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Traduzione

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina Conclusa il 25 marzo 2019 Approvata dall'Assemblea federale il ...1 Entrata in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Tunisina, di seguito denominati Stati contraenti, animati dal desiderio di regolare le loro relazioni nel settore della sicurezza sociale, hanno convenuto quanto segue:

Titolo I Disposizioni generali Art. 1

Definizioni

(1) Ai fini della presente Convenzione: a)

«Svizzera» designa la Confederazione Svizzera, e «Tunisia» designa la Repubblica Tunisina;

1

b)

«territorio» designa ­ per quanto concerne la Svizzera, il territorio della Svizzera, ­ per quanto concerne la Tunisia, il territorio e gli spazi marittimi sui quali essa esercita la propria sovranità, compresi il territorio continentale, le isole, le acque interne, il mare territoriale e il relativo spazio aereo nonché gli altri spazi marittimi sui quali esercita la propria giurisdizione conformemente al diritto internazionale;

c)

«cittadino» designa ­ per quanto concerne la Svizzera, una persona di cittadinanza svizzera, e, ­ per quanto concerne la Tunisia, una persona di cittadinanza tunisina;

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d)

«autorità competente» designa ­ per quanto concerne la Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, ­ per quanto concerne la Tunisia, il Ministro o i Ministri o qualsiasi altra autorità competente per le legislazioni di cui all'articolo 2 della presente Convenzione;

e)

«prestazioni» designa le prestazioni previste dalle legislazioni di cui all'articolo 2;

f)

«familiari», «superstiti» e «aventi diritto» designano le persone definite o ammesse come tali dalla legislazione in virtù della quale sono concesse le prestazioni;

g)

«istituzione competente» designa l'istituzione incaricata di fornire le prestazioni spettanti in forza della sua legislazione o l'istituzione cui l'interessato è affiliato;

h)

«organismo di collegamento» designa l'organismo indicato come tale dall'autorità competente di ciascuno Stato contraente per garantire le funzioni di coordinamento, d'informazione e di assistenza per l'applicazione della presente Convenzione;

i)

«legislazione» designa le legislazioni di cui all'articolo 2;

j)

«periodo di assicurazione» designa un periodo di contribuzione o di assicurazione riconosciuto come tale dalla legislazione sotto la quale è stato compiuto, nonché un periodo considerato equivalente a un periodo di assicurazione in virtù di detta legislazione;

k)

«domicilio» designa il luogo in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;

l)

«residenza» designa il luogo in cui una persona soggiorna abitualmente;

m) «rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 19673 sullo statuto dei rifugiati; n)

«apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi.

2 3 4

RS 0.142.30 RS 0.142.301 RS 0.142.40

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(2) I termini non definiti nel paragrafo 1 hanno il significato attribuito loro dalla legislazione applicabile dei rispettivi Stati contraenti.

Art. 2

Campo di applicazione materiale

(1) La presente Convenzione si applica: A) per quanto concerne la Svizzera: a) alla legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, b) alla legislazione federale sull'assicurazione per l'invalidità; B) per quanto concerne la Tunisia: alle legislazioni di sicurezza sociale in materia di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei settori pubblico e privato.

(2) Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, le legislazioni di cui al paragrafo 1 non comprendono né i trattati o altri accordi internazionali, né una normativa sovranazionale in materia di sicurezza sociale conclusi da uno degli Stati contraenti con uno Stato terzo, né le legislazioni emanate per la loro applicazione.

(3) La presente Convenzione si applica parimenti a tutte le legislazioni che codificano, modificano o completano le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

(4) La presente Convenzione si applica agli atti legislativi o regolamentari che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari o introducono nuove prestazioni, a meno che l'autorità competente dello Stato contraente che ha modificato la sua legislazione non notifichi per scritto la sua opposizione all'autorità competente dell'altro Stato contraente entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale della nuova legislazione.

(5) La presente Convenzione si applica alle legislazioni che coprono un nuovo ramo della sicurezza sociale soltanto se gli Stati contraenti concordano in tal senso.

Art. 3

Campo di applicazione personale

La presente Convenzione si applica: a)

ai cittadini degli Stati contraenti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o dell'altro Stato contraente nonché ai loro familiari e ai loro superstiti;

b)

ai rifugiati e agli apolidi nonché ai loro familiari e ai loro superstiti, a condizione che risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti; sono fatte salve eventuali legislazioni più favorevoli di uno degli Stati;

c)

riguardo agli articoli 6­9 e 11­13 nonché, per quanto possibile, agli articoli 24­28, a tutte le persone, a prescindere dalla loro nazionalità.

