuova disposizione e senza alcunché da eccepire. Nel febbraio 2021 il nuovo Accordo sui frontalieri e il Protocollo di modifica CDI-I, unitamente alla nota esplicativa, sono stati sottoposti nuovamente per parere ai principali interessati (Cantoni GR, TI e VS così come ambienti economici e sindacati dei Cantoni GR, TI e VS). La valutazione positiva è stata confermata e i progetti sono stati accolti senza riserve. I pareri degli ambienti interessati sono noti e documentati. Sulla base dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si è in tal modo rinunciato a una procedura di consultazione.

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RS 171.10 RS 172.061

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