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Art. 4

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Parità di trattamento

(1) Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, le persone di cui all'articolo 3 lettera a sono sottoposte agli obblighi e ammesse al beneficio delle legislazioni di uno degli Stati contraenti menzionate all'articolo 2 alle stesse condizioni dei cittadini di questo Stato.

(2) Il paragrafo 1 non si applica alla legislazione svizzera concernente l'affiliazione: a)

all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità5;

b)

all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti6 e l'invalidità7 di cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di istituzioni designate dal Consiglio federale;

c)

all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dei membri del personale di cittadinanza svizzera di beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 20078 sullo Stato ospite.

(3) Il paragrafo 1 non si applica alla legislazione tunisina concernente l'affiliazione al sistema di sicurezza sociale dei lavoratori tunisini all'estero.

Art. 5

Esportazione delle prestazioni

(1) Le prestazioni concesse alle persone di cui all'articolo 3 lettera a, conformemente alla legislazione di uno degli Stati contraenti menzionata all'articolo 2, non possono essere ridotte, sospese, modificate, soppresse o confiscate in base al semplice motivo che il beneficiario risiede sul territorio dell'altro Stato contraente.

(2) Le rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera per l'invalidità concesse agli assicurati con un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sono versati solo se il beneficiario è domiciliato in Svizzera.

(3) Le prestazioni pecuniarie ai sensi della legislazione di uno degli Stati contraenti sono concesse da questo Stato ai cittadini dell'altro Stato contraente nonché ai loro familiari, ai loro superstiti e agli aventi diritto residenti in uno Stato terzo alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle concesse ai propri cittadini nonché ai loro familiari, ai loro superstiti e agli aventi diritto residenti in questo Stato terzo.

5 6 7 8

RS 831.111 RS 831.10 RS 831.20 RS 192.12

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Titolo II Disposizioni sulla legislazione applicabile Art. 6

Principio generale

Fatte salve disposizioni contrarie della presente Convenzione, le persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente o indipendente sul territorio di uno o di entrambi gli Stati contraenti sottostanno, per ciascuna attività, alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio è esercitata l'attività.

Art. 7

In caso di distacco

(1) Le persone impiegate abitualmente sul territorio di uno Stato contraente da un datore di lavoro avente sede sul medesimo e da questi inviate temporaneamente nel territorio dell'altro Stato contraente rimangono sottoposte esclusivamente alla legislazione del primo Stato, come se fossero occupate solo sul territorio di quest'ultimo, a condizione che la durata prevista del distacco non superi i cinque anni.

(2) Le persone esercitanti generalmente un'attività lucrativa indipendente in uno Stato contraente che si recano nell'altro Stato contraente per svolgere un'attività analoga rimangono sottoposte esclusivamente alla legislazione del primo Stato, a condizione che la durata presumibile dell'attività esercitata nell'altro non superi i 24 mesi.

(3) A prova del distacco viene rilasciato un certificato conformemente all'accordo amministrativo di cui all'articolo 23 paragrafo 1 lettera a.

Art. 8

Personale di imprese internazionali di trasporto aereo

(1) L'equipaggio di un'impresa di trasporto aereo che esercita la sua attività sul territorio di entrambi gli Stati contraenti sottostà unicamente alla legislazione dello Stato sul cui territorio l'impresa ha sede, a meno che non sia impiegato presso una filiale, una rappresentanza permanente o una succursale di detta impresa sul territorio dell'altro Stato.

(2) Il paragrafo 1 si applica esclusivamente al personale di volo. Gli altri dipendenti sottostanno alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 12.

Art. 9

Personale di imprese di trasporto marittimo

(1) L'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sottostà unicamente alla legislazione di questo Stato. Per l'applicazione del presente articolo, l'attività esercitata su una nave battente bandiera di uno Stato contraente è assimilata a un'attività esercitata sul territorio di questo Stato. Tuttavia, se impiegati da un datore di lavoro con sede sul territorio dell'altro Stato contraente, i membri dell'equipaggio sottostanno unicamente alla legislazione di questo Stato.

(2) Le persone impiegate per attività di caricamento, scaricamento e riparazione nonché servizi portuari sottostanno unicamente alla legislazione dello Stato contraente in cui si trova il porto dove lavorano.

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Art. 10

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Membri di missioni diplomatiche o sedi consolari

(1) La presente Convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19619 sulle relazioni diplomatiche e della Convenzione di Vienna del 24 aprile 196310 sulle relazioni consolari.

(2) I cittadini di uno degli Stati contraenti inviati come membri di una missione diplomatica o di una sede consolare nel territorio dell'altro Stato sono sottoposti alla legislazione del primo Stato.

(3) I cittadini di uno degli Stati contraenti assunti sul territorio dell'altro Stato al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare del primo Stato sono assicurati secondo la legislazione del secondo Stato. Essi possono optare per la legislazione del primo Stato contraente entro un termine di tre mesi a contare dall'inizio del loro impiego e di sei mesi a contare dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

(4) Il paragrafo 3 si applica anche ai cittadini di uno degli Stati contraenti impiegati al servizio personale e privato dei membri di una missione diplomatica o di una sede consolare.

(5) Se una missione diplomatica o una sede consolare di uno degli Stati contraenti occupa sul territorio dell'altro Stato persone assicurate secondo la legislazione di quest'ultimo, essa deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalla legislazione del secondo Stato. La stessa regola si applica ai cittadini di cui ai paragrafi 2 e 3 che impiegano tali persone al loro servizio personale.

(6) I paragrafi 2­5 non si applicano ai membri onorari di sedi consolari né ai loro impiegati.

(7) I cittadini di uno degli Stati contraenti impiegati sul territorio dell'altro Stato al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato terzo e che non sono assicurati né in detto Stato terzo né nel loro Stato di origine sono assicurati conformemente alla legislazione dello Stato contraente in cui esercitano la loro attività lucrativa; la disposizione si applica anche ai familiari che vivono con loro.

Art. 11

Funzionari

I funzionari e il personale assimilato di uno degli Stati contraenti inviati nel territorio dell'altro Stato contraente sottostanno alla legislazione dello Stato da cui dipende l'amministrazione che li impiega.

Art. 12

Eccezioni

Per singole persone o categorie di persone, le autorità competenti possono prevedere, di comune accordo, eccezioni alle disposizioni degli articoli 6­11.

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RS 0.191.01 RS 0.191.02

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Art. 13

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Familiari

(1) Se una persona di cui agli articoli 7­12 esercitante un'attività lucrativa sul territorio di uno degli Stati contraenti rimane assoggettata alla legislazione dell'altro Stato contraente, quest'ultima si applica anche al coniuge e ai figli che vivono con tale persona sul territorio del primo Stato, a condizione che non vi esercitino a loro volta un'attività lucrativa.

(2) Se, giusta il paragrafo 1, al coniuge e ai figli che vivono sul territorio della Tunisia con il lavoratore si applica la legislazione svizzera, questi sono coperti dall'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Titolo III Disposizioni relative alle prestazioni A. Disposizioni relative alle prestazioni svizzere Art. 14

Provvedimenti d'integrazione

(1) I cittadini tunisini che immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità erano sottoposti all'obbligo di contribuzione nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione fintanto che soggiornano in Svizzera.

(2) I cittadini tunisini senza attività lucrativa che, considerata la loro età, all'insorgere dell'invalidità non sottostanno all'obbligo di contribuzione nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, pur essendovi affiliati, hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione fintanto che sono domiciliati in Svizzera, a condizione che immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità abbiano risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni hanno inoltre diritto a tali provvedimenti qualora siano domiciliati in Svizzera e vi siano nati invalidi o vi abbiano risieduto ininterrottamente sin dalla nascita.

(3) I cittadini tunisini residenti in Svizzera che lasciano questo Paese per un periodo di al massimo tre mesi non interrompono la loro durata di residenza secondo il paragrafo 2.

(4) I figli nati invalidi in Tunisia la cui madre durante la gravidanza ha soggiornato in questo Paese per un periodo complessivo di al massimo due mesi rimanendo però domiciliata in Svizzera sono equiparati ai figli nati invalidi in Svizzera. In caso d'infermità congenita del figlio, l'assicurazione svizzera per l'invalidità assume i costi per le prestazioni fornite in Tunisia durante i primi tre mesi dopo la nascita fino a concorrenza delle spese che coprirebbe in Svizzera. Il primo e il secondo periodo del presente paragrafo si applicano per analogia ai figli nati invalidi al di fuori del territorio degli Stati contraenti; tuttavia, in tal caso l'assicurazione svizzera per l'invalidità assume i costi delle prestazioni fornite all'estero solo se devono essere concesse d'urgenza a causa delle condizioni di salute del figlio.

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Art. 15

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Totalizzazione dei periodi di assicurazione

(1) Se i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera non sono sufficienti per adempiere le condizioni richieste per aver diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, al fine di determinare il diritto a tale prestazione l'istituzione competente conteggia anche i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione tunisina, a condizione che questi ultimi non si sovrappongano ai periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera.

(2) Se i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera sono inferiori a un anno, il paragrafo 1 non è applicabile.

(3) Per determinare le prestazioni si prendono in considerazione esclusivamente i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera. Le prestazioni sono fissate in base alla legislazione svizzera.

Art. 16

Indennità uniche

(1) I cittadini tunisini e i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro superstiti. Sono fatti salvi i paragrafi 2­5.

(2) I cittadini tunisini o i loro superstiti non residenti in Svizzera che hanno diritto a una rendita ordinaria parziale pari al massimo al 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente percepiscono, anziché la rendita parziale, un'indennità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini tunisini o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e che lasciano definitivamente la Svizzera ricevono anch'essi un'indennità pari al valore attuale della rendita al momento della partenza.

(3) Se l'importo della rendita ordinaria parziale è superiore al 10 per cento, ma non supera il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini tunisini o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che la lasciano definitivamente possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di un'indennità unica. Questa scelta deve essere operata durante la procedura di determinazione della rendita, se all'insorgenza dell'evento assicurato la persona interessata risiede al di fuori della Svizzera, oppure quando lascia il Paese, se ha già beneficiato di una rendita in Svizzera.

(4) Nel caso di una coppia sposata in cui entrambi i coniugi sono stati assicurati in Svizzera, l'indennità unica è versata a un coniuge soltanto se anche l'altro ha diritto a una rendita.

(5) Dopo il versamento dell'indennità unica da parte dell'assicurazione svizzera, nei confronti di quest'ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino ad allora.

(6) I paragrafi 2­5 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a condizione che l'avente diritto abbia compiuto 55 anni e non sia previsto un riesame delle condizioni per la concessione delle prestazioni.

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Art. 17

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Rendite straordinarie

(1) I cittadini tunisini hanno diritto a una rendita straordinaria per superstiti o d'invalidità o a una rendita straordinaria per la vecchiaia che subentra a una rendita straordinaria per superstiti o d'invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per un periodo di almeno cinque anni.

(2) Il periodo di residenza in Svizzera ai sensi del paragrafo 1 è considerato ininterrotto se la persona interessata lascia la Svizzera durante un periodo di al massimo tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato. Per contro, i periodi durante i quali i cittadini tunisini residenti in Svizzera erano dispensati dall'affiliazione all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non sono considerati ai fini del computo della durata di residenza.

(3) I rimborsi dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti e il versamento di indennità uniche secondo l'articolo 16 paragrafi 2­6 non precludono la concessione di rendite straordinarie ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo; tuttavia in questi casi i contributi rimborsati o le indennità uniche versate sono dedotti dalle future rendite.

Art. 18

Rimborso di contributi

(1) I cittadini tunisini che hanno lasciato definitivamente la Svizzera possono richiedere il rimborso dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti o il versamento di una rendita svizzera. Questa disposizione si applica anche ai loro superstiti che hanno lasciato la Svizzera e che non sono di nazionalità svizzera. Il rimborso è disciplinato dalla pertinente legislazione svizzera.

(2) Una volta rimborsati i contributi, non si possono più far valere diritti nei confronti dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sulla base dei periodi d'assicurazione precedenti né per la totalizzazione di periodi secondo l'articolo 15.

B. Disposizioni relative alle prestazioni tunisine Art. 19

Calcolo dell'importo delle prestazioni

(1) Se le condizioni richieste dalla legislazione tunisina per la concessione di una prestazione sono adempiute senza che sia necessario procedere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione, l'istituzione competente tunisina determina il diritto alla prestazione direttamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti in Tunisia e unicamente secondo la sua legislazione.

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(2) Se per l'acquisizione del diritto a una prestazione conformemente alla legislazione tunisina è necessario procedere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione compiuti nei due Stati contraenti e, eventualmente, in uno Stato terzo, si applicano le regole seguenti: a)

l'istituzione competente tunisina calcola l'importo teorico della prestazione che sarebbe dovuta alla persona interessata se tutti i periodi di assicurazione maturati secondo le legislazioni dei due Stati contraenti e, eventualmente, di uno Stato terzo, fossero stati compiuti unicamente secondo la legislazione interna;

b)

sulla base dell'importo di cui alla lettera a, detta istituzione calcola l'importo dovuto in proporzione alla durata dei periodi di assicurazione totalizzati secondo il presente paragrafo (pro rata);

c)

per il calcolo delle prestazioni di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti, essa tiene conto dei periodi di assicurazione, sempreché questi non superino il massimo dei periodi di assicurazione che può essere preso in considerazione in virtù della legislazione da essa applicata.

Art. 20

Rinvio della domanda di liquidazione e liquidazioni successive

(1) Se l'interessato chiede la liquidazione dei propri diritti in virtù della legislazione tunisina perché desidera rinviare la sua domanda ai sensi della legislazione svizzera o perché non adempie le condizioni di acquisizione dei diritti in virtù di quest'ultima legislazione, la prestazione dovuta è liquidata ai sensi della legislazione tunisina applicando la regola della totalizzazione dei periodi di assicurazione.

(2) Se l'interessato chiede la liquidazione dei propri diritti che aveva rinviato in virtù della legislazione svizzera o se le condizioni relative all'età richieste da questa legislazione sono adempiute, la prestazione dovuta è liquidata ai sensi della legislazione svizzera senza che si proceda alla nuova liquidazione della prestazione dovuta ai sensi della legislazione tunisina.

Art. 21

Trasformazione della pensione d'invalidità in pensione di vecchiaia

(1) La pensione d'invalidità tunisina è trasformata in pensione di vecchiaia non appena sono adempiute le condizioni, in particolare quella dell'età, richieste dalla legislazione tunisina per la concessione di una pensione di vecchiaia.

(2) La trasformazione è effettuata alle condizioni previste dalla legislazione tunisina.

C. Disposizione comune relativa alle prestazioni d'invalidità Art. 22

Disposizioni relative alle prestazioni d'invalidità

(1) Per determinare la riduzione della capacità al lavoro o il grado d'invalidità ai fini della concessione di prestazioni d'invalidità, l'istituzione competente di ciascuno

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Stato contraente procede alla propria valutazione conformemente alla legislazione da essa applicata.

(2) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'istituzione competente dello Stato contraente sul cui territorio risiede il richiedente mette gratuitamente a disposizione dell'istituzione competente dell'altro Stato contraente i rapporti e i documenti medici in suo possesso.

(3) I rapporti medici eseguiti in applicazione della legislazione di uno o entrambi gli Stati contraenti, concernenti una persona che soggiorna o risiede sul territorio dell'altro Stato contraente, sono forniti dall'istituzione dello Stato di soggiorno o di residenza. I rapporti stabiliti mediante i moduli convenuti tra i due Stati contraenti sono gratuiti.

(4) Se l'istituzione competente di uno degli Stati contraenti domanda che il richiedente o il beneficiario di una prestazione sia sottoposto a un esame medico complementare, l'istituzione dell'altro Stato contraente organizza l'esame richiesto nella regione in cui la persona interessata risiede, conformemente alle disposizioni valide per detta istituzione e secondo le tariffe applicabili nello Stato di residenza. Le spese sono rimborsate dall'istituzione che ha richiesto l'esame previa presentazione di un conteggio particolareggiato e corredato dei documenti giustificativi. Se necessario, i dettagli relativi alla procedura di rimborso sono stabiliti di comune accordo tra gli organismi di collegamento.

L'istituzione richiedente ha il diritto di far procedere all'esame della persona da un medico di sua scelta, assumendone le spese.

Titolo IV Disposizioni diverse Art. 23

Misure amministrative

(1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti: a)

concludono un accordo amministrativo, adottano tutte le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione e designano gli organismi di collegamento;

b)

s'informano reciprocamente sulle misure adottate per l'applicazione della presente Convenzione;

c)

s'informano reciprocamente e il più rapidamente possibile su tutte le modifiche nella loro legislazione suscettibili di incidere sull'applicazione della presente Convenzione.

(2) Di comune accordo, le istituzioni competenti possono approntare procedure elettroniche per lo scambio d'informazioni, anche riguardo al decesso dei beneficiari, al fine di razionalizzare l'applicazione della presente Convenzione e la concessione delle prestazioni.

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Art. 24

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Assistenza reciproca

Le autorità, le istituzioni competenti e gli organismi di collegamento degli Stati contraenti si assistono reciprocamente per l'applicazione della presente Convenzione.

Salvo accordo contrario tra le autorità e le istituzioni competenti degli Stati contraenti, l'assistenza reciproca è gratuita.

Art. 25

Prevenzione e lotta contro gli abusi in materia di contributi e prestazioni

(1) I due Stati contraenti, tramite le rispettive autorità competenti, s'impegnano a prevenire e a lottare contro gli abusi e le frodi in materia di contributi o prestazioni dovuti in virtù delle legislazioni di cui all'articolo 2, in particolare per quanto riguarda la residenza effettiva delle persone, la loro incapacità al lavoro, lo stato civile, gli eredi, la natura e la durata della formazione dei figli a carico, la valutazione delle risorse, il calcolo dei contributi e il cumulo di prestazioni.

(2) Le autorità e le istituzioni competenti effettuano, su richiesta dell'organismo dell'altro Stato contraente e se del caso a sue spese, controlli, verifiche, inchieste e scambi d'informazioni conformemente alla loro legislazione vigente.

(3) Se le operazioni menzionate al paragrafo 2 non possono essere eseguite dall'istituzione interpellata, l'istituzione richiedente può affidare l'incarico a un'impresa autorizzata dalla legislazione dello Stato in cui l'operazione è effettuata, che le eseguirà nel rispetto delle legislazioni dei due Stati contraenti. Le autorità o istituzioni competenti degli Stati contraenti s'informano preliminarmente sul loro intento di eseguire tali operazioni.

(4) L'organismo di collegamento di uno Stato contraente mette regolarmente a disposizione dell'organismo di collegamento dell'altro Stato contraente i dati personali dei beneficiari di una rendita versata secondo la sua legislazione che risiedono sul territorio di questo Stato, al fine di comunicare le date di decessi avvenuti nello Stato di residenza.

(5) In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, lo scambio d'informazioni si applica anche nei casi in cui una persona in Svizzera chiede prestazioni complementari secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità11. Nel quadro dell'assistenza reciproca prevista all'articolo 24, l'istituzione competente tunisina comunica su richiesta all'istituzione competente svizzera le informazioni necessarie concernenti il reddito, la sostanza e il luogo di domicilio.

Art. 26

Restituzione di pagamenti non dovuti

Se l'istituzione competente di uno Stato contraente ha concesso indebitamente prestazioni pecuniarie, l'importo indebitamente corrisposto può, su richiesta nonché alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla legislazione dell'altro Stato contraente, essere trattenuto su prestazioni della stessa natura concesse in virtù della legislazione di quest'ultimo.

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RS 831.30

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Art. 27

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Recupero di contributi e ripetizione di prestazioni

(1) Il recupero dei contributi dovuti a un'istituzione di uno Stato contraente e la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate da parte di quest'istituzione possono essere effettuati nell'altro Stato contraente, secondo le procedure e con le garanzie e i privilegi applicabili al recupero di contributi dovuti all'istituzione corrispondente di quest'ultimo Stato nonché alla ripetizione di prestazioni da essa indebitamente erogate.

(2) Le decisioni esecutive delle istanze giudiziarie e delle autorità amministrative riguardanti il recupero di contributi, di interessi e di ogni altra spesa o la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate in virtù della legislazione di uno Stato contraente sono riconosciute e poste in esecuzione su richiesta dell'istituzione competente nell'altro Stato contraente, entro i limiti e secondo le procedure previsti dalla legislazione e da ogni altra procedura applicabile a decisioni analoghe di questo Stato. Queste decisioni sono dichiarate esecutive in detto Stato contraente, nella misura in cui la legislazione e ogni altra procedura di questo Stato lo esigono.

(3) In caso di esecuzione forzata, di fallimento o concordato, i crediti dell'istituzione di uno Stato contraente beneficiano, nell'altro Stato contraente, di privilegi identici a quelli che la legislazione di quest'ultimo riconosce ai crediti della stessa natura.

(4) Le modalità di applicazione del presente articolo, compreso il rimborso delle spese, sono disciplinate dall'accordo amministrativo.

Art. 28

Surrogazione

(1) Se una persona che ha diritto a prestazioni in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti menzionata all'articolo 2 per un danno avvenuto sul territorio dell'altro Stato contraente può esigere da un terzo il risarcimento di questo danno conformemente alla legislazione di quest'ultimo Stato, l'istituzione debitrice di prestazioni del primo Stato è surrogata nel diritto al risarcimento nei confronti del terzo conformemente alla legislazione ad essa applicabile; l'altro Stato riconosce questa surrogazione.

(2) Qualora, in applicazione del paragrafo 1, le istituzioni dei due Stati contraenti abbiano il diritto di esigere il risarcimento di un danno a causa di due prestazioni assegnate per lo stesso evento, esse sono creditrici solidali. Sono tenute a ripartire tra loro gli importi recuperati proporzionalmente alle prestazioni da fornire.

Art. 29

Protezione dei dati personali trasmessi

(1) Se in base alla presente Convenzione vengono trasmessi dati personali, per il trattamento, la conservazione, la protezione e la distruzione di questi ultimi si applicano, nel rispetto del diritto nazionale e internazionale in materia di protezione dei dati in vigore negli Stati contraenti, le seguenti disposizioni: a)

i dati possono essere trasmessi alle istituzioni competenti dell'altro Stato unicamente per l'applicazione della presente Convenzione e delle legislazioni alle quali essa si riferisce; dette istituzioni potranno trattarli e utilizzarli solo a questo scopo; l'utilizzazione ad altri fini, nel quadro della legislazione dello 13 / 18

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Stato ricevente, è lecita se permette di perseguire scopi della sicurezza sociale, compresi quelli delle relative procedure giudiziarie; b)

l'istituzione che trasmette i dati deve accertarsi che questi siano esatti e che il loro contenuto corrisponda allo scopo perseguito; a questo proposito vanno rispettati i divieti di trasmissione in vigore nelle legislazioni degli Stati contraenti; se risulta che sono stati trasmessi dati che non potevano esserlo o erano inesatti, l'istituzione ricevente deve esserne immediatamente informata; essa provvederà alla loro distruzione o alla loro rettifica;

c)

i dati personali trasmessi possono essere conservati solo fino a quando lo scopo della loro trasmissione lo richiede; se la loro distruzione rischia di ledere interessi personali degni di protezione nell'ambito della sicurezza sociale, i dati non possono essere eliminati;

d)

l'istituzione che trasmette i dati e quella che li riceve sono tenute a proteggere efficacemente i dati personali trasmessi contro qualsiasi accesso, modifica e divulgazione non autorizzati.

Art. 30

Esenzione da tasse e dispensa dalla legalizzazione

(1) Il beneficio di esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previsto dalla legislazione di uno degli Stati contraenti per gli atti o i documenti richiesti, è esteso agli atti e ai documenti da produrre in applicazione della legislazione dell'altro Stato contraente o della presente Convenzione.

(2) Tutti gli atti e i documenti ufficiali di qualsiasi genere da produrre per l'applicazione della presente Convenzione sono dispensati da qualsiasi legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari o altra formalità analoga.

Art. 31

Corrispondenza e lingue

(1) Le autorità e le istituzioni competenti dei due Stati contraenti possono comunicare direttamente tra loro nonché con qualunque persona interessata ogni volta che l'applicazione della presente Convenzione lo richiede.

(2) Le autorità o le istituzioni competenti di uno Stato contraente non possono rifiutare di trattare richieste o prendere in considerazione documenti unicamente perché sono redatti in una lingua ufficiale dell'altro Stato contraente.

Art. 32

Richieste, ricorsi e termini

Le richieste, le dichiarazioni o i ricorsi che, conformemente alla legislazione di uno Stato contraente, devono essere inoltrati entro un determinato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di questo Stato sono ricevibili se sono stati presentati entro il medesimo termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente dell'altro Stato contraente. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale che ha ricevuto le richieste, le dichiarazioni o i ricorsi li trasmette immediatamente all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato contraente, direttamente o tramite l'organismo di

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collegamento. La data alla quale le richieste, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato contraente è considerata come la data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito.

Art. 33

Notifica delle decisioni

Le decisioni emanate da un'istituzione competente di uno degli Stati contraenti sono notificate direttamente alle persone interessate. Una copia delle decisioni è trasmessa all'organismo di collegamento del secondo Stato contraente.

Art. 34

Valuta di pagamento

(1) Le istituzioni che, secondo la presente Convenzione, devono fornire prestazioni adempiono i loro obblighi versando gli importi dovuti nella valuta del loro Stato.

(2) Le prestazioni pecuniarie dovute in applicazione della presente Convenzione o della legislazione di uno degli Stati contraenti possono anche essere versate in qualsiasi altra valuta definita da detto Stato.

(3) Ogni istituzione sceglie liberamente la valuta in cui versare gli importi dovuti a un'istituzione dell'altro Stato contraente.

(4) Le disposizioni della legislazione di uno Stato contraente in materia di controllo dei cambi non possono ostacolare i pagamenti dovuti in applicazione della presente Convenzione o della legislazione di uno degli Stati contraenti.

(5) Se uno Stato contraente emana disposizioni che limitano il commercio delle valute, le autorità o le istituzioni competenti prendono tempestivamente misure atte ad assicurare il versamento degli importi dovuti in applicazione della presente Convenzione.

Art. 35

Appianamento delle controversie

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione della presente Convenzione sono appianate direttamente tra le autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 36

Assicurazione facoltativa svizzera

I cittadini svizzeri residenti sul territorio della Repubblica Tunisina non sono soggetti ad alcuna restrizione riguardo all'affiliazione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, conformemente alla legislazione svizzera, segnatamente per quanto concerne il versamento dei contributi a quest'assicurazione e la riscossione delle rendite che ne derivano.

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Titolo V Disposizioni transitorie e finali Art. 37

Disposizioni transitorie

(1) La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

(2) Le decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione non ne ostacolano l'applicazione.

(3) Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione degli Stati contraenti e gli eventi assicurati verificatisi prima della sua entrata in vigore.

(4) L'applicazione della presente Convenzione non può comportare la riduzione delle prestazioni concesse prima della sua entrata in vigore.

(5) I diritti delle persone la cui rendita è stata rifiutata anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo la Convenzione. Questi diritti possono anche essere riesaminati d'ufficio.

(6) Le disposizioni concernenti la prescrizione, la decadenza e la perenzione previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti per far valere tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione sono applicabili al più presto il giorno della sua entrata in vigore.

(7) La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con il versamento di un'indennità unica o con il rimborso dei contributi.

(8) Se una persona di cui all'articolo 7 è distaccata in uno Stato contraente prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, l'attività giusta l'articolo 7 inizia alla data dell'entrata in vigore della Convenzione.

Art. 38

Durata e denuncia

(1) La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata.

(2) Ogni Stato contraente può denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento, per scritto, utilizzando la via diplomatica e osservando un termine di dodici mesi. La presente Convenzione cessa di produrre i suoi effetti il primo giorno del mese seguente il dodicesimo mese dalla data di ricevimento della denuncia.

(3) In caso di denuncia della presente Convenzione, i diritti alle prestazioni e i versamenti acquisiti in virtù delle sue disposizioni sono mantenuti. Gli Stati contraenti prendono le misure necessarie per garantire tali diritti.

(4) Se al momento della denuncia della presente Convenzione una persona di cui all'articolo 7 è già distaccata, le disposizioni dell'articolo 7 continuano ad essere applicate fino alla scadenza del periodo di distacco.

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(5) Gli Stati contraenti stabiliscono di comune intesa accordi per garantire i diritti in corso di acquisizione derivanti da periodi di assicurazione o da periodi equivalenti compiuti prima della scadenza della presente Convenzione.

Art. 39

Entrata in vigore

(1) La presente Convenzione deve essere ratificata da ciascuno Stato contraente conformemente alla rispettiva legislazione.

(2) Gli Stati contraenti si notificano reciprocamente, per via diplomatica, la conclusione delle procedure prescritte dalla loro Costituzione e dalla loro legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione.

(3) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica.

In fede di che, gli Stati contraenti, debitamente rappresentati dalle loro autorità, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Tunisi, il 25 marzo 2019, in due esemplari originali, uno in lingua francese e uno in lingua araba, le due versioni facenti parimenti fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica Tunisina:

Alain Berset

Mohamed Trabelsi

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